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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 4876/2024, 5051/2024 e 5082/2024 R.G., rispettivamente promosse da:
e tutti rappresentanti e difesi, per mandati Parte_1 Parte_2 Parte_3 depositati nei rispettivi fascicoli telematici, dall'avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Genova, in Vico Falamonica 1/13; -ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni per i ricorrenti:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_1 dichiarare il diritto delil ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alil ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato (o la quota parte che il Giudice riterrà) o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza come in prospetto in prima pagina euro 1.000,00, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1°
e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alil ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti, o le somma maggiori i minori meglio viste;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
4. Vinte le spese e il CU di euro 49, da distrarsi al suddetto difensore antistatario”.
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_2 dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2023/2024 euro
2.000,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Vinte le spese.”.
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_3 dichiarare il diritto del ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo al ricorrente
e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2022/2023 euro 2.000,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere al ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Vinte le spese.”.
Conclusioni per il MIM: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati rispettivamente il 12.11.2024, il 21.11.2024 ed il 22.11.2024, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
(di seguito, per brevità, anche solo “MIM”), esponendo Controparte_1 di aver prestato servizio alle dipendenze del MIM, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva: quanto a Parte_1
− a.s. 2022/2023: dal 17.10.2022 al 30.10.2022, dal 31.10.2022 al 28.11.2022, dal 29.11.2022 al
22.12.2022, dal 9.1.2023 al 7.2.2023, dal 8.2.2023 al 8.3.2023, dal 9.3.2023 al 11.04.2023, dal 12.4.2023 al 10.5.2023, dal 11.5.2023 al 9.6.2023, dal 14.5.2023 al 15.5.2023, dal 16.6.2023 al 16.6.2023, Supplenze brevi e saltuarie per complessivi 252 giorni;
− a.s. 2023/2024: dal 12.9.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
quanto a Parte_2
− a.s. 2020/2021: dal 20.10.2020 al 30.6.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
− a.s. 2021/2022: dal 29.9.2021 al 30.6.2022, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
− a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023, Supplenza annuale;
− a.s. 2023/2024: dal 25.9.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
− a.s. 2024/2025: dal 1.9.2024 assunta in ruolo. quanto a Parte_3 − a.s. 2019/2020: dal 30.9.2019 al 30.6.2020, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
− a.s. 2020/2021: dal 20.10.2020 al 30.06.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
− a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 31.8.2022, Supplenza annuale;
− a.s. 2022/2023: dal 1.9.2022 al 31.8.2023, Supplenza annuale;
− a.s. 2023/2024: dal 1.09.2023 assunto in ruolo.
I ricorrenti, nei rispettivi ricorsi, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il MIM, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del MIM è proseguito nonostante le diffide dei ricorrenti, quanto a el Pt_1
24.7.2024 (doc. 3 ricorso), quanto a el 8.11.2024 (doc. 2 ricorso), quanto a el 09.01.2024 Pt_2 Pt_3
(doc. 6 ricorso).
Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto, la condanna del MIM alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Il MIM, benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in nessuno dei giudizi, onde si è proceduto in sua contumacia.
Le cause, preventivamente riunite, senza necessità di alcuna attività istruttoria, sono state decise all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore delle parti, che ha richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
L'avv. Languasco ha, inoltre, chiesto la distrazione delle spese anche per i ricorrenti Pt_2 Pt_3
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che i ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli anni scolastici e con le seguenti modalità già indicate sopra.
È, altresì, pacifico che i lavoratori non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda.
È ulteriormente pacifico che i ricorrenti non siano “usciti dal sistema scolastico”, in quanto il prof. Pt_1
è iscritto nelle graduatorie GPS. 2024/2025 e 2025/2026 come da doc. 2 allegato al ricorso, la prof.ssa d il prof. ono docenti di ruolo dal 1.9.2023 (come da docc. 1 e 5 dei rispettivi ricorsi). Pt_2 Pt_3
1. Tanto premesso e venendo al merito dei ricorsi, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 16/2024 del 9.1.2024 nella causa n. 1725/2023 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Va evidenziato, in particolare come, con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del MIM, relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
-“… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
-“in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art.
527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
-“semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
-potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
2. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto, peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
- anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio (quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno (quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994
(che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto.
Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
- a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti
“precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei “supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare (e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria,
a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Nel caso di specie, quindi, nessuna limitazione nell'attribuzione del beneficio può esserci neppure per il docente he, nell'anno scolastico 2022/2023, ha prestato servizio per un numero complessivo di Pt_1
252 giorni.
3. Una volta accertato l'inadempimento del MIM, debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del MIM all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, tutti i ricorrenti risultano ad oggi presenti nel sistema scolastico, in quanto il prof. è iscritto nelle graduatorie GPS. 2024/2025 e 2025/2026, mentre la prof.ssa Pt_1
d il prof. ono docenti di ruolo dal 1.9.2023. Pt_2 Pt_3
4. Conclusivamente, le domande di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione ai seguenti ricorrenti e aa.ss.:
-per 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di 2 aa.ss.; Parte_1
- per 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di 4 aa.ss.; Parte_2
- per 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di 4 aa.ss.; Parte_3
Con riguardo a detti aa.ss., il MIM va condannato, dunque, all'attribuzione ai ricorrenti indicati della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), e poste a carico del MIM, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, - dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico in relazione agli aa.ss.:
- quanto a 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di 2 aa.ss e, quindi, per Parte_1 complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di 4 aa.ss. Parte_2
e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, Parte_3 per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad assegnare ai ricorrenti sopraindicate la “carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_2 formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, inoltre, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.930,00, per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato per tutti i ricorrenti e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Paolo Languasco, antistatario.
Genova, 17 giugno 2025
Il Giudice
Giovanna LI