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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 868 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Coppari per procura in calce all'atto d'appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Giona Coronella per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 10 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
e Controparte_3 Controparte_4
[...]
- APPELLATE CONTUMACI –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1122 pubblicata in data 20.09.2023 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta e disattesa ogni contraria istanza, e per tutte le motivazioni e causali addotte: Nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. 1122/2023 del Tribunale Civile di Ancona, pubblicata il 20.09.2023, a firma del Giudice Dott. Pietro Merletti, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 3850/2020 del Tribunale Civile di Ancona, notificata in data 20.09.2023, tra l'opponente Sig. e l'originaria opposta , in tutte le parti Parte_1 Controparte_3
i impugnazione, come nel presente atto di appello, e quindi, per l'effetto, Nel merito:
- 1) In via principale, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto al punto "B" della suestesa narrativa, accertarsi e dichiararsi l'usurarietà originaria del tasso di interesse applicato al contratto e la nullità delle relative disposizioni contemplate dal Contratto di Mutuo del 28.05.2003 e dall'Atto Integrativo e di Quietanza del 30.06.2003 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto alla e _1 per essa alla (IÀ ), a titolo di interessi, ali Controparte_5 CP_6
e di mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 II comma c.c.;
- 2) conseguentemente, per effetto della nullità di cui al precedente punto 1), accertarsi e dichiararsi, occorrendo anche a mezzo di CTU contabile, che il Sig. in ragione del titolo posto a base del gravato procedimento Parte_1 esecutivo, alla data di notifica dell'atto di precetto, non era debitore della somma precettata dalla e per essa alla (IÀ _1 Controparte_5 CP_6
, ma al contrario era creditore della somma di €. 74.985,44, avendo
[...] sposto l'importo di €. 193.359,812 a fronte di quota capitale dovuta per €. 117.691,373;
- 3) In via immediatamente gradata, in denegata ipotesi di rigetto della principale domanda proposta, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto nella suesposta narrativa ai punti "D" ed "E" dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi pagina 2 di 10 l'indeterminatezza del tasso di interesse effettivo che e per essa alla _1
(IÀ ) ha applicato al contratto di mutuo, Controparte_5 CP_6 men etto dell'applicazione dell'art. 117 TUB, accertarsi e dichiararsi, occorrendo anche a mezzo di CTU contabile, che il Sig.
[...]
in ragione del titolo posto a base del gravato procedimento ese Pt_1 alla data di notifica dell'atto di precetto, non era debitore della somma precettata dalla e per essa alla (IÀ , _1 Controparte_5 CP_6 ma al contrario era creditore della somma di €. 35.589,814, avendo corrisposto l'importo di €. 193.359,815 a fronte del dovuto pari ad €. 157.770,996;
- 5) In via ulteriormente gradata, muovendo dall'affermazione, offerta anche dai recenti orientamenti giurisprudenziali, della natura di clausola penale dell'obbligazione per interessi moratori convenzionali, e dunque prescindendo dal superamento del tasso soglia, provvedere alla riduzione del tasso di interesse, quale strumento di tutela dell'obbligato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1384 c.c., attesa la manifestamente eccessiva determinazione del tasso moratorio indicato in contratto;
- 6) In via del tutto subordinata, in denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori domande formulate, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto nella suestesa narrativa, accertata e dichiarata l'usurarietà sopravvenuta per le rate in cui il tasso effettivo del contratto è risultato superiore al tasso soglia alla data del 22.10.12, condannare la e per essa alla _1
(IÀ , a restituire al Sig. la somma Controparte_5 CP_6 Parte_1
, p ifferenza tra la so .359,817 effettivamente corrisposta dal mutuatario e l'importo dovuto di €. 192.194,238;
- 7) In via di ulteriore ed assoluto subordine, rigettate le superiori domande formulate, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto al punto 4) della suestesa narrativa, accertata e dichiarata l'usurarietà sopravvenuta per le rate in cui il tasso nominale del contratto è risultato superiore al tasso soglia alla data del 22.10.12, dichiarare che e per essa alla (IÀ _1 Controparte_5
, era titolare, in data 22.10.12, nei confronti del Sig. CP_6 Parte_1 del minor credito di €.8.487,53, pari alla differenza tra la somma di €. 193.359,819 effettivamente corrisposta dal mutuatario e l'importo dovuto di €. 201.847,3410;
- 8) In ogni caso, alla luce di tutto quanto riferito e documentato, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso formulato dalla e per essa _1 alla (IÀ e parimenti illegi hiarazione Controparte_5 CP_6 di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
- 9) Ed ancora, ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'errato calcolo degli interessi di mora sulle rate scadute tale da generare un credito del Sig. pari ad €. 196,49, nonché l'errato importo delle richieste Parte_1 apodittiche della e per essa alla (IÀ , _1 Controparte_5 CP_6
a titolo di rate s 30.378,05 inve ,30) o di restituzione del capitale (€. 104.308,70 invece che €. 112.308,59).
- 10) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio, maggiorate come per legge di spese generali, Cpa e Iva sulle voci imponibili”. In via istruttoria (…)” pagina 3 di 10
Per l'appellata:
“NEL MERITO rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, in virtù delle argomentazioni sopra meglio esplicitate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1122/2023 emessa dal Tribunale di Ancora, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014. “
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma II c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare avviata nei propri confronti dalla eccependo la natura usuraria Controparte_3 del contratto di mutuo ipotecario su cui si fonda il precetto, tenuto conto di quanto previsto a titolo di mora e degli ulteriori oneri e commissioni, oltre che delle conseguenze derivanti dal piano di ammortamento c.d. alla francese;
ha altresì lamentato che le condizioni contrattuali sarebbero divenute usurarie nel corso del tempo;
ha poi eccepito la mancata indicazione nel contratto dell'indice sintetico di costo e l'omessa specificazione degli oneri derivanti dall'obbligo di assicurare l'immobile su cui grava l'ipoteca; ha quindi dedotto che, in considerazione della nullità delle clausole contrattuali e del conseguente ricalcolo degli interessi passivi ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/1993, il non Pt_1 sarebbe stato debitore della procedente ma addirittura creditore, contestando pertanto che sussistessero i presupposti per la sua decadenza dal beneficio del termine e per la risoluzione del contratto.
Costituendosi in tale fase, la banca creditrice ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c. così come modificato dalla pagina 4 di 10 L. 119/2016 e ne ha comunque contestato la fondatezza, censurando tutte le considerazioni svolte nella consulenza allegata dalla controparte.
Con ordinanza in data 18.07.2020 il giudice dell'esecuzione non ha ravvisato gravi motivi tali da giustificare la sospensione del procedimento esecutivo ed ha assegnato termine per l'eventuale avvio del giudizio di merito.
Il ha quindi avviato tale giudizio, ribadendo tutte le eccezioni IÀ poste a Pt_1 fondamento della propria opposizione e proponendo che venga disposta una
C.T.U. per approfondire le condizioni praticate dalla controparte.
Si è costituita in tale sede la quale mandataria Controparte_3 della la quale ha eccepito che il Controparte_7 giudizio di merito non sarebbe stato avviato in modo tempestivo ed ha comunque contestato la fondatezza dell'opposizione.
La si è distintamente costituita quale mandataria della CP_6 Controparte_8 contestando la propria legittimazione nel presente giudizio.
E' poi intervenuta la quale mandataria Controparte_2 della titolare del credito in forza della cessione intervenuta in Controparte_1 data 02.08.2021 con la Controparte_3
Con sentenza depositata in data 19.09.2023 il Tribunale di Ancona ha ritenuto procedibile l'opposizione e l'ha integralmente rigettata nel merito, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto in particolare che l'eventuale superamento della soglia dell'usura non possa essere verificato sommando al tasso degli interessi corrispettivi quello degli interessi moratori;
ha in ogni caso escluso che l'eventuale usurarietà delle condizioni previste in caso di mora possa determinare la gratuità del contratto di mutuo;
ha poi ribadito la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese ed ha escluso che sussista l'obbligo di specificare l'indice sintetico di costo nel contratto di mutuo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il eccependo la nullità della Pt_1 sentenza per difetto di motivazione e ribadendo le eccezioni sin dall'inizio sollevate.
pagina 5 di 10 Si è costituita nella presente sede attraverso la mandataria Controparte_1 [...]
eccependo la nullità della citazione in appello in Controparte_2 quanto priva dell'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. e la sua inammissibilità in quanto non redatta nelle forme previste dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello ribadendo tutte le argomentazioni IÀ svolte dinanzi al primo giudice.
Sono invece rimaste contumaci nel presente grado la Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 15.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c...
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello per difetto dell'avviso previsto dall'art. 7 dell'art. 163 c.p.c., tenuto conto che l'art. 342 c.p.c. richiama le disposizioni previste per l'introduzione del primo grado di giudizio ma non ne sanziona l'eventuale omissione, discutendosi peraltro di facoltà che il convenuto può esercitare solo dinanzi al primo giudice.
Non ricorrono neppure i presupposti per dichiarare inammissibile l'atto per difetto di sinteticità o specificità tenuto conto che, nel necessario bilanciamento con il diritto di difesa, la citazione in appello consente comunque di comprendere le censure mosse alla decisione del primo giudice.
Né rileva se ricorra eventualmente l'ipotesi prevista dall'art. 615 comma II
c.p.c. così come modificato dal D.L. 59/2016 convertito dalla L. 119/2016, tenuto conto che tale previsione non trova applicazione nelle esecuzioni che, come nel caso di specie, sono state avviate prima che entrasse in vigore la nuova normativa.
pagina 6 di 10 2. Con un unico ed articolato motivo d'appello, il eccepisce la nullità Pt_1 della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che il primo giudice avrebbe svolto argomentazioni teoriche senza esaminare nel merito le vicende oggetto di causa;
l'appellante ripropone quindi le principali eccezioni sin dall'inizio poste a fondamento della propria opposizione, con particolare riferimento all'usurarietà delle condizioni del mutuo oggetto di causa ed alla deduzione secondo cui, ricalcolando gli interessi passivi ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/1993, non sussisterebbe alcun debito nei confronti della banca.
Il gravame dev'essere disatteso sotto ogni profilo.
La sentenza di primo grado consente infatti di comprendere il ragionamento seguito dal primo giudice in considerazione delle difese svolte dalle parti e delle concrete condizioni contrattuali.
Nel merito, l'appellante ribadisce che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione avrebbe carattere usurario, dovendosi tenere conto anche di quanto previsto a titolo di interessi moratori.
Nel corso del giudizio di primo grado tale eccezione è stata fondata sulla consulenza di parte, secondo la quale sarebbe stata superata la soglia dell'usura tenendo conto della sommatoria tra il tasso d'interessi corrispettivi ed il tasso di quelli moratori: prima la giurisprudenza di merito, poi quella di legittimità hanno peraltro escluso che possa essere condivisa tale modalità di calcolo (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.14214 del 05.05.2022).
Solo nell'atto di appello viene per la prima volta eccepita in modo specifico l'usurarietà del tasso degli interessi moratori.
E' stato tuttavia chiarito che, “sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono pagina 7 di 10 necessariamente coordinarsi” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 28983 del
18.10.2023).
Per quanto riguarda gli interessi moratori, poi, grava sul debitore l'onere di provare ed ancor prima di dedurre “l'entità usuraria degli stessi (…), il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 26525 dell'11.10.2024): nel caso di specie, l'odierno appellante non ha dedotto alcunché a riguardo, non specificando neppure la misura degli interessi usurari concordati.
L'eventuale accertamento della usurarietà degli interessi moratori, in ogni caso, non avrebbe determinato “la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 8103 del 21.03.2023).
Risulta altresì irrilevante l'eventuale usurarietà sopravvenuta, essendo stato da tempo chiarito che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, ordinanza n. 24743 del 17.08.2023, nonché Cass. S.U. sentenza n. 24675 del 19.20.2017).
pagina 8 di 10 Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la mancata indicazione del TAEG, tenuto conto che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993”
(cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 4507 del 14.02.2023).
Non può essere condivisa neppure l'eccezione secondo cui le condizioni contrattuali sarebbero state indeterminabili, tenuto conto di quanto risulta dalla documentazione prodotta dal medesimo appellante e del fatto che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese “non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (leggasi in particolare Cass. S.U., sentenza n. 15130 del
29.05.2024), non determinando neppure un'indebita capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 7382 del 19.03.2025).
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per ricalcolare gli interessi passivi ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/1993, né per escludere o rideterminare il debito gravante sul tale da giustificare la sua Pt_1 decadenza dal beneficio del termine ed il conseguente obbligo di restituire immediatamente l'intera somma mutuata.
Maggiori elementi non potrebbero trarsi neppure dalla C.T.U. più volte sollecitata dall'odierno appellante;
né rilevano i modesti errori di calcolo ipotizzati dal consulente di parte, tenuto conto che l'odierna appellata li ha tempestivamente contestati e che in ogni caso non avrebbero giustificato l'annullamento del precetto (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.
20238 del 22.07.2024).
pagina 9 di 10 3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento delle spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari Pt_1
a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1122 pubblicata in data 20.09.2023 dal Tribunale di
Ancona, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, liquidate Parte_1 in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 868 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Coppari per procura in calce all'atto d'appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Giona Coronella per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 10 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
e Controparte_3 Controparte_4
[...]
- APPELLATE CONTUMACI –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1122 pubblicata in data 20.09.2023 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta e disattesa ogni contraria istanza, e per tutte le motivazioni e causali addotte: Nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. 1122/2023 del Tribunale Civile di Ancona, pubblicata il 20.09.2023, a firma del Giudice Dott. Pietro Merletti, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 3850/2020 del Tribunale Civile di Ancona, notificata in data 20.09.2023, tra l'opponente Sig. e l'originaria opposta , in tutte le parti Parte_1 Controparte_3
i impugnazione, come nel presente atto di appello, e quindi, per l'effetto, Nel merito:
- 1) In via principale, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto al punto "B" della suestesa narrativa, accertarsi e dichiararsi l'usurarietà originaria del tasso di interesse applicato al contratto e la nullità delle relative disposizioni contemplate dal Contratto di Mutuo del 28.05.2003 e dall'Atto Integrativo e di Quietanza del 30.06.2003 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto alla e _1 per essa alla (IÀ ), a titolo di interessi, ali Controparte_5 CP_6
e di mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 II comma c.c.;
- 2) conseguentemente, per effetto della nullità di cui al precedente punto 1), accertarsi e dichiararsi, occorrendo anche a mezzo di CTU contabile, che il Sig. in ragione del titolo posto a base del gravato procedimento Parte_1 esecutivo, alla data di notifica dell'atto di precetto, non era debitore della somma precettata dalla e per essa alla (IÀ _1 Controparte_5 CP_6
, ma al contrario era creditore della somma di €. 74.985,44, avendo
[...] sposto l'importo di €. 193.359,812 a fronte di quota capitale dovuta per €. 117.691,373;
- 3) In via immediatamente gradata, in denegata ipotesi di rigetto della principale domanda proposta, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto nella suesposta narrativa ai punti "D" ed "E" dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi pagina 2 di 10 l'indeterminatezza del tasso di interesse effettivo che e per essa alla _1
(IÀ ) ha applicato al contratto di mutuo, Controparte_5 CP_6 men etto dell'applicazione dell'art. 117 TUB, accertarsi e dichiararsi, occorrendo anche a mezzo di CTU contabile, che il Sig.
[...]
in ragione del titolo posto a base del gravato procedimento ese Pt_1 alla data di notifica dell'atto di precetto, non era debitore della somma precettata dalla e per essa alla (IÀ , _1 Controparte_5 CP_6 ma al contrario era creditore della somma di €. 35.589,814, avendo corrisposto l'importo di €. 193.359,815 a fronte del dovuto pari ad €. 157.770,996;
- 5) In via ulteriormente gradata, muovendo dall'affermazione, offerta anche dai recenti orientamenti giurisprudenziali, della natura di clausola penale dell'obbligazione per interessi moratori convenzionali, e dunque prescindendo dal superamento del tasso soglia, provvedere alla riduzione del tasso di interesse, quale strumento di tutela dell'obbligato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1384 c.c., attesa la manifestamente eccessiva determinazione del tasso moratorio indicato in contratto;
- 6) In via del tutto subordinata, in denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori domande formulate, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto nella suestesa narrativa, accertata e dichiarata l'usurarietà sopravvenuta per le rate in cui il tasso effettivo del contratto è risultato superiore al tasso soglia alla data del 22.10.12, condannare la e per essa alla _1
(IÀ , a restituire al Sig. la somma Controparte_5 CP_6 Parte_1
, p ifferenza tra la so .359,817 effettivamente corrisposta dal mutuatario e l'importo dovuto di €. 192.194,238;
- 7) In via di ulteriore ed assoluto subordine, rigettate le superiori domande formulate, in virtù di quanto esposto, eccepito e richiesto al punto 4) della suestesa narrativa, accertata e dichiarata l'usurarietà sopravvenuta per le rate in cui il tasso nominale del contratto è risultato superiore al tasso soglia alla data del 22.10.12, dichiarare che e per essa alla (IÀ _1 Controparte_5
, era titolare, in data 22.10.12, nei confronti del Sig. CP_6 Parte_1 del minor credito di €.8.487,53, pari alla differenza tra la somma di €. 193.359,819 effettivamente corrisposta dal mutuatario e l'importo dovuto di €. 201.847,3410;
- 8) In ogni caso, alla luce di tutto quanto riferito e documentato, accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso formulato dalla e per essa _1 alla (IÀ e parimenti illegi hiarazione Controparte_5 CP_6 di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.;
- 9) Ed ancora, ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'errato calcolo degli interessi di mora sulle rate scadute tale da generare un credito del Sig. pari ad €. 196,49, nonché l'errato importo delle richieste Parte_1 apodittiche della e per essa alla (IÀ , _1 Controparte_5 CP_6
a titolo di rate s 30.378,05 inve ,30) o di restituzione del capitale (€. 104.308,70 invece che €. 112.308,59).
- 10) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi giudizio, maggiorate come per legge di spese generali, Cpa e Iva sulle voci imponibili”. In via istruttoria (…)” pagina 3 di 10
Per l'appellata:
“NEL MERITO rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, in virtù delle argomentazioni sopra meglio esplicitate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1122/2023 emessa dal Tribunale di Ancora, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014. “
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma II c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare avviata nei propri confronti dalla eccependo la natura usuraria Controparte_3 del contratto di mutuo ipotecario su cui si fonda il precetto, tenuto conto di quanto previsto a titolo di mora e degli ulteriori oneri e commissioni, oltre che delle conseguenze derivanti dal piano di ammortamento c.d. alla francese;
ha altresì lamentato che le condizioni contrattuali sarebbero divenute usurarie nel corso del tempo;
ha poi eccepito la mancata indicazione nel contratto dell'indice sintetico di costo e l'omessa specificazione degli oneri derivanti dall'obbligo di assicurare l'immobile su cui grava l'ipoteca; ha quindi dedotto che, in considerazione della nullità delle clausole contrattuali e del conseguente ricalcolo degli interessi passivi ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/1993, il non Pt_1 sarebbe stato debitore della procedente ma addirittura creditore, contestando pertanto che sussistessero i presupposti per la sua decadenza dal beneficio del termine e per la risoluzione del contratto.
Costituendosi in tale fase, la banca creditrice ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c. così come modificato dalla pagina 4 di 10 L. 119/2016 e ne ha comunque contestato la fondatezza, censurando tutte le considerazioni svolte nella consulenza allegata dalla controparte.
Con ordinanza in data 18.07.2020 il giudice dell'esecuzione non ha ravvisato gravi motivi tali da giustificare la sospensione del procedimento esecutivo ed ha assegnato termine per l'eventuale avvio del giudizio di merito.
Il ha quindi avviato tale giudizio, ribadendo tutte le eccezioni IÀ poste a Pt_1 fondamento della propria opposizione e proponendo che venga disposta una
C.T.U. per approfondire le condizioni praticate dalla controparte.
Si è costituita in tale sede la quale mandataria Controparte_3 della la quale ha eccepito che il Controparte_7 giudizio di merito non sarebbe stato avviato in modo tempestivo ed ha comunque contestato la fondatezza dell'opposizione.
La si è distintamente costituita quale mandataria della CP_6 Controparte_8 contestando la propria legittimazione nel presente giudizio.
E' poi intervenuta la quale mandataria Controparte_2 della titolare del credito in forza della cessione intervenuta in Controparte_1 data 02.08.2021 con la Controparte_3
Con sentenza depositata in data 19.09.2023 il Tribunale di Ancona ha ritenuto procedibile l'opposizione e l'ha integralmente rigettata nel merito, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto in particolare che l'eventuale superamento della soglia dell'usura non possa essere verificato sommando al tasso degli interessi corrispettivi quello degli interessi moratori;
ha in ogni caso escluso che l'eventuale usurarietà delle condizioni previste in caso di mora possa determinare la gratuità del contratto di mutuo;
ha poi ribadito la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese ed ha escluso che sussista l'obbligo di specificare l'indice sintetico di costo nel contratto di mutuo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il eccependo la nullità della Pt_1 sentenza per difetto di motivazione e ribadendo le eccezioni sin dall'inizio sollevate.
pagina 5 di 10 Si è costituita nella presente sede attraverso la mandataria Controparte_1 [...]
eccependo la nullità della citazione in appello in Controparte_2 quanto priva dell'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. e la sua inammissibilità in quanto non redatta nelle forme previste dall'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello ribadendo tutte le argomentazioni IÀ svolte dinanzi al primo giudice.
Sono invece rimaste contumaci nel presente grado la Controparte_3
e la
[...] Controparte_4
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 15.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c...
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello per difetto dell'avviso previsto dall'art. 7 dell'art. 163 c.p.c., tenuto conto che l'art. 342 c.p.c. richiama le disposizioni previste per l'introduzione del primo grado di giudizio ma non ne sanziona l'eventuale omissione, discutendosi peraltro di facoltà che il convenuto può esercitare solo dinanzi al primo giudice.
Non ricorrono neppure i presupposti per dichiarare inammissibile l'atto per difetto di sinteticità o specificità tenuto conto che, nel necessario bilanciamento con il diritto di difesa, la citazione in appello consente comunque di comprendere le censure mosse alla decisione del primo giudice.
Né rileva se ricorra eventualmente l'ipotesi prevista dall'art. 615 comma II
c.p.c. così come modificato dal D.L. 59/2016 convertito dalla L. 119/2016, tenuto conto che tale previsione non trova applicazione nelle esecuzioni che, come nel caso di specie, sono state avviate prima che entrasse in vigore la nuova normativa.
pagina 6 di 10 2. Con un unico ed articolato motivo d'appello, il eccepisce la nullità Pt_1 della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che il primo giudice avrebbe svolto argomentazioni teoriche senza esaminare nel merito le vicende oggetto di causa;
l'appellante ripropone quindi le principali eccezioni sin dall'inizio poste a fondamento della propria opposizione, con particolare riferimento all'usurarietà delle condizioni del mutuo oggetto di causa ed alla deduzione secondo cui, ricalcolando gli interessi passivi ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/1993, non sussisterebbe alcun debito nei confronti della banca.
Il gravame dev'essere disatteso sotto ogni profilo.
La sentenza di primo grado consente infatti di comprendere il ragionamento seguito dal primo giudice in considerazione delle difese svolte dalle parti e delle concrete condizioni contrattuali.
Nel merito, l'appellante ribadisce che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione avrebbe carattere usurario, dovendosi tenere conto anche di quanto previsto a titolo di interessi moratori.
Nel corso del giudizio di primo grado tale eccezione è stata fondata sulla consulenza di parte, secondo la quale sarebbe stata superata la soglia dell'usura tenendo conto della sommatoria tra il tasso d'interessi corrispettivi ed il tasso di quelli moratori: prima la giurisprudenza di merito, poi quella di legittimità hanno peraltro escluso che possa essere condivisa tale modalità di calcolo (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.14214 del 05.05.2022).
Solo nell'atto di appello viene per la prima volta eccepita in modo specifico l'usurarietà del tasso degli interessi moratori.
E' stato tuttavia chiarito che, “sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono pagina 7 di 10 necessariamente coordinarsi” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 28983 del
18.10.2023).
Per quanto riguarda gli interessi moratori, poi, grava sul debitore l'onere di provare ed ancor prima di dedurre “l'entità usuraria degli stessi (…), il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n. 26525 dell'11.10.2024): nel caso di specie, l'odierno appellante non ha dedotto alcunché a riguardo, non specificando neppure la misura degli interessi usurari concordati.
L'eventuale accertamento della usurarietà degli interessi moratori, in ogni caso, non avrebbe determinato “la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 8103 del 21.03.2023).
Risulta altresì irrilevante l'eventuale usurarietà sopravvenuta, essendo stato da tempo chiarito che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. III, ordinanza n. 24743 del 17.08.2023, nonché Cass. S.U. sentenza n. 24675 del 19.20.2017).
pagina 8 di 10 Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda la mancata indicazione del TAEG, tenuto conto che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993”
(cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 4507 del 14.02.2023).
Non può essere condivisa neppure l'eccezione secondo cui le condizioni contrattuali sarebbero state indeterminabili, tenuto conto di quanto risulta dalla documentazione prodotta dal medesimo appellante e del fatto che l'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese “non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (leggasi in particolare Cass. S.U., sentenza n. 15130 del
29.05.2024), non determinando neppure un'indebita capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n. 7382 del 19.03.2025).
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per ricalcolare gli interessi passivi ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 385/1993, né per escludere o rideterminare il debito gravante sul tale da giustificare la sua Pt_1 decadenza dal beneficio del termine ed il conseguente obbligo di restituire immediatamente l'intera somma mutuata.
Maggiori elementi non potrebbero trarsi neppure dalla C.T.U. più volte sollecitata dall'odierno appellante;
né rilevano i modesti errori di calcolo ipotizzati dal consulente di parte, tenuto conto che l'odierna appellata li ha tempestivamente contestati e che in ogni caso non avrebbero giustificato l'annullamento del precetto (leggasi da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n.
20238 del 22.07.2024).
pagina 9 di 10 3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento delle spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari Pt_1
a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1122 pubblicata in data 20.09.2023 dal Tribunale di
Ancona, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, liquidate Parte_1 in euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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