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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 32655/2024 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Luigi Donato del Foro di Busto Arsizio ATTRICE OPPONENTE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marsico del Foro di Varese CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La chiedeva ed otteneva l'emissione da parte di questo Controparte_1
Tribunale, nei confronti di di decreto ingiuntivo di pagamento Parte_1 della somma di € 24.337,06, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo di un contratto d'appalto.
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole (proponendo altresì Parte_1 domanda riconvenzionale risarcitoria), eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ed indicando quali fori alternativamente competenti quelli di Varese e di Busto Arsizio.
La costituendosi in giudizio, aderiva espressamente Controparte_1 all'eccezione di incompetenza territoriale formulata ed, in particolare, all'indicazione, quale Giudice territorialmente competente, del Tribunale di Busto Arsizio.
Ciò posto, pur in un quadro giurisprudenziale non ancora consolidato, ritiene questo
Giudicante che debba darsi continuità a quell'indirizzo ermeneutico - di recente confermato da Cass. n. 21300/2024 e di cui sono espressione già Cass. n. 14075/1999, Cass. n. 6106/2006 e Cass. 25180/2013 - che ritiene applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 38 c.p.c. anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che una pronuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 38 c.p.c. non viola la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decidere sul decreto, perché essendo questo ormai invalido, ciò che è riassunto dinanzi al giudice competente è un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione.
Il Tribunale, pertanto, nella specie, non può che prendere atto dell'accordo delle parti in ordine al Giudice competente ai sensi dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., non dovendosi conseguentemente emettere alcuna pronuncia sulle spese di lite.
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo deve, tuttavia, ulteriormente dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso, appunto, da
Giudice incompetente (pronuncia, comunque, implicita nel provvedimento ex art. 38, secondo comma, c.p.c. che sia stato emesso in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – così le già citate Cass. n. 14075/1999 e Cass. n. 21300/2024) e, pertanto, il presente provvedimento deve assumere la forma di sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 8431/2024, che revoca;
2) dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
3) dispone che la causa sia riassunta entro tre mesi innanzi al Tribunale di Busto
Arsizio. Milano, lì 18.2.2025.
Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico