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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 341/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Grattarola;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Ruvoletto;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado in rito: revocata la dichiarazione di contumacia del sig. dichiarare la nullità della Parte_1 notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc e dell'intero giudizio di primo grado celebratosi avanti il pagina 1 di 8 Tribunale di Torino avente rg 13057/2022 nonché dell'ordinanza 30.1.2023, disponendo la rimessione ex art. 354 cpc del presente fascicolo al Tribunale di Torino, che vorrà respingere le domande attoree in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: in riforma dell'impugnata ordinanza, respingere le domande proposte dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.
Parte appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza in via preliminare respingere l'istanza di sospensione in quanto inammissibile ed infondata per i motivi sopra meglio indicati in via istruttoria tenuto conto della necessità di parte appellata di argomentare e produrre con riferimento alle avverse domande sul rito, proposte per la prima volta nella presente sede processuale ammettere la produzione dei documenti infra offerti in comunicazione nel rito e nel merito respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, per i motivi tutti sopra esposti, l'appello proposto da , confermando in ogni sua parte l'ordinanza di primo Parte_1 grado impugnata.
Sulle spese
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedeva al Tribunale di Torino di Controparte_1 condannare alla restituzione della somma di euro 17.000,00, oltre accessori e spese, Parte_1 importo datogli a titolo di mutuo nel 2017. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con ordinanza 30.1.23, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava l'odierno appellante a pagare all'attrice la somma di euro 17.000, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla scadenza del termine fissato ex art. 1817 c.c. (30 giorni dalla notifica dell'ordinanza) e spese di causa, liquidare in euro 2.546,50, oltre accessori.
1.1.Il Tribunale rilevava quanto segue:
pagina 2 di 8 · la sig.ra aveva corrisposto al sig. la complessiva somma di euro 17 CP_1 Pt_1 mila a titolo di “prestito infruttifero di interessi” a mezzo dei due bonifici bancari di cui ai doc, nn. 1 e 2: (i) bonifico in data 29.3.17 dell'importo di euro 5 mila;
(ii) bonifico in data
13.4.17 dell'importo di euro 12 mila;
· la sig.ra aveva invano richiesto al sig. la restituzione delle somme CP_1 Pt_1 indicate (doc. nn. 6 r 7 di parte attrice);
· in entrambi i bonifici era stata indicata quale causale quella del prestito infruttifero ad un amico, causale che non risultava essere mai stata in precedenza contestata dal sig.
a riprova che la stessa fosse pacifica e fosse stata concordata tra le parti;
Pt_1
· peraltro, anche dai messaggio WhatsApp prodotti da parte ricorrente si evinceva la predetta causale;
· per mera completezza doveva aggiungersi che risulta accertato che le somme di denaro date a mutuo dalla sig.ra al sig. di cui al presente giudizio erano CP_1 Pt_1 parte di una maggior somma di denaro data a mutuo sempre dalla sig.ra e dalla CP_1 di lei madre, sig.ra , al sig. ed al di lui padre sig. , come Per_1 Parte_1 Persona_2 già accertato dal Tribunale di Torino con l'ordinanza RG n. 12859/22 resa in data 20.12.22
e con l'ordinanza RG n. 13081/22.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. chiedendo alla Corte Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del primo giudice.
2.1.Con il primo motivo, parte appellante lamenta la non corretta notifica del ricorso e del decreto introduttivi del giudizio di primo grado (motivo per cui, non avendo avuto conoscenza del procedimento, esso appellante non si è costituito) e rileva che:
· ricorso e decreto sono stati notificati in Torino, C.so Francia n. 276 int. 1 e il piego è stato ritirato da tal sig.ra che l'Ufficiale addetto alla notifica ha indicato Persona_3 quale soggetto “qualificatosi convivente e capace per la sua precaria assenza. Incaricatosi della consegna”;
· la sig.ra non è convivente, essendo la portiera dello stabile, come emerge Per_3 dall'avviso ex art. 139 cpc che esso appellante, una volta appreso della sentenza, è andato a procurarsi;
· esso non è ivi residente, ma come risulta da due certificati di residenza Parte_1
AIRE (doc. nn. 2 e 3) è residente negli Emirati Arabi Uniti, circoscrizione consolare del
Dubai, nella città di Umm Al Qavwyn;
· in realtà, nello stabile di Corso Francia abita il sig. (padre di esso Persona_2 appellante) ed è dunque possibile che la portiera abbia ritirato il ricorso e l'avviso ex art. 139 cpc nella convinzione che il destinatario fosse il diverso che ivi risiede. Pt_1
pagina 3 di 8 2.2.Con il secondo motivo, parte appellante contesta il merito del giudizio e rileva che il Tribunale ha omesso di considerare che l'odierna appellata avrebbe dovuto fornire la prova del patto di restituzione delle somme indicate in sentenza, somme che esso appellante negava essergli state versate a titolo di mutuo. Detta prova non poteva essere ricavata dalla causale dei bonifici
(trattandosi di una dichiarazione proveniente dalla parte che intende valersene in giudizio) e neppure dai messaggi WhatsApp ex adverso prodotti, i primi due indicati solo il proprio indirizzo di posta elettronica e la richiesta di invio di una mail con “i tuoi riferimenti” e il terzo la richiesta di restituzione operata dalla di una somma che essa riteneva dovuta, ma che non CP_1 provava che essa fosse davvero dovuta.
3.Si è costituita in giudizio, come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione come riportato in epigrafe,
3.1. Quanto al primo motivo di appello, ribadisce la regolarità della notifica Controparte_1 del ricorso ex art. 702 bis cpc, atteso che:
• dall'attenta lettura e completa trascrizione di quanto indicato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica, la sig.ra viene indicata come “custode” (come precisato dallo Per_3 stesso Ufficiale Giudiziario accanto al nome della sig.ra ); Per_3
• con mail 6.3.23 l'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica, ha precisato che “la dicitura del timbro non indica una convivenza fisica ma una sorta di rapporto. In questo caso lavorativo in quanto la signora , custode dello stabile, è comunque Per_3 dipendente dello stesso. Faccio beni chiaro e presente nome e cognome della persona che cerco e alla quale è indirizzata la notifica. La signora ha accettato la notifica nulla Per_3 dichiarando in merito al fatto che il sig. si era trasferito”; Parte_1
• il sig. ha sempre abitato in Corso Francia n. 276 e per quanto noto ad essa appellata Pt_1 aveva aperto negli Emirati Arabi una piccola società in qualità di agente di commercio di pietre preziose e materie prime e nei primi anni del loro rapporto sentimentale si era recato a Dubai una volta all'anno soggiornandovi per qualche giorno (probabilmente per la validità del visto);
• le certificazioni AIRE dallo stesso prodotte non indicano una vera residenza ma una semplice P.O. BOX, ossia un servizio di domiciliazione postale dedicato e a termine che viene acquistato dietro un corrispettivo periodico;
• l'effettiva presenza dell'appellante in Italia presso l'abitazione dei genitori di lui emerge chiaramente dai messaggio WhatsApp e Telegram intercorsi tra le parti (messaggi dal 2019 fino alla cessazione del rapporto sentimentale) e relative immagini fotografiche da cui risulta che le parti si scrivono condividendo i loro impegni a Torino;
• inoltre la permanenza del sig. a Torino è altresì provata dal messaggio WhatsApp Pt_1 intercorso tra essa e il sig. (cugino di ) nel quale viene CP_1 Persona_4 Parte_1 espressamente confermata la presenza del sig. mesi di luglio e agosto 2022 (mesi in Pt_1
pagina 4 di 8 cui è stata eseguita la notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc) in quanto l'appellante si è incontrato con il cugino nei mesi di luglio ed agosto e si è recato con lui a Montecarlo;
• l'appellato era da sempre ben consapevole dei procedimenti pendenti sia nei suoi confronti sia nei confronti del di lui padre avanti al Tribunale di Torino;
infatti, al fine Persona_2 di giustificare la mancata comparizione in giudizio del sig. , è stato prodotto Persona_2 referto di neurologia datato 16.11.22 redatto dalla Dott.ssa , la quale certifica di Per_5 aver visitato il sig. in data 18.10.22 e di aver rilasciato tale referto su Persona_2 richiesta del figlio. Leggendo attentamente il referto, emerge che viene riportato il recapito telefonico n. 338 4105782 che corrisponde al contatto telefonico in titolarità del sig. Pt_1
; il fatto che venga indicato il contatto telefonico dell'odierno appellante come
[...] riferimento telefonico del padre non stupisce, apparendo del tutto normale che a fronte di un paziente anziano e malato vengano riportati i contatti telefonici del figlio che si occupa di lui.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, parte appellante ne rileva l'infondatezza, attesi che dagli elementi tutti considerati dal primo giudice emergeva la prova che si è trattato di un mutuo e, del resto, parte appellante si è limitata a svolgere generiche e astratte considerazioni omettendo anche di allegare le diverse ragioni di fatto dallo stesso poste a sostegno della propria difesa.
4. All'esito dell'udienza del 13.6.23, il Collegio ha rigettato la richiesta di parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Con successiva ordinanza del C.I. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
5.1. Sul primo motivo di appello, la Corte premette che la notifica – in Corso Francia n. 276
(residenza del padre e dove l'appellante era residente prima del “trasferimento” negli Emirati
Arabi di cui infra) – è avvenuta ai sensi dell'art. 139 cpc, con consegna a mani della custode dello stabile (come indicato nella relata stessa) e spedizione della raccomandata prevista dalla norma.
La custode dello stabile ha ricevuto la notifica a nome dell'odierno appellante, , e non Parte_1 del di lui padre.
Come documentato da parte appellata, la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito la notifica chiarisce che “…il timbro non indica una convivenza fisica ma una sorta di rapporto. In questo caso lavorativo in quanto la signora , custode dello stabile …”. Per_3
Sulla circostanza che la sig.ra non sia la “convivente” ma la custode dello stabile neppure Per_3
l'appellante, nella memoria di replica, dubita più ma sostiene che manca l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata. Tale avviso però non deve esserci (cfr. diverso tenore testuale degli pagina 5 di 8 artt. 139 e 140 cpc) come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quando – trattando di una notifica ex art. 8, comma 4, della Legge n. 890/1982 - hanno precisato che nel diverso caso di procedura “ordinaria” ex art. 139 cpc è sufficiente – dopo la consegna al custode ecc. - la prova della semplice spedizione (nel caso qui in esame presente) della raccomandata informativa. (Cass. SSUU 2021 n. 10012).
La raccomandata, peraltro, è stata ricevuta come risulta dal doc. n. 10 di parte appellata.
Ciò premesso, osserva la Corte che per pacifica e costante giurisprudenza le risultanze anagrafiche non possono mai prevalere sull'effettiva abituale dimora del convenuto, che le risultanze anagrafiche hanno un valore meramente presuntivo e possono essere superate da una prova contraria e che, ai fini della notifica di atti, la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica: ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, infatti, va attribuita esclusiva rilevanza al luogo dove questi di fatto dimori abitualmente e, di conseguenza, “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e, quindi, anche mediante presunzioni” (così, ex multis, Cass., n. 9049/2020).
Nel caso di specie l'appellante sostiene e documenta (doc. nn. 2 e 3) di avere trasferito la residenza negli Emirati Arabi ma dalla documentazione in atti – e come già osservato da questa
Corte nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado – quello negli Emirati Arabi è un mero recapito, equivalente ad una casella postale: “Residente in P.O. Box 7073 UMM AL QAYWAYN (EMIRATI ARABI)”.
Non vi è alcuna prova di dimora/residenza effettiva dell'odierno appellante nella “casella postale” degli Emirati Arabi di cui sopra e del resto si limita a richiamare il mero dato formale Parte_1 senza alcuna diversa allegazione o prova.
Deve dunque trovare applicazione la giurisprudenza sopra delineata, senza dimenticare che parte appellata ha fornito numerosi elementi – riportati al precedente punto 3.1. - atti a comprovare la presenza di in Torino, presso l'abitazione dei genitori, sua residenza effettiva, e che Parte_1
l'appellante non li ha contrastati in alcun modo, limitandosi a ribadire il dato formale AIRE di cui si
è già detto.
Il primo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
5.2. Per quanto concerne il secondo motivo di appello, la Corte premette, in linea generale e come ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza, che nell'ordinamento esiste un saldo principio che ritiene inammissibili i trasferimenti di ricchezza ingiustificati, privi di una causa legittima che spieghi il passaggio di ricchezza da un patrimonio ad un altro e la Corte di
Cassazione ha costantemente ribadito la necessità di argomentare in forza di quali circostanze una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra e ha affermato che “la prova della esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione di un documento contrattuale, ma anche pagina 6 di 8 mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma trattenuta” (Cass., 2023 n. 8829)
Nel caso di specie sono documentati e non contestati i bonifici di denaro effettuati da a CP_1
nel 2017, è documentato che tali bonifici recano la causale “prestito infruttifero”, vi CP_2 sono gli altri elementi evidenziati dal primo giudice e non risulta che parte appellante abbia mai contestato, prima di questo giudizio, la predetta causale.
E' vero che come ricorda l'appellante, la giurisprudenza sopra citata precisa che il mutuatario- convenuto deve almeno allegare il titolo in forza del quale si ritiene legittimato a trattenere la somma ricevuta, ma l'allegazione in tal senso operata nella memoria di replica (“il denaro oggi richiesto in restituzione .. integrava il pagamento del corrispettivo per lavori di ristrutturazione e di trasloco effettuato dal sig. … a vantaggio della sig.ra , effettuati in un Persona_2 CP_1 alloggio di proprietà della famiglia della stessa a Torino. Il lavori di ristrutturazione vennero effettuati “in nero”, perché il sig. non era più titolare di partita IVA solo per amici e Persona_2 conoscenti … I bonifici oggetto della presente causa vennero effettuati sul conto corrente dell'esponente, e non su quello del di lui padre proprio perchè non vi era fattura corrispondente. E' ovvio che non si potesse scrivere in un bonifico la vera causale”) – oltre che tardiva - è del tutto inconsistente e, per vero, analoga ricostruzione è già stata considerata inverosimile e non idonea a giustificare il trattenimento di somme ricevute dal Tribunale di Torino nell'ordinanza 12859/22 emessa in altro procedimento (citato anche dal primo giudice nel provvedimento qui appellato) afferente prestiti concessi dalla e dalla di lei madre ai sigg. padre e figlio. CP_1 Pt_1
Anche questo motivo di appello è pertanto infondato.
6. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, scaglione fino a 26 mila euro, complessità media, valori medi, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 341/23, così provvede:
Rigetta l'appello; pagina 7 di 8 Condanna a rimborsare a , le spese del procedimento, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 3.966,00 oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del giorno
1.4.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott.ssa Eleonora Pappalettere Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 341/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Grattarola;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Ruvoletto;
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado in rito: revocata la dichiarazione di contumacia del sig. dichiarare la nullità della Parte_1 notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc e dell'intero giudizio di primo grado celebratosi avanti il pagina 1 di 8 Tribunale di Torino avente rg 13057/2022 nonché dell'ordinanza 30.1.2023, disponendo la rimessione ex art. 354 cpc del presente fascicolo al Tribunale di Torino, che vorrà respingere le domande attoree in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: in riforma dell'impugnata ordinanza, respingere le domande proposte dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.
Parte appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza in via preliminare respingere l'istanza di sospensione in quanto inammissibile ed infondata per i motivi sopra meglio indicati in via istruttoria tenuto conto della necessità di parte appellata di argomentare e produrre con riferimento alle avverse domande sul rito, proposte per la prima volta nella presente sede processuale ammettere la produzione dei documenti infra offerti in comunicazione nel rito e nel merito respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, per i motivi tutti sopra esposti, l'appello proposto da , confermando in ogni sua parte l'ordinanza di primo Parte_1 grado impugnata.
Sulle spese
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedeva al Tribunale di Torino di Controparte_1 condannare alla restituzione della somma di euro 17.000,00, oltre accessori e spese, Parte_1 importo datogli a titolo di mutuo nel 2017. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con ordinanza 30.1.23, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava l'odierno appellante a pagare all'attrice la somma di euro 17.000, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla scadenza del termine fissato ex art. 1817 c.c. (30 giorni dalla notifica dell'ordinanza) e spese di causa, liquidare in euro 2.546,50, oltre accessori.
1.1.Il Tribunale rilevava quanto segue:
pagina 2 di 8 · la sig.ra aveva corrisposto al sig. la complessiva somma di euro 17 CP_1 Pt_1 mila a titolo di “prestito infruttifero di interessi” a mezzo dei due bonifici bancari di cui ai doc, nn. 1 e 2: (i) bonifico in data 29.3.17 dell'importo di euro 5 mila;
(ii) bonifico in data
13.4.17 dell'importo di euro 12 mila;
· la sig.ra aveva invano richiesto al sig. la restituzione delle somme CP_1 Pt_1 indicate (doc. nn. 6 r 7 di parte attrice);
· in entrambi i bonifici era stata indicata quale causale quella del prestito infruttifero ad un amico, causale che non risultava essere mai stata in precedenza contestata dal sig.
a riprova che la stessa fosse pacifica e fosse stata concordata tra le parti;
Pt_1
· peraltro, anche dai messaggio WhatsApp prodotti da parte ricorrente si evinceva la predetta causale;
· per mera completezza doveva aggiungersi che risulta accertato che le somme di denaro date a mutuo dalla sig.ra al sig. di cui al presente giudizio erano CP_1 Pt_1 parte di una maggior somma di denaro data a mutuo sempre dalla sig.ra e dalla CP_1 di lei madre, sig.ra , al sig. ed al di lui padre sig. , come Per_1 Parte_1 Persona_2 già accertato dal Tribunale di Torino con l'ordinanza RG n. 12859/22 resa in data 20.12.22
e con l'ordinanza RG n. 13081/22.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. chiedendo alla Corte Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del primo giudice.
2.1.Con il primo motivo, parte appellante lamenta la non corretta notifica del ricorso e del decreto introduttivi del giudizio di primo grado (motivo per cui, non avendo avuto conoscenza del procedimento, esso appellante non si è costituito) e rileva che:
· ricorso e decreto sono stati notificati in Torino, C.so Francia n. 276 int. 1 e il piego è stato ritirato da tal sig.ra che l'Ufficiale addetto alla notifica ha indicato Persona_3 quale soggetto “qualificatosi convivente e capace per la sua precaria assenza. Incaricatosi della consegna”;
· la sig.ra non è convivente, essendo la portiera dello stabile, come emerge Per_3 dall'avviso ex art. 139 cpc che esso appellante, una volta appreso della sentenza, è andato a procurarsi;
· esso non è ivi residente, ma come risulta da due certificati di residenza Parte_1
AIRE (doc. nn. 2 e 3) è residente negli Emirati Arabi Uniti, circoscrizione consolare del
Dubai, nella città di Umm Al Qavwyn;
· in realtà, nello stabile di Corso Francia abita il sig. (padre di esso Persona_2 appellante) ed è dunque possibile che la portiera abbia ritirato il ricorso e l'avviso ex art. 139 cpc nella convinzione che il destinatario fosse il diverso che ivi risiede. Pt_1
pagina 3 di 8 2.2.Con il secondo motivo, parte appellante contesta il merito del giudizio e rileva che il Tribunale ha omesso di considerare che l'odierna appellata avrebbe dovuto fornire la prova del patto di restituzione delle somme indicate in sentenza, somme che esso appellante negava essergli state versate a titolo di mutuo. Detta prova non poteva essere ricavata dalla causale dei bonifici
(trattandosi di una dichiarazione proveniente dalla parte che intende valersene in giudizio) e neppure dai messaggi WhatsApp ex adverso prodotti, i primi due indicati solo il proprio indirizzo di posta elettronica e la richiesta di invio di una mail con “i tuoi riferimenti” e il terzo la richiesta di restituzione operata dalla di una somma che essa riteneva dovuta, ma che non CP_1 provava che essa fosse davvero dovuta.
3.Si è costituita in giudizio, come in epigrafe rappresentata e difesa, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione come riportato in epigrafe,
3.1. Quanto al primo motivo di appello, ribadisce la regolarità della notifica Controparte_1 del ricorso ex art. 702 bis cpc, atteso che:
• dall'attenta lettura e completa trascrizione di quanto indicato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica, la sig.ra viene indicata come “custode” (come precisato dallo Per_3 stesso Ufficiale Giudiziario accanto al nome della sig.ra ); Per_3
• con mail 6.3.23 l'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica, ha precisato che “la dicitura del timbro non indica una convivenza fisica ma una sorta di rapporto. In questo caso lavorativo in quanto la signora , custode dello stabile, è comunque Per_3 dipendente dello stesso. Faccio beni chiaro e presente nome e cognome della persona che cerco e alla quale è indirizzata la notifica. La signora ha accettato la notifica nulla Per_3 dichiarando in merito al fatto che il sig. si era trasferito”; Parte_1
• il sig. ha sempre abitato in Corso Francia n. 276 e per quanto noto ad essa appellata Pt_1 aveva aperto negli Emirati Arabi una piccola società in qualità di agente di commercio di pietre preziose e materie prime e nei primi anni del loro rapporto sentimentale si era recato a Dubai una volta all'anno soggiornandovi per qualche giorno (probabilmente per la validità del visto);
• le certificazioni AIRE dallo stesso prodotte non indicano una vera residenza ma una semplice P.O. BOX, ossia un servizio di domiciliazione postale dedicato e a termine che viene acquistato dietro un corrispettivo periodico;
• l'effettiva presenza dell'appellante in Italia presso l'abitazione dei genitori di lui emerge chiaramente dai messaggio WhatsApp e Telegram intercorsi tra le parti (messaggi dal 2019 fino alla cessazione del rapporto sentimentale) e relative immagini fotografiche da cui risulta che le parti si scrivono condividendo i loro impegni a Torino;
• inoltre la permanenza del sig. a Torino è altresì provata dal messaggio WhatsApp Pt_1 intercorso tra essa e il sig. (cugino di ) nel quale viene CP_1 Persona_4 Parte_1 espressamente confermata la presenza del sig. mesi di luglio e agosto 2022 (mesi in Pt_1
pagina 4 di 8 cui è stata eseguita la notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc) in quanto l'appellante si è incontrato con il cugino nei mesi di luglio ed agosto e si è recato con lui a Montecarlo;
• l'appellato era da sempre ben consapevole dei procedimenti pendenti sia nei suoi confronti sia nei confronti del di lui padre avanti al Tribunale di Torino;
infatti, al fine Persona_2 di giustificare la mancata comparizione in giudizio del sig. , è stato prodotto Persona_2 referto di neurologia datato 16.11.22 redatto dalla Dott.ssa , la quale certifica di Per_5 aver visitato il sig. in data 18.10.22 e di aver rilasciato tale referto su Persona_2 richiesta del figlio. Leggendo attentamente il referto, emerge che viene riportato il recapito telefonico n. 338 4105782 che corrisponde al contatto telefonico in titolarità del sig. Pt_1
; il fatto che venga indicato il contatto telefonico dell'odierno appellante come
[...] riferimento telefonico del padre non stupisce, apparendo del tutto normale che a fronte di un paziente anziano e malato vengano riportati i contatti telefonici del figlio che si occupa di lui.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, parte appellante ne rileva l'infondatezza, attesi che dagli elementi tutti considerati dal primo giudice emergeva la prova che si è trattato di un mutuo e, del resto, parte appellante si è limitata a svolgere generiche e astratte considerazioni omettendo anche di allegare le diverse ragioni di fatto dallo stesso poste a sostegno della propria difesa.
4. All'esito dell'udienza del 13.6.23, il Collegio ha rigettato la richiesta di parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Con successiva ordinanza del C.I. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
5.1. Sul primo motivo di appello, la Corte premette che la notifica – in Corso Francia n. 276
(residenza del padre e dove l'appellante era residente prima del “trasferimento” negli Emirati
Arabi di cui infra) – è avvenuta ai sensi dell'art. 139 cpc, con consegna a mani della custode dello stabile (come indicato nella relata stessa) e spedizione della raccomandata prevista dalla norma.
La custode dello stabile ha ricevuto la notifica a nome dell'odierno appellante, , e non Parte_1 del di lui padre.
Come documentato da parte appellata, la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito la notifica chiarisce che “…il timbro non indica una convivenza fisica ma una sorta di rapporto. In questo caso lavorativo in quanto la signora , custode dello stabile …”. Per_3
Sulla circostanza che la sig.ra non sia la “convivente” ma la custode dello stabile neppure Per_3
l'appellante, nella memoria di replica, dubita più ma sostiene che manca l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata. Tale avviso però non deve esserci (cfr. diverso tenore testuale degli pagina 5 di 8 artt. 139 e 140 cpc) come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quando – trattando di una notifica ex art. 8, comma 4, della Legge n. 890/1982 - hanno precisato che nel diverso caso di procedura “ordinaria” ex art. 139 cpc è sufficiente – dopo la consegna al custode ecc. - la prova della semplice spedizione (nel caso qui in esame presente) della raccomandata informativa. (Cass. SSUU 2021 n. 10012).
La raccomandata, peraltro, è stata ricevuta come risulta dal doc. n. 10 di parte appellata.
Ciò premesso, osserva la Corte che per pacifica e costante giurisprudenza le risultanze anagrafiche non possono mai prevalere sull'effettiva abituale dimora del convenuto, che le risultanze anagrafiche hanno un valore meramente presuntivo e possono essere superate da una prova contraria e che, ai fini della notifica di atti, la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica: ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, infatti, va attribuita esclusiva rilevanza al luogo dove questi di fatto dimori abitualmente e, di conseguenza, “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e, quindi, anche mediante presunzioni” (così, ex multis, Cass., n. 9049/2020).
Nel caso di specie l'appellante sostiene e documenta (doc. nn. 2 e 3) di avere trasferito la residenza negli Emirati Arabi ma dalla documentazione in atti – e come già osservato da questa
Corte nell'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado – quello negli Emirati Arabi è un mero recapito, equivalente ad una casella postale: “Residente in P.O. Box 7073 UMM AL QAYWAYN (EMIRATI ARABI)”.
Non vi è alcuna prova di dimora/residenza effettiva dell'odierno appellante nella “casella postale” degli Emirati Arabi di cui sopra e del resto si limita a richiamare il mero dato formale Parte_1 senza alcuna diversa allegazione o prova.
Deve dunque trovare applicazione la giurisprudenza sopra delineata, senza dimenticare che parte appellata ha fornito numerosi elementi – riportati al precedente punto 3.1. - atti a comprovare la presenza di in Torino, presso l'abitazione dei genitori, sua residenza effettiva, e che Parte_1
l'appellante non li ha contrastati in alcun modo, limitandosi a ribadire il dato formale AIRE di cui si
è già detto.
Il primo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
5.2. Per quanto concerne il secondo motivo di appello, la Corte premette, in linea generale e come ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza, che nell'ordinamento esiste un saldo principio che ritiene inammissibili i trasferimenti di ricchezza ingiustificati, privi di una causa legittima che spieghi il passaggio di ricchezza da un patrimonio ad un altro e la Corte di
Cassazione ha costantemente ribadito la necessità di argomentare in forza di quali circostanze una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra e ha affermato che “la prova della esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione di un documento contrattuale, ma anche pagina 6 di 8 mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma trattenuta” (Cass., 2023 n. 8829)
Nel caso di specie sono documentati e non contestati i bonifici di denaro effettuati da a CP_1
nel 2017, è documentato che tali bonifici recano la causale “prestito infruttifero”, vi CP_2 sono gli altri elementi evidenziati dal primo giudice e non risulta che parte appellante abbia mai contestato, prima di questo giudizio, la predetta causale.
E' vero che come ricorda l'appellante, la giurisprudenza sopra citata precisa che il mutuatario- convenuto deve almeno allegare il titolo in forza del quale si ritiene legittimato a trattenere la somma ricevuta, ma l'allegazione in tal senso operata nella memoria di replica (“il denaro oggi richiesto in restituzione .. integrava il pagamento del corrispettivo per lavori di ristrutturazione e di trasloco effettuato dal sig. … a vantaggio della sig.ra , effettuati in un Persona_2 CP_1 alloggio di proprietà della famiglia della stessa a Torino. Il lavori di ristrutturazione vennero effettuati “in nero”, perché il sig. non era più titolare di partita IVA solo per amici e Persona_2 conoscenti … I bonifici oggetto della presente causa vennero effettuati sul conto corrente dell'esponente, e non su quello del di lui padre proprio perchè non vi era fattura corrispondente. E' ovvio che non si potesse scrivere in un bonifico la vera causale”) – oltre che tardiva - è del tutto inconsistente e, per vero, analoga ricostruzione è già stata considerata inverosimile e non idonea a giustificare il trattenimento di somme ricevute dal Tribunale di Torino nell'ordinanza 12859/22 emessa in altro procedimento (citato anche dal primo giudice nel provvedimento qui appellato) afferente prestiti concessi dalla e dalla di lei madre ai sigg. padre e figlio. CP_1 Pt_1
Anche questo motivo di appello è pertanto infondato.
6. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, scaglione fino a 26 mila euro, complessità media, valori medi, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 341/23, così provvede:
Rigetta l'appello; pagina 7 di 8 Condanna a rimborsare a , le spese del procedimento, che liquida Parte_1 Controparte_1 in euro 3.966,00 oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del giorno
1.4.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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