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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3403/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024 da nato a [...] l'[...], c.f. , residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
località Li Buttangari n. 42, e , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, ed ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
SA alla via Mazzini n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Fiori, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di SA.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio civile in SA il
07.06.1980, registrato agli atti del Comune di SA (anno 1980, Atto 37, parte 1) e che dall'unione pagina 1 di 3 nascevano (SA il 16.08.1980), (SA il 22.05.1983) e (SA il Per_1 Per_2 Per_3
27.11.1990), oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata omologata dal
Tribunale di SA con decreto del 30.12.2009 depositato in cancelleria il 07.01.2010 nel procedimento R.G. 3626/2009. Hanno rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
02.07.2025, che si trascrivono integralmente:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SA il 07.06.1980, come risulta
dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di SA (anno 1980, Atto
37, parte 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare pretese economiche
l'una dall'altra, avendo già regolato fra loro ogni questione di natura patrimoniale”.
All'udienza del 02.07.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
pagina 2 di 3 Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda congiunta,
essendo i coniugi economicamente indipendenti.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in SA il 07.06.1980,
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA (anno 1980, Atto 37, parte 1),
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge,
alle condizioni di cui al ricorso e alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 02.07.2025;
2) spese di lite integralmente compensate.
SA, il 06.07.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.10.2024 da nato a [...] l'[...], c.f. , residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
località Li Buttangari n. 42, e , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, ed ivi residente a[...], entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
SA alla via Mazzini n. 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Fiori, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di SA.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio civile in SA il
07.06.1980, registrato agli atti del Comune di SA (anno 1980, Atto 37, parte 1) e che dall'unione pagina 1 di 3 nascevano (SA il 16.08.1980), (SA il 22.05.1983) e (SA il Per_1 Per_2 Per_3
27.11.1990), oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione è stata omologata dal
Tribunale di SA con decreto del 30.12.2009 depositato in cancelleria il 07.01.2010 nel procedimento R.G. 3626/2009. Hanno rappresentato che dalla separazione sono trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non hanno ripreso la convivenza, né si ritiene possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, richiesta confermata con le note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
02.07.2025, che si trascrivono integralmente:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SA il 07.06.1980, come risulta
dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di SA (anno 1980, Atto
37, parte 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare pretese economiche
l'una dall'altra, avendo già regolato fra loro ogni questione di natura patrimoniale”.
All'udienza del 02.07.2025 il Giudice ha trattenuto la causa per riferire al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine di ininterrotta separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
pagina 2 di 3 Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda congiunta,
essendo i coniugi economicamente indipendenti.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in SA il 07.06.1980,
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA (anno 1980, Atto 37, parte 1),
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge,
alle condizioni di cui al ricorso e alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 02.07.2025;
2) spese di lite integralmente compensate.
SA, il 06.07.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Ilaria Bradamante
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