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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1886/2024 promossa da:
, nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 03/12/1976, residente e domiciliato in Via Washington 248, Bahía Blanca, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Zarrelli (C.F.:
) e Simona Sanvitale (C.F. ), del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo
Del Monte n. 31, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto. Il ricorrente, insieme ai suindicati difensori, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 06 95060674 e agli indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (in atti Parte_1 anche come o o nato a [...], comune in Parte_1 Per_1 Per_2 Persona_3 provincia di Reggio Calabria (RC), il 10.03.1858 da e (cfr. Persona_4 Persona_5 doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina. Dall'unione di con Parte_1 CP_3
era nato in [...] in data [...] il figlio (cfr. doc. in atti n. 4),
[...] Persona_6 indicato nei successivi certificati anche come . L'avo italiano era morto in Italia, Persona_7
a Mammola (RC) in data 07.07.1921 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo, con riferimento alla discendenza di si Persona_6 precisava che:
- egli contraeva matrimonio con in data 25.06.1931 (cfr. doc. in atti n. 5), e Persona_8 dalla loro unione nasceva in Argentina, in data 07.09.1939, la figlia (cfr. doc. Persona_9 in atti n. 6);
- quest'ultima contraeva matrimonio con , in data 05.09.1988 (cfr. doc. in atti Controparte_1
n. 7) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 03.12.1976 il figlio Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 8) - odierno ricorrente.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
17.12.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_2 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli, con conseguente
2 impossibilità di trasmetterlo agli eredi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 26.11.24, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 28.01.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando la comparsa avversaria poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto ed insisteva per l'accoglimento del ricorso, confermando quanto esposto, argomentato e dedotto nel proprio atto introduttivo.
Con ordinanza del 14.03.2025 il giudice rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentino, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Parte_1
Per_ generalizzato come o o o si ritiene che non vi siano Parte_1 Per_1 Per_2 Pt_1 dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non
3 riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed
4 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve
5 la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, si rileva che l'odierno ricorrente, quale diretto discendente di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, ha tentato di prenotare senza successo un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente, quale attività propedeutica alla successiva istanza, tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi del Consolato
Generale d'Italia a Bahia Blanca – Argentina. In particolare, ha allegato Controparte_1 al presente ricorso una serie di screenshot tratti dal portale Prenot@mi della suddetta rappresentanza consolare, relativi ai tentativi di prenotazione effettuati nelle date 02.11.2023, 09.11.2023 e
13.12.2023, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente” (cfr. doc. in atti n. 9).
Con deposito del 28 gennaio 2025 la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati dal ricorrente in epoca recente – segnatamente nelle date del
16.07.2024, 05.08.2024, 04.10.2024, 15.11.2024, 05.12.2024, 31.12.2024 e 22.01.2025 – tutti senza successo (cfr. doc. in atti).
Pertanto, è di tutta evidenza che la competente autorità consolare in Argentina non sia stata in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica della cittadinanza, né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_2
Ciò detto, quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta
6 acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Parte_1
ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data della nascita del
[...] figlio avvenuta in data 09.09.1903 e, dunque, risulta sfornita di prova la circostanza Per_6 argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e da Parte_1 Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 1) ha trasmesso la cittadinanza al figlio – in atti
[...] Persona_6
7 anche - nato il 09.09.1903 (cfr. doc. in atti n. 4) che, sposatosi con Persona_7 Persona_8 in data 25.06.1931 (cfr. doc. in atti n. 5) ha generato la figlia nata in
[...] Persona_9 data 07.09.1939 (cfr. doc. in atti n. 6); quest'ultima si è unita in matrimonio con Controparte_1 in data 05.09.1988 (cfr. doc. in atti n. 7) dando alla luce l'odierno ricorrente Controparte_1
, nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8).
[...]
Successivamente, moriva in Italia, a Mammola (RC), il 07.07.1921 (cfr. doc. in Parte_1 atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 03300884 rilasciato in data 10.05.2024 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 16 e gli argentini naturalizzati a partire da anni 18, non risulta iscritto alla Per_ data sotto indicata, e/o e/o e/o nato a [...]_1 Per_6 Pt_1
Mammola, Reggio Calabria, Italia, il 10/03/1858, deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Parte_1 proprio figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_2 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Controparte_1
8 , nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina, il 03/12/1976 il diritto CP_1 alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1886/2024 promossa da:
, nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 03/12/1976, residente e domiciliato in Via Washington 248, Bahía Blanca, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Zarrelli (C.F.:
) e Simona Sanvitale (C.F. ), del Foro di Roma ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via Crescenzo
Del Monte n. 31, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto. Il ricorrente, insieme ai suindicati difensori, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 06 95060674 e agli indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano (in atti Parte_1 anche come o o nato a [...], comune in Parte_1 Per_1 Per_2 Persona_3 provincia di Reggio Calabria (RC), il 10.03.1858 da e (cfr. Persona_4 Persona_5 doc. in atti n. 1) poi emigrato in Argentina. Dall'unione di con Parte_1 CP_3
era nato in [...] in data [...] il figlio (cfr. doc. in atti n. 4),
[...] Persona_6 indicato nei successivi certificati anche come . L'avo italiano era morto in Italia, Persona_7
a Mammola (RC) in data 07.07.1921 (cfr. doc. in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In particolare, nell'atto introduttivo, con riferimento alla discendenza di si Persona_6 precisava che:
- egli contraeva matrimonio con in data 25.06.1931 (cfr. doc. in atti n. 5), e Persona_8 dalla loro unione nasceva in Argentina, in data 07.09.1939, la figlia (cfr. doc. Persona_9 in atti n. 6);
- quest'ultima contraeva matrimonio con , in data 05.09.1988 (cfr. doc. in atti Controparte_1
n. 7) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 03.12.1976 il figlio Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 8) - odierno ricorrente.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_2 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
17.12.2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_2 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli, con conseguente
2 impossibilità di trasmetterlo agli eredi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 26.11.24, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 28.01.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando la comparsa avversaria poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto ed insisteva per l'accoglimento del ricorso, confermando quanto esposto, argomentato e dedotto nel proprio atto introduttivo.
Con ordinanza del 14.03.2025 il giudice rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentino, nei quali il capostipite in luogo di sia stato Parte_1
Per_ generalizzato come o o o si ritiene che non vi siano Parte_1 Per_1 Per_2 Pt_1 dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non
3 riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed
4 oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve
5 la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, si rileva che l'odierno ricorrente, quale diretto discendente di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, ha tentato di prenotare senza successo un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente, quale attività propedeutica alla successiva istanza, tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato Prenot@mi del Consolato
Generale d'Italia a Bahia Blanca – Argentina. In particolare, ha allegato Controparte_1 al presente ricorso una serie di screenshot tratti dal portale Prenot@mi della suddetta rappresentanza consolare, relativi ai tentativi di prenotazione effettuati nelle date 02.11.2023, 09.11.2023 e
13.12.2023, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente” (cfr. doc. in atti n. 9).
Con deposito del 28 gennaio 2025 la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati dal ricorrente in epoca recente – segnatamente nelle date del
16.07.2024, 05.08.2024, 04.10.2024, 15.11.2024, 05.12.2024, 31.12.2024 e 22.01.2025 – tutti senza successo (cfr. doc. in atti).
Pertanto, è di tutta evidenza che la competente autorità consolare in Argentina non sia stata in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica della cittadinanza, né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_2
Ciò detto, quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta
6 acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Ed ancora, si rileva che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano Parte_1
ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data della nascita del
[...] figlio avvenuta in data 09.09.1903 e, dunque, risulta sfornita di prova la circostanza Per_6 argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione. In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da e da Parte_1 Persona_4 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 1) ha trasmesso la cittadinanza al figlio – in atti
[...] Persona_6
7 anche - nato il 09.09.1903 (cfr. doc. in atti n. 4) che, sposatosi con Persona_7 Persona_8 in data 25.06.1931 (cfr. doc. in atti n. 5) ha generato la figlia nata in
[...] Persona_9 data 07.09.1939 (cfr. doc. in atti n. 6); quest'ultima si è unita in matrimonio con Controparte_1 in data 05.09.1988 (cfr. doc. in atti n. 7) dando alla luce l'odierno ricorrente Controparte_1
, nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8).
[...]
Successivamente, moriva in Italia, a Mammola (RC), il 07.07.1921 (cfr. doc. in Parte_1 atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n. 03300884 rilasciato in data 10.05.2024 dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 16 e gli argentini naturalizzati a partire da anni 18, non risulta iscritto alla Per_ data sotto indicata, e/o e/o e/o nato a [...]_1 Per_6 Pt_1
Mammola, Reggio Calabria, Italia, il 10/03/1858, deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Parte_1 proprio figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_2 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Controparte_1
8 , nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Argentina, il 03/12/1976 il diritto CP_1 alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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