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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI ES ET Presidente dott. CO IG DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3053/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Raffaele De Chiara Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10516/2024 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato quale docente precario dell'amministrazione scolastica nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 con incarico di supplenza annuale conferito con contratto di lavoro a tempo determinato per la copertura del fabbisogno in organico.
Con numerose ed articolare censure, quindi, si è doluta della mancata attribuzione degli importi previsti dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per la formazione e
Pag. 1 di 5 l'aggiornamento professionale mediante attribuzione della cd. carta docenti in quanto illegittimamente riservata soltanto al personale di ruolo, in particolare chiedendo l'attribuzione del suddetto beneficio per l'annualità svolte nell'a.s. 2019/2020.
Ha dunque evidenziato come la norma citata dovesse essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata, enunciata dallo stesso giudice amministrativo nella pronuncia con la quale aveva annullato la relativa disciplina regolamentare (cfr. Cons.
Stato n. 1842/2022), dal momento che l'esclusione dei docenti precari comportava una palese discriminazione in aperta violazione dei principi euro-unitari e del divieto sancito dalla direttiva 1999/70/CE, come da ultimo accertato anche dalla giurisprudenza unionale
(cfr. Corte di Giustizia UE in causa C-450/21).
Sulla base di tanto, ha concluso richiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico pari a € 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, anche a titolo risarcitorio, secondo la domanda proposta in forma subordinata;
il tutto, con vittoria di spese di lite e loro distrazione.
Il si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha richiesto il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 10516/2024, depositata il 23 ottobre 2024, che ha accolto il ricorso dichiarando il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015 e, per l'effetto, ha condannato il all'accredito del predetto beneficio, oltre CP_1 interessi legali dalla data del riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione. Ha inoltre compensato le spese processuali “in ragione della complessità interpretativa delle questioni esaminate, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., che in via amministrativa avevano indotto l'amministrazione a disconoscere l'attribuzione del beneficio richiesto”.
Con atto depositato il 7 novembre 2024 la ha proposto tempestivo appello Pt_1 avverso la pronuncia censurandola sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe immotivatamente disatteso il principio della soccombenza, atteso che il doveva essere considerato integralmente soccombente. Né, al contrario di CP_1
Pag. 2 di 5 quanto affermato in sentenza, si ravvisava alcun mutamento giurisprudenziale in materia, stante il granitico orientamento favorevole alla prospettazione attorea sul punto.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il è Controparte_1 restato contumace in questo grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
La disamina della causa muove dall'analisi delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91 c.p.c.
Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle Leggi, nell'arresto giurisprudenziale menzionato, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Pag. 3 di 5 Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese.
Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle diverse pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché dalla recente pronuncia della Corte di cassazione (in data 27 ottobre 2023). Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (vale a dire il 4 giugno 2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto ampio e costante riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato (sent. n. 1842/2022) e della Corte di cassazione (sent. n. 29961/2023), nonché della Corte di Giustizia (sentenza del 18 maggio 2022).
Le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno.
In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non poteva più essere considerata come nuova, controversa ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata.
In parziale riforma della sentenza impugnata il va dunque Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano nella misura tariffaria minima (attesa la semplicità dell'unica questione trattata), ossia in €
1.030,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Anche le spese del presente grado, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del . Come quelle di primo grado e per le medesime ragioni, esse vanno CP_1 liquidate nella misura minima e ammontano, in base al valore della controversia (in questa fase pari all'importo delle spese di primo grado, come in questa sede liquidate), in €
500,00 oltre accessori come per legge.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 7 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10516/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.030,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna il al loro Controparte_1 pagamento, con distrazione;
- condanna il al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio che si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO IG DO VI ES ET
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI ES ET Presidente dott. CO IG DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3053/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Raffaele De Chiara Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10516/2024 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato quale docente precario dell'amministrazione scolastica nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 con incarico di supplenza annuale conferito con contratto di lavoro a tempo determinato per la copertura del fabbisogno in organico.
Con numerose ed articolare censure, quindi, si è doluta della mancata attribuzione degli importi previsti dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per la formazione e
Pag. 1 di 5 l'aggiornamento professionale mediante attribuzione della cd. carta docenti in quanto illegittimamente riservata soltanto al personale di ruolo, in particolare chiedendo l'attribuzione del suddetto beneficio per l'annualità svolte nell'a.s. 2019/2020.
Ha dunque evidenziato come la norma citata dovesse essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata, enunciata dallo stesso giudice amministrativo nella pronuncia con la quale aveva annullato la relativa disciplina regolamentare (cfr. Cons.
Stato n. 1842/2022), dal momento che l'esclusione dei docenti precari comportava una palese discriminazione in aperta violazione dei principi euro-unitari e del divieto sancito dalla direttiva 1999/70/CE, come da ultimo accertato anche dalla giurisprudenza unionale
(cfr. Corte di Giustizia UE in causa C-450/21).
Sulla base di tanto, ha concluso richiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico pari a € 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, anche a titolo risarcitorio, secondo la domanda proposta in forma subordinata;
il tutto, con vittoria di spese di lite e loro distrazione.
Il si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso, Controparte_1 del quale ha richiesto il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 10516/2024, depositata il 23 ottobre 2024, che ha accolto il ricorso dichiarando il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015 e, per l'effetto, ha condannato il all'accredito del predetto beneficio, oltre CP_1 interessi legali dalla data del riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione. Ha inoltre compensato le spese processuali “in ragione della complessità interpretativa delle questioni esaminate, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., che in via amministrativa avevano indotto l'amministrazione a disconoscere l'attribuzione del beneficio richiesto”.
Con atto depositato il 7 novembre 2024 la ha proposto tempestivo appello Pt_1 avverso la pronuncia censurandola sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe immotivatamente disatteso il principio della soccombenza, atteso che il doveva essere considerato integralmente soccombente. Né, al contrario di CP_1
Pag. 2 di 5 quanto affermato in sentenza, si ravvisava alcun mutamento giurisprudenziale in materia, stante il granitico orientamento favorevole alla prospettazione attorea sul punto.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, il è Controparte_1 restato contumace in questo grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
La disamina della causa muove dall'analisi delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91 c.p.c.
Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle Leggi, nell'arresto giurisprudenziale menzionato, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Pag. 3 di 5 Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese.
Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle diverse pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché dalla recente pronuncia della Corte di cassazione (in data 27 ottobre 2023). Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (vale a dire il 4 giugno 2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto ampio e costante riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato (sent. n. 1842/2022) e della Corte di cassazione (sent. n. 29961/2023), nonché della Corte di Giustizia (sentenza del 18 maggio 2022).
Le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno.
In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non poteva più essere considerata come nuova, controversa ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata.
In parziale riforma della sentenza impugnata il va dunque Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano nella misura tariffaria minima (attesa la semplicità dell'unica questione trattata), ossia in €
1.030,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Anche le spese del presente grado, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del . Come quelle di primo grado e per le medesime ragioni, esse vanno CP_1 liquidate nella misura minima e ammontano, in base al valore della controversia (in questa fase pari all'importo delle spese di primo grado, come in questa sede liquidate), in €
500,00 oltre accessori come per legge.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 7 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10516/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1.030,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna il al loro Controparte_1 pagamento, con distrazione;
- condanna il al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio che si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO IG DO VI ES ET
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