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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nella persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1315/2023 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANNI ZAMBELLI e Parte_1 presso lo studio di quest'ultimo in REGGIO EMILIA, VIA EMILIA S. STEFANO, N. 6, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati NINO G. RUFFINI e GEMINIO C. Controparte_1
RUFFINI e presso il loro studio in REGGIO EMILIA, VIA PAOLO BORSELLINO, n. 22, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE DE Controparte_2
FRANCESCO e presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE MONTANINI in REGGIO EMILIA, VIA
CISALPINA, N. 38, elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.4.2025.
FATTO
La signora ha convenuto in giudizio la società per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare, ex artt. 2051 o 2043 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti, cadendo all'interno del ristorante denominato “Trattoria Filippini”, sito in Albinea (RE), via
Castellana, n. 17/A.
pagina 2 di 11 In particolare, l'attrice ha riferito: a) che il giorno 15.5.2022 si trovava, con un gruppo di amici, all'interno del ristorante “Trattoria Filippini”; b) che terminato il pranzo, nel recarsi verso i servizi igienici del locale, era scivolata, cadendo rovinosamente a terra, a causa di un versamento di acqua, non avvistabile e non prevedibile, presente sul pavimento del corridoio antistante la porta dei bagni;
c) che le consistenti lesioni riportate a seguito della caduta, avevano reso necessario l'immediato trasporto in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Reggio Emilia, ove le era stata diagnosticata una “frattura basicervicale femore sx”; d) che in data 23.5.2022 era stata sottoposta ad un intervento di osteonsintesi con chiodo gamma e, quindi, dimessa in data 23.5.2022; e) che i testimoni e Testimone_1
presenti all'interno del locale, potevano confermare la dinamica descritta sopra;
f) che Testimone_2
la responsabilità della caduta era da ascriversi alla società Filippini, che non aveva provveduto ad asciugare il pagamento e neppure ad appore un cartello.
In ragione di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis
− Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 15.05.2022 all'attrice Parte_1
è riconducibile a responsabilità esclusiva della in qualità di gestore della Trattoria CP_3
Filippini, in persona del legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente
− Condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. CP_3
2051 c.c. e/ o alternativamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento, a favore dell'attrice, di tutti i danni subiti per l'evento dedotto, così come verranno quantificati in corso di causa, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre una quota per la svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese del giudizio”. ha negato la propria responsabilità, contestando la presenza di acqua sul pavimento e che CP_4
essa fosse stata la causa della caduta della signora in ogni caso, ha assunto il concorso colposo T_ dell'attrice e chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di con cui Controparte_2
aveva in essere una polizza RCT, per essere manlevata nel caso in cui fosse stata ravvisata una sua responsabilità in relazione all'infortunio occorso all'attrice.
Pertanto, ha formulato le seguenti domande:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa estensione del contraddittorio: RESPINGERE ogni avversa domanda e richiesta siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree: DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, CONDANNARE
pagina 3 di 11 a manlevare e tenere indenne da ogni avversa pretesa Controparte_2 Controparte_3
e/o somma che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare, con vittoria delle spese di lite”. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società Filippini in Controparte_2 ragione della clausola di vincolo della polizza in essere con la convenuta, l'improcedibilità della domanda svolta nei propri confronti per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria ex D.lgs. n.
28/2010 e l'infondatezza, nel merito, della domanda attrice, non essendovi prova dell'evento dannoso, del nesso di causa tra la cosa oggetto di custodia e l'evento di danno e tra quest'ultimo ed il danno.
In particolare, con riferimento alla dinamica del sinistro ha riferito: a) che la zona servizi della
“Trattoria Filippini” risultava collegata alla sala ristorante mediante un ampio corridoio, con pavimentazione in ceramica provvista di trattamento superficiale rugoso antiscivolo;
b) che nella zona servizi della “Trattoria Filippini” la visibilità diurna era buona e l'illuminazione ottima;
c) che lungo il corridoio di accesso al locale bagno era posizionata una colonna frigo porta bevande regolarmente funzionante;
d) che in data 15.05.22, alle ore 15.30 circa, ultimato il pranzo, la sig.ra T_
apprestatasi a raggiungere la toilette dalla sala ristorante, giunta in prossimità del bagno, avrebbe perso l'equilibrio rovinando a terra, a suo dire, a causa dell'asserita perdita d'acqua di un frigorifero collocato nel corridoio del ristorante;
e) che alcuno dei presenti nell'esercizio commerciale aveva assistito direttamente alla caduta della sig.ra f) che dopo circa quattro ore dall'asserita caduta, alle ore T_
18.39, il marito della sig.ra sig. aveva richiesto l'intervento del 118; g) T_ Persona_1 che in data 16.05.22, il sig. , titolare della “Trattoria Filippini”, aveva denunciato il Persona_2
sinistro a senza riferire della presenza di acqua sul pavimento antistante Controparte_2
il bagno;
h) che in data 18.05.22, il perito ing. della su Persona_3 Controparte_5
incarico di si era recato presso la trattoria, rinvenendovi il sig. Controparte_2 [...]
che gli aveva riferito di essere legato al sig. , ed a sua moglie, da Persona_1 Persona_2
amicizia di lunga data;
su domanda del perito, nulla aveva saputo riferire circa la presenza di testimoni che avessero assistito alla caduta della sig.ra sempre su domanda del perito, il sig. T_ Persona_1
aveva risposto di aver allertato il 118 nell'immediatezza della caduta;
i) che in data 18.07.22,
[...] in occasione di un secondo sopralluogo dell'incaricato della compagnia sig. il sig. Controparte_6
, titolare della “Trattoria Filippini”, diversamente da quanto dichiarato in sede di Persona_2
denuncia del sinistro, aveva riferito “che la sig.ra è caduta mentre andava in bagno ed è T_ scivolata su di una pozza d'acqua presente sul pavimento, causata dalla condensa del frigo ivi presente, che a causa del caldo e del continuo aprire e chiudere si era riversata in parte per terra.
Preciso, infine che il frigo non era guasto”. Anche il sig. nulla aveva saputo riferire Persona_2
pagina 4 di 11 circa la presenza di testimoni all'asserita caduta della sig.ra (“preciso…che non sono a T_ conoscenza di testi oculari diretti della caduta”).
Sulla base di tali premesse, la terza chiamata ha concluso come segue:
“1) In via pregiudiziale:
a) accertare e dichiarare, ex art. 1891 c.c., la carenza di legittimazione attiva della società CP_3
alla luce della clausola di vincolo in favore della di
[...] Parte_2 cui alla polizza “Dinamica Plus Commercio” n. 112607232, ed in assenza del preventivo consenso scritto del predetto istituto di credito;
b) dichiarare improcedibile la domanda formulata dalla nei confronti della Controparte_3
per mancato previo esperimento della procedura di mediazione Controparte_2
obbligatoria disciplinata dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.;
2) In via preliminare:
a) valutare e disporre, anche ai sensi dell'art. 331, comma quarto, c.p.p. la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per l'avvio delle opportune indagini preliminari per l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali nel sinistro per cui è causa;
3) Nel merito:
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia, spiegata dalla società nei confronti della per assenza di presupposti e Controparte_3 Controparte_2
requisiti, attesa la manifesta infondatezza ed inconsistenza probatoria della domanda attorea e per
l'effetto rigettarla;
b) accertare e dichiarare comunque l'infondatezza delle domande tutte così come promosse da parte attrice e/o dal convenuto e/o da qualsivoglia soggetto eventualmente intervenuto e/o terzo chiamato nei confronti della società e/o della in quanto infondate in Controparte_3 Controparte_2 fatto e in diritto ed allo stato non provate e per l'effetto rigettarle;
4) In via subordinata:
a) senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra
[...]
nel denunciato sinistro, ai sensi degli artt. 2051 e/o 1227 c.c.; Parte_1
b) escludere e/o ridurre per l'effetto l'eventuale risarcimento riconosciuto alla sig.ra Parte_1 in proporzione all'incidenza causale del comportamento e del grado di responsabilità alla
[...] medesima ascrivibili nell'evento de quo, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione oltreché di tutte le spese non provate e, comunque, tenuto conto dell'assistenza sanitaria di cui avrebbe potuto usufruire, a titolo gratuito, avvalendosi del Sistema Sanitario Nazionale;
pagina 5 di 11 5) In via ulteriormente subordinata:
a) senza che ciò comporti alcuna accettazione del contraddittorio, nella denegata ed irragionevole ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice e/o comunque del diritto della società ad essere manlevato e garantito dalla in forza Controparte_3 Controparte_2 della polizza polizza “Dinamica Plus Commercio” n. 112607232, accertare e dichiarare la
Compagnia tenuta ad indennizzare lo stesso:
▪ per quell'ammontare effettivamente provato all'esito del giudizio, nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e per gli importi che la dimostrerà di aver pagato a parte Controparte_3
attrice;
▪ rigorosamente entro e non oltre i limiti del massimale e/o sottomassimale di polizza di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 82, lettera a), “Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata”,
Settore E – Responsabilità Civile - delle Condizioni Generali Assicurazione, e nei limiti del debito di valuta;
▪ escludendo tutti gli eventi e i danni non oggetto di copertura;
▪ escludendo il pagamento delle spese dei legali o dei tecnici designati direttamente dalla CP_3 per la tutela dei propri diritti, ai sensi dell'art. 94 “gestione delle vertenze di danno – spese
[...] legali” – Settore E – Responsabilità Civile - delle Condizioni Generali Assicurazione;
▪ escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione, stante il divieto sancito dalle Sezioni Unite della
Cassazione Civile con la nota sentenza del 17.02.95 n. 1712;
6) In via istruttoria:
a) ammettere le deduzioni, richieste e produzioni documentali tutte come indicate, formulate ed allegate nella comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi integralmente e letteralmente trascritte, e nelle redigende memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
7) In ordine alle spese di giudizio:
a) con vittoria di spese anche forfetarie, e compenso per la prestazione-attività professionale, oltre
C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Disposto ed espletato il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010, sono state depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ed ammessa la prova per interpello e testi formulata dall'attrice e dalla terza chiamata.
Ultimata l'istruttoria orale, e respinta l'istanza di una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 10.4.2025, con termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
pagina 6 di 11 1.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (come ad es. nel caso di scoppio di una caldaia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione
(come ad es. nel caso di buche).
Pertanto, e concludendo sul punto, a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima”, che determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (Cass. ord. 1.2,2018, n. 2481) e che ha altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27724).
2.
Passando al merito, nella fattispecie in esame difetta la prova, a carico del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. In particolare, non è dimostrato che l'attrice sia caduta a causa dell'asserita presenza di acqua sul pavimento del corridoio antistante la porta dei bagni della Trattoria Filippini.
2.a.
Nell'atto di citazione si legge, a pagina 1, che l'attrice “mentre si recava verso i servizi igienici del locale, scivolava e cadeva rovinosamente a terra a causa di un versamento di acqua, non avvistabile e pagina 7 di 11 non prevedibile, presente sul pavimento del corridoio antistante la porta dei bagni, come emerge dalle allegate fotografie, scattate subito dopo l'evento”.
I testimoni indicati dalla difesa attorea, hanno riferito, uno, di non avere assistito alla caduta della signora ma di averla vista in terra, l'altro, di avere assistito alla caduta, ma di non aver visto la T_ pozza d'acqua sul corridoio. Nello specifico, il sig. dopo aver riconosciuto nella Testimone_2
fotografia di cui al documento n. 10 della memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. le persone che erano al tavolo con lui, ha risposto, sul capitolo 3, della predetta memoria, “si è vero;
io avevo la visuale diretta in quanto stavo andando a pagare;
io non ho visto la sig.ra cadere ma l'ho visto T_ in terra;
[…]; la sig.ra era bagnata;
preciso che il pavimento era bagnato”, riferendo, poi, genericamente, sul capitolo 4, che “più o meno la zona in cui è caduta la sig.ra è quella ritratta T_ nelle fotografie”.
La signora dopo essersi riconosciuta nella fotografia di cui al doc. n. 10 della Testimone_1
memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., raffigurante, insieme a lei, la sig.ra con cui T_ era a pranzo, rispondendo sul capitolo 3 di tale memoria, ha riferito: “si è vero;
ho visto la sig.ra cadere mentre si recava in bagno;
mi sono recata subito dalla per assisterla e non visto T_ T_
e non ho fatto caso se ci fosse una pozza di acqua in terra […]”, ulteriormente ribadendo, sul capitolo
4, “io la pozza d'acqua non l'ho vista”.
Dunque, alla caduta in terra della sig.ra avrebbe assistito un solo testimone, la sig.ra T_ _1 che nulla ha saputo riferire, però, sulla presenza di un asserita pozza d'acqua; l'altro teste, il sig.
non ha assistito alla caduta, ma avrebbe visto la sig.ra in terra, bagnata, senza essere Tes_2 T_ in grado, però, di indicare con precisione l'esatto punto in cui l'attrice sarebbe caduta, avendo riferito che “più o meno” era quello raffigurato nella fotografia di cui al documento n. 10 esibitogli.
2.b.
In ordine alla presenza di tali testimoni nel luogo in cui l'attrice sarebbe caduta, il teste alla Tes_2
domanda, se “insieme a lei per soccorrere la sig.ra era presente anche la sig.ra T_ _1
?”, ha risposto: “Non ricordo”, mentre il teste sentito sul capitolo 10 della
[...] Persona_3 memoria istruttoria della terza chiamata (“Vero che in data 18.05.22, il perito Ing. Persona_3
della su incarico della effettuava un Controparte_5 Controparte_2
sopralluogo sul posto e che in tale occasione, il sig. marito della sig.ra Per_1 Persona_1
dichiarava al predetto perito che nulla sapeva riferire circa la presenza ed il Parte_1 nominativo di testimoni all'asserita caduta della sig.ra ), ha riferito: “si, preciso che il sig. T_
pagina 8 di 11 marito della sig.ra unico mio interlocutore, mi ha riferito che la sala Persona_1 T_ era piena di gente ma non ha riferito il nominativo di testimoni”.
Quindi, nell'immediatezza dei fatti, il marito della sig.ra che era a pranzo con la moglie, non ha T_
riferito al perito assicurativo della presenza di testimoni, e ciò benché il medesimo conoscesse i signori e essendo a pranzo anche con loro. _1 Tes_2
Lo stesso convenuto, sig. , ha dichiarato, in data 18.7.2022, “non sono a conoscenza Persona_2 di testi oculari diretti della caduta” (doc. n. 6 della comparsa di costituzione della terza chiamata).
Dunque, nell'immediatezza dei fatti, né il marito della sig.ra né il sig. , hanno riferito T_ Per_2
al perito assicurativo della presenza di testimoni che avessero assistito alla caduta della sig.ra T_
2.c.
In ordine alle dichiarazioni rese dal sig. in occasione del suo interpello, valga osservare che, Per_2 mentre nella comparsa di costituzione, a pagina 2, si legge che “sarà necessario che parte attrice dimostri la presenza di acqua sul pavimento, quale “causa” della caduta, trattandosi di aspetto contestato […] Soprattutto si contesta il nesso di causa tra la presenza di acqua ed una caduta talmente rovinosa”, in sede di interpello, la predetta parte ha confermato i capitoli 1, 2, 3 e 4 della memoria istruttoria attorea, e cioè che la sig.ra sarebbe caduta nel corridoio antistante i bagni, a T_
causa della presenza di acqua, sul pavimento, proveniente dal frigorifero antistante i servizi.
Al di là della contraddittorietà di quanto dichiarato in sede di interpello rispetto a quanto riferito nella comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso le dichiarazioni rese dal sig. non hanno Per_2
valore confessorio nei confronti di quest'ultima, chiamata in garanzia Controparte_2
dalla convenuta, è soggetto terzo rispetto al danneggiato ed al danneggiante. Al riguardo, la Corte di
Cassazione ha ben evidenziato che “L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cass., ord. 6 dicembre 2021, n. 38626). Tale principio di diritto è stato ribadito, anche di recente, dalla Corte
pagina 9 di 11 di Cassazione che ha affermato che “Ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge” (Cass., sent. 14.6.2024, n. 16669).
2.d.
In ordine, poi, all'orario in cui l'attrice sarebbe caduta, nell'atto di citazione si legge, a pagina 1, che “a seguito della caduta l'esponente riportava consistenti lesioni che ne richiedevano l'immediato ricovero in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Reggio Emilia”, mentre dal cartellino emergenze della centrale operativa del 118, l'intervento dell'ambulanza risulta chiesto alle ore 18,39 (doc. 2 dell'atto di citazione) e, dunque, non nell'immediatezza della caduta, come riferito nell'atto di citazione, ma ben tre ore dopo.
Da quanto sopra consegue, da un lato, che quanto assunto nell'atto di citazione risulta smentito dalla stessa produzione documentale attorea, dall'altro, che il lasso temporale intercorso tra la caduta e la chiamata dei soccorsi è all'evidenza incompatibile con la gravità delle lesioni riportate (frattura del femore).
2.e.
La complessiva valutazione delle risultanze istruttorie nei termini esposti sopra porta a ritenere che manchi la prova della dinamica del sinistro in maniera collimante con la descrizione operatane nell'atto di citazione.
In definitiva, non risultando offerta, dall'attrice, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno lamentato, la domanda di condanna al risarcimento dei danni va respinta.
Tale statuizione ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua.
3.
La sussistenza di elementi di oggettiva incertezza in fatto, idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, essendosi difatti resa necessaria l'assunzione della prova orale sulla dinamica del sinistro, integra le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92, comma 2, c.p.c. giustifica la deroga alla regola della soccombenza, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite, anche tra convenuta e terza chiamata, non risultando l'iniziativa del chiamante manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., ord. n. 31889/2019).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dalla sig.ra Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Reggio Emilia, 11.4.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, nella persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1315/2023 r.g. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANNI ZAMBELLI e Parte_1 presso lo studio di quest'ultimo in REGGIO EMILIA, VIA EMILIA S. STEFANO, N. 6, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dagli Avvocati NINO G. RUFFINI e GEMINIO C. Controparte_1
RUFFINI e presso il loro studio in REGGIO EMILIA, VIA PAOLO BORSELLINO, n. 22, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE DE Controparte_2
FRANCESCO e presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE MONTANINI in REGGIO EMILIA, VIA
CISALPINA, N. 38, elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.4.2025.
FATTO
La signora ha convenuto in giudizio la società per sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare, ex artt. 2051 o 2043 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti, cadendo all'interno del ristorante denominato “Trattoria Filippini”, sito in Albinea (RE), via
Castellana, n. 17/A.
pagina 2 di 11 In particolare, l'attrice ha riferito: a) che il giorno 15.5.2022 si trovava, con un gruppo di amici, all'interno del ristorante “Trattoria Filippini”; b) che terminato il pranzo, nel recarsi verso i servizi igienici del locale, era scivolata, cadendo rovinosamente a terra, a causa di un versamento di acqua, non avvistabile e non prevedibile, presente sul pavimento del corridoio antistante la porta dei bagni;
c) che le consistenti lesioni riportate a seguito della caduta, avevano reso necessario l'immediato trasporto in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Reggio Emilia, ove le era stata diagnosticata una “frattura basicervicale femore sx”; d) che in data 23.5.2022 era stata sottoposta ad un intervento di osteonsintesi con chiodo gamma e, quindi, dimessa in data 23.5.2022; e) che i testimoni e Testimone_1
presenti all'interno del locale, potevano confermare la dinamica descritta sopra;
f) che Testimone_2
la responsabilità della caduta era da ascriversi alla società Filippini, che non aveva provveduto ad asciugare il pagamento e neppure ad appore un cartello.
In ragione di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis
− Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 15.05.2022 all'attrice Parte_1
è riconducibile a responsabilità esclusiva della in qualità di gestore della Trattoria CP_3
Filippini, in persona del legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente
− Condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. CP_3
2051 c.c. e/ o alternativamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento, a favore dell'attrice, di tutti i danni subiti per l'evento dedotto, così come verranno quantificati in corso di causa, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre una quota per la svalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Con vittoria delle spese del giudizio”. ha negato la propria responsabilità, contestando la presenza di acqua sul pavimento e che CP_4
essa fosse stata la causa della caduta della signora in ogni caso, ha assunto il concorso colposo T_ dell'attrice e chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di con cui Controparte_2
aveva in essere una polizza RCT, per essere manlevata nel caso in cui fosse stata ravvisata una sua responsabilità in relazione all'infortunio occorso all'attrice.
Pertanto, ha formulato le seguenti domande:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa estensione del contraddittorio: RESPINGERE ogni avversa domanda e richiesta siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree: DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, CONDANNARE
pagina 3 di 11 a manlevare e tenere indenne da ogni avversa pretesa Controparte_2 Controparte_3
e/o somma che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare, con vittoria delle spese di lite”. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società Filippini in Controparte_2 ragione della clausola di vincolo della polizza in essere con la convenuta, l'improcedibilità della domanda svolta nei propri confronti per non essere stata esperita la mediazione obbligatoria ex D.lgs. n.
28/2010 e l'infondatezza, nel merito, della domanda attrice, non essendovi prova dell'evento dannoso, del nesso di causa tra la cosa oggetto di custodia e l'evento di danno e tra quest'ultimo ed il danno.
In particolare, con riferimento alla dinamica del sinistro ha riferito: a) che la zona servizi della
“Trattoria Filippini” risultava collegata alla sala ristorante mediante un ampio corridoio, con pavimentazione in ceramica provvista di trattamento superficiale rugoso antiscivolo;
b) che nella zona servizi della “Trattoria Filippini” la visibilità diurna era buona e l'illuminazione ottima;
c) che lungo il corridoio di accesso al locale bagno era posizionata una colonna frigo porta bevande regolarmente funzionante;
d) che in data 15.05.22, alle ore 15.30 circa, ultimato il pranzo, la sig.ra T_
apprestatasi a raggiungere la toilette dalla sala ristorante, giunta in prossimità del bagno, avrebbe perso l'equilibrio rovinando a terra, a suo dire, a causa dell'asserita perdita d'acqua di un frigorifero collocato nel corridoio del ristorante;
e) che alcuno dei presenti nell'esercizio commerciale aveva assistito direttamente alla caduta della sig.ra f) che dopo circa quattro ore dall'asserita caduta, alle ore T_
18.39, il marito della sig.ra sig. aveva richiesto l'intervento del 118; g) T_ Persona_1 che in data 16.05.22, il sig. , titolare della “Trattoria Filippini”, aveva denunciato il Persona_2
sinistro a senza riferire della presenza di acqua sul pavimento antistante Controparte_2
il bagno;
h) che in data 18.05.22, il perito ing. della su Persona_3 Controparte_5
incarico di si era recato presso la trattoria, rinvenendovi il sig. Controparte_2 [...]
che gli aveva riferito di essere legato al sig. , ed a sua moglie, da Persona_1 Persona_2
amicizia di lunga data;
su domanda del perito, nulla aveva saputo riferire circa la presenza di testimoni che avessero assistito alla caduta della sig.ra sempre su domanda del perito, il sig. T_ Persona_1
aveva risposto di aver allertato il 118 nell'immediatezza della caduta;
i) che in data 18.07.22,
[...] in occasione di un secondo sopralluogo dell'incaricato della compagnia sig. il sig. Controparte_6
, titolare della “Trattoria Filippini”, diversamente da quanto dichiarato in sede di Persona_2
denuncia del sinistro, aveva riferito “che la sig.ra è caduta mentre andava in bagno ed è T_ scivolata su di una pozza d'acqua presente sul pavimento, causata dalla condensa del frigo ivi presente, che a causa del caldo e del continuo aprire e chiudere si era riversata in parte per terra.
Preciso, infine che il frigo non era guasto”. Anche il sig. nulla aveva saputo riferire Persona_2
pagina 4 di 11 circa la presenza di testimoni all'asserita caduta della sig.ra (“preciso…che non sono a T_ conoscenza di testi oculari diretti della caduta”).
Sulla base di tali premesse, la terza chiamata ha concluso come segue:
“1) In via pregiudiziale:
a) accertare e dichiarare, ex art. 1891 c.c., la carenza di legittimazione attiva della società CP_3
alla luce della clausola di vincolo in favore della di
[...] Parte_2 cui alla polizza “Dinamica Plus Commercio” n. 112607232, ed in assenza del preventivo consenso scritto del predetto istituto di credito;
b) dichiarare improcedibile la domanda formulata dalla nei confronti della Controparte_3
per mancato previo esperimento della procedura di mediazione Controparte_2
obbligatoria disciplinata dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.;
2) In via preliminare:
a) valutare e disporre, anche ai sensi dell'art. 331, comma quarto, c.p.p. la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per l'avvio delle opportune indagini preliminari per l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali nel sinistro per cui è causa;
3) Nel merito:
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia, spiegata dalla società nei confronti della per assenza di presupposti e Controparte_3 Controparte_2
requisiti, attesa la manifesta infondatezza ed inconsistenza probatoria della domanda attorea e per
l'effetto rigettarla;
b) accertare e dichiarare comunque l'infondatezza delle domande tutte così come promosse da parte attrice e/o dal convenuto e/o da qualsivoglia soggetto eventualmente intervenuto e/o terzo chiamato nei confronti della società e/o della in quanto infondate in Controparte_3 Controparte_2 fatto e in diritto ed allo stato non provate e per l'effetto rigettarle;
4) In via subordinata:
a) senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra
[...]
nel denunciato sinistro, ai sensi degli artt. 2051 e/o 1227 c.c.; Parte_1
b) escludere e/o ridurre per l'effetto l'eventuale risarcimento riconosciuto alla sig.ra Parte_1 in proporzione all'incidenza causale del comportamento e del grado di responsabilità alla
[...] medesima ascrivibili nell'evento de quo, con esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione oltreché di tutte le spese non provate e, comunque, tenuto conto dell'assistenza sanitaria di cui avrebbe potuto usufruire, a titolo gratuito, avvalendosi del Sistema Sanitario Nazionale;
pagina 5 di 11 5) In via ulteriormente subordinata:
a) senza che ciò comporti alcuna accettazione del contraddittorio, nella denegata ed irragionevole ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice e/o comunque del diritto della società ad essere manlevato e garantito dalla in forza Controparte_3 Controparte_2 della polizza polizza “Dinamica Plus Commercio” n. 112607232, accertare e dichiarare la
Compagnia tenuta ad indennizzare lo stesso:
▪ per quell'ammontare effettivamente provato all'esito del giudizio, nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e per gli importi che la dimostrerà di aver pagato a parte Controparte_3
attrice;
▪ rigorosamente entro e non oltre i limiti del massimale e/o sottomassimale di polizza di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 82, lettera a), “Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata”,
Settore E – Responsabilità Civile - delle Condizioni Generali Assicurazione, e nei limiti del debito di valuta;
▪ escludendo tutti gli eventi e i danni non oggetto di copertura;
▪ escludendo il pagamento delle spese dei legali o dei tecnici designati direttamente dalla CP_3 per la tutela dei propri diritti, ai sensi dell'art. 94 “gestione delle vertenze di danno – spese
[...] legali” – Settore E – Responsabilità Civile - delle Condizioni Generali Assicurazione;
▪ escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione, stante il divieto sancito dalle Sezioni Unite della
Cassazione Civile con la nota sentenza del 17.02.95 n. 1712;
6) In via istruttoria:
a) ammettere le deduzioni, richieste e produzioni documentali tutte come indicate, formulate ed allegate nella comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi integralmente e letteralmente trascritte, e nelle redigende memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
7) In ordine alle spese di giudizio:
a) con vittoria di spese anche forfetarie, e compenso per la prestazione-attività professionale, oltre
C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Disposto ed espletato il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010, sono state depositate le memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ed ammessa la prova per interpello e testi formulata dall'attrice e dalla terza chiamata.
Ultimata l'istruttoria orale, e respinta l'istanza di una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 10.4.2025, con termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
pagina 6 di 11 1.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità delle cose in custodia.
Secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. S.U.
30.6.2022, n. 20943).
In ordine al nesso di causa, si ritiene che lo stesso sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (come ad es. nel caso di scoppio di una caldaia); qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte la quale richiede che l'agire umano, ed in particolare quello danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso caudale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione
(come ad es. nel caso di buche).
Pertanto, e concludendo sul punto, a carico del danneggiato incombe l'onere di provare unicamente l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode che voglia liberarsi dalla sua responsabilità deve dimostrare l'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale tra la cosa ed il danno, “comprensivo anche della condotta incauta della vittima”, che determina il completo venir meno del nesso eziologico solo allorquando assuma i connotati del comportamento abnorme (Cass. ord. 1.2,2018, n. 2481) e che ha altrimenti rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art 1227 c. c. (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27724).
2.
Passando al merito, nella fattispecie in esame difetta la prova, a carico del danneggiato, del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. In particolare, non è dimostrato che l'attrice sia caduta a causa dell'asserita presenza di acqua sul pavimento del corridoio antistante la porta dei bagni della Trattoria Filippini.
2.a.
Nell'atto di citazione si legge, a pagina 1, che l'attrice “mentre si recava verso i servizi igienici del locale, scivolava e cadeva rovinosamente a terra a causa di un versamento di acqua, non avvistabile e pagina 7 di 11 non prevedibile, presente sul pavimento del corridoio antistante la porta dei bagni, come emerge dalle allegate fotografie, scattate subito dopo l'evento”.
I testimoni indicati dalla difesa attorea, hanno riferito, uno, di non avere assistito alla caduta della signora ma di averla vista in terra, l'altro, di avere assistito alla caduta, ma di non aver visto la T_ pozza d'acqua sul corridoio. Nello specifico, il sig. dopo aver riconosciuto nella Testimone_2
fotografia di cui al documento n. 10 della memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. le persone che erano al tavolo con lui, ha risposto, sul capitolo 3, della predetta memoria, “si è vero;
io avevo la visuale diretta in quanto stavo andando a pagare;
io non ho visto la sig.ra cadere ma l'ho visto T_ in terra;
[…]; la sig.ra era bagnata;
preciso che il pavimento era bagnato”, riferendo, poi, genericamente, sul capitolo 4, che “più o meno la zona in cui è caduta la sig.ra è quella ritratta T_ nelle fotografie”.
La signora dopo essersi riconosciuta nella fotografia di cui al doc. n. 10 della Testimone_1
memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., raffigurante, insieme a lei, la sig.ra con cui T_ era a pranzo, rispondendo sul capitolo 3 di tale memoria, ha riferito: “si è vero;
ho visto la sig.ra cadere mentre si recava in bagno;
mi sono recata subito dalla per assisterla e non visto T_ T_
e non ho fatto caso se ci fosse una pozza di acqua in terra […]”, ulteriormente ribadendo, sul capitolo
4, “io la pozza d'acqua non l'ho vista”.
Dunque, alla caduta in terra della sig.ra avrebbe assistito un solo testimone, la sig.ra T_ _1 che nulla ha saputo riferire, però, sulla presenza di un asserita pozza d'acqua; l'altro teste, il sig.
non ha assistito alla caduta, ma avrebbe visto la sig.ra in terra, bagnata, senza essere Tes_2 T_ in grado, però, di indicare con precisione l'esatto punto in cui l'attrice sarebbe caduta, avendo riferito che “più o meno” era quello raffigurato nella fotografia di cui al documento n. 10 esibitogli.
2.b.
In ordine alla presenza di tali testimoni nel luogo in cui l'attrice sarebbe caduta, il teste alla Tes_2
domanda, se “insieme a lei per soccorrere la sig.ra era presente anche la sig.ra T_ _1
?”, ha risposto: “Non ricordo”, mentre il teste sentito sul capitolo 10 della
[...] Persona_3 memoria istruttoria della terza chiamata (“Vero che in data 18.05.22, il perito Ing. Persona_3
della su incarico della effettuava un Controparte_5 Controparte_2
sopralluogo sul posto e che in tale occasione, il sig. marito della sig.ra Per_1 Persona_1
dichiarava al predetto perito che nulla sapeva riferire circa la presenza ed il Parte_1 nominativo di testimoni all'asserita caduta della sig.ra ), ha riferito: “si, preciso che il sig. T_
pagina 8 di 11 marito della sig.ra unico mio interlocutore, mi ha riferito che la sala Persona_1 T_ era piena di gente ma non ha riferito il nominativo di testimoni”.
Quindi, nell'immediatezza dei fatti, il marito della sig.ra che era a pranzo con la moglie, non ha T_
riferito al perito assicurativo della presenza di testimoni, e ciò benché il medesimo conoscesse i signori e essendo a pranzo anche con loro. _1 Tes_2
Lo stesso convenuto, sig. , ha dichiarato, in data 18.7.2022, “non sono a conoscenza Persona_2 di testi oculari diretti della caduta” (doc. n. 6 della comparsa di costituzione della terza chiamata).
Dunque, nell'immediatezza dei fatti, né il marito della sig.ra né il sig. , hanno riferito T_ Per_2
al perito assicurativo della presenza di testimoni che avessero assistito alla caduta della sig.ra T_
2.c.
In ordine alle dichiarazioni rese dal sig. in occasione del suo interpello, valga osservare che, Per_2 mentre nella comparsa di costituzione, a pagina 2, si legge che “sarà necessario che parte attrice dimostri la presenza di acqua sul pavimento, quale “causa” della caduta, trattandosi di aspetto contestato […] Soprattutto si contesta il nesso di causa tra la presenza di acqua ed una caduta talmente rovinosa”, in sede di interpello, la predetta parte ha confermato i capitoli 1, 2, 3 e 4 della memoria istruttoria attorea, e cioè che la sig.ra sarebbe caduta nel corridoio antistante i bagni, a T_
causa della presenza di acqua, sul pavimento, proveniente dal frigorifero antistante i servizi.
Al di là della contraddittorietà di quanto dichiarato in sede di interpello rispetto a quanto riferito nella comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso le dichiarazioni rese dal sig. non hanno Per_2
valore confessorio nei confronti di quest'ultima, chiamata in garanzia Controparte_2
dalla convenuta, è soggetto terzo rispetto al danneggiato ed al danneggiante. Al riguardo, la Corte di
Cassazione ha ben evidenziato che “L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (Cass., ord. 6 dicembre 2021, n. 38626). Tale principio di diritto è stato ribadito, anche di recente, dalla Corte
pagina 9 di 11 di Cassazione che ha affermato che “Ai fini dell'attribuzione di valore confessorio ad una dichiarazione, per "fatto sfavorevole" alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario in quanto l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui con una propria dichiarazione unilaterale, salvi i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge” (Cass., sent. 14.6.2024, n. 16669).
2.d.
In ordine, poi, all'orario in cui l'attrice sarebbe caduta, nell'atto di citazione si legge, a pagina 1, che “a seguito della caduta l'esponente riportava consistenti lesioni che ne richiedevano l'immediato ricovero in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Reggio Emilia”, mentre dal cartellino emergenze della centrale operativa del 118, l'intervento dell'ambulanza risulta chiesto alle ore 18,39 (doc. 2 dell'atto di citazione) e, dunque, non nell'immediatezza della caduta, come riferito nell'atto di citazione, ma ben tre ore dopo.
Da quanto sopra consegue, da un lato, che quanto assunto nell'atto di citazione risulta smentito dalla stessa produzione documentale attorea, dall'altro, che il lasso temporale intercorso tra la caduta e la chiamata dei soccorsi è all'evidenza incompatibile con la gravità delle lesioni riportate (frattura del femore).
2.e.
La complessiva valutazione delle risultanze istruttorie nei termini esposti sopra porta a ritenere che manchi la prova della dinamica del sinistro in maniera collimante con la descrizione operatane nell'atto di citazione.
In definitiva, non risultando offerta, dall'attrice, la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno lamentato, la domanda di condanna al risarcimento dei danni va respinta.
Tale statuizione ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua.
3.
La sussistenza di elementi di oggettiva incertezza in fatto, idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, essendosi difatti resa necessaria l'assunzione della prova orale sulla dinamica del sinistro, integra le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92, comma 2, c.p.c. giustifica la deroga alla regola della soccombenza, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite, anche tra convenuta e terza chiamata, non risultando l'iniziativa del chiamante manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., ord. n. 31889/2019).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dalla sig.ra Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Reggio Emilia, 11.4.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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