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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3126/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
27.1.2025: occupazione sine titulo tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Macrì, Alessandra Greco e Lucia
Miglietti per mandato in atti;
nei confronti di
; Controparte_1 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L ha evocato in giudizio , chiedendo Parte_2 Controparte_1
l'accoglimento in suo confronto delle seguenti conclusioni: “accertare l'assenza/decadenza del titolo che legittimava l'occupazione dell'immobile assegnato dall con contratto del Parte_2
7/01/2014 e scaduto il 31/12/2014, da parte della sig.ra ;
2. accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto dell alla restituzione del predetto immobile sine titulo occupato;
3. Parte_2 condannare la convenuta alla conseguente restituzione dello stesso in favore Controparte_1 dell . Con vittoria di spese e competenze di lite.” Parte_2
A sostegno della domanda, ha evidenziato che con contratto stipulato in data 7/01/2014, con scadenza il 31/12/2014, il Centro Residenziale assegnava ad Controparte_1
dipendente tecnico amministrativo (oggi in quiescenza), un alloggio ad uso foresteria familiare plurilocale presso la residenza “Nervoso A” (appartamento n. 3), sita nel Quartiere Commenda di Rende, con scadenza al 31/12/2014, per il quale era previsto il pagamento della quota mensile di € 350,00, oltre al pagamento dei consumi relativi alle utenze gas, energia elettrica ed acqua.
Sul presupposto che a tale data la non avesse ottemperato al pagamento dei canoni CP_1
né provveduto alla riconsegna dell'alloggio, ha dedotto di aver proposto intimazione di sfratto per morosità, dichiarata tuttavia inammissibile, in ragione della ritenuta inapplicabilità del rito prescelto all'ipotesi contrattuale per cui è causa, non costituente locazione.
Ciò posto, perdurante la mancata riconsegna del cespite, l'istante ha proposto ex articolo
281 undecies cpc domanda di occupazione sine titulo onde ottenere la restituzione dell'immobile.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio.
In punto di qualificazione dell'istanza attorea, giova, preliminarmente, precisare come il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri costituisca risultato indifferentemente conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica, che attraverso una mera azione di restituzione.
In sede di rivendica, azione a carattere intrinsecamente reale, la causa petendi è costituita dal diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi).
In sede di restituzione, azione di natura prettamente personale, la causa petendi è per converso costituita dal diritto di ottenere l'adempimento di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio, della cui sussistenza e/o sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onus probandi.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio 1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio 1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
Non rientra nel novero dei presupposti dell'azione di cui si tratta l'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, avendo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di recente affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Sez. U, Sentenza n. 7305 del 2014).
Oggi, in definitiva, mentre colui che agisce in restituzione, ben potrebbe limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene, con la conseguenza che deve dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.
Orbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 281 undecies cpc, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che parte ricorrente ha esperito un'azione personale di rilascio per detenzione sine titulo del bene immobile di sua proprietà, sulla scorta della scadenza del titolo in forza del quale aveva consegnato l'immobile alla resistente.
Nel merito, la domanda di rilascio è fondata e va accolta.
Ed invero, documentata la sottoscrizione del contratto – e quindi l'atto con cui l'immobile
è stato concesso in godimento alla - e la relativa scadenza, non risulta che sia stata CP_1 concessa alcuna proroga, previa richiesta di prolungamento del periodo di permanenza, almeno 1 mese prima della scadenza del periodo precedente, come previsto dall'articolo
23 del regolamento del servizio di foresteria.
A ciò si aggiunga che la resistente risulta in quiescenza dal febbraio 2020, di talchè la permanenza nel cespite non appare in alcun modo giustificata, trattandosi di immobile strumentale, per sua natura e finalità statutarie, alle esigenze abitative del personale amministrativo e docente di Ateneo.
La detenzione del cespite deve, conseguentemente, ritenersi senza titolo.
In considerazione di quanto precede, ed in accoglimento della relativa domanda,
[...]
va condannata al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa in favore CP_1
di parte ricorrente.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n.55 e succ. mod. sulla scorta del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), ai minimi tabellari, tenuto conto dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, senza istruttoria, fase non concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 9.10.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di;
Controparte_1 ✓ In accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara che la resistente
[...]
detiene senza titolo l'immobile ad uso foresteria sito presso la CP_1 residenza “Nervoso A” (appartamento n. 3), in Commenda di Rende assegnato dall'Università con contratto del 7/01/2014 e scaduto il 31/12/2014;
✓ condanna la resistente all'immediato rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'immobile predetto libero da persone e cose;
✓ condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in euro 518,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed accessori nella misura di legge.
Cosenza, 27.1.2025 il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3126/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
27.1.2025: occupazione sine titulo tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Macrì, Alessandra Greco e Lucia
Miglietti per mandato in atti;
nei confronti di
; Controparte_1 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L ha evocato in giudizio , chiedendo Parte_2 Controparte_1
l'accoglimento in suo confronto delle seguenti conclusioni: “accertare l'assenza/decadenza del titolo che legittimava l'occupazione dell'immobile assegnato dall con contratto del Parte_2
7/01/2014 e scaduto il 31/12/2014, da parte della sig.ra ;
2. accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto dell alla restituzione del predetto immobile sine titulo occupato;
3. Parte_2 condannare la convenuta alla conseguente restituzione dello stesso in favore Controparte_1 dell . Con vittoria di spese e competenze di lite.” Parte_2
A sostegno della domanda, ha evidenziato che con contratto stipulato in data 7/01/2014, con scadenza il 31/12/2014, il Centro Residenziale assegnava ad Controparte_1
dipendente tecnico amministrativo (oggi in quiescenza), un alloggio ad uso foresteria familiare plurilocale presso la residenza “Nervoso A” (appartamento n. 3), sita nel Quartiere Commenda di Rende, con scadenza al 31/12/2014, per il quale era previsto il pagamento della quota mensile di € 350,00, oltre al pagamento dei consumi relativi alle utenze gas, energia elettrica ed acqua.
Sul presupposto che a tale data la non avesse ottemperato al pagamento dei canoni CP_1
né provveduto alla riconsegna dell'alloggio, ha dedotto di aver proposto intimazione di sfratto per morosità, dichiarata tuttavia inammissibile, in ragione della ritenuta inapplicabilità del rito prescelto all'ipotesi contrattuale per cui è causa, non costituente locazione.
Ciò posto, perdurante la mancata riconsegna del cespite, l'istante ha proposto ex articolo
281 undecies cpc domanda di occupazione sine titulo onde ottenere la restituzione dell'immobile.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della resistente, ritualmente evocata in giudizio.
In punto di qualificazione dell'istanza attorea, giova, preliminarmente, precisare come il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri costituisca risultato indifferentemente conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica, che attraverso una mera azione di restituzione.
In sede di rivendica, azione a carattere intrinsecamente reale, la causa petendi è costituita dal diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi).
In sede di restituzione, azione di natura prettamente personale, la causa petendi è per converso costituita dal diritto di ottenere l'adempimento di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio, della cui sussistenza e/o sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onus probandi.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio 1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio 1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
Non rientra nel novero dei presupposti dell'azione di cui si tratta l'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, avendo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di recente affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (Sez. U, Sentenza n. 7305 del 2014).
Oggi, in definitiva, mentre colui che agisce in restituzione, ben potrebbe limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, colui che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del possessore del bene, con la conseguenza che deve dimostrare non solo l'illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del proprio diritto di proprietà.
Orbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 281 undecies cpc, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che parte ricorrente ha esperito un'azione personale di rilascio per detenzione sine titulo del bene immobile di sua proprietà, sulla scorta della scadenza del titolo in forza del quale aveva consegnato l'immobile alla resistente.
Nel merito, la domanda di rilascio è fondata e va accolta.
Ed invero, documentata la sottoscrizione del contratto – e quindi l'atto con cui l'immobile
è stato concesso in godimento alla - e la relativa scadenza, non risulta che sia stata CP_1 concessa alcuna proroga, previa richiesta di prolungamento del periodo di permanenza, almeno 1 mese prima della scadenza del periodo precedente, come previsto dall'articolo
23 del regolamento del servizio di foresteria.
A ciò si aggiunga che la resistente risulta in quiescenza dal febbraio 2020, di talchè la permanenza nel cespite non appare in alcun modo giustificata, trattandosi di immobile strumentale, per sua natura e finalità statutarie, alle esigenze abitative del personale amministrativo e docente di Ateneo.
La detenzione del cespite deve, conseguentemente, ritenersi senza titolo.
In considerazione di quanto precede, ed in accoglimento della relativa domanda,
[...]
va condannata al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa in favore CP_1
di parte ricorrente.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n.55 e succ. mod. sulla scorta del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa), ai minimi tabellari, tenuto conto dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, senza istruttoria, fase non concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 9.10.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di;
Controparte_1 ✓ In accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara che la resistente
[...]
detiene senza titolo l'immobile ad uso foresteria sito presso la CP_1 residenza “Nervoso A” (appartamento n. 3), in Commenda di Rende assegnato dall'Università con contratto del 7/01/2014 e scaduto il 31/12/2014;
✓ condanna la resistente all'immediato rilascio, in favore di parte ricorrente, dell'immobile predetto libero da persone e cose;
✓ condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in euro 518,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed accessori nella misura di legge.
Cosenza, 27.1.2025 il Giudice
Germana Maffei