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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del GOP Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57059 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione con provvedimento del 21.11.2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, Parte_1 presso lo studio dell'avv. rappresentato e difeso dall'avv. prof. MAURIZIO Parte_2
SCIUTO, in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
C.F./P.I.: ), sedente in Arezzo, Via Madame Curie n. Controparte_1 P.IVA_1
7, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentate pro tempore signor
[...]
giusta mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CP_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati David Scarabicchi e Giulia Brogi del Foro di Arezzo, presso e nel cui studio in Arezzo, Via Montefalco n. 38, la società elegge domicilio,
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento del donno.
CONCLUSIONI:
La parte attrice concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, condannare la società a risarcire al dr. il Controparte_1 Parte_1 danno cagionatogli, in relazione e per effetto delle condotte descritte in narrativa, per
l'importo complessivo di € 92.750,44, ovvero quello maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
La parte convenuta concludeva chiedendo:
'Piaccia all'Ecc. Tribunale di Roma in persona del Giudice designato, adversis reiectis, A)
1) in via preliminare: a) accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente ovvero innanzi al Tribunale di
Arezzo; nel merito ed in rito a): accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancata titolarità del diritto fatto valere in giudizio dichiarare la inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente giudizio;
b) dichiarare la inammissibilità
e/o l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
24, 52 e 93 della Legge Fallimentare;
c) in ogni caso rigettare e respingere le domande ex adverso avanzate siccome infondate in fatto ed in diritto e sprovviste di prova alcuna. Con ogni riserva istruttoria e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio procedimento'.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Il signor citava in giudizio la allegando a sostegno Parte_1 Controparte_1
della propria domanda: di essere stato socio unico della ECML S.r.l., oggi dichiarato fallita, che fin dal suo inizio ha commercializzato abbigliamento per bambine prodotti dalla fronte di un contratto di fornitura del 2009 successivamente modificato;
Controparte_3
di essersi impegnato quale controgarante a fronte del contratto di fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata in data 22.12.2016 da a favore di Controparte_4 CP_1
e a garanzia del soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del
[...]
fideiussore da ECML S.r.l. per effetto del Contratto di fornitura, mediante accensione di un conto corrente, presso , sul quale egli depositava € 150.000,00, con saldo CP_4
vincolato in pegno a favore di , a garanzia della sua pretesa al rimborso delle CP_4
somme eventualmente escusse da per gli eventuali inadempimenti Controparte_1
della società contraente;
che tale fideiussione veniva escussa dalla banca Controparte_5 per euro 92.750,44 a fronte dell'insolvenza della contraente;
che tale escussione svolta nei suoi confronti dalla fosse da ritenersi abusiva, illegittima ed illecita;
che Controparte_1
la condotta della convenuta fosse da ricondurre ad un illecito extracontrattuale ex art. 2043
c.c. da egli patito;
che la competenza a decidere la presente causa fosse ex art. 20 c.p.c. il
Tribunale di Roma, quale forum commissi delicti, essendo l'escussione stata eseguita nei suoi confronti, nella sua qualità di terzo danneggiato, presso l'Agenzia di Fregene della
CP_4
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente tutto quanto Controparte_1 dedotto e richiesto dall'attore, poiché infondato in fatto ed in diritto, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Arezzo.
All'Udienza del 23.12.2022, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., “Visto il provvedimento di fissazione dell'odierna udienza;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti all'odierna udienza;
esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, e ritenuto di porne differire la trattazione in sentenza;
concede alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.,come richiesti dalle parti.
Alla successiva udienza del 01.06.2023, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
“Visto il provvedimento di fissazione dell'odierna udienza;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
viste le istanze istruttorie avanzate dalle parti;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
rigetta la prova testimoniale articolata da parte attrice, poiché vertente su circostanze da provarsi documentalmente;
rigetta altresì la prova testimoniale articolata da parte convenuta, anch'essa articolata su circostanze da provarsi documentalmente;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 21.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Dall'esame degli atti di causa si evince in ordine al petitum, che esso sia riconducibile al risarcimento del danno asseritamente patito dall'attore, quale soggetto terzo, in ragione dell'illecito extracontrattuale posto in essere dalla condotta della in Controparte_1
violazione degli obblighi contrattuali dagli stessi assunti, da ricondurre ad una fattispecie di lesione aquiliana del credito.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Arezzo, come avanzata da parte della . Controparte_1
Si rileva che l'eccezione de qua è stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in ragione: della statuizione contenuta all'art.
4.9 del contratto di fideiussione bancaria dedotto che prevede che, in caso di dispute tra le parti sulla validità e sul rispetto delle condizioni contrattuali, la competenza a statuire spetti al
Tribunale di Arezzo;
della riconducibilità al foro alternativo di Roma, quale 'forum commissi delicti', ex art. 20 del c.p.c.; dell'applicazione del criterio del foro generale delle persone giuridiche che individua il quale foro competente quello del luogo ove la società convenuta ha la propria sede legale, ovvero in Arezzo.
L'eccezione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Al riguardo deve essere richiamato il prevalente orientamento della Cassazione che con l'arresto delle Sezioni Unite (cfr. Sent. Cass. S.U. n. 17989/2016) ha definitivamente confermato che la competenza territoriale spetta, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., 3° comma, al giudice del domicilio del creditore risultante al tempo della richiesta di adempimento, allorquando si tratti di obbligazione pecuniaria liquida della quale il titolo possa consentire la determinazione dell'ammontare, ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare nessun margine di discrezionalità ai fini della competenza. Nel caso in esame il luogo del domicilio del creditore al tempo dell'escussione della fideiussione correva in Arezzo, Via Madame Curie n. 7.
Si rileva, altresì, che la competenza va ricondotta, in applicazione dell'art. 20 c.p.c., che individua il foro alternativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, a quello in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ebbene nel procedimento in esame risulta per tabulas che il domicilio della società creditrice, era, al Controparte_1
momento della richiesta di pagamento del credito, corrente in Arezzo, Via Madame Curie
n. 7, ed il credito liquido era certamente determinabile sulla base dei criteri e delle previsioni previste nel contratto.
Ed ancora in ordine al “forum commissi delicti”, per le obbligazioni da atto illecito, se vi è contrasto nell'individuazione del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, la giurisprudenza maggioritaria riconduce la competenza per la domanda di risarcimento al giudice del luogo in cui fu commesso l'illecito, che nel caso di specie coincide con il luogo in cui è stata escussa la polizza fideiussoria dalla , ovvero in Arezzo. Controparte_1
Dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta deve essere accolta, e per l'effetto va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito di Roma in favore del Tribunale di Arezzo, presso il quale la causa va riassunta entro il termine di cui all'art. 50 c.p.c.;
In ordine al merito e le altre domande avanzate si rimanda all'esame del giudice dinanzi al quale sarà riassunto il procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo quanto liquidato nel dispositivo, posto che il giudice che dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo dinanzi a sé, è chiamato a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la pronuncia sulle stesse al giudice dichiarato competente (Cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez. 3, n. 19958 del
14.10.2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Arezzo, con invito a riassumere la causa entro il termine di cui all'art. 50
c.p.c.;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che quantifica in euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cap ed Iva come per legge.
Roma, 19.02.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in persona del GOP Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 57059 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione con provvedimento del 21.11.2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, Parte_1 presso lo studio dell'avv. rappresentato e difeso dall'avv. prof. MAURIZIO Parte_2
SCIUTO, in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
C.F./P.I.: ), sedente in Arezzo, Via Madame Curie n. Controparte_1 P.IVA_1
7, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentate pro tempore signor
[...]
giusta mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, CP_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati David Scarabicchi e Giulia Brogi del Foro di Arezzo, presso e nel cui studio in Arezzo, Via Montefalco n. 38, la società elegge domicilio,
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento del donno.
CONCLUSIONI:
La parte attrice concludeva chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, condannare la società a risarcire al dr. il Controparte_1 Parte_1 danno cagionatogli, in relazione e per effetto delle condotte descritte in narrativa, per
l'importo complessivo di € 92.750,44, ovvero quello maggiore o minore accertato in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
La parte convenuta concludeva chiedendo:
'Piaccia all'Ecc. Tribunale di Roma in persona del Giudice designato, adversis reiectis, A)
1) in via preliminare: a) accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente ovvero innanzi al Tribunale di
Arezzo; nel merito ed in rito a): accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancata titolarità del diritto fatto valere in giudizio dichiarare la inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente giudizio;
b) dichiarare la inammissibilità
e/o l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
24, 52 e 93 della Legge Fallimentare;
c) in ogni caso rigettare e respingere le domande ex adverso avanzate siccome infondate in fatto ed in diritto e sprovviste di prova alcuna. Con ogni riserva istruttoria e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio procedimento'.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Il signor citava in giudizio la allegando a sostegno Parte_1 Controparte_1
della propria domanda: di essere stato socio unico della ECML S.r.l., oggi dichiarato fallita, che fin dal suo inizio ha commercializzato abbigliamento per bambine prodotti dalla fronte di un contratto di fornitura del 2009 successivamente modificato;
Controparte_3
di essersi impegnato quale controgarante a fronte del contratto di fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata in data 22.12.2016 da a favore di Controparte_4 CP_1
e a garanzia del soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del
[...]
fideiussore da ECML S.r.l. per effetto del Contratto di fornitura, mediante accensione di un conto corrente, presso , sul quale egli depositava € 150.000,00, con saldo CP_4
vincolato in pegno a favore di , a garanzia della sua pretesa al rimborso delle CP_4
somme eventualmente escusse da per gli eventuali inadempimenti Controparte_1
della società contraente;
che tale fideiussione veniva escussa dalla banca Controparte_5 per euro 92.750,44 a fronte dell'insolvenza della contraente;
che tale escussione svolta nei suoi confronti dalla fosse da ritenersi abusiva, illegittima ed illecita;
che Controparte_1
la condotta della convenuta fosse da ricondurre ad un illecito extracontrattuale ex art. 2043
c.c. da egli patito;
che la competenza a decidere la presente causa fosse ex art. 20 c.p.c. il
Tribunale di Roma, quale forum commissi delicti, essendo l'escussione stata eseguita nei suoi confronti, nella sua qualità di terzo danneggiato, presso l'Agenzia di Fregene della
CP_4
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente tutto quanto Controparte_1 dedotto e richiesto dall'attore, poiché infondato in fatto ed in diritto, eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Arezzo.
All'Udienza del 23.12.2022, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., “Visto il provvedimento di fissazione dell'odierna udienza;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti all'odierna udienza;
esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, e ritenuto di porne differire la trattazione in sentenza;
concede alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.,come richiesti dalle parti.
Alla successiva udienza del 01.06.2023, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.,
“Visto il provvedimento di fissazione dell'odierna udienza;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
viste le istanze istruttorie avanzate dalle parti;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
rigetta la prova testimoniale articolata da parte attrice, poiché vertente su circostanze da provarsi documentalmente;
rigetta altresì la prova testimoniale articolata da parte convenuta, anch'essa articolata su circostanze da provarsi documentalmente;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 21.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Dall'esame degli atti di causa si evince in ordine al petitum, che esso sia riconducibile al risarcimento del danno asseritamente patito dall'attore, quale soggetto terzo, in ragione dell'illecito extracontrattuale posto in essere dalla condotta della in Controparte_1
violazione degli obblighi contrattuali dagli stessi assunti, da ricondurre ad una fattispecie di lesione aquiliana del credito.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Arezzo, come avanzata da parte della . Controparte_1
Si rileva che l'eccezione de qua è stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in ragione: della statuizione contenuta all'art.
4.9 del contratto di fideiussione bancaria dedotto che prevede che, in caso di dispute tra le parti sulla validità e sul rispetto delle condizioni contrattuali, la competenza a statuire spetti al
Tribunale di Arezzo;
della riconducibilità al foro alternativo di Roma, quale 'forum commissi delicti', ex art. 20 del c.p.c.; dell'applicazione del criterio del foro generale delle persone giuridiche che individua il quale foro competente quello del luogo ove la società convenuta ha la propria sede legale, ovvero in Arezzo.
L'eccezione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Al riguardo deve essere richiamato il prevalente orientamento della Cassazione che con l'arresto delle Sezioni Unite (cfr. Sent. Cass. S.U. n. 17989/2016) ha definitivamente confermato che la competenza territoriale spetta, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., 3° comma, al giudice del domicilio del creditore risultante al tempo della richiesta di adempimento, allorquando si tratti di obbligazione pecuniaria liquida della quale il titolo possa consentire la determinazione dell'ammontare, ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare nessun margine di discrezionalità ai fini della competenza. Nel caso in esame il luogo del domicilio del creditore al tempo dell'escussione della fideiussione correva in Arezzo, Via Madame Curie n. 7.
Si rileva, altresì, che la competenza va ricondotta, in applicazione dell'art. 20 c.p.c., che individua il foro alternativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, a quello in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ebbene nel procedimento in esame risulta per tabulas che il domicilio della società creditrice, era, al Controparte_1
momento della richiesta di pagamento del credito, corrente in Arezzo, Via Madame Curie
n. 7, ed il credito liquido era certamente determinabile sulla base dei criteri e delle previsioni previste nel contratto.
Ed ancora in ordine al “forum commissi delicti”, per le obbligazioni da atto illecito, se vi è contrasto nell'individuazione del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, la giurisprudenza maggioritaria riconduce la competenza per la domanda di risarcimento al giudice del luogo in cui fu commesso l'illecito, che nel caso di specie coincide con il luogo in cui è stata escussa la polizza fideiussoria dalla , ovvero in Arezzo. Controparte_1
Dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta deve essere accolta, e per l'effetto va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito di Roma in favore del Tribunale di Arezzo, presso il quale la causa va riassunta entro il termine di cui all'art. 50 c.p.c.;
In ordine al merito e le altre domande avanzate si rimanda all'esame del giudice dinanzi al quale sarà riassunto il procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo quanto liquidato nel dispositivo, posto che il giudice che dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo dinanzi a sé, è chiamato a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la pronuncia sulle stesse al giudice dichiarato competente (Cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez. 3, n. 19958 del
14.10.2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Arezzo, con invito a riassumere la causa entro il termine di cui all'art. 50
c.p.c.;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che quantifica in euro 7.052,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cap ed Iva come per legge.
Roma, 19.02.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo