Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 10 aprile 2025, lette le note depositate e udita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3886/23 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto:
T R A
Avv. (C.F. ), nato a [...] il 23 luglio Parte_1 C.F._1
1949, rappresentato e difeso da se medesimo e domiciliato all'indirizzo PEC
Email_1
Ricorrente
E
, in persona del dott. Controparte_1 [...]
nato a Napoli il [...], in [...] atto di conferimento dei poteri per CP_2
Notar del 28.4.2022 (rep. 177893 – racc. 11776) – rappresentata e Persona_1 difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Renato Notari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I° n. 237
Resistente nonché
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8
Resistente contumace
Con ricorso depositato il 27.2.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la nonché Controparte_4 CP_5 proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120220173230131000
– notificata il 18 gennaio 2023 – con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 12.595,84 a titolo di contributi anno 2017, di cui per contributo soggettivo € 5775,50 e contributo integrativo € 4.306,00, per sanzioni € 2.419,56, oltre interessi per € 88,88.
Deduceva che l'importo originariamente dovuto, atteso l'avvenuto pagamento fin dal 2018 dell'ammontare dei contributi non versati (a mezzo MAV del 12 dicembre 2018, per € 10.081,50) era stato successivamente ridotto - a seguito di provvedimento di sgravio di Cassa Forense del 25 gennaio 2023 – a complessivi € 2.514,32.
La tuttavia, aveva illegittimamente ritenuto che lo sgravio – quantomeno parziale CP_3
– non potesse estendersi anche alle sanzioni, calcolate in complessivi € 2.419,56 (€ 1.386,12 su contributo soggettivo e € 1.033,40 su contributo integrativo), quantificando pertanto le stesse nella misura del 24% prevista per contributi non corrisposti, mentre si era verificata una fattispecie di mero ritardo nel versamento entro il termine di 150 giorni, con sanzione massima applicabile al 6% su entrambi i contributi in base all'art. 7 del Regolamento sanzioni;
il pagamento dei contributi in parola, difatti era avvenuto entro il detto termine (giorni 136) e precisamente, come innanzi specificato, il 12 dicembre 2018.
Deduceva inoltre che la aveva sostenuto erroneamente che la propria PEC del CP_3
3.12.2018, inviata a riscontro di ulteriore, diversa istanza proposta dall'iscritto (domanda di supplemento), conteneva una contestazione formale dell'inadempienza al versamento – entro la data di loro scadenza – dei contributi (soggettivo ed integrativo) per annualità 2017, mentre era ancora pendente il termine per il “ravvedimento”, tenuto conto della circostanza che esso ricorrente si era subito dichiarato disponibile, con successiva risposta (pec 14.12.2018) al versamento dell'importo a titolo di sanzioni nella più ridotta misura percentuale del 6%; deduceva altresì che la comunicazione della Cassa innanzi richiamata (3.12.2018) non risultava possedere, né dal punto di vista formale che sostanziale, i requisiti per poter essere qualificata come
“contestazione formale” dell'inadempimento e che non era stata rispettata la procedura di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo Regolamento (termine di gg. 60 per le osservazioni, indicazione della possibilità di oblazione e determinazione sanzioni ecc).
Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120220173230131000 - ruolo ordinario 2022/013846 “Contributi anno 2017” reso esecutivo dalla Controparte_3 il 09.11.2022, per l'originario importo di € 12.595,84 per contributo soggettivo € 5775,50 e contributo integrativo € 4.306,00 anno 2017 e per sanzioni determinate dalla in complessivi € 2.419,56 (sanzione su contributo soggettivo € 1386,12, sanzione CP_3 su contributo integrativo € 1033,44,), oltre interessi in complessivi € 88,88: importo originario ridotto a € 2.514,32 a seguito di provvedimento di sgravio di CP_3 del 25 gennaio 2023; - per l'effetto annullare la cartella e il ruolo presupposto;
- rideterminare all'occorrenza l'importo della sanzione nella misura del 6% dei contributi versati in ritardo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
La benchè ritualmente citata mediante tempestiva notifica telematica CP_3 effettuata presso l'indirizzo pec primario dell'Ente rilevato dal registro IPA (cfr. relata in att), non si costituiva, rimanendo contumace.
Si costituiva con propria memoria ed eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda proposta;
allegava che,
a seguito alla comunicazione di sgravio da parte di , aveva provveduto CP_3 tempestivamente allo sgravio delle somme indicate dalla medesima, rideterminando l'importo da riscuotere nella minore somma di € 2.514,32, per cui non si poteva disporre l'annullamento dell'intera cartella esattoriale n. 07120220173230131000, permanendo il diritto di credito azionato limitatamente alle somme residue, indicate nell'estratto di ruolo aggiornato.
Chiedeva pertanto: “1- Rigettare la domanda di annullamento della cartella esattoriale residuando, allo stato, il diritto di credito della comparente per gli importi di cui all'estratto di ruolo, fermo restando il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Riscossore in merito all'attività anteriore alla formazione del ruolo;
2- condannare, chi di ragione, al pagamento delle competenze e spese del giudizio in favore della comparent ”. CP_1
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione all'udienza odierna, previa acquisizione della comunicazione pec del 3.12.2018 innanzi indicata;
quindi, udite le conclusioni delle parti, il Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
In primis deve essere pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, essendo le doglianze di parte opponente relative al merito Controparte_6 della debenza dell'obbligo contributivo. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Preliminarmente deve rilevarsi che il credito contributivo della portato CP_3 dell'avviso di addebito risulta essere stato oggetto di sgravio in data 25.1.2023 (cfr. comunicazione via pec del 26.1.2023) a seguito della presa d'atto, da parte CP_3 dell'Ente creditore, del già avvenuto (e remoto) pagamento da parte dell'opponente delle somme dovute a titolo di contributi per l'anno 2017, pagamento avvenuto precisamente in data 12.12.2018 (a mezzo MAV in pari data, cfr. prod. opponente).
Sul punto emerge, pertanto ictu oculi l'insussistenza della creditoria vantata dalla
[...]
così come risulta riconosciuto anche da parte di CP_3 Controparte_1
(cfr. memoria in atti), atteso che il pagamento risale a data antecedente
[...] all'instaurazione del giudizio, ed anche rispetto al concesso sgravio parziale (cfr. in atti).
Allo stato, pertanto, la materia del contendere risulta limitata soltanto a quegli importi che figurano dall'avviso opposto a titolo di sanzioni ed interessi, quantificati nella misura di euro 2.514,32 complessivi (vd. in atti).
Parte ricorrente, con riguardo a tali somme, ha contestato che - in ragione dell'annullamento del debito contributivo - lo sgravio collegato al pagamento del dovuto avrebbe dovuto estendersi anche alle sanzioni;
in particolare esse risultavano essere state erroneamente calcolate nella misura del 24% come se si fosse trattato di un'ipotesi di omissione contributiva.
Di contro, nella fattispecie, essendo il versamento delle contribuzioni avvenuto da parte del debitore soltanto in ritardo, e comunque entro i 150 giorni dalla loro scadenza, in tale ipotesi la sanzione applicabile - in base al Regolamento sanzioni della
– sarebbe stata di diversa e minore entità (ed in particolare, sarebbe stata CP_3 applicabile la percentuale dovuta per il caso del pagamento ritardato, da determinarsi nella più ridotta misura del 6% ai sensi dell'art. 7 Regolam. cit.
non si è costituita, rinunciando pertanto ad illustrare ed argomentare CP_3 compiutamente le proprie ragioni a sostegno della pretesa a ricevere dall'opponente la intera somma a titolo di sanzioni ed altri accessori, nell'importo complessivo risultante dall'avviso impugnato.
L'unico riferimento documentale ai motivi addotti dalla a sostegno della CP_3 determinazione delle sanzioni nella misura del 24% è contenuto nella pec del 14.2.2023, la quale è del seguente tenore: “…la verifica contributiva inviataLe con comunicazione del 03/12/2018, effettuata a seguito della Sua domanda di supplemento, si deve ritenere formale contestazione per omesso versamento dei contributi dovuti a questa In particolare, in data 03/12/2018, in applicazione CP_3 dell'art. 6 del Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni, Le sono state contestati, tra gli altri, gli omessi versamenti dei contributi scaduti in data 31/07/2018, da Lei pagati in data 12/12/2018, successivamente pertanto alla nostra contestazione. Nulla rileva quindi, in questo caso, il fatto che Lei abbia provveduto al versamento degli stessi entro i 150 giorni dalla scadenza, non trovandosi nella fattispecie prevista dall'art. 7 del predetto Regolamento”.
In altri termini ad avviso della resistente la missiva/risposta indirizzata al ricorrente
(3.12.2018) avrebbe avuto contenuto di verifica contributiva, per cui il pagamento (di pochi giorni) successivo delle somme dovute dal professionista (contr. soggettivo ed integrativo per anno 2017) non avrebbe consentito l'applicabilità delle ridotte sanzioni nella misura di cui all'art. 7.
Orbene, alla stregua del Regolamento citato, l'art 6 recita: “Se l'obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione, si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati, con un minimo comunque di euro 30,00. Tale percentuale è ridotta al 12% - con un minimo, comunque di euro 30,00 - qualora, al momento della formale contestazione da parte della risulti CP_3 che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti anche parziali, purché in misura non inferiore al 25% di quanto dovuto”.
Ai sensi dell'articolo 7 (Ritardato versamento di contributi in auto liquidazione), invece
“1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art sei del presente regolamento entro 8 giorni dalla scadenza del termine previsto si applicano soltanto gli interessi di cui all'art 10.
2. se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 6 del presente regolamento dal nono al trentesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all'art 10, la sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di euro 30,00.
3. se il pagamento viene eseguito tra il trentesimo e il giorno successivo alla scadenza compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all'articolo 10, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo, con un minimo, comunque di euro 30,00….”
Orbene, dal tenore della pec del 3 dicembre 2018 di (cfr. in atti) CP_3 emerge che il riferimento alla “contestazione” circa il mancato versamento da parte del professionista di determinati periodi di contribuzione (tra cui quelli in oggetto relativi al 2017) non assume i contorni, estrinseci ed intrinseci, di una comunicazione di
“contestazione formale” ai sensi dell'art. 12 del Reg. sulla disciplina delle sanzioni;
si tratta, difatti, di una comunicazione concernente la mera risposta ad una richiesta formulata con riguardo a diverse prestazioni pensionistiche, per cui il rilievo da parte dell'ente di pregressi omessi versamenti previdenziali appare evidentemente limitato a motivare il rigetto/inammissibilità della detta istanza (“… con riferimento all'istanza indicata in oggetto (supplemento triennale ndr) la informo che non è consentito il pagamento dei contributi in forma rateale di anni oggetto del pensionamento. Ciò premesso, le comunico che, dalla verifica della sua posizione contributiva, eseguita tutto l'anno 2017 (modello 5/2018), è emerso un importo complessivo a suo carico di euro 69.320,67, ridotto ad euro 68.514,15 - in considerazione del beneficio previsto dall'articolo 13 del regolamento per la disciplina delle sanzioni - il cui dettaglio è riportato nell'unito prospetto (all. 1).
Nel rammentarle che il regolamento delle prestazioni previdenziali richiede esplicitamente l'effettiva iscrizione e contribuzione per l'ammissione alla pensione, le preciso che qualora intendesse usufruire della rateazione di cui alla nostra precedente nota del 9 c.m., la sua istanza di supplemento sarà sottoposta all'esame della giunta esecutiva per il rigetto. Resta inteso che potrà ripresentare domanda ad avvenuto integrale pagamento del debito contributivo”)
L'atto poi è carente in toto degli ulteriori contenuti elencati all'art. 12 cit.
Deve allora convenirsi con le difese di parte opponente, alla stregua delle quali la somma richiesta a titolo di sanzioni e accessori, nell'entità fissata nell'atto impositivo opposto, non è dovuta, non essendo essa determinata nella corretta entità; ciò fermo restando, comunque la possibilità, da parte della resistente, di procedere CP_3 separatamente e successivamente ad una rideterminazione delle sanzioni e degli altri accessori alla stregua dei diversi parametri relativi al ritardato pagamento delle contribuzioni contenuti nel Regolamento dell'Ente (cfr. supra), e fatte salve eventuali preclusioni medio tempore maturatesi.
L'avviso di addebito opposto va, pertanto, annullato, in ragione della circostanza che la somma contenuta nello stesso (e pari ad euro € 2.514,32), al netto dello sgravio già operato, non è dovuta dall'opponente nella suddetta entità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo – a carico dell'opposta - in ossequio agli attuali criteri e parametri. CP_3
Le spese tra parte opponente ed vanno compensate in vista della natura CP_5 processuale della pronuncia.
PQM
Il Tribunale, ogni ulteriore deduzione o eccezione reietta o disattesa così decide:
- Dichiara il difetto di legittimazione di CP_5
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato, dichiarando non dovute da parte dell'opponente ed in favore della resistente le somme come ivi determinate a titolo di sanzioni ed interessi ed CP_3 al netto dello sgravio parziale operato;
- condanna parte resistente al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.590,00 per compensi, oltre accessori di legge, e compensa le spese tra il ricorrente ed CP_5
Napoli, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino