TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8846 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 25.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18538/2025
Tra
, nata il [...] a [...], residente in [...]
Diana III, 47 – San Cipriano d'Aversa, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dagli avv.ti Ciro Santonicola (C.F. , EC C.F._2
e LD IT (C.F. , Email_1 C.F._3
EC . Elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2 legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ( ; pec: telefax: C.F._4 Email_3
0815525515), presso cui ope legis domiciliano alla Via A. Diaz, n.11.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.7.25 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di essere docente precaria, attualmente in servizio presso l'Istituto Prof per i Servizi Alberghieri e Ristorazione IPSEOA UC IO –
Pozzuoli, e di aver stipulato nel tempo plurimi contratti a termine, finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico dell'Amministrazione scolastica, per un periodo complessivamente superiore ai 36 mesi. Dichiarava che tale reiterazione contrattuale avveniva senza soluzione di continuità sostanziale o, comunque, con brevissimi intervalli tra un contratto e l'altro, determinando una situazione caratterizzata da stabilità di fatto e da una durata ultra-triennale del rapporto lavorativo, così integrando un abuso dello strumento del contratto a termine, con conseguente danno economico e professionale. Precisava di aver stipulato i seguenti contratti a tempo determinato: 1.
Anno scolastico 2013/2014: decorrenza dal 21/10/2013 al 30/06/2014 per n. 9 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore Enrico Mattei Cerveteri, docente di EG
(ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado;
2. Anno scolastico 2015/2016: decorrenza dal 24/09/2015 al 21/01/2016 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto
Tecnico Industriale TI A. TA (Tivoli), docente di EG (ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado, prorogato dal 26/01/2016 al 30/06/2016 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore Paciolo Bracciano, docente di scienze
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (A019) nella scuola secondaria di secondo grado;
3. Anno scolastico 2016/2017: decorrenza dal 17/11/2016 al 30/06/2017 per n. 18 settimanali, presso l'Istituto Largo Brodolini, docente di EG (ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado;
4. Anno scolastico 2017/2018: decorrenza dal
02/10/2017 al 30/06/2018 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Tecnico Industriale
TI A. TA (Tivoli), docente di EG (ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado;
5. Anno scolastico 2018/2019: decorrenza dal 11/10/2018 al 30/06/2019 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Tecnico Industriale TI A. TA (Tivoli), docente di EG (ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado;
6. Anno scolastico 2019/2020: decorrenza dal 18/09/2019 al 30/06/2020 per n.18 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore Via Roma 11/13 Ciampino, docente di EG (ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado;
7. Anno scolastico 2020/2021: decorrenza dal
23/09/2020 al 30/06/2021 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Prof per i Servizi
Alberghieri e Ristorazione IPSEOA UC IO - Pozzuoli, docente di EG
(ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado;
8. Anno scolastico 2021/2022: decorrenza dal 07/09/2021 al 30/06/2022 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore I.I. Superiore “Guido Tassinari” Pozzuoli, docente di EG (ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado;
9. Anno scolastico 2023/2024: decorrenza dal
06/11/2023 al 30/06/2024 per n. 6 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore Ist. Sup.
AE I” , docente di EG (ADSS) nella scuola Parte_2 secondaria di secondo grado;
10. Anno scolastico 2024/2025: decorrenza dal 13/09/2024 al 30/06/2025 per n. 18 ore settimanali, presso l'Istituto Prof per i Servizi Alberghieri e
Ristorazione IPSEOA UC IO - Pozzuoli, docente di EG (ADSS) nella scuola secondaria di secondo grado, per un totale di n. 10 contratti a termine, n. 83 mesi di servizio precario, ed importo di ultima retribuzione lorda pari ad euro 2.207,48.
Riferiva che a nulla era valsa la diffida stragiudiziale trasmessa agli indirizzi istituzionali del in data 21/11/2024. CP_1
In diritto, deduceva l'art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n.
131/2024, secondo cui al lavoratore precario - oggetto di abuso nella reiterazione di contratti a termine - non può essere riconosciuta la conversione automatica del rapporto in un contratto a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione, ma spetta inequivocabilmente il diritto al ristoro del danno subito, mediante un'indennità compresa
“tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Tale indennizzo, che il legislatore demanda al Giudicante, è parametrato in base alla gravità della violazione, valutata con riferimento a tre elementi fondamentali:
1. Il numero complessivo di contratti a termine intercorsi con l'Amministrazione convenuta;
2. La durata complessiva del rapporto lavorativo instaurato tramite tali contratti;
3. La misura della reiterata violazione delle disposizioni imperative sulla materia.
Concludeva: All'Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente, -Accertare e dichiarare che la reiterata successione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica, come descritti dettagliatamente in fatto, integra un evidente abuso dello strumento contrattuale a termine, posto in essere in violazione delle norme imperative nazionali (art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024 convertito in legge 166/2024) e dei principi sanciti dalla
Direttiva 1999/70/CE; - Conseguentemente condannare il Controparte_1
e le preposte diramazioni al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità
[...] risarcitoria da quantificarsi equitativamente, nella misura massima possibile (24 mensilità), o comunque in quella ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'abuso contrattuale, dell'elevato numero dei contratti stipulati e della considerevole durata complessiva del rapporto lavorativo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, ivi compresa la refusione del contributo unificato versato.
Ritualmente evocate in giudizio, si costituivano le Amministrazioni convenute, eccependo l'infondatezza della domanda per insussistenza dell'abuso, atteso che nessuno dei contratti stipulati dalla ricorrente aveva ad oggetto la copertura dei posti vacanti e disponibili, bensì supplenze annuali sull'organico di fatto e supplenze temporanee, la cui reiterazione non costituisce abuso. Per il caso di accoglimento della domanda, chiedevano parametrarsi il quantum nella misura minima delle 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Concludevano: Voglia codesto Tribunale rigettare le avverse domande perché infondate;
in via subordinata, qualora l'adito Giudice del lavoro dovesse accogliere la domanda del ricorrente di accertamento di un'abusiva reiterazione dei contratti a termine, voglia liquidare il risarcimento dovuto nella misura minima. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L.
90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e successive modificazioni.
All'udienza del 25.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Con sentenza n. 22552/2016 del 18.10.2016, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:
118. A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1
e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del
2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge
13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.” (Corte di Cass., Lav., sent. n.
22552/2016).
Nello specifico, quanto ai contratti a termine di cui al punto 125 della sentenza, la S.C. ha così statuito:
97. Art.
4. c. 2 e 3 L. 124/1999 supplenze su organico di fatto 98. Come evidenziato innanzi, la scopertura dei posti individuati dall'art. 4 comma 1 si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti – in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo – mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali.
99. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 279/2012 e 200/2009
(in materia di revisione dell'organico del personale ATA), il comparto scolastico presenta profili di complessità, di flessibilità e di necessaria integrazione tra ragioni di unità ed uniformità nazionale ed esigenze locali, profili che concernono la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti), la ridefinizione dei “curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola” (attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari), la revisione dei criteri di formazione delle classi (al fine di adeguare il rapporto alunni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici;
la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti.
100. La Corte di Giustizia nella sentenza M. ha affermato ( par. 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una “ragione obiettiva”, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1 condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
La Corte di Cassazione, nell'accogliere la prospettiva di un docente precario che era stato utilizzato per oltre 3 anni su posto di sostegno presso lo stesso istituto, sebbene si trattasse di posti su organico di fatto, ha pertanto respinto l'appello dell'Amministrazione, poiché “..la concreta situazione di fatto in cui i contratti di supplenza erano stati stipulati, la continuazione negli anni del rapporto con il controricorrente non trova alcuna spiegazione ragionevole, rientrando nella logica dell'organico di fatto la circostanza che vi siano oscillazioni contingenti e mutevoli di anno in anno con riferimento al fabbisogno di docenti di sostegno” (Cfr. Corte di
Cassazione, 4 gennaio 2023, n. 176, cit.).
La normativa concernente gli insegnanti di sostegno consente di affermare pertanto che “..nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto, l'insegnante di sostegno ha il diritto di allegare e provare il ricorso improprio o distorto di siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, nei termini chiariti da Cass., Sez. Lav., n. 22552 del 7 novembre 2016” (Cfr.
Corte di Cassazione, 4 gennaio 2023, n. 176, cit.).
Pertanto, se il docente precario – impegnato sul sostegno o su cattedra ordinaria – ha stipulato almeno 4 contratti di lavoro a tempo determinato con termine al 31 agosto avrà diritto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine, perché stipulati su posti presenti sull'organico di diritto i quali, dovevano essere coperti dall'Amministrazione con docenti di ruolo.
Allo stesso modo, se il docente ha stipulato almeno 4 contratti con termine al 30 giugno – sul sostegno o su cattedra ordinaria – presso la stessa sede e per lo stesso insegnamento, questi avrà diritto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine, allegando che i contratti su organico di fatto sono stati stipulati all'interno dello stesso istituto e per lo stesso insegnamento, ivi compreso il sostegno.
Da tanto, cioè dall'assunzione presso lo stesso istituto e per insegnare la stessa materia o il sostegno per almeno 3 anni scolastici, il docente ha dimostrato ciò che chiede la
Suprema Corte, ovvero che l'Amministrazione ha utilizzato in modo non conforme o distorto lo strumento del contratto a termine.
Il pregiudizio richiesto dalle Sezioni Unite al fine di ottenere il risarcimento del danno comunitario consisterebbe, in sostanza, nell'assunzione con contratti al 30 giugno presso lo stesso istituto e per lo stesso insegnamento per oltre il triennio, poiché in tal caso sarebbe allegata l'esigenza di copertura stabile del posto (di sostegno e ordinario) e non già l'esigenza transitoria.
In tali casi infatti, risulterebbe che l'esigenza di sostituzione non era affatto temporanea ma costante e duratura nel tempo, non potendo l'Amministrazione porre a fondamento dell'esigenza di stipulare contratti al 30 giugno – per il caso specifico del sostegno – la frequenza dei posti di sostegno che emergono ogni anno, così da escludere sempre e in goni caso l'applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite in punto di risarcimento del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine.
Tanto premesso, nel caso specifico non è configurabile alcuna abusiva reiterazione di contratti a termine. Ed infatti, dall'esame dei contratti prodotti dalla parte ricorrente e dello stato matricolare depositato da parte resistente non si evincono contratti a termine su posti di sostegno né fino ad agosto né fino al 30 giugno su posti di sostegno per almeno 4 anni presso lo stesso istituto, né evincono assunzioni a termine, su posti di organico di diritto, per una durata complessiva superiore a 36 mesi, difettando la prova della copertura di posti vacanti e disponibili ed essendo stata la ricorrente destinataria di incarichi non oltre il 30 giugno. Invero, non assumono rilievo, ai fini del computo del termine dei 36 mesi, le assunzioni a termine su posti di organico di fatto e le supplenze temporanee. In relazione a siffatta tipologia di assunzioni, per le quali non è configurabile in sé alcun abuso, ai sensi dell'Accordo Quadro, la ricorrente non ha allegato, né tantomeno provato, che nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione, delegato dal legislatore all'Amministrazione, in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio. In particolare, dai contratti a termine, agli atti, non risulta che vi sia stato il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto, e con riguardo alla stessa cattedra, per la durata richiesta dalla legge.
Né la ricorrente ha allegato e provato circostanze concrete atte a dimostrare che nella scuola in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un'effettiva esigenza temporanea
(così come indicato ai punti 97-102 e 125 H della sentenza sopra indicata).
Pertanto, alla data di deposito del ricorso (28.7.25), non risultavano superati i 36 mesi continuativi presso la medesima scuola e per la stessa cattedra di insegnamento, senza contare che la stipula dei contratti a tempo determinato per gli inseriti nelle graduatorie di
Istituto avviene su espressa accettazione del docente, dopo aver vagliato le possibili proposte contrattuali/chiamate dalle altre scuole, una volta esaurita la chiamata dalle
GPS.
Attesa la natura delle questioni trattate, stimasi equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Si comunichi.
Napoli, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca