Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 469 / 2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 22/01/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] - Cod. Fisc: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Calaciura Fabio, ed elettivamente C.F._1
domiciliato in viale della Regione n. 61 Caltanissetta.
- ricorrente contro
– Controparte_1
codice fiscale n. - in persona del per la Sicilia, P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Persona_1
Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Racc. n. 551, dall'Avv. Alessi Sergio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in CP_1
Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47.
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il ricorrente, col ricorso introduttivo depositato il 28/03/2022, adiva il Tribunale di
Caltanissetta, quale Giudice del lavoro, rilevando di: “aver lavorato, sin dal 1978, con la qualifica di carpenterie - manovale, svolgendo una pesante e usurante attività lavorativa consistente nel montaggio di ponteggi o armature in ferro sagomato al fine di costruire pilastri, solai o pensiline in cemento armato, con un impegno importante dell'intero sistema
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In considerazione del tipo di attività svolta per oltre quarant'anni, l'odierno ricorrente si è trovato quindi ad operare in situazione di esposizione a vari rischi lavorativi, rischi ampiamente documentati nella descrizione dell'attività lavorativa spiegata all'interno del questionario di parte opportunamente prodotto all' di Caltanissetta e corredato da CP_1
libretto di lavoro, la cui attenta lettura non lascia dubbi circa la natura professionale della patologia contrata e denunciata dall'odierno ricorrente”.
In data 20 settembre 2018, l'istante ha richiesto all' il riconoscimento della tecnopatia CP_1
acquisita durante il suddetto rapporto di lavoro, con conseguente danno biologico permanente.
L' comunicava il rigetto della domanda, ritenendo inesistente il nesso causale tra il CP_1
rischio lavorativo a cui l'istante è stato esposto e la malattia professionale tabellata denunciata, negando pertanto al ricorrente il riconoscimento di qualsiasi grado di danno biologico permanente. Avverso tale provvedimento, in data 05.03.2019 il presentava Parte_1
istanza di sottoposizione a visita medica collegiale in contraddittorio (ex art. 104 T.U. n.
1124/65) al fine di una confacente stima del danno biologico secondo le previsioni di cui al
D.Lgs. 38/2000, allegando relazione medico legale e certificazione medica;
l' con nota CP_1
del 26/11/2020 rigettava l'opposizione confermando il proprio precedente provvedimento di reiezione della domanda;
L' costituitosi ritualmente, deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 ritenendo che correttamente fosse stata esclusa l'esistenza del predetto nesso causale.
Evidenziava inoltre che, trattandosi di malattia non tabellata, incombeva sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene dell'attività svolta e il nesso causale tra queste e la tecnopatia.
Acquisita la documentazione prodotta e istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale la causa è stata rinviata all'udienza del 22.01.2025, per la discussione e la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
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Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Venendo al merito della controversia, come noto, presupposto per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (Corte Costituzionale sentenza n. 98 del 1990
e sentenza n. 171 del 2002).
Si parla di malattia professionale con riferimento ad una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo e che trova la sua origine in un'attività lavorativa morbigena (per l'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo o nell'ambiente di lavoro).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento, in termini di certezza, di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, sì da escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
1135 del 19/01/2011 e Sez. L, Sentenza n. 14770 del 04/06/2008).
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in ricorso risulta adeguatamente documentata.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il CTU, dott. , nominato nel presente Persona_2
procedimento, ha evidenziato (si riporta stralcio della relazione peritale): “1 )In merito al primo punto non si può negare che il sig come risulta dal suo libretto di lavoro, Parte_1
ha lavorato fin dal 1977 come manovale-muratore e aiuto carpentiere, mestiere che comporta
3 l'utilizzo non solo degli arti superiori e inferiori ,ma soprattutto la colonna che, come detto più volte , deve sopportare il carico del corpo dello stesso e soprattutto la confezione e la lavorazione di materiale ferroso e legnoso per arrivare al prodotto finito. Ciò ha comportato un sovraccarico continuo dei complessi articolari della colonna che alla fine per i cicli continuativi di lavoro hanno alterato l'integrità della stessa determinando prima blocchi vertebrali ricorrenti e dopo lombosciatalgia bilaterale con ernia discale mediana L5S1. Ciò ha comportato terapia medica e periodi di riposo. Ma ciò non ha risolto il problema e ha lasciato in modo permanente uno stato di lombalgia cronica con conflitto discoradicolare
L5S1 che ha compromesso alquanto la sua attività lavorativa.
2) In merito al secondo punto, volutamente il sottoscritto ha voluto descrivere l'anatomia e la fisiologia della colonna vertebrale per poi arrivare alla conclusione definitiva. Infatti il quadro RMN della colonna lombosacrale dimostra l'impegno del tratto L3L4,L4L5 e soprattutto del tratto L5S1, il tratto cioè più soggetto ,non solo a sopportare il peso del tronco del paziente, ma anche in modo ripetitivo i carichi a cui viene sottoposto per l'espletamento della sua attività lavorativa.
3) In merito al terzo punto le statistiche e la letteratura corrente mettono al primo posto gli sforzi in flessione della colonna ed il trasporto di pesi con braccia tese in avanti come causa scatenante tale affezione.
Entrando poi nella fase valutativa non possiamo fare a meno di ribadire che il danno professionale del sig. ha uno stretto nesso causale con l'attività svolta dallo stesso Parte_1
ed è tale da inficiare la sua integrità psico-fisica, sia per il dolore persistente che recede soltanto con analgesici importanti e riposo assoluto sia perché materialmente è impossibilitato a svolgere con continuità il proprio lavoro. Nelle tabelle valutative legate al
D.l 38/2000, esiste una voce che individua il danno riscontrato nel ricorrente la voce 213 che dice “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” a cui è assegnato il valore fino a 12%.”.
Alla luce dell'esame clinico del paziente e dell'esame obiettivo condotto, sebbene il sig sia affetto da una patologia erniaria con disturbi di sofferenza neurogena Parte_1
muscolare in territorio di L5, dal punto di vista funzionale non ha presentato grosse problematiche, né della flesso-estensione della colonna (si parla però di un soggetto osservato a riposo), né disturbi di tipo stenico. Quello che si vuole dire infine è che, certamente la patologia presentata dal paziente ha un nesso causale certo con la propria attività professionale”,
4 Conclude il CTU:: “… Considerando quanto detto prima ci sembra equo assegnare alla patologia accusata dal paziente, che ha un stretto nesso causale con la propria attività, il tasso invalidante del 6%. In conclusione, nella speranza di avere ottemperato all'incarico del sig Giudice, in scienza e coscienza e quale professionista specialista in Ortopedia e
Traumatologia, a nostro parere al danno biologico rilevato sul ricorrente in stretto nesso causale con la sua attività lavorativa, può essere assegnato il valore di 6%.”.
Il nominato consulente, ha quindi accertato che al ricorrente debba essere riconosciuto un danno biologico pari al 6%.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici nonché fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione, specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato ad erogare al ricorrente CP_1
l'indennizzo corrispondente all'accertata menomazione.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e, in considerazione del riconoscimento della percentuale minima indennizzabile (avendo la parte ricorrente dedotto l'esistenza di un danno biologico pari al 12%), le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che ha contratto malattia professionale con percentuale Parte_1
di danno biologico pari al 6%, conseguente all'attività lavorativa dallo stesso svolta e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente il relativo indennizzo, CP_1
adeguato alla percentuale di menomazione accertata;
- compensa le spese del giudizio tra le parti;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato CP_1
decreto.
Caltanissetta 23/01/2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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