Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/02/2026, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13890/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13890 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Caprioli, Gaetano D'Avino, Angelo Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) Dell’informazione antimafia adottata dal Ministero dell’Interno, Struttura per la prevenzione antimafia, atto notificato l’8.10.2024;
b) di tutti gli atti richiamati nell’atto interdittivo comunicato alla società ricorrente, prodromici e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota -OMISSIS-
- della relazione n.-OMISSIS-
- dell’atto prot. -OMISSIS-
- di tutti gli atti richiamati nell’atto interdittivo e nel presente e prodromici e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. NI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- l’8.10.2024 il Ministero dell’Interno, Struttura Prevenzione Antimafia, notificava alla ricorrente comunicazione antimafia di tenore negativo, ritenendo sussistere la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- il provvedimento interdittivo veniva giustificato in ragione della circostanza che l’amministratore unico e socio di maggioranza della -OMISSIS-
- avverso l’atto anzidetto venivano mosse plurime censure;
- si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno;
- in data 23.1.2025 venivano proposti motivi aggiunti;
- all’udienza camerale del 3.2.2025, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a, la causa passava in decisione;
- preliminarmente, non può ritenersi, come eccepito, il ricorso irricevibile, poiché il provvedimento impugnato deve considerarsi autonomo da quello precedente del 2022 con il quale era stata disposta la sola sospensione della ricorrente dall’anagrafe antimafia, posti gli ulteriori accertamenti che sono stati compiuti;
- la prima censura, di per sé assorbente ed analoga sia al ricorso principale che a quello per motivi aggiunti, è fondata;
- è noto che, anteriormente alla riforma del novembre 2021 al codice antimafia, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il principio del contraddittorio andasse ragionevolmente bilanciato, anche attraverso il suo ridimensionamento, con la necessità di arginare il fenomeno mafioso che, per la sua estrema insidiosità, aumenta gravemente il rischio di vanificare il complesso lavoro degli organi deputati alle indagini, così da non prevedere l’obbligo di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento evidentemente in ragione del fatto che più si avanzano le garanzie partecipative più è concreto il rischio che la discovery anticipata di elementi o notizie a disposizione degli inquirenti ponga nel nulla gli sforzi e le risultanze raggiunte (in questi termini cfr. Cons. Stato, sez. III, 20.6.2022 n. 5026);
- dunque, prima della novella del 2021 era prevalente l’indirizzo che l’informativa antimafia, anche per la sua natura cautelare e preventiva, fosse caratterizzata da un procedimento “speciale” rispetto al modello generale delineato dalla legge n. 241/1990, come era confermato dal previgente art. 93 co. 7 D. Lgs. cit. (“ Il prefetto, ove lo ritenga utile, … invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre … ”);
- l’art. 92 co. 2 bis D. Lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233) è, tuttavia, intervenuto sulla questione, prescrivendo: “ Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione ... ”;
- alla luce di tale incisiva modifica del citato comma 2 bis , occorre, pertanto, ad oggi che la Prefettura, o, nella specie, la Struttura Prevenzione Antimafia, stante la sua competenza ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 189/2016, ravvisati i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; ciò non esclude, comunque, che la scelta sull’ an ed il quomodo della comunicazione informativa contenga margini di discrezionalità, potendo l’amministrazione derogare a quanto indicato sopra in presenza di “ particolari esigenze di celerità del procedimento ”, dovendosi, inoltre, sottolineare in merito che “ non possono formare oggetto della comunicazione … elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ”;
- l’amministrazione deve, pertanto, considerare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili, posto che, prima dell’adozione dell’informazione interdittiva, l’instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l’eccezione;
- trasponendo le coordinate ricostruttive dell’istituto al caso di specie, deve evidenziarsi che la P.A. non ha motivato sul perché non ha instaurato il contraddittorio; peraltro, nella vicenda in oggetto, l’iscrizione era già stata sospesa nel 2022 (quindi, già questa circostanza esclude che ci potessero essere ragioni di urgenza) e l’omessa attivazione del contraddittorio ha precluso alla ricorrente la possibilità di muovere censure in merito alla contestazione mossa all’amministratore unico e socio di maggioranza della -OMISSIS-, rinviato a giudizio solo per il reato di cui all’art. 353 cpv. c.p., ma non anche per l’aggravante citata dall’amministrazione resistente, ossia la circostanza di cui all’art. 416 bis.1 c.p.; inoltre, non è stato possibile evidenziare all’amministrazione resistente che la misura cautelare applicata dal -OMISSIS-
- la Struttura prevenzione antimafia non ha, dunque, agito in maniera conforme al novellato quadro normativo che, pur continuando a prevedere la sussistenza di fattispecie in cui l’esigenza “cautelare” legittima l’adozione del provvedimento odiernamente gravato “inaudita altera parte”, ha ampliato, di regola, le garanzie partecipative in favore dell’impresa oggetto di “indagine” in chiave di prevenzione antimafia;
- per completezza, non può trovare applicazione l’art. 21 octies co. 2 l. 241/1990 (questo in ragione delle puntualizzazioni operate in giudizio dal Ministero resistente con la memoria depositata in atti il 9.1.2025), perché, come chiarito in modo condivisibile dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. III, n. 8390/2024), in disparte la tematica più generale dell’estensione al procedimento ex art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 dei principi generali del procedimento amministrativo, il primo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies cit. trova applicazione in relazione ai soli provvedimenti che abbiano carattere “vincolato”, e tra questi certamente non rientra il provvedimento di informativa antimafia; inoltre, è inapplicabile anche il secondo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies cit., poiché l’avviso ex art. 92 co. 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011 non è una comunicazione di avvio del procedimento, paragonabile a quella prevista dall’art. 7 l. 241/1990, imponendo al Prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, anche istruito (“ sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2 ”) e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis); dunque, l’avviso ex art. 92 comma 2 bis può essere assimilato ad un preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, la cui violazione, tuttavia, non può trovare effetto sanante nel disposto dell’art. 21 octies cit., questo dopo la novella operata dal D.L. n. 76/2020;
- alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono fondati nei limiti indicati e vanno accolti con conseguente assorbimento delle altre censure dedotte, fatte salve naturalmente le ulteriori determinazioni che la Struttura prevenzione antimafia sarà tenuta ad assumere in sede di riedizione del potere amministrativo depurato dal vizio procedurale riscontrato all’esito del presente giudizio;
- la peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie come da parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’Interno deve restituire alla ricorrente qualora anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL GI, Presidente
NI NE, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NE | EL GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.