TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 519
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Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 per tardività del potere inibitorio

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio è perentorio e il suo infruttuoso decorso determina il consolidamento della posizione giuridica del privato. L'intervento tardivo dell'amministrazione, per essere legittimo, deve avvenire tramite il procedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990, con adeguata motivazione e ponderazione degli interessi. Nel caso di specie, il termine è spirato prima della richiesta di integrazioni e, anche considerando tale richiesta, il diniego è stato comunicato ben oltre i termini ordinari e senza attivare il procedimento di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 519
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 519
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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