Articolo 13 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75
Articolo 12Articolo 14
Versione
19 marzo 1958
Art. 13.
Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennita' e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.
Entrata in vigore il 19 marzo 1958