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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32209/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 32209/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARILENA RISPOLI Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ) CONTUMACE;
CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANA Controparte_2 P.IVA_1
MORELLI elettivamente domiciliata presso il difensore. parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 03.10.2024 e richiamato all'udienza del 09.10.2024.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 27.09.2024 e richiamato all'udienza del 09.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). allegava che, in data 08.01.2015 alle ore 19:40, viaggiava alla guida del proprio Parte_1 motoveicolo Honda tg. CG92796 sulla via Bernardo Cavallino in Napoli quando, giunto nei pressi del supermercato Carrefour, veniva tamponato da tergo dal veicolo Fiat Punto tg. CH475WG di proprietà di e assicurato con;
a seguito di detto urto, perdeva il controllo CP_1 Controparte_2 del mezzo e rovinava a terra, procurandosi lesioni.
Conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e CP_1 Controparte_2 per il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, che quantificava (in sede di p.c.) in circa 200.000 euro.
Si costituiva la sola chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate. Il Controparte_2 convenuto veniva, invece, dichiarato contumace. CP_1
Escussi i testi con prova delegata al Tribunale di Napoli ed esperita CTU medico legale (relazione dott. del 04.04.2024), la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine Persona_1 di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
Ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta sufficiente prova della verificazione del sinistro nei termini dedotti da parte attrice.
Risulta documentato che l'attore alle ore 20 circa del 08.01.2015 fu soccorso dal 118 in via Cavallino a
Napoli in seguito ad un incidente stradale e trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli in codice rosso per politrauma (doc. 3 e 14 att.).
Il fatto che l'attore abbia dichiarato ai sanitari che il sinistro era avvenuto ai Colli Aminei non appare rilevante in quanto è dimostrato dalla scheda del 118 che l'attore fu soccorso in via Cavallino.
I testimoni escussi (che non sono incapaci ex art. 246 c.p.c., non avendo interesse che ne legittimi la partecipazione in causa) hanno riferito una dinamica del sinistro attendibile e le deposizioni sono complessivamente coerenti tra loro. La teste ha riferito che l'autovettura ha tamponato la parte Tes_1 posteriore sinistra del motoveicolo facendo cadere a terra il giovane conducente e di aver poi atteso l'ambulanza. Anche il teste ha riferito analoga dinamica. Il fatto che costui abbia riferito che il Tes_2 motociclo cadeva sul lato sinistro, circostanza compatibile con le fotografie in atti da cui emergono graffi e danni sul lato sinistro della carrozzeria, mentre la teste abbia riferito che “per quanto io Tes_1 ricordi, il motorino sia caduto sulla sua destra, sul manto stradale” non appare sufficiente a rendere inattendibili le testimonianze, trattandosi di un segmento fattuale alquanto repentino e peraltro poco rilevante su cui è ragionevole che un testimone non abbia ricordi precisi a distanza di anni.
pagina 2 di 6 Ancora, il fatto che dalle foto in atti non emergano danni visibili alla parte posteriore del motociclo non
è rilevante, essendo notorio che sia sufficiente anche un urto modesto per far cadere un motociclo;
inoltre l'urto contro parti in plastica della carrozzeria può anche non lasciare segni visibili.
La sottoscrizione congiunta e infine, del modulo CAI (doc 1b) – seppur soltanto Pt_1 CP_1 liberamente apprezzabile e di fatto irrilevante in ordine alla responsabilità, essendo prive di giuridica rilevanza le dichiarazioni “ho ragione e “ho torto” delle parti – nonché la mancata comparizione del all'udienza del 28.02.2023 per l'interrogatorio formale (nonostante notifica regolare come da CP_1 doc. prodotto il 22.02.2023) sono ulteriori elementi che corroborano le prove documentali e testimoniali a dimostrazione della verificazione del sinistro nei termini descritti da parte attrice e con il coinvolgimento del convenuto.
Il fatto che la teste abbia reso altre testimonianze in relazione ad altri sinistri nel corso degli Tes_1 anni non è, infine, sufficiente a inficiarne l'attendibilità, considerato il limitato numero degli stessi
(quattro a partire dal 2013).
Deve dunque ritenersi provato che l'autovettura condotta dal convenuto, al termine di un sorpasso, abbia tamponato il motociclo dell'attore causandone la caduta a terra.
A riguardo, osserva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 149 cod. strada, “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e che per giurisprudenza costante e condivisa della Suprema Corte, l'avvenuta collisione fa scattare una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che precede sicché grava su costui l'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass. 27134/2006; Cass. 3282/2006).
Orbene, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, parte convenuta non abbia fornito adeguata prova liberatoria e non abbia dimostrato che il abbia colpito la parte posteriore del motociclo CP_1 attoreo in conseguenza di una repentina e improvvisa manovra di quest'ultimo, che ha ostacolato la regolare marcia del veicolo con manovra anomala.
Deve dunque affermarsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro di CP_1 cui è causa, con condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento dei danni patiti.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
In particolare, il CTU ha confermato la compatibilità delle lesioni riscontrate con il sinistro di cui è causa.
pagina 3 di 6 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (lussazione spalla e molteplici fratture omero, scapola, coste) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 28% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 148 i giorni di inabilità temporanea, di cui 28 di inabilità assoluta, 40 di inabilità parziale al 75%, 40 di inabilità parziale al 50% e 40 di inabilità parziale al 25%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. punto G citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, ha lamentato grave sindrome depressiva che ha accentuato difficoltà e disagi della vita quotidiana.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza.
Deve escludersi alcun aumento per personalizzazione in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alla conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018), non rilevando ai fini della personalizzazione del danno biologico il lamentato disturbo da stress post traumatico (pag. 7 concl.) e pagina 4 di 6 la particolare sofferenza soggettiva (pag. 11 concl.), essendo peraltro elementi già considerati nella quantificazione del grado di IP e nel riconoscimento del danno morale.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 170.124 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 28% in soggetto di 24 anni all'epoca del sinistro.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 10.120 euro, in relazione ai periodi di inabilità sopra descritti.
A titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto l'importo di 910,21 euro per le spese mediche documentate e riconosciute necessarie e congrue dal CTU.
Il danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 180.244 euro; a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Al danno patrimoniale di 910.21 euro, invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti soccombenti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
pagina 5 di 6 Le spese sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA responsabile in via esclusiva del sinistro di cui è causa, occorso in CP_1
Napoli l'08.01.2015, e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
ND e , in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 180.244, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 08.01.2015 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 910,21, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
ND e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2 [...] le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.700 per compensi (euro 1.500 per fase di Pt_1 studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 545 (C.U. e marca) per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Marilena Rispoli, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Milano, il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 32209/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARILENA RISPOLI Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ) CONTUMACE;
CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANA Controparte_2 P.IVA_1
MORELLI elettivamente domiciliata presso il difensore. parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 03.10.2024 e richiamato all'udienza del 09.10.2024.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 27.09.2024 e richiamato all'udienza del 09.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 6 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). allegava che, in data 08.01.2015 alle ore 19:40, viaggiava alla guida del proprio Parte_1 motoveicolo Honda tg. CG92796 sulla via Bernardo Cavallino in Napoli quando, giunto nei pressi del supermercato Carrefour, veniva tamponato da tergo dal veicolo Fiat Punto tg. CH475WG di proprietà di e assicurato con;
a seguito di detto urto, perdeva il controllo CP_1 Controparte_2 del mezzo e rovinava a terra, procurandosi lesioni.
Conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e CP_1 Controparte_2 per il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, che quantificava (in sede di p.c.) in circa 200.000 euro.
Si costituiva la sola chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate. Il Controparte_2 convenuto veniva, invece, dichiarato contumace. CP_1
Escussi i testi con prova delegata al Tribunale di Napoli ed esperita CTU medico legale (relazione dott. del 04.04.2024), la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine Persona_1 di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
Ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta sufficiente prova della verificazione del sinistro nei termini dedotti da parte attrice.
Risulta documentato che l'attore alle ore 20 circa del 08.01.2015 fu soccorso dal 118 in via Cavallino a
Napoli in seguito ad un incidente stradale e trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli in codice rosso per politrauma (doc. 3 e 14 att.).
Il fatto che l'attore abbia dichiarato ai sanitari che il sinistro era avvenuto ai Colli Aminei non appare rilevante in quanto è dimostrato dalla scheda del 118 che l'attore fu soccorso in via Cavallino.
I testimoni escussi (che non sono incapaci ex art. 246 c.p.c., non avendo interesse che ne legittimi la partecipazione in causa) hanno riferito una dinamica del sinistro attendibile e le deposizioni sono complessivamente coerenti tra loro. La teste ha riferito che l'autovettura ha tamponato la parte Tes_1 posteriore sinistra del motoveicolo facendo cadere a terra il giovane conducente e di aver poi atteso l'ambulanza. Anche il teste ha riferito analoga dinamica. Il fatto che costui abbia riferito che il Tes_2 motociclo cadeva sul lato sinistro, circostanza compatibile con le fotografie in atti da cui emergono graffi e danni sul lato sinistro della carrozzeria, mentre la teste abbia riferito che “per quanto io Tes_1 ricordi, il motorino sia caduto sulla sua destra, sul manto stradale” non appare sufficiente a rendere inattendibili le testimonianze, trattandosi di un segmento fattuale alquanto repentino e peraltro poco rilevante su cui è ragionevole che un testimone non abbia ricordi precisi a distanza di anni.
pagina 2 di 6 Ancora, il fatto che dalle foto in atti non emergano danni visibili alla parte posteriore del motociclo non
è rilevante, essendo notorio che sia sufficiente anche un urto modesto per far cadere un motociclo;
inoltre l'urto contro parti in plastica della carrozzeria può anche non lasciare segni visibili.
La sottoscrizione congiunta e infine, del modulo CAI (doc 1b) – seppur soltanto Pt_1 CP_1 liberamente apprezzabile e di fatto irrilevante in ordine alla responsabilità, essendo prive di giuridica rilevanza le dichiarazioni “ho ragione e “ho torto” delle parti – nonché la mancata comparizione del all'udienza del 28.02.2023 per l'interrogatorio formale (nonostante notifica regolare come da CP_1 doc. prodotto il 22.02.2023) sono ulteriori elementi che corroborano le prove documentali e testimoniali a dimostrazione della verificazione del sinistro nei termini descritti da parte attrice e con il coinvolgimento del convenuto.
Il fatto che la teste abbia reso altre testimonianze in relazione ad altri sinistri nel corso degli Tes_1 anni non è, infine, sufficiente a inficiarne l'attendibilità, considerato il limitato numero degli stessi
(quattro a partire dal 2013).
Deve dunque ritenersi provato che l'autovettura condotta dal convenuto, al termine di un sorpasso, abbia tamponato il motociclo dell'attore causandone la caduta a terra.
A riguardo, osserva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 149 cod. strada, “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e che per giurisprudenza costante e condivisa della Suprema Corte, l'avvenuta collisione fa scattare una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che precede sicché grava su costui l'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass. 27134/2006; Cass. 3282/2006).
Orbene, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, parte convenuta non abbia fornito adeguata prova liberatoria e non abbia dimostrato che il abbia colpito la parte posteriore del motociclo CP_1 attoreo in conseguenza di una repentina e improvvisa manovra di quest'ultimo, che ha ostacolato la regolare marcia del veicolo con manovra anomala.
Deve dunque affermarsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro di CP_1 cui è causa, con condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, ex art. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento dei danni patiti.
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale, nessuna specifica censura tecnica peraltro essendo stata mossa dalle parti alla relazione del consulente.
In particolare, il CTU ha confermato la compatibilità delle lesioni riscontrate con il sinistro di cui è causa.
pagina 3 di 6 Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (lussazione spalla e molteplici fratture omero, scapola, coste) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 28% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 148 i giorni di inabilità temporanea, di cui 28 di inabilità assoluta, 40 di inabilità parziale al 75%, 40 di inabilità parziale al 50% e 40 di inabilità parziale al 25%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. punto G citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa. In particolare, ha lamentato grave sindrome depressiva che ha accentuato difficoltà e disagi della vita quotidiana.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza.
Deve escludersi alcun aumento per personalizzazione in quanto non sono state né allegate né provate circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall'attore più grave rispetto alla conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018), non rilevando ai fini della personalizzazione del danno biologico il lamentato disturbo da stress post traumatico (pag. 7 concl.) e pagina 4 di 6 la particolare sofferenza soggettiva (pag. 11 concl.), essendo peraltro elementi già considerati nella quantificazione del grado di IP e nel riconoscimento del danno morale.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 170.124 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 28% in soggetto di 24 anni all'epoca del sinistro.
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 10.120 euro, in relazione ai periodi di inabilità sopra descritti.
A titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto l'importo di 910,21 euro per le spese mediche documentate e riconosciute necessarie e congrue dal CTU.
Il danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 180.244 euro; a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Al danno patrimoniale di 910.21 euro, invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti soccombenti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
pagina 5 di 6 Le spese sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA responsabile in via esclusiva del sinistro di cui è causa, occorso in CP_1
Napoli l'08.01.2015, e per l'effetto, visti gli articoli 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
ND e , in solido tra loro, a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 180.244, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 08.01.2015 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 910,21, oltre rivalutazione secondo indice Istat dai singoli esborsi alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
ND e , in solido tra loro, a rimborsare a CP_1 Controparte_2 [...] le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.700 per compensi (euro 1.500 per fase di Pt_1 studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 3.000 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 545 (C.U. e marca) per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Marilena Rispoli, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Milano, il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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