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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/06/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 749/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTOR PISANI, 20 MILANO presso lo studio degli Avv.ti FRANCESCA PROIETTO e CHIARA
FERRARI, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata all'atto di appello
Appellante contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO Controparte_1 C.F._2
MOGAVERO con studio in VIALE ROSSELLI, 14 COMO giusta delega allegata all'atto di costituzione di primo grado
Appellato
contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 1 di 16 procuratore dott. elettivamente domiciliata in VIA MORAZZONE, 19 COMO Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. MAURO FUMAGALLI che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellata terza chiamata
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per Avv. Parte_1 Pt_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata
✓ in via preliminare, per le ragioni esposte alla prima udienza del 10 settembre 2024, disporre la cancellazione ovverosia l'espunzione delle espressioni offensive e sconvenienti utilizzate da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta dalla stessa depositata che per Controparte_4
semplicità si riportano di seguito:
- a pag. 5: “si apprezzano molto meno talune affermazioni perentorie quanto gratuite contenute nella narrativa dell'atto introduttivo del gravame ove si allude a contegni, per così dire, poco cristallini della magistratura e della procura comasca che, francamente, infastidiscono la scrivente difesa nel momento in cui si dubita che la decisione impugnata possa stata emanata da un soggetto non super partes”;
- a pag. 6 “Infine l'appellante, probabilmente ritenendosi vittima di un generale quadro persecutorio orchestrato dalla magistratura comasca e dai suoi ausiliari non risparmia nemmeno la procura”;
- a pag. 7 “Lasciando ai diretti interessati ogni eventuale iniziativa a loro tutela”
✓ in via principale nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare la responsabilità del Dr. a titolo contrattuale e/o da CP_5
contatto sociale ovvero anche a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1176 CC, 38 L.F. art. 2043
CC, e/o per ogni altro miglior titolo e ragione ritenuti da Codesta Ill.ma Corte d'Appello, e per
l'effetto condannare il Dott. , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_5 patrimoniali subiti dall'Avv. per l'ammontare di € 50.000,00 o per quello Parte_1
inferiore determinato in corso di causa, secondo Giustizia, anche in via equitativa (art. 1226 cc), oltre interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuta;
✓ in via principale nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata nel capo in cui viene disposta la condanna dell'appellante Avv. ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 3 c.p.c. e per l'effetto revocare, annullare la relativa statuizione e in ogni caso condannare il Dr. alla restituzione dell'importo a tale titolo già percepito dall'odierno appellante;
CP_5
pagina 2 di 16 ✓ in via istruttoria, disporre CTU tecnica al fine di determinare - o comunque fornirne idonea indicazione al Giudicante - l'ammontare del danno patrimoniale e non patrimoniale disponendo ogni opportuno accertamento ed esperimento anche sull'esponente e ammettere i capitoli di prova formulati nella seconda memoria istruttoria con tutti i testi ivi indicati:
1) Vero che, nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. chiedeva varie volte Parte_1
supporto ed assistenza nella ricerca, raccolta, stampa, fotocopiatura, rilegatura, scannerizzazione e trasmissione via mail al proprio difensore Avv. Gabriele Casartelli, dei documenti inerenti le attività di liquidazione della Tuco S.r.l. e del procedimento penale R.G.G.I.P. 2594/2018 del Tribunale di Como;
2) Vero che, nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. in più occasioni ha Parte_1
modificato e spostato riunioni e appuntamenti con clienti di studio già fissati in quanto si trovavano a coincidere con appuntamenti col difensore penale Avv. Casartelli o con il dr. (nuovo Per_1
curatore di Tuco);
3) Vero che nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. nelle occasioni in cui Parte_1
si occupava della pratica Tuco, esternava la propria preoccupazione per il procedimento penale
R.G.G.I.P. 2594/2018 del Tribunale di Como nel quale era imputato;
4) Vero che nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. dedicava almeno 30 Parte_1 ore all'anno alla gestione del processo penale R.G.G.I.P. 2594/2018 del Tribunale di Como nel quale era imputato;
5) Vero che nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. aveva occasione di Parte_1 esternare la propria preoccupazione per l'esito del procedimento penale R.G.G.I.P. 2594/2018 presso il Tribunale di Como nel quale rivestiva la qualità di imputato con riferimento al lavoro, alla sua reputazione personale e alle cariche ricoperte nei consigli d'amministrazione o nei collegi sindacali;
6) Vero che, nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. ai sensi dell'art. 2382 Parte_1
c.c., art. 13 TUF e artt. 1, 4 e 5 del DM n. 161/1998 in materia di requisiti di onorabilità e professionalità, ha dovuto provvedere ad informare l'Istituto di Credito nel quale rivestiva la carica di membro del collegio sindacale della pendenza del procedimento penale a suo carico R.G.G.I.P.
2594/2018 presso il Tribunale di Como;
✓ in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna delle parti appellate alla restituzione degli importi a tale titolo già corrisposti dall'odierno appellante, oltre interessi, IVA, C.p.A. e successive occorrende”
Conclusioni per dott. : CP_5
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito: pagina 3 di 16 Rigettarsi l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1049/2024 pronunciata all'udienza del 15 febbraio 2024 dal Tribunale di Como rigettando tutte le domande proposte dall'avv. anche in via istruttoria. Parte_1
Condannare l'appellante alla refusione delle spese del grado.
Nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile perché infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata;
In subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'appello e della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare in persona del suo l.r.p.t., tenuta a garantire e Controparte_2
manlevare il convenuto da ogni conseguenza negativa del giudizio ivi compreso CP_5
l'eventuale addebito di spese legali.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.
Con il rigetto di tutte le avverse domande formulate anche in via istruttoria”.
Conclusioni per Controparte_2
“In via principale: previe le declaratorie del caso, si chiede che l'adita Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente l'appello proposto dall'avv. in quanto totalmente infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, conseguentemente, voglia confermare l'impugnata sentenza n. 202/2024 emessa dal
Tribunale di Como – Sezione II civile - nella persona del Giudice TO Lorenzo Azzi.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto superflue
e/o irrilevanti ai fini del decidere.
*** *** ***
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto nell'interesse dell'avv. si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già Parte_1
formulate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono integralmente:
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti del TO in quanto infondata in fatto e in diritto e, anche per CP_5
l'effetto, assolversi da ogni pretesa formulata nei suoi confronti. Controparte_4
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti del TO , respingere la domanda di CP_5
garanzia e manleva formulata da questi nei confronti di dovendosi nella Controparte_4
fattispecie ritenere la non operatività della azionata polizza n. 167229849.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 4 di 16 L'avv. conveniva in giudizio il dott. al fine di far accertare la Parte_1 CP_5
responsabilità di questo a titolo contrattuale e/o da contatto sociale ovvero anche a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1176 c.c., 38 L.F. e 2043 c.c., e di condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionatigli dall'espletamento della funzione di curatore della procedura fallimentare della Tuco S.r.l.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che:
- la società Tuco S.r.l. era stata costituita il 13 luglio 2004 (cfr. doc.1 fascicolo attoreo primo grado) e, in data 25 maggio 2014, era stata messa in liquidazione;
- in data 26 giugno 2014 era stata presentata istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Como (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo primo grado);
- in data 9 luglio 2014 l'avv. aveva assunto la carica di liquidatore sociale, Parte_1 subentrando all'ing. ruolo che manteneva fino al 30 marzo 2015 quando gli CP_6
succedeva il dott. Persona_2
- in data 07 luglio 2014 la società Tuco S.r.l. veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo e veniva nominato quale commissario giudiziale il dott. ; CP_5
- il 27 aprile 2015 il dott. aveva depositato la relazione ex art. 173 L.F. (cfr. doc. 3 CP_5
fascicolo attoreo primo grado), cui era seguita la revoca del concordato preventivo di Tuco S.r.l.
(cfr. doc. 4 fascicolo attoreo primo grado) e, in data 1 febbraio 2016, il fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Como con la sentenza n. 18/2016;
- il dott. nominato curatore del fallimento, nel redigere la relazione ex art. 33 L.F. aveva CP_5
ripreso quanto già rappresentato nella relazione ex art. 173 L.F. indicando una serie di fatti e condotte che ascriveva indistintamente a tutti gli amministratori, liquidatori e soci della Tuco
S.r.l. che si erano succeduti nel tempo.
In particolare, l'attore lamentava che il dott. nel redigere la relazione ex art. 33 L.F. (cfr. doc. 6 CP_5
fascicolo attoreo primo grado), avesse ascritto indistintamente a tutti gli amministratori e liquidatori della società succedutisi nel tempo, attore compreso (nonostante l'assunzione della carica per pochi mesi e nell'ultimo periodo), una serie di condotte censurabili, così contribuendo al successivo sviluppo consistito nell'iscrizione nel registro degli indagati anche dell'attore e nella conseguente richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo primo grado); e, quindi, nel processo penale conclusosi con sentenza del 28 luglio 2020 che, oltre ad assolvere l'attore, aveva rimarcato la negligenza nell'operato del dott. (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo primo grado). CP_5
Le condotte erroneamente ascritte anche all'attore erano le seguenti:
pagina 5 di 16 A) Omessa convocazione dell'assemblea per la ricostituzione del capitale sociale prima di maggio
2014;
B) Attribuzione di attività inesistenti nella domanda di concordato;
C) Omessa informazione nella relazione ai bilanci 2010 e 2011 dei rischi derivanti dalla causa civile promossa contro la fallita dalla cliente per il risarcimento dei danni dovuti a Persona_3
vizi di un macchinario;
D) Falsa indicazione nella domanda di concordato dei crediti della controllante TO SA, mediante intestazione a quest'ultima dei soli crediti da finanziamenti e falsa attribuzione dei crediti da forniture della diversa società TO Ltd;
E) Asseriti pagamenti preferenziali;
F) Cessione del credito alla controllante del credito di € 1.557.462,50, vantato verso CP_7
a fronte dell'esito della causa civile da questa intentata verso Tuco, che ha Persona_3 originato la condanna di quest'ultima a pagare alla prima la somma di € 4.660.900,00 a titolo di risarcimento danni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il dott. , chiedendo ed CP_5
ottenendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
e, nel merito, il rigetto della domanda. Controparte_2
Si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta con il CP_2 convenuto ai sensi dell'art. 1900 c.c., il quale prevede che “l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente…” e chiedendo comunque il rigetto delle avverse domande.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 202/2024 pubblicata in data 15 febbraio 2024, rigettava la domanda attorea e condannava l'attore a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite e, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore del convenuto.
Il Tribunale riteneva le doglianze attoree per lo più infondate e, in ogni caso, la rilevanza assorbente del difetto del nesso causale tra la condotta ascritta al dott. e il pregiudizio patito dall'avv. CP_5 [...]
in ragione del processo penale. In particolare, rilevava che l'esercizio dell'azione penale non Pt_1
spetta al curatore fallimentare ma al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e che le fattispecie incriminatrici in questione (la bancarotta patrimoniale, la bancarotta da reato societario e la bancarotta pagina 6 di 16 preferenziale) sono delitti procedibili d'ufficio, per cui la relazione ex art. 33 l.f. non è qualificabile come denuncia – querela, bensì come mera segnalazione. Era dunque al P.M. che spettava valutare se quei comportamenti integrassero o meno fattispecie di reato e, in caso affermativo, chi ne dovesse essere ritenuto responsabile, tenendo in considerazione, in caso di reati propri, la qualifica rivestita diacronicamente. Pertanto, il nesso di causalità tra la relazione del curatore e il processo penale era stato necessariamente interrotto, prima, dalla determinazione della pubblica accusa di esercitare l'azione penale e, successivamente, dalla statuizione del giudice. Da ultimo, rilevava che era stato proprio l'attore ad aver contraddittoriamente evidenziato che nella relazione ex art. 33 L.F. il curatore aveva attribuito le condotte ivi indicate non specificamente all'avv. ma genericamente ad Parte_1
“amministratori, liquidatori e soci”.
L'avv. ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità della sentenza per errata valutazione di elementi in fatto e vizi di motivazione con riguardo alle singole condotte ascritte all'appellante nella Relazione ex art. 33 L.F. (da A a F).
2) Errata interpretazione e applicazione degli artt. 33 L.F. e 234 c.p.p. quanto alla ritenuta insussistenza del nesso causale.
3) Erroneità per omessa valutazione di prove ai fini della determinazione del nesso causale, in particolare la comunicazione e-mail di CP_8
4) Errata motivazione con riferimento agli effetti delle dolose attribuzioni di condotte di reato nella Relazione ex art. 33 e necessarietà della sussistenza del reato di calunnia.
5) Errata motivazione in punto di attribuzione di responsabilità.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Il dott. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_5
sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio con declaratoria ex art. 96 c.p.c. (domanda questa poi venuta meno in fase di precisazione delle conclusioni).
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto e, in caso di accoglimento anche solo parziale, il rigetto di ogni domanda del dott. nei suoi confronti per i motivi già formulati nel giudizio di primo grado. CP_5
La causa giunge in decisione il 10.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di gravame è suddiviso in sette sotto paragrafi, da A ad F (vd. anche qui sopra, in fatto), con cui l'appellante evidenzia, in sostanza, la mancata considerazione delle negligenze della pagina 7 di 16 controparte – in relazione ai singoli addebiti che sarebbero stati mossi all'avvocato – da parte della sentenza di primo grado.
Pur potendosi procedere a trattazione unitaria – le censure sono, in verità, ampiamente sovrapponibili –
a maggior completezza si fa luogo di seguito a sintetica trattazione in relazione ad ogni sub paragrafo.
A) Mancata convocazione dell'assemblea della società per la ricostituzione del capitale sociale andato perso nel 2012 e a fronte del quale, secondo il curatore, si sarebbe ricorsi alla liquidazione tardivamente, ovvero solo nel maggio 2014, quando lo stato di insolvenza non era più rimediabile. L'appellante deduce di essere estraneo alla vicenda in quanto non aveva rivestito alcun incarico sociale sino al 9 luglio 2014, allorché aveva assunto la carica di liquidatore. Tale segnalazione si sarebbe tradotta nel capo di imputazione con l'accusa di
“ritardo nel richiedere il fallimento” (cfr. relazione ex art. 33 pag. 20).
Osserva tuttavia la Corte che nella relazione ex art. 33 L.F., come meglio precisato in seguito, il curatore non aveva in realtà ascritto alcuna specifica condotta in capo all'avv.
[...]
limitandosi ad attribuire le condotte ivi indicate genericamente a “amministratori, Pt_1 liquidatori e soci”.
Nella relazione non si rinviene, d'altronde, alcuna espressa trattazione della condotta omissiva in esame, che non viene neppure considerata dal curatore nell'elenco finale dei possibili reati.
B) Inserimento di attività inesistenti nella domanda di concordato preventivo: domanda però,
Con deduce l'appellante, che non era stata formulata da lui, bensì dall'ing. liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda. Si sostiene che se il curatore avesse indicato nella propria relazione l'estraneità dell'avv. quest'ultimo non avrebbe Parte_1
dovuto difendersi dalle suddette imputazioni nel procedimento penale.
Anche in relazione a questa contestazione non può che osservarsi come nessuno specifico addebito sia stato mosso dal curatore nei confronti dell'appellante, che infatti non rivestiva la carica di liquidatore all'epoca della proposizione della domanda di concordato;
e come, anzi, il curatore non abbia neppure indicato tale condotta quale causa del dissesto.
C) Omessa informazione nella relazione ai bilanci 2010 e 2011 dei rischi derivanti dalla causa civile promossa contro la fallita dalla per il risarcimento dei danni Persona_3
dovuti ai vizi del macchinario fornito: come già detto, non aveva rivestito nei Parte_1
periodi in esame alcun ruolo sociale.
pagina 8 di 16 Come già rilevato dal giudice di primo grado, il fatto è pacifico ed è stato valutato nel decreto che ha revocato il concordato e con cui si è ritenuto corretto l'operato del curatore.
Inoltre, anche in merito a tale circostanza appare necessario precisare che il curatore non ha mai indicato l'avv. come autore della condotta contestata. Parte_1
D) Infedele indicazione nella domanda di concordato dei crediti della controllante TO SA non era stato indicato dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F.: anche in tal caso vicenda alla quale l'avv. di non poteva che essere ritenuto estraneo per ragioni di datazione Pt_1
della sua carica.
Ma anche in tal caso non può non precisarsi, così come ha fatto il giudice di prime cure, che la condotta non era stata indicata dal curatore tra le cause del dissesto e che, in ogni caso, il curatore non ha mosso al riguardo alcuno specifico addebito nei confronti dell'avv.
[...]
Pt_1
E) Pagamenti preferenziali: la sentenza di primo grado ha invero correttamente richiamato gli esiti del processo penale (cfr. sentenza penale, pag. 36: “Quanto al che durante Parte_1
il periodo in cui ha rivestito la propria carica non ha materialmente e personalmente disposto alcun pagamento (come emerge immediatamente nelle tabelle riassuntive che seguono),è emerso dalle dichiarazioni della citata teste qualificata , dipendente Tes_1
dal 2008 al 31.07.2014 in qualità di responsabile Parte_2 dell'amministrazione addetta alla contabilità e alle registrazioni contabili, come il medesimo non avesse in nessuna occasione neppure informalmente disposto pagamenti in favore di chicchessia, che venivano invero autorizzati proprio dall'ing. ), in cui CP_6
era comunque stato necessario verificare che nel periodo in cui l'appellante aveva rivestito la carica di liquidatore “non aveva materialmente e personalmente disposto alcun pagamento”. Vi è peraltro stata condanna di altra persona per la fattispecie contestata.
F) L'appellante censura infine il mancato rilievo della negligenza del curatore nel non aver rappresentato nella relazione l'estraneità dell'avv. all'operazione di cessione del Parte_1
credito vantato dalla fallita nei confronti di Persona_3
Tale operazione però non era stata neppure censurata dal curatore, come riconosciuto anche nella sentenza penale ove a pag. 16 si riporta “il carattere assolutamente neutro, se non addirittura vantaggioso, dell'operazione sopra descritta…esclude in radice l'ipotizzato carattere preferenziale dell'operazione non a caso, a ben vedere, neppure censurata dal curatore dott. ”. CP_5
Come partitamente ed in fatto già evidenziato, il motivo è infondato.
pagina 9 di 16 Il curatore non ha mai indicato l'odierno appellante quale responsabile di alcuna delle condotte censurate, essendosi lo stesso limitato, nella relazione ex art. 33 L.F., ad un richiamo generico ad amministratori, liquidatori e soci della Tuco S.r.l. che si sono succeduti nel tempo, così come ad esempio si evince dal seguente passaggio: “Dalla documentazione e dalle mail acquisite, risulta evidente come amministratori, liquidatori e soci abbiano agito in maniera non conforme alla legge, rappresentando notizie non corrispondenti al vero, omettendo di agire tempestivamente e agendo in modo da favorire gli interessi della società elvetica” (cfr. pag. 20 relazione ex art. 33 L.F.). E' il medesimo avv. ad aver riconosciuto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che Parte_1
il dott. non gli ha attribuito specificamente la responsabilità per le condotte enunciate nella CP_5 relazione: “tali supposte attività illecite venivano indicate senza specificare la riferibilità all'uno o all'altro dei soggetti richiamati nella relazione” (cfr. atto di citazione pag. 2). Ed è proprio tale aspetto
– che l'odierno appellante qualifica come di negligenza e che connota certamente in termini di incompletezza la relazione, ma che in quanto tale poteva e doveva essere colmato dagli organi inquirenti – che la sentenza penale, di fatto, censura per farne per lo più discendere gli esiti assolutori: ricavandosi dalla relazione “una serie di condotte reputate illecite, senza fornire specificazioni o spunti decisivi in merito alla riferibilità all'uno o all'altro degli imputati delle singole asserite violazioni” (cfr. sentenza penale pag. 8).
D'altronde il dott. ha ventilato talune ipotesi di reato senza, tuttavia, mai specificamente CP_5
attribuirle ad alcun soggetto determinato e rimettendo all'apprezzamento del Pubblico Ministero, attraverso l'attività di indagine, l'individuazione dell'effettiva consumazione di reati, come anche dei soggetti eventualmente responsabili: l'organo destinatario delle censure del giudice penale è infatti il
Pubblico Ministero, non certamente il curatore.
Peraltro, le fattispecie individuate nel motivo n. 1 si riferiscono quasi esclusivamente a periodi in cui l'avv. non ha rivestito la carica di liquidatore della Tuco S.r.l., che ha ricoperto Parte_1
limitatamente al periodo compreso tra il 9 luglio 2014 e il 30 marzo 2015: circostanza talmente evidente e comunque facilmente appurabile da far ritenere addirittura l'indicazione omnia menzionata come, di per sé, non comportante alcun concreto pregiudizio all'avv. Parte_1
2.Il secondo ed il terzo motivo di appello hanno ad oggetto il nesso di causalità e meritano di essere trattati congiuntamente.
E' opportuno premettere che il testo dell'art. 33, primo comma, L.F. prevede che “Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito pagina 10 di 16 nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale” e, al secondo comma, che “ Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società”. La succitata normativa obbliga, dunque, il curatore fallimentare a presentare una relazione al giudice delegato, contenente una descrizione dettagliata delle cause e circostanze del fallimento, della condotta del fallito nell'esercizio dell'impresa e di eventuali responsabilità anche di terzi.
Non risulta affatto che il dott. abbia esorbitato dai suoi doveri nel presentare al giudice delegato CP_5
una relazione con cui evidenziava quanto da lui ritenuto di interesse “anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale”. Anzi: il curatore, nella sua qualifica di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di riportare nella relazione tutto ciò che ha appreso nello svolgimento della sua funzione, senza tralasciare condotte che potrebbero assumere rilievo penale, pena il rischio di incorrere in omissioni illegittime e, finanche, integranti il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p.
Vale anche la pena ricordare taluni arresti delle Alte Corti circa la natura della relazione in esame. La
Corte Costituzionale ha ad esempio precisato che essa “non ha origine nel processo penale e non è finalizzata ad esso, diretta, come risulta, al giudice delegato e non al pubblico ministero;
cosicché, anche se può contenere indicazioni utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, non costituisce di per sé una notizia di reato e, dunque, non può essere disciplinata come tale.
Del resto, secondo il giudice penale di legittimità il diritto alla prova non deve essere compresso creando ipotesi di inutilizzabilità che non trovano sicuro ancoraggio nella norma processuale e non può ignorarsi che nella relazione del curatore possono confluire anche accertamenti analoghi agli atti irripetibili della polizia giudiziaria o del pubblico ministero che se la relazione non potesse essere acquisita non avrebbero modo di essere utilizzati a fini probatori” (cfr. Corte Cost. n. 136/1995).
Sempre in tal senso la Suprema Corte ha affermato che “la relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato non costituisce di per sé notizia di reato, ma documento utilizzabile in giudizio, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., quale atto che non ha origine nel processo penale e non è ad esso finalizzato.
L'assenza di ogni incombenza poliziesca in capo al curatore preclude la possibilità di leggere nelle sue dichiarazioni o nella relazione ex art. 33 l. fall., la sostanza di un rapporto su notizie di reato” (cfr.
Cass. pen. 24114/2012).
Come dunque correttamente evidenziato dalla sentenza qui impugnata, la relazione del curatore fallimentare non integra notizia di reato, ma è strumento attraverso il quale portare a conoscenza dell'organo inquirente fatti (o indizi di fatti) tali da poter integrare reati societari o fallimentari. Ed è
pagina 11 di 16 naturalmente solo al Pubblico Ministero che spetterà valutare, attraverso l'attività di indagine di cui è dominus e in base al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, la fondatezza delle segnalazioni. A ciò si richiamava peraltro espressamente il dott. nella propria relazione, laddove rimetteva “al CP_5
prudente apprezzamento del competente Sig. Pubblico Ministero la valutazione delle ipotesi di reato riconducibili ai comportamenti sopra descritti ed ipotizza, per quanto attiene alle proprie competenze, che i comportamenti dei responsabili si possano compendiare nelle seguenti fattispecie criminose” (cfr. doc. 6 relazione ex art. 33 pag. 20).
Ne consegue che, come correttamente affermato anche dal giudice di prime cure, il nesso causale tra la relazione ex art. 33 L.F. redatta dal dott. ed il pregiudizio subito dall'odierno appellante con la CP_5
sottoposizione a processo penale è necessariamente interrotto dalle determinazioni dell'Autorità
Giudiziaria (che peraltro, come risulta anche dalla stessa sentenza penale, già di per sé ha scelto di valorizzare solo alcune delle segnalazioni del curatore, introitandole nelle imputazioni).
Sempre nella sentenza penale che ha assolto l'avv. si precisa d'altronde espressamente che Parte_1
la valenza probatoria della relazione “non può essere estesa a qualsivoglia valutazione in diritto o ipotesi deduttiva in punto di fatto – per quanto arguta e suggestiva – che l'organo fallimentare abbia manifestato in assenza di un adeguato riferimento e riscontro su base documentale, dichiarativa o di altra emergenza istruttoria diversamente acquisita nel corso delle indagini, costituendo in difetto tali considerazioni di ordine valutativo spunti di indagine, per quanto importanti e autorevoli, comunque necessariamente suscettibili di essere approfonditi” (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo primo grado - sentenza penale pagg. 8 e 9). Inoltre, il giudice penale, sottolineando l'importanza dell'attività di indagine che deve essere svolta dal pubblico ministero, precisa che, nel caso di specie “ corre obbligo rilevare come nessuna acquisizione o concreta attività di indagine diversa dalle citate annotazioni del curatore sia stata effettuata nel corso delle indagini preliminari, neppure a seguito dei rilievi critici…svolti dalle difese degli imputati…deduzioni volte a contestare le tesi dell'accusa non solo in punto di diritto, ma soprattutto con riferimento ai presupposti meramente obiettivi pertinenti la ricostruzione storica delle condotte specificamente contestate collettivamente agli imputati (senza specificarne adeguatamente lo specifico e personale contributo), e all'oggetto specifico della personale partecipazione di ciascuno.” Infine, il giudice penale osserva che “Neppure in particolare risulta che le argomentazioni e conclusioni in fatto formulate dai difensori già nel corso delle indagini preliminari…siano state contestate nello specifico né sottoposte al vaglio dello stesso curatore fallimentare (già commissario giudiziale) affinché, alla luce delle cognizioni pertinenti l'incarico duplice svolto ne prendesse atto al fine di verificarne o contestarne l'eventuale fondatezza, acquisendo
pagina 12 di 16 (o meno) elementi di adeguato riscontro e conferma alle ipotesi criminose supposte” (cfr. sentenza penale pag. 10).
E' evidente che nella sentenza penale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante e come già anticipato trattando del primo motivo, venga censurato non tanto l'operato del curatore quanto piuttosto quello del Pubblico Ministero, a cui viene dunque imputato non solo di non aver svolto un'adeguata attività di indagine, ma persino il mancato coinvolgimento proprio del curatore nel corso delle indagini preliminari.
Ciò posto, anche il secondo e il terzo motivo di gravame devono essere rigettati.
3.Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata motivazione con riferimento alla ritenuta necessità che intervenga una sentenza penale di condanna per calunnia al fine di accertarne la responsabilità civile.
Invero il giudice si è limitato ad escludere nel caso di specie – anche richiamando, a mero titolo rafforzativo, la già ritenuta non ricorrenza di alcuna ipotesi di reato da parte degli inquirenti in relazione all'esposto sull'operato del curatore – l'integrazione di una dolosa attribuzione di reati da parte dell'odierno appellato: esclusione che già si ricava pianamente da quanto sin qui evidenziato.
Anche il quarto motivo di gravame, dunque, è infondato.
4.Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata motivazione in punto di attribuzione di responsabilità, ritenendo che la colpa grave del dott. sia da imputare al fatto di aver ascritto nella CP_5
propria relazione condotte illecite e responsabilità penali indistintamente a tutti gli amministratori e liquidatori della Tuco S.r.l. avvicendatisi nel tempo.
Il motivo è infondato, per le ragioni già esposte nei paragrafi precedenti: il curatore non ha mosso alcuna accusa specificamente all'avv. limitandosi ad indicare le attività ritenute illecite Parte_1 commesse da chi, nel periodo di tempo rispettivamente d'interesse, ricopriva le cariche sociali
(circostanza facilmente appurabile dal P.M.); egli d'altronde non è stato coinvolto nella fase delle indagini preliminari, non essendogli mai stato richiesto di precisare le sue segnalazioni e/o di interloquire sulle difese svolte dagli indagati.
5.Con il sesto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Il motivo è fondato.
pagina 13 di 16 La pronuncia di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone la malafede o la colpa grave. In particolare, la mala fede implica un'azione deliberata e consapevole, volta a danneggiare la controparte o ad ottenere un vantaggio ingiusto, nonostante la conoscenza dell'infondatezza della propria pretesa;
mentre la colpa grave riguarda una condotta negligente, che si caratterizza per l'assenza di diligenza e prudenza nella preparazione e nell'esercizio dell'azione processuale, con conseguente consapevolezza dell'infondatezza della stessa.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale ha statuito che “La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede necessariamente, sul piano soggettivo, l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Tale responsabilità sussiste solo quando vi sia una violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda. La mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, in modo che possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche prescindendo dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta. A differenza della responsabilità di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., quella del terzo comma non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma necessita comunque di una specifica e non generica motivazione da parte del giudice circa la sussistenza dell'elemento soggettivo. L'agire in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata non è di per sé condotta rimproverabile, dovendo essere provata una concreta presenza di malafede o colpa grave. Una interpretazione estensiva o automatica dell'art. 96, comma 3, c.p.c. che prescinda dall'accertamento dell'elemento soggettivo contrasterebbe con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, configurandosi tale istituto come eccezionale e residuale al pari dell'abuso del processo” (Cass. ord. n. 19948/2023; vd. anche Cass. SU n. 22405 del 13/09/2018).
Orbene, sgombrato il campo dalla possibile ricorrenza della mala fede, non provata né prospettata,
l'azione proposta dall'odierno appellante è risultata sì certamente infondata, ma ritiene il Collegio non emergere sufficienti presupposti per qualificarla come totalmente improvvida. Invero l'avv. Parte_1
ha subito un processo penale – certamente, di per sé, fonte di patimento oltre che di esborsi monetari – sulla base di accuse che si sono rivelate infondate e, in buona parte (secondo quanto ritenuto dalla sentenza del Tribunale penale di Como), frutto di indagini carenti e superficiali. A monte di queste
(seppure con la cesura causale che giuridicamente è doveroso riconoscere, come già esposto) si collocava la relazione del curatore fallimentare di cui si è ampiamente detto, e della quale sono stati parimenti messi in luce aspetti certamente insoddisfacenti. Era diritto del danneggiato perseguire la pagina 14 di 16 propria tutela, sostenendo peraltro con ampie – infondate ma non, di per sé, abnormi – argomentazioni la tesi dell'addebitabilità al curatore.
Il motivo viene dunque accolto, così come la domanda di restituzione dell'importo versato a tale titolo
– così come anche riconosciuto dalla controparte (vd. subito infra) – in primo grado.
6.Deve purtuttavia rilevarsi che l'esito complessivo della controversia – che vede, sul piano sostanziale, la totale soccombenza dell'odierno appellante – risulta tale da giustificare la condanna di questi al pagamento delle spese di primo e di secondo grado. Merita a tal fine, d'altronde, di essere considerata anche la condotta delle parti nel processo, per come risultante dai verbali di causa che danno conto di prolungate trattative non andate poi a buon fine e che parte appellata così riassume in comparsa conclusionale: “il dott. ” - accogliendo il suggerimento del precedente Istruttore - “si è dichiarato CP_5
disponibile alla restituzione della somma già incamerata in seguito alla sentenza di primo grado pari a
€ 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria. Tale proposta non è stata, tuttavia, accolta dall'appellante”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, d'altronde, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
Deve anche essere pronunciata ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'attore soccombente, che ha provocato e giustificato la chiamata in causa (di per sé non manifestamente infondata, essendo stata dedotta dall'avv. ipotesi di responsabilità professionale del convenuto), alle spese sostenute dalla Parte_1
terza chiamata (cfr., per tutte, Cass. ord. 6144/2024).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (euro 50.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi per il grado di appello la voce relativa all'istruttoria in quanto assente.
7.Non viene, infine, accolta la domanda di espunzione di frasi asseritamente offensive contenute nella comparsa di risposta del dott. frasi che risultano espressione, pur aspra, di legittima critica alla CP_5
pagina 15 di 16 (in)fondatezza dell'azione avversa entro parametri di continenza e senza mai sconfinare direttamente nell'offesa personale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 749/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 202/2024 pubblicata in data
15.02.2024, rigetta la domanda proposta da ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei CP_5 confronti di e, per l'effetto, condanna il primo a restituire al secondo Parte_1
l'importo già ricevuto a tale titolo;
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. Condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_2 CP_5
le spese di lite del primo grado, che liquida per ciascuna parte in € 1.701,00 per fase di
[...] studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 7.616,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
e le spese di lite del grado di appello, che liquida per ciascuna parte in in €
2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 6.946,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 749/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VITTOR PISANI, 20 MILANO presso lo studio degli Avv.ti FRANCESCA PROIETTO e CHIARA
FERRARI, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata all'atto di appello
Appellante contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO Controparte_1 C.F._2
MOGAVERO con studio in VIALE ROSSELLI, 14 COMO giusta delega allegata all'atto di costituzione di primo grado
Appellato
contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 1 di 16 procuratore dott. elettivamente domiciliata in VIA MORAZZONE, 19 COMO Controparte_3
presso lo studio dell'Avv. MAURO FUMAGALLI che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellata terza chiamata
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per Avv. Parte_1 Pt_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza e disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata
✓ in via preliminare, per le ragioni esposte alla prima udienza del 10 settembre 2024, disporre la cancellazione ovverosia l'espunzione delle espressioni offensive e sconvenienti utilizzate da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta dalla stessa depositata che per Controparte_4
semplicità si riportano di seguito:
- a pag. 5: “si apprezzano molto meno talune affermazioni perentorie quanto gratuite contenute nella narrativa dell'atto introduttivo del gravame ove si allude a contegni, per così dire, poco cristallini della magistratura e della procura comasca che, francamente, infastidiscono la scrivente difesa nel momento in cui si dubita che la decisione impugnata possa stata emanata da un soggetto non super partes”;
- a pag. 6 “Infine l'appellante, probabilmente ritenendosi vittima di un generale quadro persecutorio orchestrato dalla magistratura comasca e dai suoi ausiliari non risparmia nemmeno la procura”;
- a pag. 7 “Lasciando ai diretti interessati ogni eventuale iniziativa a loro tutela”
✓ in via principale nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accertare la responsabilità del Dr. a titolo contrattuale e/o da CP_5
contatto sociale ovvero anche a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1176 CC, 38 L.F. art. 2043
CC, e/o per ogni altro miglior titolo e ragione ritenuti da Codesta Ill.ma Corte d'Appello, e per
l'effetto condannare il Dott. , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_5 patrimoniali subiti dall'Avv. per l'ammontare di € 50.000,00 o per quello Parte_1
inferiore determinato in corso di causa, secondo Giustizia, anche in via equitativa (art. 1226 cc), oltre interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuta;
✓ in via principale nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata nel capo in cui viene disposta la condanna dell'appellante Avv. ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 3 c.p.c. e per l'effetto revocare, annullare la relativa statuizione e in ogni caso condannare il Dr. alla restituzione dell'importo a tale titolo già percepito dall'odierno appellante;
CP_5
pagina 2 di 16 ✓ in via istruttoria, disporre CTU tecnica al fine di determinare - o comunque fornirne idonea indicazione al Giudicante - l'ammontare del danno patrimoniale e non patrimoniale disponendo ogni opportuno accertamento ed esperimento anche sull'esponente e ammettere i capitoli di prova formulati nella seconda memoria istruttoria con tutti i testi ivi indicati:
1) Vero che, nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. chiedeva varie volte Parte_1
supporto ed assistenza nella ricerca, raccolta, stampa, fotocopiatura, rilegatura, scannerizzazione e trasmissione via mail al proprio difensore Avv. Gabriele Casartelli, dei documenti inerenti le attività di liquidazione della Tuco S.r.l. e del procedimento penale R.G.G.I.P. 2594/2018 del Tribunale di Como;
2) Vero che, nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. in più occasioni ha Parte_1
modificato e spostato riunioni e appuntamenti con clienti di studio già fissati in quanto si trovavano a coincidere con appuntamenti col difensore penale Avv. Casartelli o con il dr. (nuovo Per_1
curatore di Tuco);
3) Vero che nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. nelle occasioni in cui Parte_1
si occupava della pratica Tuco, esternava la propria preoccupazione per il procedimento penale
R.G.G.I.P. 2594/2018 del Tribunale di Como nel quale era imputato;
4) Vero che nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. dedicava almeno 30 Parte_1 ore all'anno alla gestione del processo penale R.G.G.I.P. 2594/2018 del Tribunale di Como nel quale era imputato;
5) Vero che nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. aveva occasione di Parte_1 esternare la propria preoccupazione per l'esito del procedimento penale R.G.G.I.P. 2594/2018 presso il Tribunale di Como nel quale rivestiva la qualità di imputato con riferimento al lavoro, alla sua reputazione personale e alle cariche ricoperte nei consigli d'amministrazione o nei collegi sindacali;
6) Vero che, nel periodo dal novembre 2017 al 15 luglio 2020, l'Avv. ai sensi dell'art. 2382 Parte_1
c.c., art. 13 TUF e artt. 1, 4 e 5 del DM n. 161/1998 in materia di requisiti di onorabilità e professionalità, ha dovuto provvedere ad informare l'Istituto di Credito nel quale rivestiva la carica di membro del collegio sindacale della pendenza del procedimento penale a suo carico R.G.G.I.P.
2594/2018 presso il Tribunale di Como;
✓ in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna delle parti appellate alla restituzione degli importi a tale titolo già corrisposti dall'odierno appellante, oltre interessi, IVA, C.p.A. e successive occorrende”
Conclusioni per dott. : CP_5
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito: pagina 3 di 16 Rigettarsi l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1049/2024 pronunciata all'udienza del 15 febbraio 2024 dal Tribunale di Como rigettando tutte le domande proposte dall'avv. anche in via istruttoria. Parte_1
Condannare l'appellante alla refusione delle spese del grado.
Nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile perché infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata;
In subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'appello e della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare in persona del suo l.r.p.t., tenuta a garantire e Controparte_2
manlevare il convenuto da ogni conseguenza negativa del giudizio ivi compreso CP_5
l'eventuale addebito di spese legali.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.
Con il rigetto di tutte le avverse domande formulate anche in via istruttoria”.
Conclusioni per Controparte_2
“In via principale: previe le declaratorie del caso, si chiede che l'adita Ecc.ma Corte voglia rigettare integralmente l'appello proposto dall'avv. in quanto totalmente infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, conseguentemente, voglia confermare l'impugnata sentenza n. 202/2024 emessa dal
Tribunale di Como – Sezione II civile - nella persona del Giudice TO Lorenzo Azzi.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto superflue
e/o irrilevanti ai fini del decidere.
*** *** ***
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto nell'interesse dell'avv. si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già Parte_1
formulate nel giudizio di primo grado e che di seguito si trascrivono integralmente:
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti del TO in quanto infondata in fatto e in diritto e, anche per CP_5
l'effetto, assolversi da ogni pretesa formulata nei suoi confronti. Controparte_4
In subordine nel merito: previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti del TO , respingere la domanda di CP_5
garanzia e manleva formulata da questi nei confronti di dovendosi nella Controparte_4
fattispecie ritenere la non operatività della azionata polizza n. 167229849.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 4 di 16 L'avv. conveniva in giudizio il dott. al fine di far accertare la Parte_1 CP_5
responsabilità di questo a titolo contrattuale e/o da contatto sociale ovvero anche a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1176 c.c., 38 L.F. e 2043 c.c., e di condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente cagionatigli dall'espletamento della funzione di curatore della procedura fallimentare della Tuco S.r.l.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che:
- la società Tuco S.r.l. era stata costituita il 13 luglio 2004 (cfr. doc.1 fascicolo attoreo primo grado) e, in data 25 maggio 2014, era stata messa in liquidazione;
- in data 26 giugno 2014 era stata presentata istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Como (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo primo grado);
- in data 9 luglio 2014 l'avv. aveva assunto la carica di liquidatore sociale, Parte_1 subentrando all'ing. ruolo che manteneva fino al 30 marzo 2015 quando gli CP_6
succedeva il dott. Persona_2
- in data 07 luglio 2014 la società Tuco S.r.l. veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo e veniva nominato quale commissario giudiziale il dott. ; CP_5
- il 27 aprile 2015 il dott. aveva depositato la relazione ex art. 173 L.F. (cfr. doc. 3 CP_5
fascicolo attoreo primo grado), cui era seguita la revoca del concordato preventivo di Tuco S.r.l.
(cfr. doc. 4 fascicolo attoreo primo grado) e, in data 1 febbraio 2016, il fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Como con la sentenza n. 18/2016;
- il dott. nominato curatore del fallimento, nel redigere la relazione ex art. 33 L.F. aveva CP_5
ripreso quanto già rappresentato nella relazione ex art. 173 L.F. indicando una serie di fatti e condotte che ascriveva indistintamente a tutti gli amministratori, liquidatori e soci della Tuco
S.r.l. che si erano succeduti nel tempo.
In particolare, l'attore lamentava che il dott. nel redigere la relazione ex art. 33 L.F. (cfr. doc. 6 CP_5
fascicolo attoreo primo grado), avesse ascritto indistintamente a tutti gli amministratori e liquidatori della società succedutisi nel tempo, attore compreso (nonostante l'assunzione della carica per pochi mesi e nell'ultimo periodo), una serie di condotte censurabili, così contribuendo al successivo sviluppo consistito nell'iscrizione nel registro degli indagati anche dell'attore e nella conseguente richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo primo grado); e, quindi, nel processo penale conclusosi con sentenza del 28 luglio 2020 che, oltre ad assolvere l'attore, aveva rimarcato la negligenza nell'operato del dott. (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo primo grado). CP_5
Le condotte erroneamente ascritte anche all'attore erano le seguenti:
pagina 5 di 16 A) Omessa convocazione dell'assemblea per la ricostituzione del capitale sociale prima di maggio
2014;
B) Attribuzione di attività inesistenti nella domanda di concordato;
C) Omessa informazione nella relazione ai bilanci 2010 e 2011 dei rischi derivanti dalla causa civile promossa contro la fallita dalla cliente per il risarcimento dei danni dovuti a Persona_3
vizi di un macchinario;
D) Falsa indicazione nella domanda di concordato dei crediti della controllante TO SA, mediante intestazione a quest'ultima dei soli crediti da finanziamenti e falsa attribuzione dei crediti da forniture della diversa società TO Ltd;
E) Asseriti pagamenti preferenziali;
F) Cessione del credito alla controllante del credito di € 1.557.462,50, vantato verso CP_7
a fronte dell'esito della causa civile da questa intentata verso Tuco, che ha Persona_3 originato la condanna di quest'ultima a pagare alla prima la somma di € 4.660.900,00 a titolo di risarcimento danni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il dott. , chiedendo ed CP_5
ottenendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
e, nel merito, il rigetto della domanda. Controparte_2
Si costituiva eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta con il CP_2 convenuto ai sensi dell'art. 1900 c.c., il quale prevede che “l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente…” e chiedendo comunque il rigetto delle avverse domande.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 202/2024 pubblicata in data 15 febbraio 2024, rigettava la domanda attorea e condannava l'attore a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite e, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore del convenuto.
Il Tribunale riteneva le doglianze attoree per lo più infondate e, in ogni caso, la rilevanza assorbente del difetto del nesso causale tra la condotta ascritta al dott. e il pregiudizio patito dall'avv. CP_5 [...]
in ragione del processo penale. In particolare, rilevava che l'esercizio dell'azione penale non Pt_1
spetta al curatore fallimentare ma al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e che le fattispecie incriminatrici in questione (la bancarotta patrimoniale, la bancarotta da reato societario e la bancarotta pagina 6 di 16 preferenziale) sono delitti procedibili d'ufficio, per cui la relazione ex art. 33 l.f. non è qualificabile come denuncia – querela, bensì come mera segnalazione. Era dunque al P.M. che spettava valutare se quei comportamenti integrassero o meno fattispecie di reato e, in caso affermativo, chi ne dovesse essere ritenuto responsabile, tenendo in considerazione, in caso di reati propri, la qualifica rivestita diacronicamente. Pertanto, il nesso di causalità tra la relazione del curatore e il processo penale era stato necessariamente interrotto, prima, dalla determinazione della pubblica accusa di esercitare l'azione penale e, successivamente, dalla statuizione del giudice. Da ultimo, rilevava che era stato proprio l'attore ad aver contraddittoriamente evidenziato che nella relazione ex art. 33 L.F. il curatore aveva attribuito le condotte ivi indicate non specificamente all'avv. ma genericamente ad Parte_1
“amministratori, liquidatori e soci”.
L'avv. ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erroneità della sentenza per errata valutazione di elementi in fatto e vizi di motivazione con riguardo alle singole condotte ascritte all'appellante nella Relazione ex art. 33 L.F. (da A a F).
2) Errata interpretazione e applicazione degli artt. 33 L.F. e 234 c.p.p. quanto alla ritenuta insussistenza del nesso causale.
3) Erroneità per omessa valutazione di prove ai fini della determinazione del nesso causale, in particolare la comunicazione e-mail di CP_8
4) Errata motivazione con riferimento agli effetti delle dolose attribuzioni di condotte di reato nella Relazione ex art. 33 e necessarietà della sussistenza del reato di calunnia.
5) Errata motivazione in punto di attribuzione di responsabilità.
6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Il dott. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_5
sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio con declaratoria ex art. 96 c.p.c. (domanda questa poi venuta meno in fase di precisazione delle conclusioni).
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
infondato in fatto e in diritto e, in caso di accoglimento anche solo parziale, il rigetto di ogni domanda del dott. nei suoi confronti per i motivi già formulati nel giudizio di primo grado. CP_5
La causa giunge in decisione il 10.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di gravame è suddiviso in sette sotto paragrafi, da A ad F (vd. anche qui sopra, in fatto), con cui l'appellante evidenzia, in sostanza, la mancata considerazione delle negligenze della pagina 7 di 16 controparte – in relazione ai singoli addebiti che sarebbero stati mossi all'avvocato – da parte della sentenza di primo grado.
Pur potendosi procedere a trattazione unitaria – le censure sono, in verità, ampiamente sovrapponibili –
a maggior completezza si fa luogo di seguito a sintetica trattazione in relazione ad ogni sub paragrafo.
A) Mancata convocazione dell'assemblea della società per la ricostituzione del capitale sociale andato perso nel 2012 e a fronte del quale, secondo il curatore, si sarebbe ricorsi alla liquidazione tardivamente, ovvero solo nel maggio 2014, quando lo stato di insolvenza non era più rimediabile. L'appellante deduce di essere estraneo alla vicenda in quanto non aveva rivestito alcun incarico sociale sino al 9 luglio 2014, allorché aveva assunto la carica di liquidatore. Tale segnalazione si sarebbe tradotta nel capo di imputazione con l'accusa di
“ritardo nel richiedere il fallimento” (cfr. relazione ex art. 33 pag. 20).
Osserva tuttavia la Corte che nella relazione ex art. 33 L.F., come meglio precisato in seguito, il curatore non aveva in realtà ascritto alcuna specifica condotta in capo all'avv.
[...]
limitandosi ad attribuire le condotte ivi indicate genericamente a “amministratori, Pt_1 liquidatori e soci”.
Nella relazione non si rinviene, d'altronde, alcuna espressa trattazione della condotta omissiva in esame, che non viene neppure considerata dal curatore nell'elenco finale dei possibili reati.
B) Inserimento di attività inesistenti nella domanda di concordato preventivo: domanda però,
Con deduce l'appellante, che non era stata formulata da lui, bensì dall'ing. liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda. Si sostiene che se il curatore avesse indicato nella propria relazione l'estraneità dell'avv. quest'ultimo non avrebbe Parte_1
dovuto difendersi dalle suddette imputazioni nel procedimento penale.
Anche in relazione a questa contestazione non può che osservarsi come nessuno specifico addebito sia stato mosso dal curatore nei confronti dell'appellante, che infatti non rivestiva la carica di liquidatore all'epoca della proposizione della domanda di concordato;
e come, anzi, il curatore non abbia neppure indicato tale condotta quale causa del dissesto.
C) Omessa informazione nella relazione ai bilanci 2010 e 2011 dei rischi derivanti dalla causa civile promossa contro la fallita dalla per il risarcimento dei danni Persona_3
dovuti ai vizi del macchinario fornito: come già detto, non aveva rivestito nei Parte_1
periodi in esame alcun ruolo sociale.
pagina 8 di 16 Come già rilevato dal giudice di primo grado, il fatto è pacifico ed è stato valutato nel decreto che ha revocato il concordato e con cui si è ritenuto corretto l'operato del curatore.
Inoltre, anche in merito a tale circostanza appare necessario precisare che il curatore non ha mai indicato l'avv. come autore della condotta contestata. Parte_1
D) Infedele indicazione nella domanda di concordato dei crediti della controllante TO SA non era stato indicato dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F.: anche in tal caso vicenda alla quale l'avv. di non poteva che essere ritenuto estraneo per ragioni di datazione Pt_1
della sua carica.
Ma anche in tal caso non può non precisarsi, così come ha fatto il giudice di prime cure, che la condotta non era stata indicata dal curatore tra le cause del dissesto e che, in ogni caso, il curatore non ha mosso al riguardo alcuno specifico addebito nei confronti dell'avv.
[...]
Pt_1
E) Pagamenti preferenziali: la sentenza di primo grado ha invero correttamente richiamato gli esiti del processo penale (cfr. sentenza penale, pag. 36: “Quanto al che durante Parte_1
il periodo in cui ha rivestito la propria carica non ha materialmente e personalmente disposto alcun pagamento (come emerge immediatamente nelle tabelle riassuntive che seguono),è emerso dalle dichiarazioni della citata teste qualificata , dipendente Tes_1
dal 2008 al 31.07.2014 in qualità di responsabile Parte_2 dell'amministrazione addetta alla contabilità e alle registrazioni contabili, come il medesimo non avesse in nessuna occasione neppure informalmente disposto pagamenti in favore di chicchessia, che venivano invero autorizzati proprio dall'ing. ), in cui CP_6
era comunque stato necessario verificare che nel periodo in cui l'appellante aveva rivestito la carica di liquidatore “non aveva materialmente e personalmente disposto alcun pagamento”. Vi è peraltro stata condanna di altra persona per la fattispecie contestata.
F) L'appellante censura infine il mancato rilievo della negligenza del curatore nel non aver rappresentato nella relazione l'estraneità dell'avv. all'operazione di cessione del Parte_1
credito vantato dalla fallita nei confronti di Persona_3
Tale operazione però non era stata neppure censurata dal curatore, come riconosciuto anche nella sentenza penale ove a pag. 16 si riporta “il carattere assolutamente neutro, se non addirittura vantaggioso, dell'operazione sopra descritta…esclude in radice l'ipotizzato carattere preferenziale dell'operazione non a caso, a ben vedere, neppure censurata dal curatore dott. ”. CP_5
Come partitamente ed in fatto già evidenziato, il motivo è infondato.
pagina 9 di 16 Il curatore non ha mai indicato l'odierno appellante quale responsabile di alcuna delle condotte censurate, essendosi lo stesso limitato, nella relazione ex art. 33 L.F., ad un richiamo generico ad amministratori, liquidatori e soci della Tuco S.r.l. che si sono succeduti nel tempo, così come ad esempio si evince dal seguente passaggio: “Dalla documentazione e dalle mail acquisite, risulta evidente come amministratori, liquidatori e soci abbiano agito in maniera non conforme alla legge, rappresentando notizie non corrispondenti al vero, omettendo di agire tempestivamente e agendo in modo da favorire gli interessi della società elvetica” (cfr. pag. 20 relazione ex art. 33 L.F.). E' il medesimo avv. ad aver riconosciuto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che Parte_1
il dott. non gli ha attribuito specificamente la responsabilità per le condotte enunciate nella CP_5 relazione: “tali supposte attività illecite venivano indicate senza specificare la riferibilità all'uno o all'altro dei soggetti richiamati nella relazione” (cfr. atto di citazione pag. 2). Ed è proprio tale aspetto
– che l'odierno appellante qualifica come di negligenza e che connota certamente in termini di incompletezza la relazione, ma che in quanto tale poteva e doveva essere colmato dagli organi inquirenti – che la sentenza penale, di fatto, censura per farne per lo più discendere gli esiti assolutori: ricavandosi dalla relazione “una serie di condotte reputate illecite, senza fornire specificazioni o spunti decisivi in merito alla riferibilità all'uno o all'altro degli imputati delle singole asserite violazioni” (cfr. sentenza penale pag. 8).
D'altronde il dott. ha ventilato talune ipotesi di reato senza, tuttavia, mai specificamente CP_5
attribuirle ad alcun soggetto determinato e rimettendo all'apprezzamento del Pubblico Ministero, attraverso l'attività di indagine, l'individuazione dell'effettiva consumazione di reati, come anche dei soggetti eventualmente responsabili: l'organo destinatario delle censure del giudice penale è infatti il
Pubblico Ministero, non certamente il curatore.
Peraltro, le fattispecie individuate nel motivo n. 1 si riferiscono quasi esclusivamente a periodi in cui l'avv. non ha rivestito la carica di liquidatore della Tuco S.r.l., che ha ricoperto Parte_1
limitatamente al periodo compreso tra il 9 luglio 2014 e il 30 marzo 2015: circostanza talmente evidente e comunque facilmente appurabile da far ritenere addirittura l'indicazione omnia menzionata come, di per sé, non comportante alcun concreto pregiudizio all'avv. Parte_1
2.Il secondo ed il terzo motivo di appello hanno ad oggetto il nesso di causalità e meritano di essere trattati congiuntamente.
E' opportuno premettere che il testo dell'art. 33, primo comma, L.F. prevede che “Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito pagina 10 di 16 nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale” e, al secondo comma, che “ Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società”. La succitata normativa obbliga, dunque, il curatore fallimentare a presentare una relazione al giudice delegato, contenente una descrizione dettagliata delle cause e circostanze del fallimento, della condotta del fallito nell'esercizio dell'impresa e di eventuali responsabilità anche di terzi.
Non risulta affatto che il dott. abbia esorbitato dai suoi doveri nel presentare al giudice delegato CP_5
una relazione con cui evidenziava quanto da lui ritenuto di interesse “anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale”. Anzi: il curatore, nella sua qualifica di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di riportare nella relazione tutto ciò che ha appreso nello svolgimento della sua funzione, senza tralasciare condotte che potrebbero assumere rilievo penale, pena il rischio di incorrere in omissioni illegittime e, finanche, integranti il reato di omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p.
Vale anche la pena ricordare taluni arresti delle Alte Corti circa la natura della relazione in esame. La
Corte Costituzionale ha ad esempio precisato che essa “non ha origine nel processo penale e non è finalizzata ad esso, diretta, come risulta, al giudice delegato e non al pubblico ministero;
cosicché, anche se può contenere indicazioni utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, non costituisce di per sé una notizia di reato e, dunque, non può essere disciplinata come tale.
Del resto, secondo il giudice penale di legittimità il diritto alla prova non deve essere compresso creando ipotesi di inutilizzabilità che non trovano sicuro ancoraggio nella norma processuale e non può ignorarsi che nella relazione del curatore possono confluire anche accertamenti analoghi agli atti irripetibili della polizia giudiziaria o del pubblico ministero che se la relazione non potesse essere acquisita non avrebbero modo di essere utilizzati a fini probatori” (cfr. Corte Cost. n. 136/1995).
Sempre in tal senso la Suprema Corte ha affermato che “la relazione del curatore fallimentare diretta al giudice delegato non costituisce di per sé notizia di reato, ma documento utilizzabile in giudizio, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., quale atto che non ha origine nel processo penale e non è ad esso finalizzato.
L'assenza di ogni incombenza poliziesca in capo al curatore preclude la possibilità di leggere nelle sue dichiarazioni o nella relazione ex art. 33 l. fall., la sostanza di un rapporto su notizie di reato” (cfr.
Cass. pen. 24114/2012).
Come dunque correttamente evidenziato dalla sentenza qui impugnata, la relazione del curatore fallimentare non integra notizia di reato, ma è strumento attraverso il quale portare a conoscenza dell'organo inquirente fatti (o indizi di fatti) tali da poter integrare reati societari o fallimentari. Ed è
pagina 11 di 16 naturalmente solo al Pubblico Ministero che spetterà valutare, attraverso l'attività di indagine di cui è dominus e in base al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, la fondatezza delle segnalazioni. A ciò si richiamava peraltro espressamente il dott. nella propria relazione, laddove rimetteva “al CP_5
prudente apprezzamento del competente Sig. Pubblico Ministero la valutazione delle ipotesi di reato riconducibili ai comportamenti sopra descritti ed ipotizza, per quanto attiene alle proprie competenze, che i comportamenti dei responsabili si possano compendiare nelle seguenti fattispecie criminose” (cfr. doc. 6 relazione ex art. 33 pag. 20).
Ne consegue che, come correttamente affermato anche dal giudice di prime cure, il nesso causale tra la relazione ex art. 33 L.F. redatta dal dott. ed il pregiudizio subito dall'odierno appellante con la CP_5
sottoposizione a processo penale è necessariamente interrotto dalle determinazioni dell'Autorità
Giudiziaria (che peraltro, come risulta anche dalla stessa sentenza penale, già di per sé ha scelto di valorizzare solo alcune delle segnalazioni del curatore, introitandole nelle imputazioni).
Sempre nella sentenza penale che ha assolto l'avv. si precisa d'altronde espressamente che Parte_1
la valenza probatoria della relazione “non può essere estesa a qualsivoglia valutazione in diritto o ipotesi deduttiva in punto di fatto – per quanto arguta e suggestiva – che l'organo fallimentare abbia manifestato in assenza di un adeguato riferimento e riscontro su base documentale, dichiarativa o di altra emergenza istruttoria diversamente acquisita nel corso delle indagini, costituendo in difetto tali considerazioni di ordine valutativo spunti di indagine, per quanto importanti e autorevoli, comunque necessariamente suscettibili di essere approfonditi” (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo primo grado - sentenza penale pagg. 8 e 9). Inoltre, il giudice penale, sottolineando l'importanza dell'attività di indagine che deve essere svolta dal pubblico ministero, precisa che, nel caso di specie “ corre obbligo rilevare come nessuna acquisizione o concreta attività di indagine diversa dalle citate annotazioni del curatore sia stata effettuata nel corso delle indagini preliminari, neppure a seguito dei rilievi critici…svolti dalle difese degli imputati…deduzioni volte a contestare le tesi dell'accusa non solo in punto di diritto, ma soprattutto con riferimento ai presupposti meramente obiettivi pertinenti la ricostruzione storica delle condotte specificamente contestate collettivamente agli imputati (senza specificarne adeguatamente lo specifico e personale contributo), e all'oggetto specifico della personale partecipazione di ciascuno.” Infine, il giudice penale osserva che “Neppure in particolare risulta che le argomentazioni e conclusioni in fatto formulate dai difensori già nel corso delle indagini preliminari…siano state contestate nello specifico né sottoposte al vaglio dello stesso curatore fallimentare (già commissario giudiziale) affinché, alla luce delle cognizioni pertinenti l'incarico duplice svolto ne prendesse atto al fine di verificarne o contestarne l'eventuale fondatezza, acquisendo
pagina 12 di 16 (o meno) elementi di adeguato riscontro e conferma alle ipotesi criminose supposte” (cfr. sentenza penale pag. 10).
E' evidente che nella sentenza penale, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante e come già anticipato trattando del primo motivo, venga censurato non tanto l'operato del curatore quanto piuttosto quello del Pubblico Ministero, a cui viene dunque imputato non solo di non aver svolto un'adeguata attività di indagine, ma persino il mancato coinvolgimento proprio del curatore nel corso delle indagini preliminari.
Ciò posto, anche il secondo e il terzo motivo di gravame devono essere rigettati.
3.Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata motivazione con riferimento alla ritenuta necessità che intervenga una sentenza penale di condanna per calunnia al fine di accertarne la responsabilità civile.
Invero il giudice si è limitato ad escludere nel caso di specie – anche richiamando, a mero titolo rafforzativo, la già ritenuta non ricorrenza di alcuna ipotesi di reato da parte degli inquirenti in relazione all'esposto sull'operato del curatore – l'integrazione di una dolosa attribuzione di reati da parte dell'odierno appellato: esclusione che già si ricava pianamente da quanto sin qui evidenziato.
Anche il quarto motivo di gravame, dunque, è infondato.
4.Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata motivazione in punto di attribuzione di responsabilità, ritenendo che la colpa grave del dott. sia da imputare al fatto di aver ascritto nella CP_5
propria relazione condotte illecite e responsabilità penali indistintamente a tutti gli amministratori e liquidatori della Tuco S.r.l. avvicendatisi nel tempo.
Il motivo è infondato, per le ragioni già esposte nei paragrafi precedenti: il curatore non ha mosso alcuna accusa specificamente all'avv. limitandosi ad indicare le attività ritenute illecite Parte_1 commesse da chi, nel periodo di tempo rispettivamente d'interesse, ricopriva le cariche sociali
(circostanza facilmente appurabile dal P.M.); egli d'altronde non è stato coinvolto nella fase delle indagini preliminari, non essendogli mai stato richiesto di precisare le sue segnalazioni e/o di interloquire sulle difese svolte dagli indagati.
5.Con il sesto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Il motivo è fondato.
pagina 13 di 16 La pronuncia di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone la malafede o la colpa grave. In particolare, la mala fede implica un'azione deliberata e consapevole, volta a danneggiare la controparte o ad ottenere un vantaggio ingiusto, nonostante la conoscenza dell'infondatezza della propria pretesa;
mentre la colpa grave riguarda una condotta negligente, che si caratterizza per l'assenza di diligenza e prudenza nella preparazione e nell'esercizio dell'azione processuale, con conseguente consapevolezza dell'infondatezza della stessa.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale ha statuito che “La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede necessariamente, sul piano soggettivo, l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Tale responsabilità sussiste solo quando vi sia una violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda. La mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, in modo che possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche prescindendo dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta. A differenza della responsabilità di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., quella del terzo comma non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma necessita comunque di una specifica e non generica motivazione da parte del giudice circa la sussistenza dell'elemento soggettivo. L'agire in giudizio per far valere una pretesa che si riveli poi infondata non è di per sé condotta rimproverabile, dovendo essere provata una concreta presenza di malafede o colpa grave. Una interpretazione estensiva o automatica dell'art. 96, comma 3, c.p.c. che prescinda dall'accertamento dell'elemento soggettivo contrasterebbe con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, configurandosi tale istituto come eccezionale e residuale al pari dell'abuso del processo” (Cass. ord. n. 19948/2023; vd. anche Cass. SU n. 22405 del 13/09/2018).
Orbene, sgombrato il campo dalla possibile ricorrenza della mala fede, non provata né prospettata,
l'azione proposta dall'odierno appellante è risultata sì certamente infondata, ma ritiene il Collegio non emergere sufficienti presupposti per qualificarla come totalmente improvvida. Invero l'avv. Parte_1
ha subito un processo penale – certamente, di per sé, fonte di patimento oltre che di esborsi monetari – sulla base di accuse che si sono rivelate infondate e, in buona parte (secondo quanto ritenuto dalla sentenza del Tribunale penale di Como), frutto di indagini carenti e superficiali. A monte di queste
(seppure con la cesura causale che giuridicamente è doveroso riconoscere, come già esposto) si collocava la relazione del curatore fallimentare di cui si è ampiamente detto, e della quale sono stati parimenti messi in luce aspetti certamente insoddisfacenti. Era diritto del danneggiato perseguire la pagina 14 di 16 propria tutela, sostenendo peraltro con ampie – infondate ma non, di per sé, abnormi – argomentazioni la tesi dell'addebitabilità al curatore.
Il motivo viene dunque accolto, così come la domanda di restituzione dell'importo versato a tale titolo
– così come anche riconosciuto dalla controparte (vd. subito infra) – in primo grado.
6.Deve purtuttavia rilevarsi che l'esito complessivo della controversia – che vede, sul piano sostanziale, la totale soccombenza dell'odierno appellante – risulta tale da giustificare la condanna di questi al pagamento delle spese di primo e di secondo grado. Merita a tal fine, d'altronde, di essere considerata anche la condotta delle parti nel processo, per come risultante dai verbali di causa che danno conto di prolungate trattative non andate poi a buon fine e che parte appellata così riassume in comparsa conclusionale: “il dott. ” - accogliendo il suggerimento del precedente Istruttore - “si è dichiarato CP_5
disponibile alla restituzione della somma già incamerata in seguito alla sentenza di primo grado pari a
€ 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria. Tale proposta non è stata, tuttavia, accolta dall'appellante”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, d'altronde, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
Deve anche essere pronunciata ex art. 91 c.p.c. la condanna dell'attore soccombente, che ha provocato e giustificato la chiamata in causa (di per sé non manifestamente infondata, essendo stata dedotta dall'avv. ipotesi di responsabilità professionale del convenuto), alle spese sostenute dalla Parte_1
terza chiamata (cfr., per tutte, Cass. ord. 6144/2024).
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, contenente il
“Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, tenendo conto del valore della domanda (euro 50.000,00), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi per il grado di appello la voce relativa all'istruttoria in quanto assente.
7.Non viene, infine, accolta la domanda di espunzione di frasi asseritamente offensive contenute nella comparsa di risposta del dott. frasi che risultano espressione, pur aspra, di legittima critica alla CP_5
pagina 15 di 16 (in)fondatezza dell'azione avversa entro parametri di continenza e senza mai sconfinare direttamente nell'offesa personale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 749/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 202/2024 pubblicata in data
15.02.2024, rigetta la domanda proposta da ex art. 96 comma 3 c.p.c. nei CP_5 confronti di e, per l'effetto, condanna il primo a restituire al secondo Parte_1
l'importo già ricevuto a tale titolo;
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. Condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_2 CP_5
le spese di lite del primo grado, che liquida per ciascuna parte in € 1.701,00 per fase di
[...] studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 7.616,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
e le spese di lite del grado di appello, che liquida per ciascuna parte in in €
2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale per un importo complessivo di € 6.946,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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