Ordinanza presidenziale 23 giugno 2020
Sentenza 14 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Decreto decisorio 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/01/2021, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00043/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02200/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2008, proposto da
CH IN e CH AR CI e L.R. di Azienda Agricola L'Aia S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto - (Ve), Comune di Agugliaro - (Vi), Istituto Regionale per Le Ville Venete - Venezia - (Ve) non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Regionale 9 luglio 2008 n. 31 con la quale è stato approvato il Piano di area dei monti Berici;
la delibera di Giunta regionale marzo 2000, n. 710, di adozione del piano di area suddetto, la delibera 19 luglio 2005, n. 57, con la quale la Giunta regionale ha confermato la propria precedente deliberazione 29 giugno 2001 n. 70/CR, il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Seconda Commissione consiliare regionale nella seduta del 4 dicembre 2007, la delibera di giunta regionale 3 ottobre 2003, n. 2962, recante approvazione del "Protocollo d'intesa per il conferimento dell'incarico di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di recupero di Villa dal Verme di Agugliaro", nonché il protocollo medesimo, sottoscritto dal Comune di Agugliaro, dalla regione Veneto e dall'Istituto Regionale per le Ville Venete;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è titolare di un allevamento avicolo classificato come intensivo nel Comune di Agugliaro. L’azienda è situata a nord del canale Liona che, secondo quanto deduce la ricorrente, segna il confine tra il centro abitato del paese e l’aperta campagna. In prossimità dell’allevamento si trova “Villa dal Verme”, una villa veneta, che il Comune di Agugliaro intende riqualificare – insieme all’area in cui essa sorge – per destinarla a sede degli uffici municipali.
Afferma la ricorrente che il Comune ha approvato, nel corso del tempo una serie di disposizioni urbanistiche, contrastanti con la finalità di tutela e risparmio del suolo agricolo, al solo scopo di far trasferire in altro luogo l’attività produttiva in essere e trasformare l’area in cui sorge l’allevamento in zona residenziale.
Le norme urbanistiche susseguitesi nel tempo sono state impugnate con separati ricorsi.
Oggetto del presente ricorso è la delibera del Consiglio regionale 9 luglio 2008, n. 31 con cui è stato approvato il Piano di area dei Monti Berici.
Con tale delibera il “parco polifunzionale” previsto dall’articolo 15.8 del PAT del Comune di Agugliaro è stato inserito tra le previsioni di tutela, in asserito contrasto con le finalità di del piano.
Il “parco polifunzionale”, infatti, prevede la realizzazione di strade, strutture sportive e per l’aggregazione che sono incompatibili con le finalità di tutela tipica dei Piani d’area.
Per far ciò, dalla formulazione dell’articolo 59 sono state eliminate – con un emendamento approvato in limine - le prescrizioni di tutela ambientale in precedenza previste.
Il ricorso è affidato a 4 motivi:
1. Violazione dell’articolo 27 e dell’articolo 9 L.R. 40/1984, dell’art. 2 L.R. 11/2004 e dell’art. 135 del D.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per carenza dei presupposti;
2. Violazione di legge: violazione dell’art. 10 della L.R. 11/2004. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
3. Eccesso di potere sotto vari profili: sviamento, travisamento dei fatti ed errore sul presupposto, contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione di legge: violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, per carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.
La Regione Veneto non si è costituita in giudizio.
DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Non v’è contrasto tra le previsioni impugnate e la funzione tipica del Piano d’area, che è quella di dettare le linee fondamentali di sviluppo per un’area specifica del territorio, atteso che tra esse sono legittimamente contemplabili le iniziative poste a salvaguardia dei valori storico-architettonici che la stessa presenta. Non è ipotizzabile il contrasto dedotto tra le finalità espresse dall’articolo 9 e 27 della L.R. 40/1984 e gli articoli 23 e 59 NTA del Piano d’area.
Il Piano d’area costituisce uno strumento di pianificazione dai contenuti analoghi al Piano Regionale Territoriale di Coordinamento. Le sue finalità tipiche comprendono ma non esauriscono quelle di tutela dell’ambiente naturalistico.
Il parco, secondo le previsioni del PAT di Agugliaro, risulta concepito come un’area verde, attrezzata con strutture dedicate allo sport ed alla ricreazione, per la valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche della villa Dal Verme.
Tale finalità non è incompatibile con quella del piano d’area e non è neppure esclusa dalla L.R. 40/1984, atteso che l’articolo 9 afferma espressamente che il piano ambientale posto a corredo dell’istituzione dei parchi naturalistici individui anche “c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali”.
Né è configurabile la violazione dell’art. 2 L.R. 11/2004, in quanto la previsione del parco polifunzionale è compatibile con la funzione di tutela delle identità storico-culturali del territorio, contemperando tale esigenza con quella di preservazione del territorio naturale.
2. Neppure è configurabile la violazione dell’articolo 10 L.R. 11/2004. La omessa indicazione del Comune di Agugliaro all’interno del quadro informativo non prova che delle esigenze espresse dal suddetto territorio non si sia tenuto conto, né costituisce, di per sé solo, elemento sintomatico dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria sulle condizioni della zona. La presenza di una villa veneta e l’esigenza manifestata dall’ente locale di valorizzarne l’intorno, mediante la creazione di un parco polifunzionale, volto a favorirne la fruizione collettiva, costituisce un’autoevidente ragione di interesse pubblico idonea a giustificare la previsione di tale strumento all’interno del piano d’area, a fronte della quale la generica censura di difetto di istruttoria non risulta sufficientemente circostanziata e provata. Né è configurabile la dedotta censura a fronte della circostanza che il suddetto parco sia destinato ad essere realizzato su suolo agricolo, atteso che, da un lato, non vi sono prove che il parco, benchè attrezzato, non possa preservare il connotato fondamentale di suolo libero dell’area, e dall’altro, poiché la destinazione agricola non è assolutamente immodificabile, in presenza di esigenze di segno differente.
3. Non vi è prova di sviamento nelle previsioni del Piano d’area censurate, che la ricorrente pretende di riferire all’intento del Comune di Agugliaro di ottenere la chiusura dell’allevamento di sua proprietà. Si tratta, infatti, di disposizioni approvate dal Consiglio regionale e non v’è prova alcuna del fatto che la Regione abbia con esse perseguito l’intento di far spostare l’allevamento per finalità diverse da quelle legittimamente perseguibili con il Piano d’Area. In proposito le affermazioni del sindaco in sede consiliare non fanno che ribadire un progetto di sviluppo del territorio comunale non incompatibile con le finalità della pianificazione regionale oggetto di censura. Nessuna rilevanza autonoma possono avere, inoltre, le prescrizioni di tutela ambientale originariamente inserite agli articoli 23 e 59 dello schema di Piano d’Area, eliminate in sede di approvazione, trattandosi evidentemente di disposizioni non più compatibili con il contenuto delle disposizioni stesse, della cui conformità alle finalità tipiche dello strumento adottato si è già detto.
4. Il ricorso, in definitiva, è infondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 19 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO