Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2025, proposto da
ER NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Auletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal Velino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n 27 del 05.06.2025 prot. n. 7075.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. NI UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 7075 del 05.06.2025, n. 27 racc. ord., con cui il Comune di Casal Velino gli ha ingiunto, nella qualità di proprietario, la demolizione di un porticato, di una scala esterna e di un piano mansardato con tre unità abitative, realizzati senza titolo su un fabbricato sito in località Ponte, via Isca di Porzia.
Deduce che le stesse opere sono state assentite con SCIA del 09.03.2021 per “lavori di manutenzione straordinaria, risanamento igienico conservativo e realizzazione del tetto di copertura” e di avere comunque presentato, in data 02.07.2025, un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36- bis del D.P.R. n. 380/2001, ancora pendente alla data del 19.03.2026 (vedi memoria conclusionale).
Il ricorso è inammissibile, nel solco della costante giurisprudenza fatta propria dalla Sezione.
Premesso che in materia edilizia la presentazione di una SCIA non determina il consolidamento della posizione del segnalante, quando – come nella fattispecie – l’attività necessiti del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 181/2025; T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , n. 22057/2025), occorre osservare come la presentazione dell’istanza in sanatoria prima della proposizione del gravame costituisca atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori, potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1104/2025 e n. 1616/2024).
Si aggiunga, per altro, che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, con la richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide in linea di principio con l’assunto attoreo della legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo un ulteriore elemento di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1350/2024; T.A.R. Umbria n. 687/2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024; n. 1681/2025; n. 1741/2025).
La mancata costituzione del Comune esime dalla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI UR, Presidente, Estensore
GA MA, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI UR |
IL SEGRETARIO