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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
PI OR, OR
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 303/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, n. 179/2/2020, pronunciata il 22 ottobre 2020 e depositata in data 19 novembre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento PF TQ7012I00339 2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 9 maggio 2018, per l'anno d'imposta 2013.
Con il suddetto atto impositivo l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, spese di pubblicità per € 18.000,00 e carburanti e lubrificanti per € 6.425,00.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo:
- nullità e/o illegittimità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per violazione e falsa applicazione dell'art. 24,
l. 4/1929 e dell'art. 12, co. 7, l. 212/2000; nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per violazione del termine dilatorio dei 60 giorni;
- nullità e illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per infondatezza degli elementi posti a base della rettifica per violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/73, dell'art. 109 TUIR e del d. lgs. n. 446/97.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente ha depositato pertanto appello avverso la detta sentenza per plurimi motivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna della stessa alle spese di lite.
In data 11 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha depositato l'intervenuto accordo di conciliazione n.
14942/2026 con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, rilevato che è agli atti l'accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48, d. lgs.
546/1992, questa Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L'intervenuto accordo conciliativo e la volontà delle parti legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2026.
GIUDICE RELATORE PRESIDENTE dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
PI OR, OR
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 303/2021 depositato il 31/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012I00339/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, n. 179/2/2020, pronunciata il 22 ottobre 2020 e depositata in data 19 novembre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento PF TQ7012I00339 2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 9 maggio 2018, per l'anno d'imposta 2013.
Con il suddetto atto impositivo l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, spese di pubblicità per € 18.000,00 e carburanti e lubrificanti per € 6.425,00.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo:
- nullità e/o illegittimità e/o annullabilità dell'atto impugnato, per violazione e falsa applicazione dell'art. 24,
l. 4/1929 e dell'art. 12, co. 7, l. 212/2000; nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per violazione del termine dilatorio dei 60 giorni;
- nullità e illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per infondatezza degli elementi posti a base della rettifica per violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/73, dell'art. 109 TUIR e del d. lgs. n. 446/97.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente ha depositato pertanto appello avverso la detta sentenza per plurimi motivi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna della stessa alle spese di lite.
In data 11 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha depositato l'intervenuto accordo di conciliazione n.
14942/2026 con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, rilevato che è agli atti l'accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48, d. lgs.
546/1992, questa Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L'intervenuto accordo conciliativo e la volontà delle parti legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2026.
GIUDICE RELATORE PRESIDENTE dottor Lorenzo Appignani dottor Ugo Maria Fantini