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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/07/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 282/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Pesaro, via Castelfidardo nn. 82/84, presso lo studio dell'avv. Marco Cassiani, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_2
) elettivamente domiciliata in Ancona, via Marsala n. 21 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2 pagina 1 di 34 , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Chiarabini, come da mandato in calce alla CP_3
comparsa di costituzione e risposta;
in persona del curatore pro tempore (c.f./p.i. Controparte_4
), contumace;
P.IVA_3
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 602 del 12-14/9/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 602/2023 del Tribunale di
Pesaro (R.G. n. 2680/2018), repertorio n. 715/2023 del 14/09/2023, pubblicata il 14/09/2023, non notificata, e per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate in primo grado dall'odierno appellante che,
di seguito, si ripropongono:
<
dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'azione avversaria (e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto), atteso il difetto di procura ad litem ed in ogni caso attesa la carenza di legittimazione ad agire della società costituita per tutti Parte_2
i motivi delineati al paragrafo II di cui in narrativa;
per il resto (già considerata in ogni caso assorbente l'eccezione che precede), previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6°
comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dagli opponenti, dichiarare, con pronuncia sul rito, improcedibile, inammissibile ovvero nullo e per quanto di ragione annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, decreto ingiuntivo n. 705/2018 D.I., R.G. 1954/2018, Repert. n.
pagina 2 di 34 1113/2018, emesso dal Giudice del Tribunale di Pesaro il 30.07.2018, depositato in pari data, e notificato, rispettivamente, alla , quale debitrice principale, a Controparte_5
mezzo del servizio postale ai sensi di legge in data 28.08.2018 ed all'Ing. , quale Parte_1
garante della società debitrice principale, con deposito presso la Casa Comunale di Fano, eseguito in data 23.08.2018, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il quale si ingiungeva agli opponenti, in via solidale tra loro, il pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 1.738.043,65, oltre ad interessi come da domanda, nonché alle spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio, liquidati in € 6.000,00 per onorari ed in € 870,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende.
In subordine, previa revoca e/o modifica dell' ordinanza del 09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, acclarata,
anche a seguito della rinnovazione e/o integrazione dell'istruttoria del giudizio di verificazione, la natura apocrifa delle sottoscrizioni apparentemente apposte dall'Ing. sia sulle Parte_1
fideiussioni azionate ex adverso, che sulle lettere di variazione/integrazione delle stesse (cfr. docc. 2,
2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1 del monitorio), dichiarare radicalmente nulle e/o inesistenti e/o quanto meno inefficaci le fideiussioni da questo asseritamente prestate in favore dell'originaria contraente,
[...]
e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_6
In ulteriore e gradato subordine, previa revoca e/o modifica dell' ordinanza del 09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione omnibus, nonché della fideiussione specifica in atti, dichiarare che nulla è tenuto a versare e corrispondere l'Ing. in favore dell'opposta e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 34 In ulteriore e denegato subordine e nel merito, previa revoca e/o modifica dell' ordinanza del
09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, acclarata, anche a seguito della rinnovazione e/o integrazione dell'istruttoria del giudizio di verificazione, la natura apocrifa delle sottoscrizioni apparentemente apposte dall'Ing.
sia sulle fideiussioni azionate ex adverso, che sulle lettere di variazione/integrazione Parte_1
delle stesse (cfr. docc. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1 del monitorio), dichiarare radicalmente nulle e/o inesistenti e/o quanto meno inefficaci le fideiussioni da questo asseritamente prestate in favore dell'originaria contraente, e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o revocare il decreto Controparte_6
ingiuntivo opposto.
In ulteriore e gradato subordine, previa revoca e/o modifica dell' ordinanza del 09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione omnibus, nonché della fideiussione specifica in atti, dichiarare che nulla è tenuto a versare e corrispondere l'Ing. in favore dell'opposta e, per l'effetto, dichiarare, nullo e/o Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ulteriore e denegato subordine e nel merito, previa revoca e/o modifica dell' ordinanza del
09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata l'inesistenza nell'an della pretesa creditoria ex adverso azionata dichiarare che nulla sono tenuti a versare e corrispondere gli odierni opponenti in favore della ricorrente/opposta, quale mandataria della e, per Controparte_7
l'effetto, dichiarare, nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 34 In via ulteriormente subordinata, previa revoca e/o modifica dell' ordinanza del 09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito contraente, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa la originaria contraente, accertare la Controparte_6
corretta entità del debito residuo che dovrà essere corrisposto dalla Controparte_5
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro – tempore in favore della
[...]
ricorrente e, previa declaratoria della nullità e/o inefficacia delle fideiussioni asseritamente rilasciate dal Sig. , accertare e dichiarare che lo stesso nulla deve in favore della ricorrente Parte_1
opposta.
In denegato subordine, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del 09.09.2020 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito dal Sig. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore, in quanto antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
respingere in toto e con qualsiasi statuizione, il proposto gravame avverso la sentenza qui appellata ed pagina 5 di 34 emessa dal Tribunale di Pesaro n. 602/2023, con conferma integrale dell'appellata sentenza e condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da Controparte_5
, debitrice principale fallita in corso di causa, e , quale fideiussore, al
[...] Parte_1
DI emesso nei loro confronti ed in favore di per il pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 1.738.043,65, quale saldo negativo dei rapporti di conto corrente n. 2816 del 3/2/2006 (pari ad € 590.108,66) e n. 3972 del 16/5/2011 (pari ad € 1.147.934,99), oltre interessi al tasso contrattualmente previsto.
In particolare, il Tribunale, rilevato preliminarmente che parte opposta aveva ritualmente esperito il procedimento di mediazione ai sensi del quarto comma dell'art. 5 DL 28/2010:
ha rigettato l'eccezione di difetto di procura ad litem e di legittimazione ad agire in capo a
[...]
costituitasi in giudizio quale mandataria di in sostituzione Controparte_2 CP_8
della mandataria Controparte_9
sulla base della disposta CTU grafologica, ha accertato la riconducibilità al delle firme Parte_1
apposte in calce alle rilasciate fideiussioni specifiche del 11/10/2000 e del 19/5/2011;
ha accertato l'esistenza e la validità delle garanzie prestate, non essendo necessaria l'accettazione espressa da parte del creditore garantito;
ritenutane l'ammissibilità, ha rigettato l'eccezione di nullità totale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per conformità al modello ABI sanzionato dalla con CP_10
provvedimento 55/2005, in forza del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza resa a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 e per non avere il garante allegato e provato l'esistenza di “altre circostanze idonee a determinare, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'estensione della nullità all'intero negozio”;
pagina 6 di 34 ha rigettato l'eccezione di nullità parziale per l'abusivo riempimento di parte delle clausole del contratto, non avendo l'opponente, da un lato, invocato espressamente alcuna nullità parziale e,
dall'altro non avendo “prospettato sotto quali profili essa potrebbe produrre effetti sul diritto della controparte, omettendo pertanto l'allegazione dei fatti processualmente necessari affinché si debba procedere a una compiuta disamina della questione”;
dopo aver rilevato che parte opponente aveva contestato “genericamente la violazione di quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c. (applicazione di tassi di interesse passivi ultralegali maggiori di quelli originariamente pattuiti, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese in forza di clausole contrattuali nulle o addirittura non pattuite), chiedendo una C.T.U. contabile sul solo presupposto che nel rapporto bancario garantito fossero del tutto assenti nei regolamenti contrattuali anche le pattuizioni relative a talune specifiche spese e competenze, deducendo che ai rapporti dedotti in giudizio dovranno essere applicati gli interessi ex art. 5 L. n. 154/92, ha rigettato l'eccezione di nullità, ritenendo che la presunta non corretta indicazione delle pattuizioni non incidesse sulla validità
del contratto, ma rilevasse unicamente sotto il profilo della responsabilità precontrattuale con riferimento al mancato rispetto degli obblighi informativi cui sono tenuti le banche e gli intermediari;
ha rigettato l'eccezione di usurarietà in quanto prospettata in termini del tutto generici;
ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1957 c.c., dovendosi qualificare le garanzie prestate come contratti autonomi di garanzia;
che parimenti non era riscontrabile alcuna violazione dell'art. 1955 c.c., non avendo il garante neanche allegato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (e cioè “la perdita del diritto dell'opponente
di surrogarsi nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”) e non avendo lo stesso
(che all'epoca dei fatti rivestiva la qualità di legale rappresentante) fornito la prova che la Banca avesse concesso il finanziamento ad un soggetto economicamente insolvente almeno all'epoca della apertura dei conti correnti;
pagina 7 di 34 ha infine rigettato l'eccezione di mancanza di prova del credito azionato in via monitoria, rilevando, da un lato, che l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB costituiva titolo sufficiente per l'emissione del DI e, dall'altro, che la società cessionaria aveva depositato nel giudizio di opposizione tutti gli estratti conto dalla data di apertura a quelli di chiusura dei conti.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa Parte_1
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di procura ad litem e di carenza di legittimazione ad agire della società mandataria costituitasi nelle more del giudizio riassunto in sostituzione della precedente mandataria;
2) violazione degli artt.
115, 116 e 134 c.p.c., nonché dell'art. 24 cost. e nullità dell'ordinanza istruttoria del 9.09.2020, per difetto di motivazione e per violazione del principio di contraddittorio e di disponibilità dei mezzi di prova, nonché del diritto di difesa della parte;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge
287/1990 c.d. legge antitrust in relazione al capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità
totale delle fideiussioni oggetto di giudizio, uniformate allo schema ABI vietato;
4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1418 c.c. in relazione al capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di inesistenza delle garanzie fideiussorie sottoscritte dall'ing. Parte_1
ha disatteso il formale disconoscimento delle sottoscrizioni in esse apposte ed ha rigettato l'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria e arbitrario riempimento delle stesse;
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione al capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di decadenza del creditore dalla obbligazione fideiussoria e di estinzione della fideiussione del 19.05.2011, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale;
6) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c.,
nonché della disciplina contenuta nell'art. 50 d.gls. 01.09.1993 n. 385, in relazione al capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di assenza di prova scritta idonea per la concessione del decreto ingiuntivo;
7) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c. in relazione al capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di insussistenza delle pretese creditorie azionate dalla banca in monitorio (ovvero pagina 8 di 34 “quantomeno nell'entità richiesta) per l'applicazione di tassi di interesse passivi ultralegali maggiori di quelli originariamente pattuiti, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese in forza di clausole contrattuali nulle o non pattuite. Ha quindi concluso come in epigrafe, insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado.
Il fallimento di ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_5
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Ha concluso quindi come in epigrafe. Controparte_1
Il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'errata valutazione dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di nullità della procura rilasciata in favore della mandataria succedutasi nel giudizio a seguito della sua riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per l'intervenuto fallimento della società debitrice principale, non appare meritevole di accoglimento.
Seppur il Collegio concorda con la poca chiarezza dello svolgimento logico delle ragioni poste a base del rigetto dell'eccezione in parola, tuttavia si evince che il Tribunale ha ritenuto infondata la stessa sul rilievo che con atto a rogito notaio del 21.10.2022 aveva revocato (con CP_1 Persona_1
efficacia dal 30 novembre 2022), la procura conferita a (con atto Controparte_9
autenticato dal notaio di Roma in data 25 settembre 2020), conferendo a Persona_2 [...]
nuova procura che era stata prodotta unitamente all'atto di costituzione in data Controparte_2
29/12/2022.
Assume l'appellante che, poiché l'atto del 21/10/2022 aveva revocato i precedenti procuratori con efficacia dal 30/11/2022, anche i poteri dei nuovi procuratori potevano radicarsi solo a partire da tale data, con conseguente nullità della procura rilasciata dalla nuova procuratrice all'avv. Parte_3
Paolo Chiarabini in data 24/10/2022, che a quella data era sprovvista di potere di rappresentanza di
L'eccepita nullità determinerebbe l'incapacità della mandataria a Controparte_2
stare in giudizio, con conseguente revoca del DI opposto “anche previa pronuncia in rito di
improcedibilità (e/o inammissibilità) dell'azione avversaria coltivata da soggetto non abilitato a stare
in giudizio”.
pagina 9 di 34 L'assunto non appare condivisibile.
Ed invero, anche a voler ritenere non valida la costituzione in giudizio della nuova società mandataria per nullità della procura in quanto rilasciata all'avvocato allorché la procuratrice di
[...]
non aveva ancora il potere di conferirla, ciò non comporterebbe in ogni caso Controparte_2
l'improcedibilità del giudizio e la revoca del DI opposto. Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 24331 del 30/09/2008; n.
14351 del 19/6/2009; n. 26372 del 16/12/2014; ord. n. 10445 del 15/04/2019) quello per cui “La
riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di
contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma
da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via
riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad
un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali
dell'originario rapporto”. I giudici di legittimità hanno infatti precisato che l'art. 303 c.p.c. disciplina due diverse fattispecie: “l'ipotesi della riassunzione c.d. modificativa (ad es., in conseguenza della
morte d'una delle parti), e quella della riassunzione c.d. non modificativa (ad es., nel caso di morte del
difensore d'una delle parti). Nel caso di riassunzione modificativa, la previsione di cui all'art. 303,
comma quarto, c.p.c., è perfettamente coerente col sistema: poiché parte del processo diventa un
soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa
ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia. Non altrettanto può dirsi nel caso di
riassunzione non modificativa: in questo caso, infatti, resta invariato il soggetto del rapporto
processuale, e potrebbe restare invariato sinanche il suo difensore, come accade nell'ipotesi in cui
l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di
riassunzione, ometta di "costituirsi"”. Pur non recependo la tesi della dottrina pressocché concorde (per cui la parte non colpita dall'evento interruttivo, quando avviene la riassunzione del processo, non ha l'onere di costituirsi ex novo, perché l'interruzione del processo non ha fatto venir meno né la capacità
pagina 10 di 34 di stare in giudizio di quella parte), la Suprema Corte ha ribadito l'univoco orientamento assunto a far data dalla sentenza n. 329 del 4/2/1967 per cui nel caso di interruzione del processo e sua riassunzione c.d. non modificativa, restano ferme le domande e le eccezioni già sollevate dalla parte non colpita dall'evento interruttivo, anche quando quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione.
Per motivi di carattere sistematico deve essere esaminata con precedenza il terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità assoluta delle prestate fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
In punto di fatto deve innanzitutto escludersi la qualificazione di consumatore in capo all'appellante,
risultando allegato e provato dalla appellata società cessionaria (vedi contratti di conto corrente e di apertura di credito sottoscritti dall'appellante, nonché visura CCIAA della fallita società sub doc. 7
allegato al ricorso per DI), che il all'epoca della prestazione delle predette garanzie era il Parte_1
legale rappresentante della società debitrice principale poi fallita, e da lui stesso dichiarato in sede di
Con opposizione a i essere il liquidatore della medesima società.
Risulta poi pacifico e comunque desumibile dalla piana lettura dei documenti prodotti dall'appellata cessionaria (cfr. docc. 3 e 3.1 allegati al ricorso per DI) che la garanzia prestata dal in data Parte_1
19/5/2011 (confermata in data 4/11/2011) è una fideiussione specifica. Depongono in tal senso non solo l'espressa qualificazione contenuta nell'intestazione, ma anche la previsione per cui la garanzia è
prestata esclusivamente “in relazione all'affidamento di € 900.000,00 valido fino al 31/10/2011 (poi prorogato fino al 31/1/2012 -cfr. doc.
3.1 cit.) utilizzabile sotto la forma tecnica di apercredito”. Alla
luce della rilevata circostanza e a prescindere dalla pure rilevante questione che la garanzia è stata prestata e rinnovata in data di molto successiva al periodo oggetto dell'indagine della CP_10
(ottobre 2002-maggio 2005), a riguardo è appena il caso di rilevare che la Suprema Corte con sentenza n. 21841 del 2/8/2024 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della sanzione di nullità per pagina 11 di 34 violazione della normativa antitrust sancita in relazione alle fideiussioni omnibus dal provvedimento della n. 55/2005. CP_10
La fideiussione prestata in data 11/10/2000 e successivamente confermata prima in data 30/5/2006 (con aumento dell'importo garantito) e poi in data 18/3/2010 (cfr. docc. 2, 2.1, 2.2 e 2.3 ibidem) in quanto finalizzata a garantire le “obbligazioni verso … dipendenti da operazioni Controparte_6
bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto
nominativo o a chi gli fosse eventualmente subentrato ...” deve essere qualificata invece come fideiussione omnibus.
Detta garanzia in esame, tuttavia, è stata prestata in data antecedente e confermata in data successiva rispetto al periodo oggetto dell'indagine della . Tale circostanza consente di affermare CP_10
che il provvedimento n. 55/2005 della non costituisce prova privilegiata dell'asserita CP_10
esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra le banche. Ed infatti, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/21 ha, in più
occasioni, escluso che il richiamato accertamento della possa estendersi de plano anche CP_10
alle fideiussioni concluse in un periodo antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento
(2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005 (cfr. provvedimento sub all. 5 nel CP_10
fascicolo degli appellanti), con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio
2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356; nonché sent. n. 547 28.03.2023 e n.
499 del 21.03.2023 di questa Corte).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non pagina 12 di 34 occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa. Quindi, secondo detto orientamento,
parte appellante avrebbe dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza della sussistenza della preesistenza e della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni e, poi,
depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale,
per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza. Elemento costitutivo della dedotta nullità non è quindi l'eventuale conformità
in tutto o in parte delle clausole delle garanzie prestate al modello ABI, bensì della preesistenza e della persistenza sul mercato di una intesa anticoncorrenziale.
Ebbene, l'onere probatorio posto a carico dell'odierno appellante non risulta in alcun modo assolto e prima ancora nessuna specifica allegazione risulta essere stata dallo stesso svolta.
Quindi a prescindere dal carattere assoluto o parziale della eccepita nullità per violazione della normativa antitrust, detta eccezione deve essere rigettata.
Infondato si appalesa anche il quarto motivo di appello con il quale il impugna i capi Parte_1
di sentenza con i quali il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inesistenza delle azionate garanzie, quale conseguenza dell'operato disconoscimento delle sottoscrizioni, nonché di nullità per l'abusivo riempimento delle stesse e per l'indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Sotto il primo profilo lamenta l'appellante da un lato la circostanza che, pur avendo il disconoscimento riguardato non solo le garanzie originariamente prestate, ma anche “tutte le lettere di revoca o
modifica” successive, il Tribunale abbia disposto Ctu grafologica solo sulle prime, dall'altro lato che la risposta fornita dal nominato consulente d'ufficio sarebbe parziale, incompleta e non aderente a criteri scientifici.
pagina 13 di 34 Quanto al primo profilo, il Collegio deve innanzitutto precisare che il non ha operato alcuna Parte_1
revoca delle garanzie originariamente prestate. Ed infatti, la fideiussione specifica prestata in data
19/5/2011 risulta documentalmente confermata in data 4/11/2011 (cfr. doc.
3.1 allegato al ricorso per
DI), come emerge dall'oggetto indicato (“conferma fideiussione”) e dal tenore della dichiarazione contenuta (“preso atto della vostra intenzione di consentire il rinnovo/proroga del fido nei seguenti
termini … vi confermiamo il nostro impegno fieiussorio sottoscritto in data 19/5/2011”); parimenti la fideiussione omnibus prestata in data 11/10/2000, risulta documentalmente confermata prima in data
30/5/2006 (con aumento dell'importo garantito- cfr. docc.
2.1 e 2.3 ibidem) e poi in data 18/3/2010
(cfr. doc. 2.2 ibidem). La prima conferma, sul rilievo dell'avvenuta modifica della denominazione sociale di si limita solo a ribadire la garanzia già Controparte_12
prestata ad ottobre 2010 “dichiarando che la medesima deve intendersi valida a tutti gli effetti
nell'interesse della nuova ditta/società ora denominata ; anche il secondo Controparte_5
atto in data 18/3/2010, sul rilievo che la debitrice principale si è trasformata da in si limita CP_5 CP_6
solo a confermare la garanzia che “deve intendersi valida a tutti gli effetti nell'interesse della nuova
società ora denominata Business Company S.p.a.”.
Tutti i richiamati atti di conferma recano inoltre la precisazione che “il presente atto non produce alcun
effetto novativo in ordine agli impegni da me a suo tempo assunti e che, pertanto, restano fermi tutti i
patti e condizioni di cui alla predetta fideiussione”.
Orbene, poiché in entrambe le fideiussioni originariamente prestate dall'appellante si precisa che la garanzia è costituita in favore non solo della ma anche “dei suoi successori ed Controparte_12
aventi causa” e poiché non è in discussione tra le parti che detta società abbia prima modificato la propria denominazione sociale in e poi si sia trasformata in (circostanze Parte_4 CP_6
queste che non determinano fra l'altro alcun fenomeno successorio o di cessione, ma solo una modifica dell'atto costitutivo), appare evidente come la censura svolta non sia in ogni caso idonea ad escludere le obbligazioni di garanzia azionate in via monitoria.
pagina 14 di 34 Inoltre, con riferimento alla sigla apposta in calce alla conferma del 30/5/2006 (con la quale viene disposto l'aumento del limite garantito), questa Corte rileva che questa appare del tutto conforme, per gesto grafico, andamento e fluidità, a quelle in calce al contratto di apertura del c/c n. 2816 (cfr. doc. 5
in allegato al ricorso per DI), del c/c n. 3972 (cfr. doc. 4 ibidem) e dell'apertura di credito del
17/5/2011 (doc.
4.1 ibidem), tutte non contestate, e ai saggi grafici acquisiti dal CTU nominato in primo grado (cfr. pagg. 13-14 della relazione di CTU).
Ancora, il contesta l'accertamento svolto in primo grado dal nominato grafologo, per la Parte_1
parzialità, l'incompletezza e la non rispondenza a “ragioni scientifiche” delle conclusioni raggiunte.
A riguardo il CTU ha testualmente affermato (grassetto riportato nel testo), che “Le differenze
evidenziate tra le firme sono essenzialmente di natura morfologica e sono altresì presenti anche tra le
comparative stesse, a causa della variabilità naturale della mano del sig. che produce Parte_1
prodotti differenziati tra loro e disomogenei nell'andamento dinamico, mantenendo invariate le
caratteristiche qualitative e più identificative della sua grafomotricità. All'esame delle componenti
strutturali più intrinseche e connesse alla natura del gesto grafico, restano del tutto corrispondenti tra
gli scritti XX in verifica e la scrittura A del sig, tutti i parametri grafici più Parte_1
significativi ai fini identificativi, di seguito indicati nel dettaglio:
_Compatibile livello evolutivo del grafismo. Le scritture condividono la generale illeggibilità dei
profili, risultano tracciate con rapidità, andamento ritmico concitato, prevalenza del movimento sulla
forma letterale e mantengono solo parzialmente definita la struttura di alcune lettere (maiuscole
iniziali C/G);
_ medesimi rapporti proporzionali tra lettere, presenza di disomogeneità nelle ampiezze letterali, gli
spazi tra profili contigui si ampliano e si riducono fino all'addossamento l'uno con l'atro in maniera
variabile e disordinata(fig.11). Si rileva sia in XX che nelle AA la particolare tendenza alla riduzione
di calibro in prossimità della parte terminale del nome “ ”: la grandezza delle lettere si riduce Pt_1
pagina 15 di 34 progressivamente fino alla lettera “o” spesso molto ridotta rispetto ai segni alfabetici che la
precedono (fig.12);
_Alta compatibilità nella tendenza all'inclinazione disomogenea e variabile degli assi letterali della
firma: le firme manifestano un similare andamento degli assi, con oscillazioni della pendenza
destra/dritto/rovesciamento a sinistra, fino a formare brusche contorsioni. Fig. 12. Corrispondenze
X/A. Riduzione-caduta di calibro letterale con rimpicciolimento della “o” finale rispetto alle lettere
medie che la precedono;
-Andamento ritmico e coesivo compatibile: Come già rilevato (fig.9), i tracciati del saggio grafico A4
manifestano un andamento più concitato, nervoso e impulsivo dei percorsi grafici rispetto alle XX, che
produce inevitabili esuberanze scattanti delle firme ed una maggiore angolosità dei risvolti.
Tale variazione causa una visibile divergenza nel prodotto esteriore finale tra le firme ma non
maschera l'ampia corrispondenza di andamento grafodinamico tra le grafie: trova infatti elevata
convergenza il procedere grafico, caratterizzato da variazioni della rapidità ritmica, presenza di
momenti di stentatezza e bruschi cambi di direzione grafica per concitazione scrittoria, caratteristica
qualitativa tipica della mano del sig. Le movenze di base alternano risvolti curvi a tratti Parte_1
più angolosi. Sono presenti in entrambe le scritture elementi di disomogeneità, interruzioni della
continuità grafica in medesimi punti, stentatezze, addossamenti tra profili e numerosi momenti di
accartocciamento grafico (involuzioni del gesto) che rallentano la progressione del tracciato verso
destra. In entrambe le grafie il ritmo prevale sulla forma, con momenti di annullamento della
definizione del profilo, che si riduce per semplificazione a movimenti anellati continui;
-Compatibile quantità e qualità di energia pressoria immessa nei tracciati. Le firme condividono la
tendenza ad alleggerire il tratto in modo disomogeneo, con presenza di tipici affievolimenti (sfumature
localizzate) che interessano soprattutto il gancio della maiuscola “G” e il movimento di collegamento
della “I” nella locuzione “ ”. Pt_1
pagina 16 di 34 Risulta infine particolarmente identificativa la corrispondenza rilevata in ordine alla modalità
personalizzata di proporre stilisticamente singole sagome letterali e gesti accessori di contorno (gesto
fuggitivo)” di cui ai punti da a) a g) di pag. 41 della relazione di CTU.
Con note tecniche depositate in data 9/6/20202 il consulente di parte dell'appellata società di recupero crediti ha confermato “in sintesi la presenza delle numerose corrispondenze tecniche oggettivamente
rilevabili tra gli scritti, giungendo alle medesime conclusioni di autografia delle firme in verifica”
prospettate dal CTU. Nessuna osservazione tecnica è invece stata svolta dall'opponente oggi appellante, il quale in questa sede si è limitato alla generica contestazione delle risultanze dell'accertamento tecnico svolto senza esaminare e motivatamente argomentare tutti gli elementi posti dal CTU a base delle sue conclusioni. In parte qua il motivo di appalesa quindi inammissibile.
Sotto il secondo profilo l'appellante reitera in questa sede l'eccezione di nullità delle richiamate garanzie “per abusivo riempimento”, per quanto è dato evincere in relazione all'importo garantito. Né
nelle difese svolte in primo grado né nel presente grado di giudizio l'appellante deduce l'esistenza di un accordo tra le parti finalizzato a riempire le rilasciate fideiussioni. I rilievi svolti precludono qualsivoglia specifico accertamento in questa sede non avendo l'appellante proposto querela di falso.
Costituisce infatti principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 18234 del 26/06/2023) quello per cui “La denunzia dell'abusivo riempimento di un
foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui
il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul
contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che
rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento,
mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad
un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”. La reiterata richiesta di ammissione delle prove storiche avanzate in primo grado deve quindi essere rigettata.
pagina 17 di 34 Con il terzo profilo l'appellante reitera l'eccezione di nullità delle “garanzie in questione … per
indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c.”, presentando “la struttura delle famigerate
fideiussioni omnibus”.
Atteso che come sopra diffusamente già esposto la garanzia prestata in data 19/5/2011 e confermata in data 4/11/2011 deve essere qualificata come fideiussione specifica, la doglianza deve essere riferita esclusivamente alla fideiussione omnibus rilasciata in data 11/10/2000 e successivamente confermata il
30/5/2006 ed il 18/3/2010.
A riguardo questa Corte si limita a rilevare che l'art. 1938 c.c. è stato modificato dall'art. 10 della L.
154/1992 e che le garanzie prestate, tutte successive all'entrata in vigore di detta legge, contengono l'espressa indicazione dell'importo massimo garantito, la cui sproporzione (indicata quale indice di indeterminatezza) risulta solo apoditticamente affermata, vieppiù alla luce dell'andamento dei c/c azionati, degli affidamenti concessi e delle erogazioni a titolo di mutuo effettuate alla debitrice principale (cfr. doc. 6 allegato al ricorso per DI in cui vengono indicati tre mutui ipotecari n.
108/390914000, n. 258/74819000 e n. 258/243902000).
Infondato appare anche il quinto motivo di appello, con il quale il reitera l'eccezione Parte_1
di decadenza dall'azione di garanzia per il mancato rispetto del termine indicato nell'art. 1957 c.c..
In punto di fatto si evidenzia che l'articolo 6) delle condizioni generali della fideiussione generica e l'articolo 7) della fideiussione specifica prevedono entrambi che i diritti derivanti dalla fideiussione
“restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”. La validità di detta clausola non è stata contestata dall'appellante ed in ogni caso risulta ribadita in più occasioni dalla
Suprema Corte, la quale ha altresì affermato che “Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia
correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del
creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c” (cfr. Cass. sent. n. 16836 del 13/8/2015; ord. n. 26906 del 20/9/2023).
pagina 18 di 34 Ancora, l'art. 7 delle condizioni generali della fideiussione generica e l'art. 8 della fideiussione specifica sanciscono che il garante paghi quanto dovuto alla banca “immediatamente alla Banca … a
semplice richiesta scritta”. Detta clausola impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale.
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di Cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020; n. 31509 del 3/11/2021) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento
debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di
decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del
criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla
predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio
di un'azione in giudizio”. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent. n. 1834 del 10/8/2022) e dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte.
Ebbene nel caso di specie risulta provato dall'appellata società di riscossione che Controparte_6
con raccomandata ricevuta in data 8/5/2013 ha da un lato risolto tutti i rapporti facenti capo alla debitrice principale, ma anche messo in mora la stessa e il fideiussore per il pagamento dei relativi saldi negativi specificamente indicati (cfr. doc. 6 nel fascicolo allegato al ricorso per DI).
pagina 19 di 34 Infine, la fideiussione omnibus prestata nell'ottobre del 2000 contiene all'art. 6 una deroga espressa al termine fissato dall'art. 1957 c.c., che risulta appositamente sottoscritta dall'appellante in conformità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 27558 del 28/09/2023).
Non ponendosi inoltre alcuna questione di nullità della clausola in oggetto per violazione della normativa antitrust per le ragioni già esposte in relazione all'esame del terzo motivo di appello, la stessa deve pertanto ritenersi valida ed efficace tra le parti.
Non meritevole di accoglimento è poi il sesto motivo di impugnazione, con il quale l'appellante reitera l'eccezione di nullità del DI in quanto emesso in assenza di prova del credito azionato.
A riguardo il Collegio si limita a rilevare che il DI è stato emesso dal Tribunale di Pesaro sulla base non solo sulla base dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, bensì a fronte del deposito anche di entrambi gli originari contratti di apertura dei conti correnti n. 2816 e n. 3972, delle modifiche intercorse nel tempo e delle concesse aperture di credito.
Ciò precisato, in punto di diritto questa Corte è ben consapevole del dibattito svolto nel corso del tempo in relazione alla differenza tra il dettato dell'articolo 102 della vecchia legge bancaria (art. 102
della legge 7 marzo 1938, n. 141), la quale consentiva alle banche di ottenere il decreto ingiuntivo sulla base dell'«estratto di saldaconto», e il testo dell'art. 50 TUB, a tenore del quale “La e le CP_10
banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della
banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Come messo in evidenza dalla Suprema Corte con sentenza n. 29577 del 24/12/2020 “La norma non
chiariva cosa il «saldaconto» fosse, ma, nella pratica, si era assestata l'idea che si trattasse di una
semplice dichiarazione, proveniente dalla banca, dell'entità del saldo, con la attestazione di «verità e
liquidità» da parte del funzionario addetto. L'articolo 50 del testo unico bancario ha introdotto una
novità abbastanza modesta, se considerata sul piano strettamente lessicale: l'«estratto di saldaconto» è
stato sostituito dall'«estratto conto». Ma, al di là della permanente connotazione del documento quale
pagina 20 di 34 «estratto», la distanza tra la previgente previsione e l'attuale è invece nella sostanza assai marcata: se
il «saldaconto» era qualcosa di non esplicitamente definito, sicché l'interpretazione poteva orientarsi
nel senso anzidetto, l'«estratto conto» non può che essere ciò che la legge definisce e regola come tale,
anzitutto all'articolo 119 del testo unico bancario, oltre che agli articoli 1853 e 1857 c.c.. Dunque,
secondo l'articolo 119, «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto»”. Allo
stato attuale, dunque, “è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del
debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più
sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto
conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere» (Cass. 30 maggio 2017, n. 13542; ed
inoltre Cass. 23 maggio 2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n. 12936)”.
E' sorto nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità il quesito se la facoltà delle banche di chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile «anche in base all'estratto conto», ossia ad «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto»,
richieda la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ovvero di una parte degli stessi.
A riguardo questo Collegio ritiene di dover aderire all'unica pronuncia della Suprema Corte che specificamente affronta la questione, ritenendo assolto l'onere probatorio posto a carico della CP_10
nella fase monitoria con la produzione degli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto (cfr. Cass. n. 18541 del 2/8/2013 in motivazione). Appare infatti una soluzione, che è in grado di conciliare la normativa pur sempre di favore prevista per le Banche in deroga al regime generale della prova e la tutela del correntista, fermo restando l'onere per la di documentare compiutamente lo CP_10
svolgimento del rapporto nel successivo giudizio di opposizione.
Nella specie come sopra già evidenziato l'estratto conto depositato dalla in sede monitoria non CP_10
conteneva l'attestazione del solo saldo negativo del rapporto di conto corrente dichiarato conforme alle scritture contabili, ma riportava la lista completa dei movimenti bancari relativi all'ultimo trimestre e pagina 21 di 34 Con l'odierna appellata, costituendosi nel giudizio di opposizione a ha depositato gli estratti conto integrali di entrambi i rapporti di conto corrente dedotti in giudizio.
Infine, con il settimo motivo di appello il ha contestato l'entità del credito azionato e Parte_1
“del comportamento tenuto da . Controparte_6
Reitera innanzitutto l'appellante la “contestazione di tutte le produzioni avversarie anche ai sensi
dell'art. 2712 c.c.” e della condotta tenuta da che avrebbe omesso di comunicare Controparte_6
gli estratti conto mensili “impedendo, così, alla Cliente di comprendere – e tempestivamente contestare
– le modalità di determinazione degli interessi moratori, ricavati con modalità incomprensibili in
assenza degli elementi (giorni, base di calcolo etc.) necessari alla loro verifica”.
Si è avuto già modo di rilevare che la appellata cessionaria ha tempestivamente depositato in giudizio gli estratti conto integrali relativi ad entrambi i rapporti di conto corrente azionati in via monitoria, sui quali erano appoggiati i contratti di apertura di credito concessi nel corso del tempo.
Il profilo di doglianza in esame trova il proprio fondamento nella giurisprudenza della Suprema Corte
che ha ritenuto in particolare come nel contratto di conto corrente bancario (che è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione -cui possono aggiungersene altre- che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato)
la banca ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c., che si attua attraverso l'invio degli estratti conto,
sicché la stessa risulti inadempiente ove non provi di avervi provveduto (cfr. Cass. sent. 1584 del
20/10/2017). La legge, tuttavia, non prevede che l'invio degli estratti conto debba avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consentendo quindi che l'invio sia effettuato con posta ordinaria.
Solo per l'invio dell'estratto conto di chiusura l'art. 1832 comma secondo c.c. prescrive la forma della raccomandata senza avviso di ricevimento;
con la conseguenza che la prova gravante sull'istituto bancario, di avere regolarmente provveduto al rendiconto tramite l'invio degli estratti conto può essere fornita con presunzioni. Si è infatti affermato con riferimento al contratto di conto corrente bancario pagina 22 di 34 che la presunzione legale contenuta nel primo comma dell'art. 1832 c.c. della approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista, presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto del conto al cliente e che questi l'abbia ricevuto, ma non richiede che la dimostrazione di tale trasmissione per raccomandata sia data attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata stessa contenente l'estratto del conto, potendo tale dimostrazione essere data anche altrimenti, con ogni mezzo ammesso dalla legge e quindi pure a mezzo di presunzioni
(cfr. Cass. sent. n. 2576 del 22/02/2002; n. 178 del 13/1/1988).
Nella specie non risulta acquisita prova della spedizione degli estratti conto prodotti nel corso del tempo, ma la circostanza non consente tuttavia di privare di validità probatoria la documentazione prodotta. La conseguenza della omessa comunicazione non può infatti ravvisarsi nella insussistenza o nell'inesigibilità del credito, ma solo nella non applicazione della decadenza dalla contestazione dell'estratto conto fissata dal secondo comma dell'art. 1832 c.c.. Afferma infatti la Suprema Corte (cfr.
da ultimo Cass. ord. n. 29415 del 23/12/2020) “In tema di contratti bancari in conto corrente, la
presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o
documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora
l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto,
ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del
saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico
diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni”.
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. sent. 17242 del 28/7/2006) ritiene che “In
tema di conto corrente, la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai
sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di
impedire che lo stesso possa intendersi approvato”.
Nel caso di specie, all'esito del deposito da parte della (in sede di tempestiva costituzione in CP_10
giudizio) di tutti gli estratti conto anche scalari dei rapporti di conto corrente stipulati con la società
pagina 23 di 34 debitrice principale, l'odierno appellante non ha svolto alcuna contestazione (che avrebbe dovuto essere necessariamente specifica) in ordine alle annotazioni contenute negli estratti depositati in giudizio. Detta condotta processuale ha comportato la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, con conseguente riconoscibilità agli stessi del valore di piena prova, sotto il profilo meramente contabile, di quanto in essi scritturato (cfr. anche Cass. sent. n. 870 del 18/01/2006).
Quanto poi alla eccezione di non conformità dei documenti prodotti ai sensi dell'art. 2712 c.c., il
Collegio si limita a rilevare che la contestazione, per la sua apoditticità, non risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza nomofilattica in modo univoco e consolidato per cui “In tema di efficacia
probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne
perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo,
soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi
concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà
riprodotta” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 12794 del 13/05/2021).
Reitera in secondo luogo (con il secondo motivo di appello) la richiesta di esibizione “degli estratti conto del conto corrente ordinario n. 3972 (contratto di apertura di credito in conto corrente del
17.05.2011, apertura di credito in conto corrente di € 900.000,00 del 18.05.2011, prorogato in data
04.11.2011) e (ii) e del conto corrente ordinario n. 2816 (come da contratto di apertura n. 2816 del
03.02.2006, contratto di apertura di credito in c/c del 17.03.2010), dall'apertura dei rispettivi rapporti e sino al momento della richiesta di tutela monitoria da parte della stessa, nonché di tutta la CP_10
documentazione, contabile e non, riguardante i rapporti dedotti in giudizio e, in particolar modo, di quella intercorsa negli anni con la debitrice principale poi divenuta Controparte_12 [...]
successivamente Business Company s.p.a. ed ora CP_5 Controparte_5
nonché di tutte le comunicazioni inviate al fideiussore per segnalargli il mutamento delle
[...]
condizioni patrimoniali della Società garantita” in quanto preordinata alle verifiche da demandare al
CTU contabile di cui si richiede anche in questa sede la nomina.
pagina 24 di 34 Con Come sopra già rilevato l'appellata cessionaria sin dal ricorso per aveva prodotto tutta la documentazione contrattuale specificamente indicata di cui è stata chiesta l'acquisizione ex art. 210
c.p.c. dall'appellante, e nel giudizio di opposizione aveva integrato la stessa con il deposito della serie completa degli estratti conto. Ciò posto, per il resto l'istanza non merita accoglimento, non avendo l'appellante neanche indicato specificamente di quali documenti intende chiedere l'acquisizione (la cui eventuale conoscenza non può che essere affermata in capo all'appellante, socio al 100% della debitrice principale e suo legale rappresentante, oltre che garante) a fronte dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “L'ordine di esibizione di un documento ex art. 210 cod.
proc. civ., rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di
ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento medesimo e l'indicazione, proveniente dalla
parte che sollecita l'ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile” (cfr. Cass. sent.
n. 2772 del 22/02/2003) e per cui l'istanza “non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc.
civ., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva
esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (cfr. Cass. sent.
n. 26943 del 20/12/2007; n. 23120 del 16/11/2010).
Per fini di mera completezza il Collegio rileva che poco comprensibile appare il richiamo al “mancato invio dei piani di ammortamento”, atteso che i contratti di mutuo ipotecario, richiamati nella revoca dei rapporti intercorsi con la debitrice società (cfr. doc. 6 allegato al ricorso per DI), non sono stati oggetto di domanda in sede monitoria e non sono stati oggetto di accertamento in via riconvenzionale da parte degli originari opponenti.
Nel merito l'appellante contesta l'illegittima applicazione da parte della di CMS in quanto mai CP_10
pattuite per iscritto e perché prive di causa tecnico-economica.
Il Collegio rileva che il documento di sintesi del c/c n. 2816 del 3/2/2006 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso per DI), debitamente sottoscritto dall'appellante nella sua qualità di legale rappresentante della debitrice principale prevede espressamente l'applicazione al rapporto della CMS, indicandone pagina 25 di 34 specificamente la misura e i criteri di applicazione. La clausola risulta pertanto validamente pattuita in ossequio all'art. 117 TUB.
In punto di diritto questa Corte rileva che ormai costituisce principio di consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello per cui detta commissione costituisce la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (cfr. Cass. sent. n. 870 del 18/1/2006; n. 12997 del 15/05/2019).
Quanto al contratto di conto corrente n. 3972, se è pur vero che lo stesso non contiene alcuna previsione della CMS è anche vero che non vi è prova della applicazione di tale voce di costo (la stessa,
infatti, non è indicata negli estratti conto acquisiti in giudizio).
Nessuna contestazione, neppure generica, è stata invece sollevata dall'appellante in relazione alla commissione sull'accordato, alla commissione scoperto conto e a quella di istruttoria veloce, pure previste nei contratti per cui è causa, che in ogni caso risultano puntualmente e specificamente e quindi validamente pattuite per iscritto.
Reitera in secondo luogo l'appellante in termini del tutto apodittici l'eccezione usurarietà soggettiva ed oggettiva dei tassi di interesse pattuiti.
Dopo aver richiamato gli artt. 644 e 644 bis c.p. l'appellante si è limitato ad affermare la sussistenza di usura soggettiva sulla base del solo rilievo che le citate disposizioni mirano “a tutelare, con valutazione
soggettiva, il patrimonio delle persone nelle situazioni di difficoltà economiche o finanziarie in cui
possono temporaneamente versare dagli effetti di contratti di finanziamento contenenti clausole che
prevedano il pagamento di interessi “sproporzionati” in relazione al capitale prestato e considerati i
tassi di interesse mediamente praticati dal sistema finanziario, al tempo della concessione del credito,
per quel tipo di operazione di credito”.
L'assoluta mancanza di qualsivoglia allegazione fattuale impone il rigetto dell'eccezione in esame per le ragioni che seguono.
pagina 26 di 34 In punto di diritto si osserva che il terzo comma dell'art. 644 c.p. statuisce “sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Si tratta di una fattispecie di chiusura, che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di punire casi ritenuti meritevoli di tutela seppur non rientranti nelle ipotesi in cui la soglia d'usura viene oggettivamente superata.
Elemento costitutivo della fattispecie è innanzitutto la difficoltà economica e quindi soggettiva in cui versa il soggetto finanziato, da non intendersi come “stato di bisogno”, ma come “carenza, anche solo
momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove,
invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale l'insieme delle attività
patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni”
(cfr. per tutte Cass. Pen. Sent. n. n. 26214 del 29 marzo 2017).
Ebbene, come sopra già anticipato nessuna allegazione fattuale è stata svolta dall'appellante che parimenti non ha offerto nessun elemento probatorio a tal fine, omettendo di produrre in giudizio lo stato patrimoniale e il conto economico ed ancora il bilancio allegato alle dichiarazioni dei redditi
(ovvero nel caso di impresa ammessa alla contabilità semplificata delle informazioni fornite in quella sede per la individuazione dei redditi). Né tali elementi sono desumibili dagli estratti conto prodotti in giudizio, non avendo l'appellante neanche allegato che quelli dedotti in giudizio fossero gli unici conti correnti accesi per l'esercizio dell'attività di impresa.
Elemento centrale della fattispecie è poi rappresentato dalla sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione, che deve essere valutata alla luce delle concrete e soggettive modalità di fatto.
Sul punto la giurisprudenza e la dottrina hanno univocamente ritenuto che la sproporzione debba essere intesa non come un valore quantitativo, ma qualitativo, che cioè si debba avere riguardo alle pagina 27 di 34 circostanze concrete del rapporto, vale a dire alle “concrete modalità del fatto”, per considerare illegittima la pattuizione di un tasso entro la soglia. Non è dunque tanto una questione di distanza tra il tasso medio praticato e quello del caso concreto, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato “Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il
cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione
degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma,
secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con
uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma
negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso
medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che
promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur
fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di
entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che,
accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo
comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 19282
del 12/09/2014).
La dottrina a sua volta ha precisato che l'elemento in esame può essere integrato dalla previsione di condizioni del contratto insolite e gravose;
dalla cessione di beni quale garanzia del credito in violazione del divieto di patto commissorio;
dalla richiesta pressante per tempistiche e modalità di pagamento. Anche a riguardo nulla è stato allegato dall'appellante, che ne era onerato.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può quindi ritenersi accertata una ipotesi di usura soggettiva.
Anche l'eccezione di usurarietà oggettiva dei tassi di interessi pattuiti deve essere rigettata per difetto di specificità. I giudici di legittimità hanno infatti da tempo chiarito (cfr. per tutte Cass. ord. 2311 del pagina 28 di 34 30/1/2018) che l'eccezione presuppone sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie l'appellante si è limitato ad affermare “che si debbano considerare illegittimi, in
base all'art. 1815 c.c., tutti gli interessi di mora imputati dall'Istituto di credito contraente,
[...]
. Orbene, poiché come sopra già rilevato oggetto del presente giudizio sono CP_6
esclusivamente i rapporti di conto corrente, sui quali sono appoggiati le connesse aperture di credito, in relazione ai quali i contratti prevedono solo l'applicazione di intessi in misura diversa a seconda se l'esposizione sia entro fido, extra fido o senza fido, appare evidente come la censura reiterata dall'appellante in questa sede sia del tutto avulsa dalle circostanze di fatto qui in esame.
Alla luce della documentazione prodotta deve essere poi rigettata l'eccezione di nullità degli interessi ultralegali, risultando per tabulas la relativa pattuizione rispettosa della forma scritta imposta dall'art. 117 TUB.
Detta eccezione deve essere rigettata anche in relazione alla indebita “determinazione unilaterale della
Banca ed in assenza di una valida pattuizione” in quanto detto “modus operandi, in palese contrasto
con i contenuti dell'art. 1284, 3° comma cod. civ., confligge, inoltre, con il disposto dell'art. 1346 del
codice di diritto sostanziale, che impone la forma scritta ad substantiam”.
In punto di fatto il Collegio rileva che l'art. 13 del contratto di c/c n. 2816 e l'art. 9 del contratto di c/c
3972, specificamente approvate dall'appellante quale legale rappresentante della società correntista,
prevedono che la può variare, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni contrattuali nel CP_10
rispetto di quanto previsto dall'art. 118 TUB.
In punto di diritto questa Corte, aderisce all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura pagina 29 di 34 normativa, già presenti e contemplate nel contratto. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 -
riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura. L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente 'gratuita' in dichiaratamente 'onerosa'. Tali conclusioni sono state affermate in più occasioni dalle decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. per tutte
[...]
, n. 249/2010; n. 4529/2015; n. 3724/2015; n. 2670/2018). In particolare il Parte_5
Collegio di coordinamento, con decisione n. 26498 del 12 dicembre 2018, dopo aver affermato che “lo jus variandi, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., rappresenta un'eccezione alla regola (generale)
dell'immodificabilità del contratto in assenza del consenso di tutte le parti, soprattutto se configurato come un diritto potestativo, notoriamente eccezione legale al principio generale di intangibilità della sfera giuridica altrui”, ha sottolineato che anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
del 21/2/2007, n. 5574, aveva chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB,
riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo” e che parimenti la nel provvedimento del 29/07/2009 CP_10
(Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) aveva ribadito che “Le
condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le
“modifiche” di cui all'art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal pagina 30 di 34 contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. […]” (così la Sezione IV,
Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali)”. Il Collegio ha quindi concluso affermando “corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già
previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente. Dal complesso normativo e dal ricordato orientamento costante dell'ABF si ricava che lo ius variandi è finalizzato a garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico, per cui, devono considerarsi inammissibili le variazioni che non presentano correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica. Nello
stesso senso, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 1889/2016, ha rilevato che la finalità dello ius variandi è quella di “conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali,
passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti” (cfr. ad es., Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013)”.
Nella specie, come sopra accertato i tassi di interesse risultavano specificamente e validamente pattuiti tra le parti. Per il resto l'appellante, che ne era onerato, non ha svolto alcuna contestazione specifica in relazione all'entità delle modifiche proposte (neppure individuate genericamente con riferimento al periodo) e al loro collegamento causale con i costi a base delle modifiche medesime, sicché sotto questo profilo l'eccezione appare inammissibile.
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccepita arbitraria applicazione dei cc.dd. giorni valuta.
A riguardo si osserva che l'antergazione e la postergazione delle valute è stata espressamente accettata dalla società correntista, prevendo espressamente entrambi i contratti di c/c dedotti in giudizio (cfr. c/c pagina 31 di 34 sintesi e artt.
4-7 delle condizioni generali di c/c) specifiche previsioni di accredito e di addebito,
previsioni che rientrano tra le altre condizioni applicabili al rapporto ex art. 117 TUB e in quanto tali possibile oggetto di pattuizione tra le parti. La specificità delle clausole pattizie in esame ne determina la loro validità ed efficacia (in tal senso in motivazione vedi Cass. sent. n. 870 del 18/01/2006).
Infine, non meritevole di accoglimento è la reiterata eccezione di illecita applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.
Assume l'appellante che per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sarebbero nulle le “clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde, invero, ad un uso meramente
negoziale che incorre conseguentemente nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c.”.
A riguardo questa Corte deve ancora una volta ribadire che i contratti di conto corrente dedotti in giudizio sono stati tutti sottoscritti in data successiva alla pubblicazione della delibera CICR del
9/2/2000 e recano tutti la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi con identica periodicità:
la clausola risulta quindi puntualmente convenuta per iscritto in conformità a quanto previsto dall'art. 117 TUB. La stessa risulta inoltre specificamente approvata con apposita sottoscrizione in calce a ciascun contratto mediante richiamo non solo numerico, ma anche del suo contenuto. Deve quindi esserne affermata la validità in applicazione del consolidato principio di diritto per cui “Nel caso di
condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole,
onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una
forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 4126 del 14/02/2024).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della reiterata richiesta di ammissione di CTU
contabile (di cui al secondo motivo di appello), che avrebbe pura funzione esplorativa in contrasto con l'univoco e consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 26048 del
7/9/2023), per cui “è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la
pagina 32 di 34 consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, … non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la
finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di
indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e
non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello
proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati”.
Le conclusioni raggiunte impongono l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore come dichiarato.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 602 del 12-14/9/2023 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata costituita delle spese di lite, liquidate nella misura di € 24.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3/7/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 33 di 34 pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2816 documento di sintesi e artt.
4-7 e 9 delle condizioni generali di c/c; c/c n. 3972 documento di