Sentenza breve 3 maggio 2023
Improcedibile
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/07/2025, n. 6460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6460 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06460/2025REG.PROV.COLL.
N. 06547/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6547 del 2023, proposto da Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
RO OT, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
AU NN, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione quinta) n. 7535 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO OT;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza pubblica del 17 luglio 2025 l’avvocato dello Stato Emiliano Pepe per il Ministero della giustizia; nessuno presente per la parte appellata;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In primo grado il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto adottato dall’Amministrazione penitenziaria in data 17 febbraio 2023 nella parte in cui aveva a costui conferito l’incarico dirigenziale di vice direttore presso la casa circondariale di Avellino, anziché nella sede prescelta di Napoli - Secondigliano.
2.- A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità e il T.a.r. per il Lazio, sez. V, con sentenza n. 7535 del 2023, accoglieva la relativa domanda di annullamento sul rilevo che, in sintesi, « il Ministero resistente - nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento che sovrintendono l’agire della pubblica amministrazione nell’organizzazione pubblica secondo l’art. 97 della Carta costituzionale - avrebbe dovuto nominare l’odierno ricorrente come vice direttore del carcere di Secondigliano, in quanto risultava essere meglio collocato in graduatoria rispetto alla controinteressata ».
3.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Ministero della giustizia il quale ne ha chiesto la riforma stante, in sintesi, la asserita insindacabilità della scelta dell’Amministrazione, l’errata interpretazione del quadro normativo di riferimento che sarebbe stata operata dal T.a.r., l’assenza di una graduabilità delle preferenze, l’insussistenza del criterio di continuità di servizio e la necessità di dar luogo, da parte dell’Amministrazione, alla rotazione degli incarichi dirigenziali.
4.- Si è costituito in giudizio il signor OT RO, ricorrente in primo grado, il quale non ha spiegato difese. La controinteressata AU NN, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5.- Con atto depositato il 14 luglio 2025 l’originario ricorrente ha dichiarato « la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio » e ha chiesto dichiararsi « l’improcedibilità del ricorso », considerato che « come è noto al Ministero appellante, in data 04/12/2024 ha ottenuto l’incarico di vice direttore della Casa circondariale di Napoli “G. Salvia” per la durata di anni tre ».
6.- Con successivo atto del 15 luglio 2025 ha poi chiesto dichiararsi « l’improcedibilità del ricorso in appello attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite ».
7.- All’udienza pubblica del 17 luglio 2025, presente il difensore di parte pubblica, l’appello, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
8.- Deve essere rilevato che l’intervenuto conferimento dell’incarico (sul quale non consta apposizione di riserva), di cui ha dato notizia la parte appellata, determina – come peraltro rilevato dalla stessa parte appellata nella dichiarazione del 14 luglio 2025 – la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, da intendersi qui « nella prospettiva della unitarietà del rapporto processuale di primo e secondo grado (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 6815 del 2024; Cons. giust. amm.sic., sez. giur., n. 705 del 2022 e giurisprudenza ivi citata) » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3005 del 2025), risultando assente ogni utilità correlata alla decisione di merito (in mancanza, peraltro, di un evidenziato interesse risarcitorio della parte privata). In tal senso, dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso di primo grado e – conseguentemente, come richiesto dallo stesso appellato – dell’appello.
9.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, dichiara improcedibile l’appello.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO