Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Massarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Commenda n. 35;
contro
Comune di Cornaredo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della SCIA prat. -OMISSIS- con conclusione negativa del procedimento ex art. 19, co. 3, legge 241/1990 e divieto di esecuzione dell'attività, come disposto dal Comune di Cornaredo e comunicato a mezzo PEC il 24/1/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. UI SS e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il signor -OMISSIS-, proprietario di un'unità immobiliare a destinazione artigianale sita in -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Cornaredo ha disposto il divieto di esecuzione dell'attività oggetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata per l'apertura di una vetrina con ingresso pedonale.
Espone in fatto il ricorrente di aver presentato, in data 26 luglio 2023, apposita SCIA edilizia, protocollata dal Comune con il n. -OMISSIS-, per la realizzazione del suddetto intervento, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio del medesimo Comune.
In data 7 settembre 2023, il Responsabile del Procedimento comunicava al ricorrente una richiesta di integrazioni documentali, invitandolo a conformare il progetto entro 30 giorni.
Il ricorrente provvedeva a depositare la documentazione integrativa e le relative precisazioni in data 8 settembre 2023.
Successivamente, in data 24 gennaio 2024, a distanza di quattro mesi dalla presentazione delle integrazioni, il Comune comunicava il provvedimento di diniego qui impugnato, motivato sulla base di presunte interferenze dell'intervento con un progetto di sistemazione di un parco pubblico, con la presenza di sottoservizi e con il posizionamento dei banchi del mercato settimanale.
Con ricorso notificato in data 25.03.2024 e regolarmente depositato, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe meglio indicati, deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 19, commi 1, 3, 4 e 6-bise dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990
2. Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria, difetto di ponderazione e di motivazione, travisamento dei fatti
3. Violazione di legge per erroneità nell'interpretazione della normativa regolamentare comunale (in realtà, silente sul punto controverso); ulteriore profilo di violazione dell'art. 21-nonies legge 241/1990
Il Comune di Cornaredo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All'udienza pubblica del 02.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Con il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per tardività, sostenendo che il provvedimento di diniego sia stato adottato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto per l'esercizio dei poteri inibitori in materia di SCIA edilizia.
La censura è fondata.
L'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è disciplinato dall'art. 19 della L. n. 241/1990. Tale norma, espressione di un principio di liberalizzazione delle attività private, consente al cittadino di intraprendere un’attività immediatamente, a seguito della presentazione di una segnalazione corredata dalle necessarie asseverazione. L'Amministrazione è titolare di un potere di controllo da esercitarsi entro un termine definito.
In particolare, per la materia edilizia, il comma 6-bis del citato art. 19 riduce a trenta giorni il termine entro cui l'amministrazione, “ in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ”, può adottare “ motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa ” (art. 19, comma 3).
La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che tale termine ha natura perentoria (Consiglio di Stato, Sez. V, 06.02.2024, n.1215). Il suo infruttuoso decorso determina la “consumazione” del potere inibitorio ordinario e il consolidamento della posizione giuridica del privato (Consiglio di Stato, Sez. II, 29.03.2023, n. 3224; T.A.R. Campania - Napoli Sez. VII, 12.05.2025, n. 3706 del 2025).
Ciò non significa che l'Amministrazione sia priva di qualsiasi ulteriore strumento di intervento, ma che la sua azione successiva muta natura e presupposti.
Come chiarito dal comma 4 dell'art. 19, infatti, una volta decorso il termine, “ l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies ”. L'intervento tardivo, dunque, non può più configurarsi come un atto dovuto e vincolato di controllo, ma deve assumere le forme e rispettare i limiti sostanziali e procedurali del potere di annullamento d'ufficio in autotutela. Ciò impone all'Amministrazione l'onere di avviare un apposito procedimento, di valutare la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, prevalente sull'affidamento ingeneratosi nel privato, e di esternare una motivazione rafforzata che dia conto di tale ponderazione comparativa.
In tal senso, “ Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, infatti, affinché il potere di intervento tardivo sulla segnalazione certificata possa dirsi legittimamente esercitato, è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l’amministrazione dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle tese al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, Sez. I, 7 marzo 2024, n. 283 )” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.04.2025, n.3631)
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con evidenza l'illegittimità del provvedimento impugnato.
La cronologia degli eventi, come documentata in atti, è la seguente:
- In data 26 luglio 2023, il ricorrente ha presentato la SCIA edilizia.
- Il termine di trenta giorni per l'esercizio del potere inibitorio scadeva, pertanto, il 25 agosto 2023.
- L'Amministrazione ha formulato una richiesta di integrazioni solo in data 7 settembre 2023, quando il termine perentorio era già spirato. Tale richiesta, essendo tardiva, era inidonea a interrompere o sospendere un termine già consumatosi (Consiglio di Stato, Sez. V, 06.02.2024, n.1215; T.A.R. Campania - Salerno, Sez.II, 09.09.2024, n.1643).
Ad ogni modo, anche a voler considerare, per mera ipotesi e in via di assurdo, che la richiesta di integrazioni avesse validamente interrotto il decorso del termine, il provvedimento finale di diniego è stato comunicato solo il 24 gennaio 2024, ovvero oltre quattro mesi dopo la presentazione delle integrazioni da parte del ricorrente (avvenuta l'8 settembre 2023). Anche in questa prospettiva, il termine di trenta giorni sarebbe stato ampiamente superato.
A fronte del consolidamento degli effetti della SCIA per decorso del termine, il Comune di Cornaredo avrebbe dovuto, per rimuovere tali effetti, attivare il procedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21- nonies L. 241/1990.
L'atto impugnato, invece, è stato qualificato ed emesso come un “ Divieto di esecuzione dell’attività e conclusione negativa del procedimento ai sensi dell’art. 19 comma 3 L 241/1990 ”.
L'Amministrazione ha, dunque, esercitato un potere (quello inibitorio ordinario) che non le spettava più, in palese violazione del paradigma normativo e dei principi giurisprudenziali consolidati. L'atto gravato difetta, infatti, di tutti i requisiti formali e sostanziali dell'annullamento d'ufficio: non è stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e non contiene alcuna ponderazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e l'affidamento del privato, limitandosi a enunciare le ragioni ostative all'intervento come se il potere di controllo fosse ancora esercitabile nei termini ordinari.
Come affermato dalla giurisprudenza:
" È illegittimo l'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di SCIA per la realizzazione di un intervento, nella specie edilizio, adotti provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei lavori o di demolizione dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso all'adozione di poteri in autotutela e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico alla rimozione del titolo annullato e di necessaria comparazione tra interesse pubblico e interesse privato e di prevalenza del primo sul secondo " (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 06.11.2025, n.7164).
In conclusione, il provvedimento impugnato è viziato da violazione di legge, in quanto adottato oltre il termine perentorio di cui all'art. 19, comma 6-bis, della L. n. 241/1990.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, riguardante un vizio radicale del procedimento e del potere esercitato, comporta l’annullamento dell’atto impugnato e soddisfa completamente l’interesse del ricorrente alla rimozione del provvedimento lesivo. In applicazione di un consolidato principio di economia processuale, ciò consente l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Cornaredo alla rifusione, in favore del signor -OMISSIS-, della somma di euro 3.000,00 (tremila//00) 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AD SS, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
UI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI SS | RI AD SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.