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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 815/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 766/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.2782/2023, pubblicata in data 10/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto:
promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, difeso e rappresento dell'Avvocatura distrettuale dello Pt_2
Stato di Bologna, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni n.6; - appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Cinzia Ganzerli, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Domenico Naso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Salita di San
Nicola da Tolentino n. 1/b, come da procura in atti;
1 - appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/05/2025;
udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, nella sentenza impugnata: “La parte ricorrente indicata in epigrafe ha Controparte_1 convenuto in giudizio il innanzi a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo: che con Ordinanza Ministeriale n. 112 del
6/5/2022 il ha indetto le “Procedure di aggiornamento delle Parte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24
l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze;
di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Bologna per la seconda fascia, relativamente alla casse di concorso “AB24” (collocandosi nella posizione n. 29, con punti 124,5); di non aver ottenuto alcun incarico, in quanto con i primi bollettini delle nomine sono stati nominati dei docenti con punteggio superiore o presso sedi non indicate nelle preferenze;
che in Co data 17.10.2024 l' di Bologna ha pubblicato bollettino di nomine, che ha assegnato le supplenze a docenti con punteggio nettamente inferiore al suo;
che ciò è probabilmente accaduto in quanto l'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, dopo i primi turni di nomina, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al successivo turno di nomina sono stati assegnati per scorrimento, senza considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore;
che l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, l'ha considerata rinunciataria, estromettendola dalla possibilità di ottenere incarichi nei successivi turni di nomina;
che dal bollettino nomine del 17.10.2024 si evince che l'algoritmo ha assegnato un incarico di supplenza presso sedi di preferenza da lei espresse ad una docente con punteggio inferiore, la Dottoressa
n. 366 con punti 42, che, dunque, per effetto degli errori commessi Persona_1 dall'amministrazione, che ha affidato la gestione della procedura di conferimento degli
2 incarichi di supplenza al sistema dell'algoritmo, le è stato arrecato grave pregiudizio, ravvisabile nella circostanza per cui la docente con punteggio inferiore al suo è stata nominata per un incarico di docenza per tutto l'a.s. 2023/2024, mentre ella non ha ricevuto alcun incarico;
che la procedura di conferimento delle supplenze si svolge senza alcuna meritocrazia, in quanto i docenti vengono considerati rinunciatari non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, bensì per tutte le sedi, anche quelle di preferenza resesi disponibili nei successivi turni di nomina;
che al momento della compilazione della domanda i docenti dovevano individuare 150 sedi di preferenza da inserire nella domanda e tale scelta è avvenuta “alla cieca”, in quanto i vari uffici scolastici regionali hanno pubblicato solo in seguito le sedi con i vari posti disponibili”.
Tanto esposto, ritenuto di essere stata illegittimamente pretermessa dal successivo turno di nomina, la instava per l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la CP_1 nomina per il conferimento di un incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024, con conseguente domanda di condanna del al risarcimento del danno patito in Parte_1 ragione dell'illegittima esclusione, istando altresì per la ricollocazione nella graduatoria di interesse, previo accertamento del punteggio prospettato.
Il tribunale adito, nella resistenza del convenuto, istruita in via Parte_1 documentale la causa, accoglieva integralmente le domande della ricorrente, condannando il convenuto a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € Parte_1
15.145,70, oltre accessori, e le riconosceva il punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, con conseguente “successivo aggiornamento delle graduatorie”, col pieno favore delle spese.
Impugnava la detta sentenza il indicato in epigrafe, articolando 2 motivi di Parte_1 appello - “1. violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 12, commi 4, 10
e 11, dell'o.m. 112/2022”, “2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - mancata pronuncia su fatti decisivi” - con cui veicolava le argomentazioni già sviluppate in I grado, chiedendo in via principale la riforma della sentenza gravata, con conseguente rigetto delle domande svolte in I grado da in via subordinata, instava Controparte_1 per la rideterminazione della somma liquidata in favore della stessa a titolo risarcitorio e del punteggio da attribuire all'appellata ai fini della ricollocazione in graduatoria, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata la quale, nel contestare puntualmente i motivi di appello e le argomentazioni riproposte in tale sede, instava per il rigetto del gravame con la rifusione delle spese del grado.
3 Ritiene questa Corte di dover rilevare - in via preliminare ed assorbente - la violazione, nel caso di specie, dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio, da parte della ricorrente, nei confronti degli altri soggetti collocati nella medesima graduatoria, da qualificarsi quali controinteressati litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado in quanto potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
Al riguardo, preme rammentare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nei termini che seguono: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto
a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»
(v., ex multis, Cass. n. 18127/2013 e n. 3678/2009; conf. altresì, più di recente,
Cass. civ., sez. II, 18/11/2022, n. 34076 nonché, ex multis, Cass. civ., sez. III,
22/06/2022, n. 20188; Cass. civ., sez. III, 18/05/2021, n. 13533).
Tanto premesso, il Collegio intende dar seguito all'orientamento richiamato, già da da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella trattata in questa sede, giacché – come già osservato - sono rimasti estranei, nel processo in esame, in palese violazione dell'art. 102 c.p.c., i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, ovvero coloro la cui posizione nella graduatoria di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellata; si verte, infatti, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame giacché si controverte
(anche) della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria
- previa attribuzione dell'invocato punteggio - determina inevitabilmente la modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione
4 all'assegnazione di incarichi per il profilo di interesse (cfr. Corte Appello
Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019: “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n.
14914/2008); a conferma dell'orientamento adottato da questa Corte, si veda altresì, quale precedente più recente, sentenza n. 243/2024, dep. 18/04/2024).
Il precipitato logico-giuridico di quanto sopra osservato è che la sentenza qui appellata deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c. giacché il
Giudice di prime cure non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nella graduatoria di interesse in tale causa, avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
A tale declaratoria segue, ex art. 354, comma 1, c.p.c., la remissione della causa innanzi al Giudice di prime cure.
Si ritiene che in ragione della pronuncia adottata in tale sede, le spese di tale grado del giudizio possano essere compensate tra le parti in causa ex art. 92 c.p.c.; si ritiene, inoltre, che non sussistano nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102
c.p.c. rimettendo la causa innanzi Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art.354, comma 1, c.p.c.;
2. compensa le spese di questo grado del giudizio fra le parti in causa.
Il Consigliere est. dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 815/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 766/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.2782/2023, pubblicata in data 10/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto:
promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, difeso e rappresento dell'Avvocatura distrettuale dello Pt_2
Stato di Bologna, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni n.6; - appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Cinzia Ganzerli, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Domenico Naso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in Salita di San
Nicola da Tolentino n. 1/b, come da procura in atti;
1 - appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/05/2025;
udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, nella sentenza impugnata: “La parte ricorrente indicata in epigrafe ha Controparte_1 convenuto in giudizio il innanzi a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo: che con Ordinanza Ministeriale n. 112 del
6/5/2022 il ha indetto le “Procedure di aggiornamento delle Parte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24
l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento all'interno delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze;
di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Bologna per la seconda fascia, relativamente alla casse di concorso “AB24” (collocandosi nella posizione n. 29, con punti 124,5); di non aver ottenuto alcun incarico, in quanto con i primi bollettini delle nomine sono stati nominati dei docenti con punteggio superiore o presso sedi non indicate nelle preferenze;
che in Co data 17.10.2024 l' di Bologna ha pubblicato bollettino di nomine, che ha assegnato le supplenze a docenti con punteggio nettamente inferiore al suo;
che ciò è probabilmente accaduto in quanto l'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi, dopo i primi turni di nomina, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al successivo turno di nomina sono stati assegnati per scorrimento, senza considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore;
che l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, l'ha considerata rinunciataria, estromettendola dalla possibilità di ottenere incarichi nei successivi turni di nomina;
che dal bollettino nomine del 17.10.2024 si evince che l'algoritmo ha assegnato un incarico di supplenza presso sedi di preferenza da lei espresse ad una docente con punteggio inferiore, la Dottoressa
n. 366 con punti 42, che, dunque, per effetto degli errori commessi Persona_1 dall'amministrazione, che ha affidato la gestione della procedura di conferimento degli
2 incarichi di supplenza al sistema dell'algoritmo, le è stato arrecato grave pregiudizio, ravvisabile nella circostanza per cui la docente con punteggio inferiore al suo è stata nominata per un incarico di docenza per tutto l'a.s. 2023/2024, mentre ella non ha ricevuto alcun incarico;
che la procedura di conferimento delle supplenze si svolge senza alcuna meritocrazia, in quanto i docenti vengono considerati rinunciatari non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, bensì per tutte le sedi, anche quelle di preferenza resesi disponibili nei successivi turni di nomina;
che al momento della compilazione della domanda i docenti dovevano individuare 150 sedi di preferenza da inserire nella domanda e tale scelta è avvenuta “alla cieca”, in quanto i vari uffici scolastici regionali hanno pubblicato solo in seguito le sedi con i vari posti disponibili”.
Tanto esposto, ritenuto di essere stata illegittimamente pretermessa dal successivo turno di nomina, la instava per l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la CP_1 nomina per il conferimento di un incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2023/2024, con conseguente domanda di condanna del al risarcimento del danno patito in Parte_1 ragione dell'illegittima esclusione, istando altresì per la ricollocazione nella graduatoria di interesse, previo accertamento del punteggio prospettato.
Il tribunale adito, nella resistenza del convenuto, istruita in via Parte_1 documentale la causa, accoglieva integralmente le domande della ricorrente, condannando il convenuto a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € Parte_1
15.145,70, oltre accessori, e le riconosceva il punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare, con conseguente “successivo aggiornamento delle graduatorie”, col pieno favore delle spese.
Impugnava la detta sentenza il indicato in epigrafe, articolando 2 motivi di Parte_1 appello - “1. violazione e/o falsa applicazione e interpretazione dell'art. 12, commi 4, 10
e 11, dell'o.m. 112/2022”, “2. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - mancata pronuncia su fatti decisivi” - con cui veicolava le argomentazioni già sviluppate in I grado, chiedendo in via principale la riforma della sentenza gravata, con conseguente rigetto delle domande svolte in I grado da in via subordinata, instava Controparte_1 per la rideterminazione della somma liquidata in favore della stessa a titolo risarcitorio e del punteggio da attribuire all'appellata ai fini della ricollocazione in graduatoria, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata la quale, nel contestare puntualmente i motivi di appello e le argomentazioni riproposte in tale sede, instava per il rigetto del gravame con la rifusione delle spese del grado.
3 Ritiene questa Corte di dover rilevare - in via preliminare ed assorbente - la violazione, nel caso di specie, dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio, da parte della ricorrente, nei confronti degli altri soggetti collocati nella medesima graduatoria, da qualificarsi quali controinteressati litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado in quanto potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
Al riguardo, preme rammentare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nei termini che seguono: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto
a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»
(v., ex multis, Cass. n. 18127/2013 e n. 3678/2009; conf. altresì, più di recente,
Cass. civ., sez. II, 18/11/2022, n. 34076 nonché, ex multis, Cass. civ., sez. III,
22/06/2022, n. 20188; Cass. civ., sez. III, 18/05/2021, n. 13533).
Tanto premesso, il Collegio intende dar seguito all'orientamento richiamato, già da da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella trattata in questa sede, giacché – come già osservato - sono rimasti estranei, nel processo in esame, in palese violazione dell'art. 102 c.p.c., i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, ovvero coloro la cui posizione nella graduatoria di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellata; si verte, infatti, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame giacché si controverte
(anche) della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria
- previa attribuzione dell'invocato punteggio - determina inevitabilmente la modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione
4 all'assegnazione di incarichi per il profilo di interesse (cfr. Corte Appello
Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019: “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n.
14914/2008); a conferma dell'orientamento adottato da questa Corte, si veda altresì, quale precedente più recente, sentenza n. 243/2024, dep. 18/04/2024).
Il precipitato logico-giuridico di quanto sopra osservato è che la sentenza qui appellata deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c. giacché il
Giudice di prime cure non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nella graduatoria di interesse in tale causa, avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
A tale declaratoria segue, ex art. 354, comma 1, c.p.c., la remissione della causa innanzi al Giudice di prime cure.
Si ritiene che in ragione della pronuncia adottata in tale sede, le spese di tale grado del giudizio possano essere compensate tra le parti in causa ex art. 92 c.p.c.; si ritiene, inoltre, che non sussistano nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
5
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102
c.p.c. rimettendo la causa innanzi Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art.354, comma 1, c.p.c.;
2. compensa le spese di questo grado del giudizio fra le parti in causa.
Il Consigliere est. dott. Alessandra Martinelli Il Presidente dott. Marcella Angelini
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