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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 6291/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 6291/2024, introdotta con ricorso depositato congiuntamente in data 29/10/2024 da:
con l'avv. DALLA VALLE PAOLA, e Parte_1
con l'avv. CECCONATO ANNA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51, ult. comma,
c.p.c., esponendo che: - con sentenza non definitiva n. 1120/2016 ottenevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- con sentenza n. 44/2017, pubblicata il 12/01/2017, veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia secondogenita, con collocazione prevalente presso la madre e obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei due figli della coppia corrispondendo la somma di euro 1.800 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Davano atto che per motivi sopravvenuti era necessario rivedere le condizioni in essere tra le parti e chiedevano l'accoglimento delle nuove condizioni concordemente formulate.
Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e il parere del Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 6291/2024, a parziale modifica della sent. n.
44/2017 pubbl. il 12/01/2017, ferme restando le altre condizioni,
così provvede:
“1) Alla sottoscrizione del presente accordo il signor
[...]
rimborsa alla signora con bonifico bancario Parte_1 Parte_2
utilizzando le coordinate IBAN [...]. la complessiva somma di € 14.500,00, somma che la signora accetta Pt_2
a saldo e stralcio di ogni iniziale maggiore pretesa relativamente alle spese ordinarie e straordinarie di qualunque natura anticipate per il mantenimento del figlio fino alla data di Per_1
sottoscrizione del presente ricorso. Le parti danno atto in particolare che:
• la somma di € 3 .500,00 viene corrisposta a rimborso per la quota del 50% delle spese sostenute dalla signora per l'iscrizione Pt_2
del figlio ad un corso per sommelier in Treviso e a un master Per_1
in Wine Business Management presso School of Management presso MIB
Trieste;
• la somma di € 5 .784,20 viene corrisposta per rimborso spese universitarie
• i restanti importi per spese ordinarie di vario genere.
2) Una volta provveduto al rimborso delle somme di cui al punto che precede le parti danno atto della raggiunta indipendenza economica del figlio , maggiorenne e percettore di redditi adeguati al Per_1
proprio sostentamento, sebbene con contratto a tempo determinato e reciprocamente riconoscono nulla essere più dovuto per il suo mantenimento.
3) Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia il signor provvederà in via esclusiva a tutte Per_2 Parte_1
le spese ordinarie e straordinarie relative al suo mantenimento fatta eccezione per il mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui la stessa si troverà presso la madre la quale provvederà alle sue necessità correnti.
4) In particolare e a titolo puramente esemplificativo il signor provvederà a tutte le spese di alloggio e di Parte_1 mantenimento ordinario di fuori sede, alle tasse e rette Per_2
universitarie o relative a qualunque altro percorso di formazione anche post universitaria che dovesse essere intrapreso dalla figlia,
alle spese per attività sportive, ludico culturali, alle spese di viaggio nonché ad ogni altra spesa individuata come straordinaria a mente del locale protocollo adottato presso il Tribunale di Treviso.
5) Le parti danno atto di non avere reciprocamente null'altro a pretendere fatto salvo l'adempimento degli impegni assunti con il presente ricorso.”
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani Dott.ssa Susanna Menegazzi