Sentenza 21 luglio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2004, n. 13524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13524 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LU VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA ST.NE DI MONTE M. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1185/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 16/10/01 R.G.N. 1625/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 12/03/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha concluso: chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il presente ricorso, con le conseguenti pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 novembre 1997 NN De CA chiese che il Pretore di Brindisi condannasse L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento dell'assegno d'invalidità. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. La domanda è stata poi parzialmente accolti dal Tribunale di Brindisi, che. a seguito d'una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto il diritto con decorrenza dal 1^ marzo 2001. Per la cassazione di questa sentenza ricorre NN De CA, percorrendo le linee d'un unico motivo. L'I.N.P.S. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza, costituita da frasi di stile, è inesistente e comunque insufficiente.
Il giudicante non ha tenuto presente l'attività lavorativa svolta, nè le patologie accertate anche in fase amministrativa. È da premettere che il ricorrente non fornisce alcun elemento che dia autosufficienza alla sua censura, in ordine a pretesi fatti patologici che il giudice non avrebbe valutato, ed all'anteriore invocata incidenza di questi fatti sulla capacità di lavoro. Per esigenza di completezza è da aggiungere che la sentenza da ampia dettagliata indicazione dell'iter processuale nonché dei fatti accertati dal consulente tecnico d'ufficio. Il P.G. ha concluso con requisitoria scritta regolarmente notificata alla difesa ricorrente, per la inammissibilità del ricorso.
La manifesta infondatezza del ricorso ha giustificato la trattazione in Camera di consiglio (come previsto dall'art. 375 cod. proc. civ.). Il ricorso deve essere respinto. In assenza d'ogni resistente attività processuale, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004