Ordinanza cautelare 23 dicembre 2022
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 23/12/2022, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2022
N. 00633/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01309/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2022, proposto da
IS MM RR, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco D’Agata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Pesare Antonio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di non ammissione della dott.ssa RR alla prova orale del concorso per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. M. Isceri, in sostituzione dell’avv. F. D’Agata, per la parte ricorrente, avv. dello Stato G. Matteo per la P.A.;
Ritenuto che non sia apprezzabile il fumus di fondatezza della domanda, giacché:
a ) nei giudizi inerenti alle prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento alle uniche ipotesi di erroneità o irragionevolezza (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511), che, nella specie, non è dato ravvisare;
b ) dalla documentazione prodotta in atti dalla P.A. resistente (v. verbale n. 1 del 7.6.2022) risulta che la Commissione esaminatrice ha prestabilito criteri di massima sufficientemente dettagliati per la valutazione della prova scritta de qua agitur ; in siffatta evenienza, il voto numerico - in assenza di specifiche disposizioni che contengano regole diverse - non necessita di ulteriori specificazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione (cfr., ex multis , Ad. Plen. 20 settembre 2017, n. 7; Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013 n. 5288; Id. 21 ottobre 2013 n. 5075);
c ) in disparte il carattere pacificamente riassuntivo dei verbali delle operazioni concorsuali, nel caso di specie non è rinvenibile alcuna disposizione normativa che imponga alla Commissione di esplicitare le “modalità tecnico-pratiche” di correzione, né, tanto meno, il punteggio attribuito da ciascun commissario alla prova della candidata;
d ) alla valutazione della Commissione non può essere contrapposta la perizia di parte che la ricorrente più volte richiama in seno al ricorso, in quanto - secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale - spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (che, come detto, nella fattispecie il Collegio prima facie non ravvisa), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere tecnico reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia in discussione (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558; v. anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 1690);
Ritenuto, per quanto innanzi, che l’istanza cautelare non meriti accoglimento;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO