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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2630/2021 R.G. promossa da
GIA' (C.F./P.IVA: , con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, in persona della procuratrice e l.r.p.t. dott.ssa CP_1
in qualità di mandataria di (GIÀ
[...] Controparte_2 Parte_1
(C.F./P.IVA: , giusta procura per notaio di Venezia-Mestre, rep. n. P.IVA_2 Persona_1
42351, racc. 15678, con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di C.F._1
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: E (C.F.: TR C.F._2 Controparte_4 ), rappresentate e difese dall'Avv. Mario Tecame (C.F.: C.F._3
per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._4
appello
[...]
(C.F./P.IVA: ), con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio Controparte_5 P.IVA_3
n. 63
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2523/2020 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. assumendo di essere cessionaria del credito Controparte_5
vantato in virtù del contratto di finanziamento n. 13125308 da ND Consumer NK S.p.A. nei confronti di quale debitrice principale, e di quale TR Controparte_4
coobbligata, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di ingiungere loro, in via solidale, il pagamento della somma di euro 11.467,26, oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale, e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale,
da calcolarsi sul solo capitale di euro 8.199,55 fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura ed a quelle successive occorrende.
Allegava al ricorso: il contratto di finanziamento;
l'atto di cessione dei crediti;
la lettera raccomandata a/r di decadenza dal beneficio del termine ricevuta il 14.6.2016; la lettera raccomandata a/r relativa alla notifica della cessione ed alla contestuale diffida ricevuta il 9.5.2017;
l'estratto conto;
il prospetto del calcolo degli interessi.
Con decreto n. 2289 depositato il 16.4.2018 il Tribunale adito ingiungeva a e a TR
il pagamento, in solido ed entro quaranta giorni dalla notifica, della somma di euro Controparte_4
11.467,26, oltre interessi come da domanda, e delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 540,00 per compensi ed in euro 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
Con citazione notificata il 22.6.2018 e proponevano TR Controparte_4
opposizione avverso il suddetto decreto, notificato il 15.5.2018, deducendo: l'omessa notifica della cessione, da esse mai accettata, in violazione del disposto dell'art. 1264 c.c.; la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, mancando la prova che il credito azionato fosse ricompreso nell'operazione di cessione in blocco tra ND Consumer NK e;
la nullità del CP
contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione, consegna ed approvazione dei prospetti informativi nonché per mancata consegna della copia del contratto e, altresì, per inadempimento degli obblighi di informazione e di trasparenza gravanti sugli Istituti finanziari;
l'inesistenza del credito, atteso che dai documenti prodotti a corredo del ricorso erano emersi errori di calcolo, di contabilizzazione degli interessi ed addebiti non dovuti, anche per l'illegittimo ricorso al cd. ius
variandi ed all'applicazione dell'anatocismo per i tassi ultralegali e tutte le altre condizioni economiche.
Concludevano chiedendo che il decreto fosse dichiarato nullo o, comunque, revocato, con vittoria delle spese di lite
L'opposta, costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, e, in ogni caso, di accertare il proprio credito nei confronti delle opponenti nel medesimo importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ovvero nella diversa somma che fosse risultata dovuta, con conseguente condanna al pagamento;
in via subordinata,
chiedeva la condanna delle opponenti al pagamento della stessa somma ai sensi degli artt. 2033 o
2041 c.c. Vinte le spese, anche del giudizio monitorio.
A tal fine deduceva che l'opposizione era infondata, stante l'omessa specifica contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., della sottoscrizione del contratto di prestito personale, dell'erogazione dell'importo richiesto, della morosità nel pagamento delle rate per l'importo capitale di euro 8.991,55 e del dettaglio degli interessi di mora, mentre l'avvenuta ricezione dell'informativa precontrattuale e della copia del contratto risultavano dal documento prodotto sub 2), contenente, al riguardo, la relativa dichiarazione delle opponenti, che costituiva confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Quanto alla mancata notifica ed accettazione della cessione, l'opposta deduceva che quest'ultima era stata comunicata con raccomandata ricevuta in data 9.5.2017 e che, poiché le opponenti non avevano saldato il debito, l'eccezione era inammissibile perché presupponeva il pagamento in buona fede al cedente dopo la cessione.
Contestava, quindi, le eccezioni relative all'arbitrario esercizio dello ius variandi e all'erronea determinazione della somma dovuta, siccome generiche.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa con documenti, con sentenza n. 2523 depositata il 9.12.2020 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 2289/2018 e rigettava la domanda proposta da , condannandola al pagamento, in CP
favore delle opponenti, della somma di euro 4.500,00 per spese, oltre accessori.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
la aveva prodotto l'atto di cessione del credito, ma non aveva dimostrato che il credito CP
azionato era oggetto della cessione;
in ogni caso, l'atto di cessione era inopponibile alle opponenti, non essendo stato oggetto di pubblicità nel registro delle imprese, come stabilito dall'art. 58 T.U.B., che costituisce norma inderogabile siccome volta ad assicurare la certezza dei traffici giuridici;
non era stata rispettata la formalità prescritta dall'art. 1264 c.c., che impone la notificazione della cessione secondo le forme dettate dall'art. 137 e ss. c.p.c.;
i fatti dedotti da parte opposta non potevano essere posti alla base della decisione ai sensi dell'art. conoscenza immediata e diretta dei fatti allegati dalla controparte a fondamento della domanda;
l'art. 115 cit. si applica esclusivamente ai fatti oggetto di prove costituende, per cui chi fa valere la propria pretesa in giudizio deve produrre le prove costituite;
conseguentemente, parte opposta aveva l'onere di depositare in giudizio i documenti comprovanti la cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto, che, peraltro, erano fatti che non risultavano essere stati oggetto di immediata conoscenza da parte delle opponenti.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 9.6.2021 ed iscritta a ruolo l'11.6.2021 - sulla Parte_1
premessa che con atto sottoscritto il 29.6.2018 aveva conferito il ramo d'azienda Controparte_5
relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, tra cui il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2289/2018, a , la quale successivamente aveva cambiato la Parte_1
denominazione in che aveva dato mandato ad essa Controparte_2 Parte_1
di impugnare la sentenza n. 2523/2020 - proponeva appello, rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni:” In via principale: - riformare la sentenza n. 2523/2020 emessa dal Trib. Napoli Nord
CP in data 7/12/2020 e pubblicata il 9/12/2020 e per l'effetto accertare legittimazione attiva di ,
l'opponibilità della cessione ND Banca Ifis alle opponenti, rigettare l'opposizione proposta
dalla sig.ra e dalla sig.ra e comunque dichiararla infondata TR Controparte_4
in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è Controparte_2
creditrice nei confronti dalla sig.ra e dalla sig.ra della TR Controparte_4
somma di € 11.467,26 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare
dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora come da domanda
da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna di queste ultime al pagamento della
predetta somma;
In via subordinata - accertare e dichiarare che Controparte_2
vanta nei confronti dalla sig.ra e dalla sig.ra un credito di € TR Controparte_4
11.467,26 – oltre a interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo – o di quella diversa somma (maggiore o minore), da determinarsi all'esito dell'istruttoria o in via equitativa, con
condanna di queste ultime alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 cc o, in ulteriore subordine,
per ingiustificato arricchimento;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi
di giudizio e dell'esecuzione, come per legge, oltre a IVA e CPA”.
e , costituendosi, deducevano la totale infondatezza del TR Controparte_4
gravame per cui concludevano per il suo rigetto, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
All'udienza dell'8.1.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa era assunta in decisione, assegnando i termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita in Controparte_5
giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto: che la cessione tra ND e fosse stata effettuata ai sensi dell'art. CP
58 T.U.B.; che non fosse stata dimostrata la cessione del credito azionato;
che non fosse stata rispettata la formalità prescritta dall'art. 1264 c.c. per mancata notifica del contratto di cessione;
che l'atto di cessione fosse inopponibile alle opponenti.
In relazione alla prima doglianza, l'appellante ha dedotto che il credito derivante dal finanziamento n. 13125308 non era stato ceduto da ND Consumer NK a a norma dell'art. 58 CP
T.U.B., ma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., per cui era da configurare quale cessione codicistica di un portafoglio di crediti, e non quale cessione in blocco per cui erano richieste la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese. Conseguentemente, aveva correttamente comunicato la cessione al debitore ceduto con CP
raccomandata ricevuta in data 9.5.2017, a norma dell'art. 1264 c.c.
Quanto alla seconda doglianza, l'appellante ha dedotto che la cessione del credito azionato risultava dall'estratto dell'Allegato 1 del contratto di cessione, non contestato dalle opponenti.
Con riferimento alle altre doglianze, l'appellante ha dedotto che la cessione del credito costituisce un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, con effetti traslativi immediati, a cui è estraneo il ceduto, al quale la cessione va notificata soltanto al fine di tutelare la buona fede del solvens che abbia pagato al cedente, ignaro dell'avvenuta cessione;
pertanto, la notifica non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, come sostenuto dal primo giudice, ma costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, come affermato dalla giurisprudenza citata.
Tali essendo le censure mosse all'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, si osserva quanto segue.
Risulta per tabulas (contratto di cessione ed estratto del cd. Annex) che in data 25.3.2017 si è
perfezionata la cessione dei crediti pecuniari di impresa tra ND Consumer NK S.p.A. e avente ad oggetto un portafoglio di crediti insoluti e di difficile riscossione, Controparte_5
comprendente, tra gli altri, quello derivante dal contratto di finanziamento n. 13135308 sottoscritto da quale debitrice principale, e da , quale coobbligata. TR Controparte_4
La cessione non è avvenuta richiamando l'art. 58 T.U.B., con conseguente necessità degli adempimenti pubblicitari ivi previsti, bensì gli art. 1260 e ss. c.c. e la L. 52/1991 (che ha disciplinato la cessione dei crediti pecuniari di impresa quando il cessionario è una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa), ed è stata ritualmente notificata alle debitrici a norma dell'art. 1264 c.c. in data
9.5.2017. Va evidenziato che l'art. 1264 cit. esprime il principio della tutela del solvens di buona fede: invero,
poiché il contratto di cessione si perfeziona con l'incontro dei consensi di cedente e cessionario, la notifica è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v.
Cass. civ., sez. III, 5.11.2009, n. 23463). Conseguentemente, la notifica di cui all'art. 1264 cit. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, come ritenuto dal primo giudice, ma costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità,
purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, per cui può essere effettuata anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo (v., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 10.1.2025, n. 654 e, prima ancora, sez. VI - I, ord. 13.5.2021, n.
12734; sez. III, 28.1.2014, n. 1770).
Tale essendo la ratio della disposizione, l'eccezione di omessa notifica dell'atto di cessione è
inammissibile, prima ancora che infondata, non avendo le opponenti dedotto di aver pagato all'originario creditore dopo l'avvenuto perfezionamento della cessione sul presupposto di essere ignare di quest'ultima; inoltre, sempre in considerazione della medesima ratio, l'assunto secondo cui è necessario trasmettere al debitore ceduto l'atto di cessione è privo di pregio, in quanto è
pacifico in giurisprudenza che non è necessario notificare l'originale o la copia autentica della cessione, essendo sufficiente che il ceduto possa conoscerne gli elementi costitutivi ed identificativi (v., Cass. civ., sez. III, 10.5.2005, n. 9761, e giurisprudenza ivi richiamata).
Ebbene, avuto riguardo agli elementi documentali versati agli atti sin dalla fase monitoria,
l'opposizione è del tutto pretestuosa. Invero, da un lato, la fonte negoziale del credito risulta dal contratto di finanziamento, una copia del quale è stato consegnato alle opponenti, che hanno sollevato eccezioni generiche relativamente al quantum dovuto, dall'altro, la cessione del credito azionato in sede monitoria è comprovata dall'atto di cessione del crediti da ND Consumer
NK e in uno al cd. estratto dell'Annex. CP
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna delle opponenti in primo grado al pagamento dell'importo direttamente in favore di quale cessionaria del credito già Controparte_2
oggetto di cessione in favore di , trova applicazione il principio di diritto secondo cui CP
“Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass. civ., sez. I, ord. 19.4.2023, n. 10442,
che riprende S.U. 3 novembre 1986, n. 6418).
Conseguentemente, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il giudice ha la facoltà (“può”)
di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario se sussistono i seguenti presupposti: espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto.
Nel caso di specie, stante la mancata adesione della cedente, rimasta contumace nel presente grado di giudizio, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la pronunzia richiesta, per cui va dato atto nel dispositivo dell'accertato credito di nei confronti di quale CP TR
debitrice principale, e , quale coobbligata, per la somma di euro 11.467,26, oltre gli Controparte_4
interessi di mora al tasso convenzionale, e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla
L. 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale, da calcolarsi sul solo capitale di euro 8.199,55.
Invero, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del primo giudice ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza”
del decreto ingiuntivo già revocato, che, avendo efficacia provvisoria, è stato definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione (v. Cass. civ., sez. VI-III,
ord. 6.9.2017, n. 20868, e giurisprudenza richiamata).
La statuizione spiegherà i suoi effetti nei confronti dell'odierna appellante, cessionaria di CP
, in virtù della previsione di cui all'art. 111, comma 4, c.p.c., secondo cui la sentenza
[...]
pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, anche se non intervenuto nel processo.
§ 5. Le spese di lite.
Dall'accoglimento del gravame consegue la condanna di e , in TR Controparte_4
solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellante.
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri medi indicati dal
D.M. 147/2022 per le cause rientranti nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si stimano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Non può essere accolta la domanda dell'appellante volta ad ottenere il pagamento delle spese anche relativamente al giudizio di primo grado, le quali spettano solo alla parte che le ha effettivamente sostenute, per cui, stante la contumacia di nel presente giudizio, resta ferma la relativa CP
statuizione contenuta nella sentenza di primo grado. Del resto, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 111, comma 4, c.p.c. regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non quelli di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che concerne solo le parti processuali (Cass. civ.,
sez. III, 31.10.2005, n. 21107).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_5
b) accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza n. 2523/2020 del Tribunale di Napoli Nord e,
per l'effetto, accerta e dichiara il credito di nei confronti di e Controparte_5 TR
, in solido tra loro, relativamente alla somma di euro 11.467,26, oltre gli interessi di Controparte_4
mora al tasso convenzionale, e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale, da calcolarsi sul solo capitale di euro 8.199,55,
immutato il resto;
c) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese del TR Controparte_4
presente giudizio, liquidate in euro 382,50 per esborsi ed in euro 4.888,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c., seppure non specificamente contestati, perché la succitata norma presuppone la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2630/2021 R.G. promossa da
GIA' (C.F./P.IVA: , con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, in persona della procuratrice e l.r.p.t. dott.ssa CP_1
in qualità di mandataria di (GIÀ
[...] Controparte_2 Parte_1
(C.F./P.IVA: , giusta procura per notaio di Venezia-Mestre, rep. n. P.IVA_2 Persona_1
42351, racc. 15678, con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di C.F._1
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: E (C.F.: TR C.F._2 Controparte_4 ), rappresentate e difese dall'Avv. Mario Tecame (C.F.: C.F._3
per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._4
appello
[...]
(C.F./P.IVA: ), con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio Controparte_5 P.IVA_3
n. 63
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2523/2020 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. assumendo di essere cessionaria del credito Controparte_5
vantato in virtù del contratto di finanziamento n. 13125308 da ND Consumer NK S.p.A. nei confronti di quale debitrice principale, e di quale TR Controparte_4
coobbligata, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di ingiungere loro, in via solidale, il pagamento della somma di euro 11.467,26, oltre agli interessi di mora al tasso convenzionale, e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale,
da calcolarsi sul solo capitale di euro 8.199,55 fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura ed a quelle successive occorrende.
Allegava al ricorso: il contratto di finanziamento;
l'atto di cessione dei crediti;
la lettera raccomandata a/r di decadenza dal beneficio del termine ricevuta il 14.6.2016; la lettera raccomandata a/r relativa alla notifica della cessione ed alla contestuale diffida ricevuta il 9.5.2017;
l'estratto conto;
il prospetto del calcolo degli interessi.
Con decreto n. 2289 depositato il 16.4.2018 il Tribunale adito ingiungeva a e a TR
il pagamento, in solido ed entro quaranta giorni dalla notifica, della somma di euro Controparte_4
11.467,26, oltre interessi come da domanda, e delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 540,00 per compensi ed in euro 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
Con citazione notificata il 22.6.2018 e proponevano TR Controparte_4
opposizione avverso il suddetto decreto, notificato il 15.5.2018, deducendo: l'omessa notifica della cessione, da esse mai accettata, in violazione del disposto dell'art. 1264 c.c.; la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, mancando la prova che il credito azionato fosse ricompreso nell'operazione di cessione in blocco tra ND Consumer NK e;
la nullità del CP
contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione, consegna ed approvazione dei prospetti informativi nonché per mancata consegna della copia del contratto e, altresì, per inadempimento degli obblighi di informazione e di trasparenza gravanti sugli Istituti finanziari;
l'inesistenza del credito, atteso che dai documenti prodotti a corredo del ricorso erano emersi errori di calcolo, di contabilizzazione degli interessi ed addebiti non dovuti, anche per l'illegittimo ricorso al cd. ius
variandi ed all'applicazione dell'anatocismo per i tassi ultralegali e tutte le altre condizioni economiche.
Concludevano chiedendo che il decreto fosse dichiarato nullo o, comunque, revocato, con vittoria delle spese di lite
L'opposta, costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, e, in ogni caso, di accertare il proprio credito nei confronti delle opponenti nel medesimo importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento, ovvero nella diversa somma che fosse risultata dovuta, con conseguente condanna al pagamento;
in via subordinata,
chiedeva la condanna delle opponenti al pagamento della stessa somma ai sensi degli artt. 2033 o
2041 c.c. Vinte le spese, anche del giudizio monitorio.
A tal fine deduceva che l'opposizione era infondata, stante l'omessa specifica contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., della sottoscrizione del contratto di prestito personale, dell'erogazione dell'importo richiesto, della morosità nel pagamento delle rate per l'importo capitale di euro 8.991,55 e del dettaglio degli interessi di mora, mentre l'avvenuta ricezione dell'informativa precontrattuale e della copia del contratto risultavano dal documento prodotto sub 2), contenente, al riguardo, la relativa dichiarazione delle opponenti, che costituiva confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Quanto alla mancata notifica ed accettazione della cessione, l'opposta deduceva che quest'ultima era stata comunicata con raccomandata ricevuta in data 9.5.2017 e che, poiché le opponenti non avevano saldato il debito, l'eccezione era inammissibile perché presupponeva il pagamento in buona fede al cedente dopo la cessione.
Contestava, quindi, le eccezioni relative all'arbitrario esercizio dello ius variandi e all'erronea determinazione della somma dovuta, siccome generiche.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa con documenti, con sentenza n. 2523 depositata il 9.12.2020 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 2289/2018 e rigettava la domanda proposta da , condannandola al pagamento, in CP
favore delle opponenti, della somma di euro 4.500,00 per spese, oltre accessori.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
la aveva prodotto l'atto di cessione del credito, ma non aveva dimostrato che il credito CP
azionato era oggetto della cessione;
in ogni caso, l'atto di cessione era inopponibile alle opponenti, non essendo stato oggetto di pubblicità nel registro delle imprese, come stabilito dall'art. 58 T.U.B., che costituisce norma inderogabile siccome volta ad assicurare la certezza dei traffici giuridici;
non era stata rispettata la formalità prescritta dall'art. 1264 c.c., che impone la notificazione della cessione secondo le forme dettate dall'art. 137 e ss. c.p.c.;
i fatti dedotti da parte opposta non potevano essere posti alla base della decisione ai sensi dell'art. conoscenza immediata e diretta dei fatti allegati dalla controparte a fondamento della domanda;
l'art. 115 cit. si applica esclusivamente ai fatti oggetto di prove costituende, per cui chi fa valere la propria pretesa in giudizio deve produrre le prove costituite;
conseguentemente, parte opposta aveva l'onere di depositare in giudizio i documenti comprovanti la cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto, che, peraltro, erano fatti che non risultavano essere stati oggetto di immediata conoscenza da parte delle opponenti.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 9.6.2021 ed iscritta a ruolo l'11.6.2021 - sulla Parte_1
premessa che con atto sottoscritto il 29.6.2018 aveva conferito il ramo d'azienda Controparte_5
relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, tra cui il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 2289/2018, a , la quale successivamente aveva cambiato la Parte_1
denominazione in che aveva dato mandato ad essa Controparte_2 Parte_1
di impugnare la sentenza n. 2523/2020 - proponeva appello, rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni:” In via principale: - riformare la sentenza n. 2523/2020 emessa dal Trib. Napoli Nord
CP in data 7/12/2020 e pubblicata il 9/12/2020 e per l'effetto accertare legittimazione attiva di ,
l'opponibilità della cessione ND Banca Ifis alle opponenti, rigettare l'opposizione proposta
dalla sig.ra e dalla sig.ra e comunque dichiararla infondata TR Controparte_4
in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è Controparte_2
creditrice nei confronti dalla sig.ra e dalla sig.ra della TR Controparte_4
somma di € 11.467,26 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare
dovuta e da determinarsi, se dal caso, in via equitativa), oltre a interessi di mora come da domanda
da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna di queste ultime al pagamento della
predetta somma;
In via subordinata - accertare e dichiarare che Controparte_2
vanta nei confronti dalla sig.ra e dalla sig.ra un credito di € TR Controparte_4
11.467,26 – oltre a interessi di mora al tasso legale dal dovuto al saldo – o di quella diversa somma (maggiore o minore), da determinarsi all'esito dell'istruttoria o in via equitativa, con
condanna di queste ultime alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 cc o, in ulteriore subordine,
per ingiustificato arricchimento;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi
di giudizio e dell'esecuzione, come per legge, oltre a IVA e CPA”.
e , costituendosi, deducevano la totale infondatezza del TR Controparte_4
gravame per cui concludevano per il suo rigetto, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
, non si costituiva in giudizio. Controparte_5
All'udienza dell'8.1.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa era assunta in decisione, assegnando i termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che non si è costituita in Controparte_5
giudizio malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto: che la cessione tra ND e fosse stata effettuata ai sensi dell'art. CP
58 T.U.B.; che non fosse stata dimostrata la cessione del credito azionato;
che non fosse stata rispettata la formalità prescritta dall'art. 1264 c.c. per mancata notifica del contratto di cessione;
che l'atto di cessione fosse inopponibile alle opponenti.
In relazione alla prima doglianza, l'appellante ha dedotto che il credito derivante dal finanziamento n. 13125308 non era stato ceduto da ND Consumer NK a a norma dell'art. 58 CP
T.U.B., ma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., per cui era da configurare quale cessione codicistica di un portafoglio di crediti, e non quale cessione in blocco per cui erano richieste la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese. Conseguentemente, aveva correttamente comunicato la cessione al debitore ceduto con CP
raccomandata ricevuta in data 9.5.2017, a norma dell'art. 1264 c.c.
Quanto alla seconda doglianza, l'appellante ha dedotto che la cessione del credito azionato risultava dall'estratto dell'Allegato 1 del contratto di cessione, non contestato dalle opponenti.
Con riferimento alle altre doglianze, l'appellante ha dedotto che la cessione del credito costituisce un contratto bilaterale tra cedente e cessionario, con effetti traslativi immediati, a cui è estraneo il ceduto, al quale la cessione va notificata soltanto al fine di tutelare la buona fede del solvens che abbia pagato al cedente, ignaro dell'avvenuta cessione;
pertanto, la notifica non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, come sostenuto dal primo giudice, ma costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, come affermato dalla giurisprudenza citata.
Tali essendo le censure mosse all'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, si osserva quanto segue.
Risulta per tabulas (contratto di cessione ed estratto del cd. Annex) che in data 25.3.2017 si è
perfezionata la cessione dei crediti pecuniari di impresa tra ND Consumer NK S.p.A. e avente ad oggetto un portafoglio di crediti insoluti e di difficile riscossione, Controparte_5
comprendente, tra gli altri, quello derivante dal contratto di finanziamento n. 13135308 sottoscritto da quale debitrice principale, e da , quale coobbligata. TR Controparte_4
La cessione non è avvenuta richiamando l'art. 58 T.U.B., con conseguente necessità degli adempimenti pubblicitari ivi previsti, bensì gli art. 1260 e ss. c.c. e la L. 52/1991 (che ha disciplinato la cessione dei crediti pecuniari di impresa quando il cessionario è una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa), ed è stata ritualmente notificata alle debitrici a norma dell'art. 1264 c.c. in data
9.5.2017. Va evidenziato che l'art. 1264 cit. esprime il principio della tutela del solvens di buona fede: invero,
poiché il contratto di cessione si perfeziona con l'incontro dei consensi di cedente e cessionario, la notifica è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v.
Cass. civ., sez. III, 5.11.2009, n. 23463). Conseguentemente, la notifica di cui all'art. 1264 cit. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, come ritenuto dal primo giudice, ma costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità,
purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, per cui può essere effettuata anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo (v., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 10.1.2025, n. 654 e, prima ancora, sez. VI - I, ord. 13.5.2021, n.
12734; sez. III, 28.1.2014, n. 1770).
Tale essendo la ratio della disposizione, l'eccezione di omessa notifica dell'atto di cessione è
inammissibile, prima ancora che infondata, non avendo le opponenti dedotto di aver pagato all'originario creditore dopo l'avvenuto perfezionamento della cessione sul presupposto di essere ignare di quest'ultima; inoltre, sempre in considerazione della medesima ratio, l'assunto secondo cui è necessario trasmettere al debitore ceduto l'atto di cessione è privo di pregio, in quanto è
pacifico in giurisprudenza che non è necessario notificare l'originale o la copia autentica della cessione, essendo sufficiente che il ceduto possa conoscerne gli elementi costitutivi ed identificativi (v., Cass. civ., sez. III, 10.5.2005, n. 9761, e giurisprudenza ivi richiamata).
Ebbene, avuto riguardo agli elementi documentali versati agli atti sin dalla fase monitoria,
l'opposizione è del tutto pretestuosa. Invero, da un lato, la fonte negoziale del credito risulta dal contratto di finanziamento, una copia del quale è stato consegnato alle opponenti, che hanno sollevato eccezioni generiche relativamente al quantum dovuto, dall'altro, la cessione del credito azionato in sede monitoria è comprovata dall'atto di cessione del crediti da ND Consumer
NK e in uno al cd. estratto dell'Annex. CP
Quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna delle opponenti in primo grado al pagamento dell'importo direttamente in favore di quale cessionaria del credito già Controparte_2
oggetto di cessione in favore di , trova applicazione il principio di diritto secondo cui CP
“Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass. civ., sez. I, ord. 19.4.2023, n. 10442,
che riprende S.U. 3 novembre 1986, n. 6418).
Conseguentemente, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il giudice ha la facoltà (“può”)
di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario se sussistono i seguenti presupposti: espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto.
Nel caso di specie, stante la mancata adesione della cedente, rimasta contumace nel presente grado di giudizio, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la pronunzia richiesta, per cui va dato atto nel dispositivo dell'accertato credito di nei confronti di quale CP TR
debitrice principale, e , quale coobbligata, per la somma di euro 11.467,26, oltre gli Controparte_4
interessi di mora al tasso convenzionale, e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla
L. 108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale, da calcolarsi sul solo capitale di euro 8.199,55.
Invero, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del primo giudice ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza”
del decreto ingiuntivo già revocato, che, avendo efficacia provvisoria, è stato definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione (v. Cass. civ., sez. VI-III,
ord. 6.9.2017, n. 20868, e giurisprudenza richiamata).
La statuizione spiegherà i suoi effetti nei confronti dell'odierna appellante, cessionaria di CP
, in virtù della previsione di cui all'art. 111, comma 4, c.p.c., secondo cui la sentenza
[...]
pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, anche se non intervenuto nel processo.
§ 5. Le spese di lite.
Dall'accoglimento del gravame consegue la condanna di e , in TR Controparte_4
solido tra loro ex art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellante.
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando i parametri medi indicati dal
D.M. 147/2022 per le cause rientranti nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si stimano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Non può essere accolta la domanda dell'appellante volta ad ottenere il pagamento delle spese anche relativamente al giudizio di primo grado, le quali spettano solo alla parte che le ha effettivamente sostenute, per cui, stante la contumacia di nel presente giudizio, resta ferma la relativa CP
statuizione contenuta nella sentenza di primo grado. Del resto, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 111, comma 4, c.p.c. regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non quelli di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che concerne solo le parti processuali (Cass. civ.,
sez. III, 31.10.2005, n. 21107).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_5
b) accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza n. 2523/2020 del Tribunale di Napoli Nord e,
per l'effetto, accerta e dichiara il credito di nei confronti di e Controparte_5 TR
, in solido tra loro, relativamente alla somma di euro 11.467,26, oltre gli interessi di Controparte_4
mora al tasso convenzionale, e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.
108/1996, ridotti di almeno un punto percentuale, da calcolarsi sul solo capitale di euro 8.199,55,
immutato il resto;
c) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese del TR Controparte_4
presente giudizio, liquidate in euro 382,50 per esborsi ed in euro 4.888,00 per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 c.p.c., seppure non specificamente contestati, perché la succitata norma presuppone la