Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 13 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi la ricorrente personalmente con l'avv. Federico Scisca in sostituzione Parte_1 dell'avv. Scisca Roberto.
L'avvocato rappresenta di aver versato nel fascicolo telematico prova della notifica a mezzo PEC del ricorso, produce estratto INIPEC alla data della notifica, e chiede che sia dichiarata la contumacia della convenuta.
Nessuno compare per parte resistente.
Il Giudice ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e pedissequo decreto dichiara la contumacia della società convenuta.
L'avv. Scisca discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Emilia Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 933/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SCISCA ROBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, RICORRENTE contro
C.F./P.I. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 05/04/2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, formulando CP_1 le seguenti conclusioni:
Condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 complessiva di € 1.474,95 lordi per retribuzione giugno 2023, ferie non godute e mancato preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Condannare la società convenuta al pagamento del compenso professionale di difesa ex art. 93 c.p.c. da liquidarsi in favore dell'Avv. Roberto Scisca.
rimasta contumace. CP_1
2 All'udienza del 13.03.2025 la causa è stata discussa e il Giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo, unitamente alla motivazione.
2) Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella documentazione contrattuale (doc. 1 fascicolo ricorrente) e nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Si evince da detti documenti che la lavoratrice è stata assunta con inquadramento nel livello 6, qualifica di operaia, CCNL Multiservizi FAPI.
Il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni “per giusta causa” alla data del 6.06.2023.
La ricorrente lamenta il mancato pagamento della retribuzione di giugno 2023, delle ferie non godute, dei ROL non goduti e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Le somme pretese trovano fondamento nella documentazione contrattuale (doc. 1, fascicolo ricorrente) e nel CCNL in atti (doc. 11, fascicolo ricorrente).
I conteggi depositati appaiono correttamente formulati sulla base del contratto, delle disposizioni del CCNL di riferimento, delle risultanze delle buste paga dei mesi precedenti (doc. 3 e e 4, fascicolo ricorrente).
3) A fronte dell'allegazione della ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
L'inadempimento datoriale legittimava, inoltre, la ricorrente a dimettersi per giusta causa, con la conseguenza che alla stessa è dovuta anche la somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente somma lorda di € 1.474,95, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente € 1.474,95 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.029,50 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 13/03/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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