Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04506/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5479 del 2024, proposto da
SE ER, IN De VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del parere favorevole con prescrizioni della TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. MIC|MIC_SABAP-NA_UO19|02/08/2024|0012683-P reso sull'intervento “Restauro delle facciate di Palazzo Donn'AN” ed in particolare sul progetto esecutivo per il restauro della facciata est/1 del Palazzo, notificato al Condominio in persona del suo Amministratore p.t. a mezzo Pec in data 8.08.2024 (doc. 2), trasmesso ai condomini a mezzo mail in data 17.9.2023 unitamente alla convocazione dell'assemblea del 23.09.2024 (doc. 3), nonché comunicato dall'Amministratore a mezzo raccomandata datata 8.10.2024 e ricevuta in data 15.10.2024 (doc. 4), nella parte in cui prescrive in aggiunta ai lavori originariamente assentiti interventi aventi ad oggetto “Arcata superiore posta all'estremità del prospetto est (lato via Posillipo): - arretramento del solaio di calpestio del terrazzino a livello ammezzato a filo interno dell'arco”;
- per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, della autorizzazione degli interventi di “Restauro delle facciate di Palazzo Donn'AN” con prescrizioni resa con nota prot. 21826 del 3.12.2015 (doc. 5), del rinnovo della detta autorizzazione reso con nota prot. 9952-P del 27.7.2021 (doc. 6) e della nota prot. 13832-P del 15.9.2023 (doc. 7) riportante Attività di Alta Sorveglianza degli interventi in corso e suoi allegati, atti tutti citati nella premessa e nel considerato dell'atto impugnato ma mai notificati ai ricorrenti;
- di ogni altro atto al precedente preordinato, connesso o consequenziale, o degli ulteriori atti eventualmente intercorsi e sconosciuti ai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - TE Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti SE ER e IN De VI sono rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria dell’immobile sito in Napoli alla Via Posillipo - Largo DOAN n. 3/A, identificato al catasto Sez. CHI, Foglio 25, p.lla 179, sub, 103. Detto appartamento è un quartino con due vedute sulla facciata Est del Palazzo DOAN lato mare, una delle due vedute è costituita da un terrazzino calpestabile incastonato nell’arcata superiore posta all’estremità del prospetto est (lato Via Posillipo) a filo dell’arco esterno. Le parti impugnano il parere favorevole con prescrizioni reso dalla TE all’esito dell’esame della progettazione esecutiva, adottato in data 2.08.2024, nella parte in cui, in relazione agli interventi relativi all’arcata superiore posta all’estremità del prospetto est (lato via Posillipo) e al predetto terrazzo ultimo piano, terzo ordine, lato mare, impongono “l’arretramento del solaio di calpestio del terrazzino a livello ammezzato a filo interno dell’arco” e, dunque, l’abbattimento del terrazzino in titolarità.
II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I) nullità dell’atto amministrativo per difetto ed erronea identificazione del destinatario: il provvedimento gravato è nullo nella parte in cui va ad incidere sul diritto di proprietà dei ricorrenti e non solo sulle proprietà comuni oggetto dei lavori di restauro e, ciò nonostante, non è destinato ai soggetti effettivamente e direttamente interessati dall’intervento: né il condominio e, per esso, l’amministratore, né la società appaltatrice, entrambi formalmente destinatari del provvedimento, sono titolari di poteri dispositivi quanto alla proprietà privata (balconcino corrispondente all’unità immobiliare);
II) violazione e falsa applicazione della legge sul procedimento: artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990 – mancata comunicazione dell’avvio del procedimento - violazione del principio di partecipazione del destinatario – carenza della motivazione - violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa: il parere incide negativamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti andando a comprimere il loro diritto di proprietà e/o diritto reale, senza che questi ultimi abbiano potuto prendere parte al procedimento amministrativo sotteso, non ravvisandosi alcuna deroga e/o eccezione all’obbligo di avvio del procedimento. La partecipazione del diretto interessato ovvero del titolare del diritto che il provvedimento andrà a comprimere va riferita non al condominio ma ai singoli ricorrenti, trattandosi di una prescrizione che va ad incidere su una proprietà privata e non su una parte comune;
III) violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 co. 1, lett. e), 10 e 10 bis della l. n. 241/1990, carenza della motivazione, violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, eccesso di potere illogicità: la prescrizione relativa all’abbattimento del balconcino in proprietà è viziata dalla totale carenza di motivazione. Non si comprendono, dall’esame dell’intero provvedimento, né le ragioni né i presupposti sulla base dei quali l’Ufficio ha deciso di incidere in maniera così pregnante sulla sfera giuridica dei ricorrenti: pur nell'ampia gamma di possibilità riservate alla scelta discrezionale dell'autorità amministrativa, sono fatti salvi i limiti, sindacabili dal G.A., della logicità, ragionevolezza. Il condomino aveva richiesto l’autorizzazione dei lavori di restauro delle facciate comuni, mentre l’Ufficio resistente ha imposto interventi ulteriori aventi ad oggetto una proprietà privata e non in comune che non rientrano nella progettazione originaria, non valutandosi adeguatamente la circostanza che il balconcino interessato dall’abbattimento esiste sin dal 1865 e versa in ottimo stato manutentivo;
IV) violazione e falsa applicazione di legge: artt. 10 e 10 bis della l. 241/1990 – difetto della motivazione – eccesso di potere – contraddittorietà degli atti e dell’azione amministrativa: nel primo atto autorizzativo dei lavori alle facciate rilasciato nel 2015 con prescrizioni su istanza del Condominio dalla TE come anche nel corso dell’attività di alta Sorveglianza eseguita dall’Ufficio, mai siano state sollevate questioni riguardo alla presenza del terrazzino sulla facciata est del palazzo, tant’è che esso non rientrava neanche nell’elenco delle criticità individuate e trattate dall’Arch. Rebeschini e dal stesso funzionario della TE preposto dell’epoca; da ultimo, neanche nel provvedimento del 2023 (prot. 13823-P) emesso in esecuzione dell’alta sorveglianza, l’Ufficio ha evidenziato la necessità di eliminare il terrazzino de quo . Peraltro, lo stesso balconcino risulta riportato chiaramente nella planimetria dell’appartamento e nel prospetto della facciata Est allegati alla pratica edilizia risalente al 1976 (N. 77/1976) relativa agli interventi di riattamento dell’unità immobiliare in proprietà, approvata dalla TE, con nota prot. 11387 del 7.06.1976, senza alcun tipo di prescrizione in merito. In assenza di una motivazione puntuale ed espressamente riferita a tale ultima prescrizione è impossibile comprenderne la ratio venendo al contrario in evidenza la manifesta illogicità della decisione adottata nonché la evidente contraddittorietà degli atti assunti nel corso del tempo;
V) violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 31 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 9 bis del d.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere - falsità dei presupposti – manifesta irragionevolezza e illogicità della decisione - mancanza di contemperamento fra interesse pubblico e privato – sviamento: il provvedimento impugnato è frutto di un uso distorto e sviato del potere autorizzativo e di sorveglianza attribuito alla TE, posto che il predetto terrazzino: 1) è di proprietà privata, quale pertinenza dell’immobile, e non comune, non essendo ascrivibile ad un elemento della facciata condominiale; né l’originario progetto, oggetto dell’istanza di autorizzazione, prevedeva, come detto, alcun intervento sul balconcino, sicché la TE ha travalicato l’oggetto della indagine richiesta; 2) è legittimo e preesistente all’imposizione del vincolo (L. n. 1089/1939 e L. n. 364/1909): lo stato legittimo è comprovato, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del DPR n.380/2001, tra l’altro, nelle foto d’epoca di vari archivi; il vincolo è stato notificato all’allora proprietario OI nel 10.10.1913 ai sensi della L. 20.6.1909 n. 364 e il balconcino, all’epoca, era già presente nella conformazione attuale; 3) è, pertanto, esso stesso vincolato, in quanto facente parte della conformazione morfologica del complesso, per cui il provvedimento gravato, nella parte in cui ne prescrive l’eliminazione, viola il vincolo dalla stessa Amministrazione imposto: la presenza risalente nel tempo ha ormai reso tale manufatto oggetto di un procedimento di storicizzazione nella stratificazione realizzativa del complesso monumentale (art. 10 del Codice dei beni culturali). Ed invero, il Palazzo non è mai stato ultimato secondo il progetto originario ed è il frutto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli per la naturale antropizzazione; proprio la sua incompiutezza e asimmetria sono divenuti ineliminabili fattori di storicizzazione del complesso. Il restauro delle facciate di Palazzo DOAN deve essere allora inteso come mero recupero della loro integrità per riportarle a come erano prima che subissero l’usura del tempo e degli agenti atmosferici.
III. Si è costituita la TE, con deposito di una dettagliata relazione tecnico-informativa, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 27.03.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso va respinto.
VI. Infondati sono il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali parte ricorrente deduce il difetto di legittimazione passiva dell’Amministratore del condominio come destinatario del parere soprintendentizio, favorevole con prescrizioni, relativo al progetto di restauro delle facciate dell’edificio storico comprendenti parti asseritamente in proprietà esclusiva, con quanto ne consegue in termini di difetto di partecipazione procedimentale da parte dei singoli proprietari e/o usufruttuari, quali i ricorrenti.
VI.1. Ed invero, il progetto di restauro delle facciate esterne del palazzo in corso, attualmente sostenuto dall’agevolazione fiscale del “Bonus facciate al 90%, è stato presentato e curato, per conto dei condomini, dall’Amministratore pro tempore , con il quale si è sempre interfacciata la TE nell’ambito di un iter procedimentale caratterizzato da una costante dialettica tra le parti . Secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, infatti, già nel 2015 il Condominio aveva presentato un progetto di restauro di parte delle facciate del complesso, ivi compresa la facciata orientale prospettante verso il centro storico di Napoli, caratterizzata da un estremo stato di degrado e mai sottoposta ad un intervento di restauro unitario ed organico.
Quanto, nello specifico, alle autorizzazioni e comunicazioni rilasciate dalla SABAP per il comune di Napoli, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, in merito all’intervento di restauro in corso delle facciate, la resistente TE relaziona quanto segue.
a) “La scrivente TE ha rilasciato autorizzazione condizionata da prescrizioni per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di restauro delle facciate”, con nota prot. 21826 del 3/12/2015, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, a firma del Soprintendente L. Garella e del Funzionario arch. C. Tarì, in riscontro alla richiesta presentata in data 14/07/2015 da parte dell’Amministratore di condominio, dott. Lorenzo Caffarelli, acquisita al prot. n. 10599 del 16/07/2015”;
b) “In data 18/06/2021, l’Amministratore di condominio dott. Lorenzo Caffarelli presentava richiesta di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nel 2015 per la realizzazione di “Lavori di restauro facciate (Bonus facciate)”, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004, evidenziando l’intenzione del Condominio di accedere ai benefici fiscali del “Bonus facciate 90%”, sollecitando un rapido riscontro da parte della TE vista la imminente scadenza del 31/12/2021”;
c) “In riscontro a tale richiesta di rinnovo, con comunicazione prot. n. 9952-P del 27/07/2021, a firma del Soprintendente L. La Rocca e del Funzionario di zona arch. A. Migliaccio”, avente quale destinatario, come le successive note e provvedimenti, lo stesso Amministratore, “la scrivente TE rinnovava e confermava l’autorizzazione prot. 21826 del 3/12/2015, ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. n. 42/2004, condizionando il rinnovo alle seguenti prescrizioni”, tra cui la “redazione di documentazione progettuale di maggior dettaglio e accuratezza, previo aggiornamento e verifica dei rilievi”, al fine della risoluzione delle criticità presenti sulle facciate del bene monumentale. Tale rinnovo “ha consentito al Condominio di Palazzo DOAN di avviare i lavori nel settembre 2021, accedendo ai benefici del cosiddetto “Bonus Facciate 90%”;
d) “alla luce delle evidenze riscontrate in cantiere, con comunicazione prot. n. 4400-P dell’1/04/2022 e prot. n. 8555- P del 21/06/2022, la scrivente TE ha sollecitato l’Amministrazione di condominio e la Direzione dei lavori a trasmettere gli elaborati progettuali di livello esecutivo relativi agli interventi previsti sulle facciate”;
e) “con successiva nota prot. 13832-P del 15/09/2023, esaminata la documentazione progettuale di livello esecutivo sino ad allora trasmessa dalla Direzione dei Lavori e constatato che la stessa risultava parziale e frammentaria, la scrivente TE … ha inoltre evidenziato la necessità di garantire in fase di progettazione esecutiva il trattamento delle facciate, considerate nella loro unità, complessità, stratificazione e coerenza interna, sia per quanto riguarda la rimozione delle criticità ed incongruenze presenti, sia per quanto riguarda il trattamento delle finiture e degli aspetti materici, superando le carenze del progetto di livello definitivo presentato nel 2015”;
f) “In riscontro alla proposta di progettazione di livello esecutivo relativa alle criticità presenti sulla facciata est del Palazzo, acquisita al prot. n. 7159-A dell’8/05/2024, la scrivente TE ha rilasciato autorizzazione all’esecuzione dell’intervento condizionata da prescrizioni, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 con nota prot. n. 12683-P del 2/08/2024”, quivi gravata (cfr. relazione tecnica informativa in atti).
VI.2. Orbene, tanto premesso, quanto alla legittimazione e alla partecipazione procedimentale, non appare ultroneo specificare, con riferimento specifico al titolo di proprietà vantato, quanto segue. “Le facciate dell'edificio, i muretti, i gocciolatoi ed i frontalini del balcone sono di proprietà condominiale ex art. 1117 c.c. e non di proprietà esclusiva del singolo condòmino.” (Tribunale, Catanzaro, sez. II, 23/01/2024, n. 179). Ciò posto, solamente “I balconi tradizionali, che sporgono dalla facciata dell'edificio (cd. aggettanti) , costituiscono un prolungamento sospeso in aria dell'appartamento cui accedono e come tali vanno considerati di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento”, con la precisazione che, anche in tale caso, “i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore vanno considerati beni comuni, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, posto che l'interesse all'estetica dell'edificio è comune a tutti i condomini” (Corte appello L'Aquila sez. I, 12/04/2022, n.545). Accertato che il manufatto oggetto di controversia ha la struttura di terrazzino, invece, incassato nell’arcata costituente parte integrante del prospetto dell’edificio (ovvero, a filo dell’arco esterno, non aggettante) e, dunque, inserito nel corpo dell’edificio, opera la presunzione di proprietà comune, identificandosi lo stesso con la struttura propria della facciata (Giudice di pace, Bari, sez. VI, 24/01/2012, n. 310; Cassazione civile, sez. II, 12/01/2011, n. 587). Ora, “La facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri, ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicché, nell'ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà” (Cassazione civile, sez. II, 30/01/1998, n. 945).
V.2.1. Ne consegue, in definitiva, la piena legittimazione dell’Amministratore pro tempore del condominio ad essere destinatario del parere soprintendentizio quivi gravato, senza che sia ravvisabile alcun profilo di nullità per erroneità del destinatario o vizio per difetto di partecipazione procedimentale, agendo lo stesso per conto e nell’interesse dei condomini.
VI.2.2. Né parte ricorrente ha dimostrato che la propria eventuale partecipazione al procedimento amministrativo avrebbe indotto l’Amministrazione preposta alla tutela ad assumere una diversa determinazione, trovando piana applicazione il disposto di cui all’art. 21 octies della l. n. 241/1990.
VI.3. Infondati sono anche gli ulteriori motivi di ricorso, volti a censurare la carenza di motivazione, la contraddittorietà di atti e, più in generale, l’eccesso di potere.
VI.3.1. Rappresentando adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’imposizione delle prescrizioni censurate, la TE espone, nel parere gravato, cui si rinvia per gli elementi di maggiore dettaglio, quanto segue: “Quadro vincolistico di riferimento: notifica del 10/10/1913 … ai sensi dell’art. 5 della legge 20 giugno 1909 n. 364 e del Regolamento esecutivo approvato con R.D. 30 gennaio 1913…conferma interesse particolarmente importante con D.M. 07/07/1951 … ai sensi dell’art. 71 della l. 1089/1939” su unità edilizia di base pre-ottocentesca – impianto barocco risalente alla metà del ‘700. Tanto premesso, precisato, in primo luogo, che: “considerat a la difficile accessibilità di parti del complesso in fase di redazione del progetto di livello definitivo, l’intervento in oggetto è stat o autorizzato, a condizione di verificare ed aggiornare il rilievo geometrico, materico e dello stato di conservazione dell’immobile, nonché di aggiornare il quadro delle criticità, elementi incongrui e superfetazioni presenti all’atto di montaggio dei ponteggi, a valle delle prescritte indagini diagnostiche (cfr. prescrizioni nota SABAP-NA prot. n. prot. n. 10599 del 16/07/2015 e comunicazione A.S. prot. n. 13832-P del 15/09/2023); “una volta, “ESAMINATA la documentazione progettuale di livello esecutivo relativa al restauro della facciata est (1) di Palazzo DOAN, trasmessa via PEC in data 9/05/2021, acquisita al prot. n. 7159-A dell’8/05/2024, alla quale integralmente si rimanda, nonché il correlato e richiamato elaborato PDA_E_DL_PRG_02, di livello esecutivo, in scala 1: 50, trasmesso dalla B5 s.r.l. con PEC del 7/09/2022, e acquisito al prot. n. 11675 dell’8/09/2022, recante le fasi di lavorazione per la stamponatura dei due archi superiori della facciata est in fase esecutiva” nonché gli ulteriori elaborati trasmessi dalla Direzione dei Lavori; si è “Considerato che: -la vasta documentazione archivistica di tipo fotografico e grafico disponibile sul bene monumentale, unitamente alla pubblicazione del rilievo settecentesco, hanno comportato un avanzamento nella conoscenza del complesso architettonico Palazzo DOAN di interesse storico artistico, consentendo di leggerne diacronicamente le principali trasformazioni”; e, nella specie, “- nella documentazione fotografica storica di fine Ottocento-inizio Novecento, non sono presenti balconate lungo il prospetto est, ma aggetti corrispondenti della profondità dei cornicioni e che nel rilievo settecentesco risulta rappresentato un camminamento di ronda al di sopra dei cornicioni”; tutto ciò valutato, “al fine di consentire la lettura dell’articolazione tra pieni e vuoti del progetto d’impianto, garantendo al contempo la conservazione delle diverse fasi di trasformazione del complesso monumentale in modo equilibrato e coerente” è prescritto, tra gli altri interventi, che “si debba provvedere all’arretramento dei solai e all’eliminazione degli aggetti incongrui in corrispondenza delle arcate delle logge e, in generale, delle superfetazioni ed elementi incongrui presenti”, essendo “necessario garantire un trattamento unitario e coerente dei prospetti … e del coronamento unitario del complesso”, tanto nella considerazione che “- la messa in opera dell’intervento di restauro del complesso monumentale di particolare interesse storico-artistico debba tenere conto dell’avanzamento delle conoscenze storiche e critiche, nonché delle caratteristiche proprie dell’immobile anche dal punto di vista urbano e paesaggistico, secondo un approccio multidisciplinare ed integrato, volto a verificare la piena compatibilità e coerenza interna delle scelte progettuali esecutive alle diverse scale di osservazione (scala di dettaglio – scala architettonica – scala urbane e paesaggistica)”.
VI.3.2. Dalla relazione tecnica informativa, prodotta in atti, che rende essenzialmente conto dell’istruttoria svolta, si rileva con maggiore approfondimento quanto già sinteticamente e conclusivamente esplicitato nel parere gravato. “Alla luce dell’esame della documentazione di livello esecutivo trasmessa dalla Direzione dei Lavori, degli approfondimenti svolti nel corso delle attività di Alta Sorveglianza sulla documentazione d’archivio, sulla storia e sull’architettura del Monumento, la scrivente TE ha valutato la necessità di ripristinare l’originaria spazialità dell’arcata, con l’eliminazione della “soletta” su cui attualmente poggia il terrazzino, realizzata nel periodo di totale abbandono e degrado dell’immobile e priva di qualsivoglia interesse storico-artistico e culturale. In particolare, è stato valutato che essa non solo mortifica la spazialità della singola arcata laterale superiore, ma disturba e limita la percezione pubblica del ritmo, della simmetria, dell’alternanza dei pieni e vuoti, dunque, dell’impaginato architettonico dell’intera facciata di matrice barocca. Pertanto, in merito all’arcata superiore laterale posta all’estremità del prospetto est, ben visibile da via Posillipo, in piena coerenza e continuità con la definizione di “criticità” indicata dagli stessi progettisti nell’elaborato AR 04 “Relazione Tecnico metodologica e descrittiva”, la scrivente TE ha ritenuto pertanto necessario condizionare l’autorizzazione prot. nota prot. n. 12683-P del 2/08/2024 con le seguenti prescrizioni: - arretramento del solaio di calpestio del terrazzino a livello ammezzato a filo interno dell’arco”. Ed invero, “nel progetto seicentesco la facciata orientale è strutturata su un piano basamentale tufaceo, prospiciente la spiaggia ed articolata in tre ulteriori piani nobili, alti circa 8 metri, internamente ulteriormente articolati in altezza in alcuni settori. La facciata è impostata su rigorosi criteri di simmetria, prevend endo al centro un sistema di triple arcate su più ordini sovrapposti e alle estremità del prospetto, simmetricamente, ulteriori due arcate sovrapposte di pari altezza, larghezza e profondità. Anche le suddette arcate misurano in altezza circa 8 metri e corrispondono a retrostanti logge scenografiche aperte sul golfo di Napoli, costituendo inequivocabilmente la cifra identitaria dell’edificio. Tale impaginato architettonico e ritmata alternanza di pieni e vuoti si reitera anche sulle altre facciate prospicienti sul mare del monumento”. “Nel caso delle tre arcate centrali, nella proposta autorizzata nel 2015, con rinnovo nel 2021, ciò si concretizza nella previsione da parte dei Progettisti di eliminare le tamponature in muratura di tufo risalenti agli inizi del Novecento– dunque, esistenti prima dell’apposizione del vincolo monumentale – in ragione di tale obiettivo superiore, avendo valutato l’assenza di alcun valore architettonico delle stesse”. “Le prescrizioni che condizionano l’autorizzazione rilasciata con prot. n. 12683-P del 2/08/2024 derivano da valutazioni che riguardano l’intero sistema di arcate della facciata orientale, considerato nella sua unitarietà dunque, non solo considerando isolatamente le arcate centrali – come avveniva nella proposta progettuale di livello definitivo del 2015 – ma prendendo in considerazione l’intero sistema di arcate che connota la facciata orientale, dunque, tanto le arcate centrali quanto le arcate laterali tuttora presenti nel prospetto est”. “Sulla base di tale approccio sistemico, che considera la facciata est nella sua interezza e coerenza architettonica interna, si è ritenuto necessario prescrivere la demolizione della soletta del terrazzino che taglia l’arcata in corrispondenza della luce dell’arco, ritenendola una superfetazione senza alcun valore storico-artistico, né tanto meno culturale, realizzata senza alcun criterio architettonico nel lungo periodo di abbandono dell’immobile, che oggi continua a mortificare l’originario impaginato di impianto barocco della facciata attraverso la negazione inconsapevole della ritmata e raffinata alternanza di pieni e vuoti”. “Si ritiene altresì che l’intervento in corso, sostenuto dallo Stato con l’agevolazione fiscale del “Bonus facciate al 90%” per un importo complessivo dei lavori pari a circa 5.611.500 milioni oltre IVA (come da nota trasmessa a questa TE dalla Direzione dei lavori nel maggio 2024), rivesta un interesse pubblico e che, pertanto, debba garantire un adeguato restauro del bene monumentale, secondo i criteri del restauro scientifico e critico, certamente valorizzando e conservando le diverse stratificazioni di interesse culturale presenti nell’edificio, senza tuttavia rinunciare alla rimozione di criticità e superfetazioni prive di interesse storico-artistico, costruite nella fase di totale abbandono dell’edificio e mai eliminate finora in assenza di un restauro unitario e sistematico delle facciata, a lungo richiesto dalla TE”.
“Con riferimento a quanto riportato puntualmente nel ricorso si specifica inoltre che: - l’eliminazione del terrazzino e il ripristino della spazialità originaria dell’arcata barocca non comporta la soppressione dell’affaccio sul mare nell’immobile in parola, in quanto la prescrizione non mette in discussione l’apertura presente nella muratura, né impedisce l’installazione di una balaustra a filo interno della stessa per garantire l’affaccio sul mare. Tale apertura continuerebbe pertanto a garantire aria e luce all’abitazione; - da documentazione presente nell’archivio della scrivente TE risulta che l’appartamento della Ricorrente è dotato in copertura di un ampio terrazzo pavimentato”.
VI.3.3. Ora, “La TE, nell'ambito della tutela paesaggistica, dispone di un'ampia discrezionalità tecnica che le consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 10/07/2024, n. 207). In tale ambito, “l'attività di valutazione della soprintendenza è di tipo tecnico-discrezionale e, come tale, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della irragionevolezza o del travisamento dei fatti” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 24/11/2023, n.2724). Ciò significa anche che proprio perché “le valutazioni della TE in ordine alla tutela dei valori paesaggistici o monumentali sono caratterizzate da un'ampia sfera di apprezzamento e da fisiologici margini di opinabilità … al di fuori dell'ipotesi di evidente inattendibilità del giudizio tecnico, il principio di separazione dei poteri esclude che il giudice possa sostituirsi all'Amministrazione in tale valutazione, attraverso la sovrapposizione di una regola alternativa, parimenti opinabile” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 26/03/2024, n.1078). Ed invero, “Gli atti della TE Beni Culturali ed Ambientali, essendo sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non consentono di esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche (opinabili), in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio di un potere sostitutivo e di sovrapposizione alla valutazione di merito dell'Amministrazione, fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità” (Cons. di St. sez. I, 16/11/2023, n.1447). Conseguentemente, “il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell'amministrazione, bensì è tenuto a verificare soltanto se l'opzione amministrativa prescelta «rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto», “lasciando insindacabile l'opinione assunta dall'amministrazione all'interno di tale perimetro che è l'unico oggetto del sindacato del giudice” (Consiglio di Stato sez. VI, 09/05/2023, n.4686). “Ne deriva l'inammissibilità delle censure afferenti al merito tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, potendo il G.A. vagliare soltanto la ragionevolezza e la logicità della motivazione, senza sostituirsi all'Amministrazione nello svolgimento di valutazioni alla stessa riservate” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10/03/2022, n. 1627). Dunque, “non è sindacabile la valutazione della soprintendenza che sia stata svolta con puntuale riferimento allo stato di fatto delle opere e dell'impatto di esse sul centro storico interessato” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 17/01/2022, n. 40). Nella specie, poi “Il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità, sicché detta valutazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnica compiuta” (Cons. di Stato, Sez. VI, 10/07/2023, n. 6752).
Tanto presupposto, l'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 sottopone ad autorizzazione preventiva l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, atteso che gli stessi non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione (Cons. di St., sez. VI, 30/10/2019, n. 7425); “l'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni..." (comma 5).
VI.3.4. Orbene, nel caso all’esame, il provvedimento gravato, con le prescrizioni imposte, pur nella valutazione delle diverse prospettazioni delle parti, risulta funzionale alla conservazione della integrità materiale del complesso monumentale e dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione da cui emerge il soddisfacimento della concreta esigenza della conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato. La prescrizione censurata è, nella specie, imposta a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale (tanto da prescriversi l’abbattimento delle superfetazioni stratificatesi nel tempo, quale il terrazzino de quo, benché realizzato antecedentemente all’imposizione del vincolo), ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui contribuisce a costituirne la testimonianza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10/07/2023, n. 675; Cons. Stato, Ad. Plen., 13/02/2023, n. 5), con conseguente eliminazione delle criticità riscontrate.
VI.3.5. Il parere espresso dalla TE risulta, pertanto, scevro da evidenti profili di irragionevolezza ed illogicità non essendo censurabile nemmeno sotto il dedotto ulteriore profilo della contraddittorietà degli atti amministrativi cronologicamente succedutisi.
Come pianamente desumibile dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, infatti, già “nella proposta di intervento di livello definitivo nell’elaborato AR 04 “Relazione Tecnico metodologica e descrittiva”, le cosiddette “criticità” sono descritte come «ogni singola situazione rilevata e classificata come ‘incongrua’, o per ubicazione o per l’uso dei materiali o per dimensione» o anche identificate come «superfetazioni in contrasto con la lettura dell’impianto architettonico sia dal punto di vista formale che materico»; ciò posto, come già rilevato nel parere gravato, “considerat a la difficile accessibilità di parti del complesso in fase di redazione del progetto di livello definitivo, l’intervento in oggetto è stat o autorizzato, a condizione di verificare ed aggiornare il rilievo geometrico, materico e dello stato di conservazione dell’immobile, nonché di aggiornare il quadro delle criticità, elementi incongrui e superfetazioni presenti all’atto di montaggio dei ponteggi, a valle delle prescritte indagini diagnostiche (cfr. prescrizioni nota SABAP-NA prot. n. prot. n. 10599 del 16/07/2015 e comunicazione A.S. prot. n. 13832-P del 15/09/2023)”; successivamente, “la documentazione archivistica di tipo fotografico e grafico disponibile sul bene monumentale, unitamente alla pubblicazione del rilievo settecentesco, hanno comportato un avanzamento nella conoscenza del complesso architettonico Palazzo DOAN di interesse storico-artistico, consentendo di leggerne diacronicamente le principali trasformazioni”; in definitiva, quindi, “la messa in opera dell’intervento di restauro del complesso monumentale di particolare interesse storico-artistico de ve tenere conto dell’avanzamento delle conoscenze storiche e critiche, nonché delle caratteristiche proprie dell’immobile anche dal punto di vista urbano e paesaggistico, secondo un approccio multidisciplinare ed integrato, volto a verificare la piena compatibilità e coerenza interna delle scelte progettuali esecutive alle diverse scale di osservazione (scala di dettaglio – scala architettonica – scala urbane e paesaggistica)”, come tale atto a garantire “un trattamento unitario ed omogeneo del coronamento del complesso, eliminando elementi incongrui ed incompatibili con i valori architettonici tutelati” e, nella specie, con “il vincolo di tutela monumentale che attualmente grava sull'immobile in argomento”.
VI.3.6. Ed invero, anche sotto il profilo procedimentale, dalla successione dei pareri e degli atti che caratterizzano l’iter procedimentale emerge un progressivo approfondimento istruttorio volto a definire e a salvaguardare, nel dettaglio, il valore monumentale d’interesse storico-artistico del complesso edilizio de quo. Solamente alla luce dell’esame della documentazione di livello esecutivo, che ha fatto seguito, su esplicita richiesta, alla iniziale progettazione definitiva del 2015, trasmessa dalla Direzione dei Lavori, e a seguito degli approfondimenti svolti nel corso delle attività di Alta Sorveglianza sulla documentazione d’archivio, sulla storia e sull’architettura del Monumento, la TE ha valutato, tra l’altro, anche la necessità di ripristinare l’originaria spazialità delle arcate laterali, con l’eliminazione della soletta su cui attualmente poggia il terrazzino, realizzata nel periodo di totale abbandono e degrado dell’immobile e priva di qualsivoglia interesse storico-artistico e culturale.
VI.3.7. Secondo quanto risulta relazionato dalla TE resistente, non adeguatamente smentita sul punto, infatti:
A) il Condominio presenta nel 2015 un progetto di restauro di parte delle facciate del complesso; tra queste figura anche la facciata orientale prospettante verso il centro storico di Napoli, caratterizzata da un estremo stato di degrado e mai sottoposta prima ad un intervento di restauro unitario ed organico.
B) Quanto alle autorizzazioni e comunicazioni rilasciate dalla SABAP per il comune di Napoli, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 in merito all’intervento di restauro in corso delle facciate:
a) la TE ha rilasciato una prima autorizzazione condizionata da prescrizioni per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di restauro delle facciate” con nota prot. 21826 del 3/12/2015, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, a firma del Soprintendente L. Garella e del Funzionario arch. C. Tarì, in riscontro alla richiesta presentata in data 14/07/2015 da parte dell’Amministratore di condominio, dott. Lorenzo Caffarelli, acquisita al prot. n. 10599 del 16/07/2015. La proposta progettuale di livello definitivo autorizzata nel 2015 dalla TE non conteneva specifiche indicazioni in merito all’arcata superiore laterale della facciata orientale del Palazzo, tagliata dalla soletta del terrazzino di proprietà della ricorrente. Invero, nel titolo autorizzatorio era però specificato quanto segue: “La presente autorizzazione deve intendersi, dunque, a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza”;
b) in data 18/06/2021, l’Amministratore di condominio dott. Lorenzo Caffarelli presentava richiesta di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nel 2015 per la realizzazione di “Lavori di restauro facciate (Bonus facciate)”, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, evidenziando l’intenzione del Condominio di accedere ai benefici fiscali del “Bonus facciate 90%”. Nell’istanza trasmessa, l’Amministratore di Condominio precisava che «nell'elaborato del progetto Rebeschini tav. AR07 "Scheda degli interventi” (approvata dalla TE sia nel 2015 che nel 2016), sono individuate e progettualmente risolte, per ciascun prospetto, tutte le "criticità" relative agli interventi che interferiscono con le proprietà private, criticità compiutamente investigate e registrate dall'arch. Rebeschini con il concorso dell'arch. Cosimo Tarì, all'epoca Funzionario di zona”;
c) in riscontro a tale richiesta di rinnovo, con comunicazione prot. n. 9952-P del 27/07/2021, a firma del Soprintendente L. La Rocca e del Funzionario di zona arch. A. Migliaccio, la TE rinnovava e confermava l’autorizzazione prot. 21826 del 3/12/2015, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 42/2004, condizionando il rinnovo alle seguenti prescrizioni: “- è fatto obbligo di trasmettere all’Ufficio la progettazione di livello esecutivo dei singoli interventi previsti per l’eliminazione delle cosiddette “criticità” individuate dall’Elaborato AR 07 “Fascicolo Schede degli Interventi” e dagli ulteriori elaborati grafici relativi ai prospetti, con un aggiornamento sullo stato di fatto e di degrado all’attualità e corredo di dettagli tecnici in scala idonea, ove non già presentati; - è inoltre fatto obbligo di trasmettere la comunicazione di fine lavori a firma del Direttore dei Lavori, corredata da relazione che illustri le più significative fasi d’intervento e da una esaustiva documentazione fotografica sullo stato dei luoghi”.
Nel 2021 la TE ha, dunque, condizionato il rinnovo dell’autorizzazione del 2015 alla presentazione di nuova documentazione progettuale di livello esecutivo, caratterizzata da maggior dettaglio e accuratezza, proprio in merito alla risoluzione delle criticità presenti sulle facciate del bene monumentale, avendo constatato un insufficiente il livello di approfondimento progettuale della documentazione autorizzata del 2015 e ripresentata nel 2021. Ribadito, per tali ragioni, il carattere provvisorio anche di tale autorizzazione, l’Ufficio competente si è, in particolare, riservato di “verificare in qualsiasi momento le scelte progettuali sulla base di eventuali riscontri non prevedibili in fase di progettazione o nel caso queste non risultassero adeguate a garantire la tutela del bene monumentale in questione”, specificandosi, altresì, che “La presente nota non costituisce avallo o presa d’atto della consistenza costruttiva del bene tutelato così come è stata determinata nel tempo”;
C) in data 23/09/2021, la società B5 S.r.l., incaricata dalla direzione dei lavori, su delega dell’Amministratore di condominio, ha comunicato alla TE l’inizio dei lavori per l’esecuzione dell’intervento autorizzato nel 2015, con rinnovo prot. n. 9952-P del 27/07/2021;
- alla luce delle evidenze riscontrate in cantiere, con comunicazione prot. n. 4400-P dell’1/04/2022 e prot. n. 8555- P del 21/06/2022, la TE ha sollecitato l’Amministrazione di condominio e la Direzione dei lavori a trasmettere gli elaborati progettuali di livello esecutivo relativi agli interventi previsti sulle facciate, ai fini della risoluzione delle “criticità” individuate nell’Elaborato AR 07 “Fascicolo Schede degli Interventi”. Avendo inoltre constatato, nel corso dei sopralluoghi, numerose discrepanze tra lo stato del bene monumentale e i grafici autorizzati nel 2015, contestualmente è stata richiamata la necessità di procedere alla preliminare e puntuale verifica del rilievo geometrico, del rilievo materico e dell’analisi dello stato di conservazione delle facciate su cui intervenire, aggiornando ove necessario i grafici di rilievo e di progetto. In altri termini, il Condominio e la Direzione dei Lavori sono stati sollecitati ad effettuare una verifica ed aggiornamento in merito ad eventuali ulteriori criticità ed elementi incongrui presenti nelle facciate oggetto dell’intervento in corso;
- con successiva nota prot. 13832-P del 15/09/2023, esaminata la documentazione progettuale di livello esecutivo sino ad allora trasmessa dalla Direzione dei Lavori e ritenuto che la stessa risultava parziale e frammentaria, la TE comunicava quanto segue:
«Con riferimento al complesso intervento in corso per il restauro del prospetto 1 (facciata est, lato mare), stante le n. 6 schede presenti nell’elaborato AR07, risulta ad oggi trasmesso solo il progetto esecutivo relativo alla riapertura delle tre arcate, di cui alla scheda n. 3 dell’elaborato AR 07 “Schede degli interventi” del Progetto 1 (elaborato PDA_E_DL_PRG_01). In relazione al prospetto 1 (facciata est) risultano inoltre trasmesse n. 4 ulteriori nuove schede relative a criticità riscontrate in fase esecutiva (elaborato PDA_E_DL_PRG_02, pp. 8-11): presenza vuoti e buche pontaie, presenza materiali incongrui (es. malta cementizia), presenza apertura finestra in timpano con superfetazioni. Con riferimento al prospetto 1 (facciata est), risulta inoltre pervenuta una proposta relativa alla sostituzione degli infissi in alluminio anodizzato, ma non la proposta di intervento di livello esecutivo per tale parte del prospetto, che prevede l’arretramento del solaio (cfr. scheda 1 – Elaborato AR07)». Con tale comunicazione prot. 13832-P del 15/09/2023, la TE ha quindi evidenziato la necessità di garantire in fase di progettazione esecutiva il trattamento delle facciate, considerate nella loro unità, complessità, stratificazione e coerenza interna, sia per quanto riguarda la rimozione delle criticità ed incongruenze presenti, sia per quanto riguarda il trattamento delle finiture e degli aspetti materici, superando le carenze del progetto di livello definitivo presentato nel 2015.
- La Direzione dei lavori ha parzialmente ottemperato alla prescrizione di trasmettere la documentazione progettuale di livello esecutivo relativa alla risoluzione delle criticità presenti sulla facciata orientale nel maggio 2024, a quasi tre anni dall’inizio dei lavori (acquisizione al prot. SABAP-NA n. 7159-A dell’8/05/2024). L’elaborato progettuale denominato “Progettazione esecutiva interventi criticità” (PDA_DL_R_PRG 21.b), risulta articolato in n. 10 schede parziali relative alle criticità presenti sulla facciata orientale, con un quadro comparativo recante: l’aggiornamento sintetico dello stato di fatto, la proposta progettuale di livello definitivo del cosiddetto “Progetto Rebeschini” (2015), la proposta progettuale di livello esecutivo (maggio 2024). La documentazione progettuale di livello esecutivo trasmessa dalla Direzione dei Lavori nel maggio 2024 è stata valutata dalla TE ancora frammentaria e priva di un elaborato progettuale di sintesi ed unitario di livello esecutivo relativo all’intera facciata orientale, recante l’insieme delle opere e lavorazioni previste in fase esecutiva (interventi conservativi, risoluzione criticità ed incongruenze, piano colore facciata, abaco infissi e serramenti) alla luce delle verifiche e degli aggiornamenti ripetutamente richiesti con le succitate note.
D) In riscontro alla proposta di progettazione di livello esecutivo relativa alle criticità presenti sulla facciata est del Palazzo, acquisita al prot. n. 7159-A dell’8/05/2024, la TE ha quindi rilasciato l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento condizionata da prescrizioni, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 con nota prot. n. 12683-P del 2/08/2024, quivi gravata.
Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione sono sia di tipo generale, sia specificamente riferite alle singole schede contenute nell’elaborato denominato “Progettazione esecutiva interventi criticità” (PDA_DL_R_PRG 21.b). Tale elaborato non fornisce alcuna indicazione progettuale in merito all’arcata superiore laterale del prospetto est, visibilmente tagliata dal terrazzino in parola, sul quale peraltro risulta poggiato un macchinario collegato ad un impianto di condizionamento dell’aria, che non risulta autorizzato. Pertanto, in merito all’arcata superiore laterale posta all’estremità del prospetto est, ben visibile da via Posillipo, in coerenza e continuità con la definizione di “criticità” indicata dagli stessi progettisti nell’elaborato AR 04 “Relazione Tecnico metodologica e descrittiva”, la TE ha ritenuto necessario condizionare l’autorizzazione prot. nota prot. n. 12683-P del 2/08/2024, per quanto di specifico interesse, con le seguenti prescrizioni: Scheda 12: arretramento del solaio di calpestio del terrazzino a livello ammezzato a filo interno dell’arco.
VI.3.8. Nessuna contraddittorietà od irragionevolezza è dunque ravvisabile nella successione degli atti intervenuti, essendo state adeguatamente e diffusamente esplicitate, a seguito del necessario approfondimento, le motivazioni tecniche e culturali alla base della prescrizione in merito all’arcata superiore laterale del prospetto orientale di Palazzo DOAN, con la quale la TE imponendo, secondo un approccio unitario e complessivo, il ripristino delle arcate, sia centrali che laterali, nella loro originaria profondità, ha condizionato l’autorizzazione rilasciata con prot. n. 12683-P del 2/08/2024, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004. Ed invero, proprio sulla base di tale approccio sistemico, che considera la facciata est nella sua interezza e coerenza architettonica interna, la TE ha ragionevolmente ritenuto necessario prescrivere la demolizione della soletta del terrazzino che taglia l’arcata in corrispondenza della luce dell’arco, ritenendola una superfetazione senza alcun valore storico-artistico, né tanto meno culturale, realizzata senza alcun criterio architettonico nel lungo periodo di abbandono dell’immobile, che mortifica l’originario impaginato di impianto barocco della facciata attraverso la negazione della ritmata e raffinata alternanza di pieni e vuoti.
VII. Sulla base delle sovresposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
VIII. In ragione della particolare complessità e tecnicità delle questioni esaminate, sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO