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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/08/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, all'udienza del 19.2.2025 ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.1355/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in c.da Ficheruzza n. 100, Parte_1
c.f.: , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in S. CodiceFiscale_1
Agata Militello, via Asmara 12/A (angolo via Campidoglio), presso e nello studio dell'Avv.
Carmela Teresa Amata, (c.f. p.e.c. CodiceFiscale_2
, giusta procura. Email_1
Ricorrente
CONTRO
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (c.f.: Controparte_1
), in persona del titolare. C.F._3
Resistente
OGGETTO: Retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 2.5.2023, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esponendo Controparte_1 di aver lavorato alle sue dipendenze, come “muratore in calcestruzzo”, inquadrato al livello II di cui alla declaratoria del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane, edili e affini, dal 13/11/2017 e fino al 05/12/2018 e, successivamente, nel periodo dal
09/12/2019 e fino al 02/01/2023, data in cui si dimetteva per giusta causa. Precisava di aver osservato, nei periodi sopradetti, l'orario di lavoro contrattualmente previsto, assentandosi dal lavoro per malattia dal 10/07/2022 all'01/01/2023, periodo in cui era stato ricoverato presso il Policlinico di Messina.
Deduceva che, con riferimento al periodo dal 13/11/2017 al 05/12/2018, la ditta datrice non aveva corrisposto, allo stesso, il trattamento di fine rapporto.
Sosteneva che, da luglio 2022 al 02/01/2023, la ditta datrice non aveva corrisposto l'indennità di malattia posta a suo carico, ed il maturato trattamento di fine rapporto, corrispondendo a parte ricorrente solo degli acconti, pari a complessivi € 3.000,00.
Rilevava che la ditta datrice non aveva provveduto ad effettuare i dovuti accantonamenti presso la Cassa Edile di Messina nel periodo da aprile 2022 a gennaio 2023.
Asseriva il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso, prevista contrattualmente, per essere stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni a causa del mancato pagamento del saldo dei mesi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022.
Deduceva che, nonostante i ripetuti solleciti verbali, la ditta datrice non aveva corrisposto quanto dalla stessa sollecitato.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento dell'indennità di malattia dal 10/07/2022 all'01/01/2023 e degli accantonamenti di Cassa Edile, a carico della ditta datrice, per il periodo da aprile 2022 a gennaio 2023; il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto, con riferimento al periodo lavorativo dal 13/11/2017 al
05/12/2018 e dal 09/12/2019 al 02/01/2023; il riconoscimento all'indennità sostitutiva di preavviso per le dimissioni per giusta causa del 02/01/2023.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della ditta individuale al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme:
- € 1.280,79 a titolo di indennità di malattia a carico del datore di lavoro, oltre l'importo, da calcolarsi sempre a tale titolo come per legge, per il periodo da novembre 2022 a gennaio 2023.
- € 2.407,00 dovuta per legge a titolo di accantonamenti Cassa Edile per il periodo da aprile 2022 a gennaio 2023
- € 6.060,46 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato nei periodi dal
13/11/2017 al 05/12/2018 e dal 09/12/2019 al 02/01/2023;
Pag. 2 di 6 - € 1.400,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al soddisfo.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso la ditta datrice non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Terminata l'istruzione, articolatasi con CTU tecnico-contabile, nonché esauritasi la discussione orale, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va rammentato che, pur essendo vero che la scelta del tutto legittima del convenuto di rimanere contumace non determina l'automatica fondatezza delle pretese di parte ricorrente, è anche vero che la scelta di non comparire in giudizio è comunque una condotta che può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale comportamento da cui desumere argomenti di prova a favore dei fatti allegati da parte ricorrente e non contestati specificatamente dalla parte convenuta.
E nel caso in esame, si può concludere che proprio la mancata costituzione in giudizio della ditta individuale datrice di lavoro confermi ulteriormente la già solida portata probatoria degli elementi offerti dal ricorrente a supporto delle sue pretese.
Sul punto, va rammentato che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti.
Invero, si può ritenere formato un quadro probatorio sufficientemente concreto e preciso sul periodo di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro oggetto dell'odierno giudizio.
Ed infatti, dal modello Unilav prodotto dal ricorrente si evince che il rapporto di lavoro in questione è stato formalmente costituito dal 13/11/2017 al 05/12/2018 e dal
09/12/2019 e al 02/01/2023.
Pag. 3 di 6 Inoltre, può ritenersi provato che abbia regolarmente eseguito la Parte_1 prestazione lavorativa per la ditta convenuta dal mese di gennaio 2022 al mese di gennaio 2023, come si evince dalle buste paga e modelli Uniemens allegati dal ricorrente.
Vi è pure prova documentale sia del periodo di assenza per malattia e del conseguente ricovero di presso il Policlinico G. Martino di Messina, sia del Parte_1 mancato versamento alla Cassa Edile di Messina delle relative ritenute effettuate sugli emolumenti del ricorrente, come si evince dalla corrispondenza tra il procuratore di parte ricorrente e il predetto ente previdenziale.
Conseguentemente, il ricorrente ha assolto all'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi delle relative pretese economiche meglio indicate in ricorso, mentre il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, ha omesso di provare i correlati fatti estintivi.
Inoltre, appare anche fondata la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso nella misura stabilità dal CCNL edili artigianato, in funzione del mancato pagamento del saldo dei mesi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022.
Com'è noto, sia il datore di lavoro, sia il dipendente, possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato offrendo un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dal CCNL applicato.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.”
Ed ancora ai sensi dell'art. 2118, c.c. II comma: “ In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.”
Orbene, la giusta causa, nel caso di specie, è rappresentata da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro, rispetto agli obblighi che gli derivano dalla legge, dal contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, che rende non più proseguibile il rapporto lavorativo.
Pag. 4 di 6 E, certamente, in tale nozione rientra il mancato pagamento degli emolumenti ed indennità oggi rivendicate dal lavoratore, che appare una condotta reiterata nel tempo e non occasionale, per cui possono qualificarsi come legittime le dimissioni del dipendente, senza obbligo di rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato. (Cass., 26/1/1988, n. 648).
Per quanto riguarda il quantum degli emolumenti oggi rivendicati da parte ricorrente
(TFR, indennità di malattia, accantonamenti Cassa Edile ed indennità di mancato preavviso), occorre fare riferimento alle condivisibili conclusioni della CTU tecnico – contabile, secondo cui, per il periodo dal 13.11.2017 al 05.12.2018, le differenze retributive sono pari a € 1.481,01, a titolo di TFR.
Invece, dal 09.12.2019 al 02.01.2023, le differenze retributive ammontano ad un totale di € 10.086,72 a titolo di:
- Cassa Edile 2.407,00
- Anticipo malattia Cassa Edile 1.869,17
- Tfr 4.953,69
- Indennità sostitutiva di preavviso 856,86
Le somme di cui sopra devono essere intese al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. CP_ Conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.567,72, oltre a rivalutazione e interessi legali dalle scadenze e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo, tenuto conto della semplicità delle questioni).
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico CP_ a resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, inteso il procuratore di parte ricorrente, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , nella contumacia di di titolare Parte_1 Controparte_3 dell'omonima ditta individuale,
Pag. 5 di 6 - Condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 11.567,72, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze e sino al soddisfo.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
2.695 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico di , Controparte_1
n.q..
Patti, 8.8.2025
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, all'udienza del 19.2.2025 ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n.1355/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in c.da Ficheruzza n. 100, Parte_1
c.f.: , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in S. CodiceFiscale_1
Agata Militello, via Asmara 12/A (angolo via Campidoglio), presso e nello studio dell'Avv.
Carmela Teresa Amata, (c.f. p.e.c. CodiceFiscale_2
, giusta procura. Email_1
Ricorrente
CONTRO
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale (c.f.: Controparte_1
), in persona del titolare. C.F._3
Resistente
OGGETTO: Retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 2.5.2023, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esponendo Controparte_1 di aver lavorato alle sue dipendenze, come “muratore in calcestruzzo”, inquadrato al livello II di cui alla declaratoria del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane, edili e affini, dal 13/11/2017 e fino al 05/12/2018 e, successivamente, nel periodo dal
09/12/2019 e fino al 02/01/2023, data in cui si dimetteva per giusta causa. Precisava di aver osservato, nei periodi sopradetti, l'orario di lavoro contrattualmente previsto, assentandosi dal lavoro per malattia dal 10/07/2022 all'01/01/2023, periodo in cui era stato ricoverato presso il Policlinico di Messina.
Deduceva che, con riferimento al periodo dal 13/11/2017 al 05/12/2018, la ditta datrice non aveva corrisposto, allo stesso, il trattamento di fine rapporto.
Sosteneva che, da luglio 2022 al 02/01/2023, la ditta datrice non aveva corrisposto l'indennità di malattia posta a suo carico, ed il maturato trattamento di fine rapporto, corrispondendo a parte ricorrente solo degli acconti, pari a complessivi € 3.000,00.
Rilevava che la ditta datrice non aveva provveduto ad effettuare i dovuti accantonamenti presso la Cassa Edile di Messina nel periodo da aprile 2022 a gennaio 2023.
Asseriva il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso, prevista contrattualmente, per essere stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni a causa del mancato pagamento del saldo dei mesi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022.
Deduceva che, nonostante i ripetuti solleciti verbali, la ditta datrice non aveva corrisposto quanto dalla stessa sollecitato.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento dell'indennità di malattia dal 10/07/2022 all'01/01/2023 e degli accantonamenti di Cassa Edile, a carico della ditta datrice, per il periodo da aprile 2022 a gennaio 2023; il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto, con riferimento al periodo lavorativo dal 13/11/2017 al
05/12/2018 e dal 09/12/2019 al 02/01/2023; il riconoscimento all'indennità sostitutiva di preavviso per le dimissioni per giusta causa del 02/01/2023.
Conseguentemente, chiedeva la condanna della ditta individuale al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme:
- € 1.280,79 a titolo di indennità di malattia a carico del datore di lavoro, oltre l'importo, da calcolarsi sempre a tale titolo come per legge, per il periodo da novembre 2022 a gennaio 2023.
- € 2.407,00 dovuta per legge a titolo di accantonamenti Cassa Edile per il periodo da aprile 2022 a gennaio 2023
- € 6.060,46 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato nei periodi dal
13/11/2017 al 05/12/2018 e dal 09/12/2019 al 02/01/2023;
Pag. 2 di 6 - € 1.400,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al soddisfo.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso la ditta datrice non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Terminata l'istruzione, articolatasi con CTU tecnico-contabile, nonché esauritasi la discussione orale, la causa veniva decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va rammentato che, pur essendo vero che la scelta del tutto legittima del convenuto di rimanere contumace non determina l'automatica fondatezza delle pretese di parte ricorrente, è anche vero che la scelta di non comparire in giudizio è comunque una condotta che può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale comportamento da cui desumere argomenti di prova a favore dei fatti allegati da parte ricorrente e non contestati specificatamente dalla parte convenuta.
E nel caso in esame, si può concludere che proprio la mancata costituzione in giudizio della ditta individuale datrice di lavoro confermi ulteriormente la già solida portata probatoria degli elementi offerti dal ricorrente a supporto delle sue pretese.
Sul punto, va rammentato che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti.
Invero, si può ritenere formato un quadro probatorio sufficientemente concreto e preciso sul periodo di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro oggetto dell'odierno giudizio.
Ed infatti, dal modello Unilav prodotto dal ricorrente si evince che il rapporto di lavoro in questione è stato formalmente costituito dal 13/11/2017 al 05/12/2018 e dal
09/12/2019 e al 02/01/2023.
Pag. 3 di 6 Inoltre, può ritenersi provato che abbia regolarmente eseguito la Parte_1 prestazione lavorativa per la ditta convenuta dal mese di gennaio 2022 al mese di gennaio 2023, come si evince dalle buste paga e modelli Uniemens allegati dal ricorrente.
Vi è pure prova documentale sia del periodo di assenza per malattia e del conseguente ricovero di presso il Policlinico G. Martino di Messina, sia del Parte_1 mancato versamento alla Cassa Edile di Messina delle relative ritenute effettuate sugli emolumenti del ricorrente, come si evince dalla corrispondenza tra il procuratore di parte ricorrente e il predetto ente previdenziale.
Conseguentemente, il ricorrente ha assolto all'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi delle relative pretese economiche meglio indicate in ricorso, mentre il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, ha omesso di provare i correlati fatti estintivi.
Inoltre, appare anche fondata la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso nella misura stabilità dal CCNL edili artigianato, in funzione del mancato pagamento del saldo dei mesi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022.
Com'è noto, sia il datore di lavoro, sia il dipendente, possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato offrendo un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dal CCNL applicato.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto … senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.”
Ed ancora ai sensi dell'art. 2118, c.c. II comma: “ In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.”
Orbene, la giusta causa, nel caso di specie, è rappresentata da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro, rispetto agli obblighi che gli derivano dalla legge, dal contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, che rende non più proseguibile il rapporto lavorativo.
Pag. 4 di 6 E, certamente, in tale nozione rientra il mancato pagamento degli emolumenti ed indennità oggi rivendicate dal lavoratore, che appare una condotta reiterata nel tempo e non occasionale, per cui possono qualificarsi come legittime le dimissioni del dipendente, senza obbligo di rispettare il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo applicato. (Cass., 26/1/1988, n. 648).
Per quanto riguarda il quantum degli emolumenti oggi rivendicati da parte ricorrente
(TFR, indennità di malattia, accantonamenti Cassa Edile ed indennità di mancato preavviso), occorre fare riferimento alle condivisibili conclusioni della CTU tecnico – contabile, secondo cui, per il periodo dal 13.11.2017 al 05.12.2018, le differenze retributive sono pari a € 1.481,01, a titolo di TFR.
Invece, dal 09.12.2019 al 02.01.2023, le differenze retributive ammontano ad un totale di € 10.086,72 a titolo di:
- Cassa Edile 2.407,00
- Anticipo malattia Cassa Edile 1.869,17
- Tfr 4.953,69
- Indennità sostitutiva di preavviso 856,86
Le somme di cui sopra devono essere intese al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. CP_ Conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.567,72, oltre a rivalutazione e interessi legali dalle scadenze e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo, tenuto conto della semplicità delle questioni).
Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico CP_ a resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, inteso il procuratore di parte ricorrente, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , nella contumacia di di titolare Parte_1 Controparte_3 dell'omonima ditta individuale,
Pag. 5 di 6 - Condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, a pagare al ricorrente la complessiva somma di € 11.567,72, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle scadenze e sino al soddisfo.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
2.695 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico di , Controparte_1
n.q..
Patti, 8.8.2025
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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