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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2021/2024 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. PALADIN PAMELA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra Controparte_1
Pagina 1 di 8 ed il sig. autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di CP_1 Controparte_2 mutuo rispetto, ed obbligo di comunicarsi a vicenda l'eventuale variazione della rispettiva residenza;
ordinando al comune di Bagno a Ripoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni di separazione
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
- Stabilire che la figlia minore verrà affidata esclusivamente alla madre Persona_1
Sig.ra mantenendo la propria residenza anagrafica in Via A. Franchi n. 47 – Prato CP_1
(PO) in cui attualmente vive con la madre e la famiglia materna. Le decisioni di maggior interesse, relative ad istruzione, educazione, salute e residenza abituale, saranno prese esclusivamente dalla madre sig.ra tenuto conto delle inclinazioni naturali, capacità ed CP_1 aspirazioni della minore;
Per_1
- Stabilire che il Sig. sarà obbligato al pagamento di euro 400,00 (quattrocento=00) CP_2 mensili per il mantenimento ordinario della minore da corrispondersi il giorno 20 (venti) di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente aggiornata, a partire dal secondo anno, in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge.
Chiede inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ed al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
18.02.2012 ed iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bagno A Ripoli (FI) al n. 1,
P 1;
- ordinare al Comune di Bagno A Ripoli (FI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge.
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
Pagina 2 di 8 - la figlia minore verrà affidata esclusivamente alla madre Sig.ra Persona_1 mantenendo la propria residenza anagrafica in Via A. Franchi n. 47 – Prato (PO) in CP_1 cui attualmente vive con la madre e la famiglia materna. Le decisioni di maggior interesse, relative ad istruzione, educazione, salute e residenza abituale, saranno prese esclusivamente dalla madre sig.ra tenuto conto delle inclinazioni naturali, capacità ed aspirazioni della CP_1 minore;
Per_1
- il Sig. sarà obbligato al pagamento di euro 400,00 (quattrocento=00) mensili per il CP_2 mantenimento ordinario della minore da corrispondersi il giorno 20 (venti) di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente aggiornata, a partire dal secondo anno, in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo;
- entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 14.2.2015”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione e conseguentemente lo scioglimento del matrimonio dal coniuge
[...]
, sposato con rito civile a Bagno a Ripoli in data 18.2.2012, Controparte_2 atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte I, numero 1.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nata una figlia, , in data 14.2.2018; (2) che nel 2020 il coniuge ha lasciato la casa Per_1 familiare ed è tornato in Honduras senza mai rientrare;
(3) che la medesima si è sempre occupata delle necessità della minore;
(4) che nel corso del tempo il padre ha versato sporadicamente esigue somme di denaro per il mantenimento della figlia.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione nonchè l'affidamento esclusivo rafforzato della minore, la determinazione a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando l'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, la ricorrente ha chiesto che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo così contumace.
Pagina 3 di 8 Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di comparizione, il giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore alla madre, il diritto di visita del padre previi accordi con la madre,
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della minore versando la somma mensile di euro 300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12.2.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Pronuncia di separazione – – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. La ricorrente ha allegato di essere separata di fatto dal coniuge dal 2020, anno nel quale quest'ultimo ha deciso di tornare in Honduras senza far più rientro in Italia. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare, tenuto altresì conto del disinteresse manifestato dal coniuge e della sua contumacia nel giudizio de quo.
Affidamento, collocamento, diritto di visita della minore – Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, autorizzando, altresì, quest'ultima ad assumere in via autonoma le decisioni di maggior interesse per la figlia. Invero, la regola dettata dal legislatore dell'affidamento condiviso dei figli può essere derogata qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione in positivo – sulla idoneità del genitore affidatario – e da una in negativo – sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 6535/2019).
Infatti, il criterio da prediligere nella scelta del regime di affidamento maggiormente idoneo nel caso in esame è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli
(ex art. 337quater c.c.), da intendersi riferito alle loro fondamentali esigenze di cura, educazione, istruzione e benessere psico-fisico, e ciò induce il giudicante a compiere un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di educare i figli, desumibile dall'analisi di elementi concreti quali la sua capacità relazionale ed affettiva e le
Pagina 4 di 8 modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, nonché mediante apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n.
28244/2019). In particolare, l'applicazione del regime di affidamento condiviso può risultare particolarmente pregiudizievole per l'interesse del minore nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n. 977/2017).
Nella presente fattispecie, in primo luogo va rilevato che il convenuto, nonostante la regolare notificazione degli atti di causa effettuata dalla ricorrente, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio né di avanzare qualsiasi pretesa, manifestando un totale disinteresse per l'esito del procedimento.
Ciò premesso, il vero discrimen deve essere qui individuato nel totale disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, che è un indice evidente da cui ritenere che, nella situazione attuale, l'affidamento condiviso non risulti conforme all'interesse della minore, alla quale non potrà essere garantita dalla figura paterna una stabile consuetudine di vita né un'equilibrata rete di relazioni sociali ed affettive.
Tale regime di affidamento appare il più idoneo anche tenuto conto della netta distanza geografica tra i genitori.
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non affidatario ed alle modalità di frequentazione della figlia, si ritiene opportuno che il padre, qualora rientri in Italia, prenda accordi con la madre di volta in volta per vedere la figlia, in presenza della madre, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. Al riguardo si osserva che quando si è allontanato da casa la figlia aveva solo due anni e da quel momento il padre non l'ha più vista.
Mantenimento della minore – Il Collegio ritiene, sul punto, di dover confermare i provvedimenti provvisori resi dal giudice delegato, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento della minore versando alla madre la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, alla luce dei redditi di parte ricorrente e preso atto del fatto che il padre ha iniziato spontaneamente a versare tale somma per il mantenimento della figlia. Si ribadisce l'impossibilità di effettuare un accertamento istruttorio circa i redditi di parte convenuta non sapendo esattamente il luogo di residenza del medesimo.
Pagina 5 di 8 Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50% tra ciascuno dei genitori secondo l'articolazione di cui al dispositivo.
Ulteriori domande – Il procedimento dovrà essere rimesso sul ruolo del giudice delegato per la prosecuzione, tenuto conto della domanda di scioglimento del matrimonio formulata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra e Controparte_1
sposati con rito civile a Bagno a Controparte_2
Ripoli in data 18.2.2012, atto trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2012, Parte I, numero 1;
2. affida la figlia minore nata a Prato il [...], in [...] Persona_2 esclusiva alla madre, autorizzandola a prendere in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
3. dispone che il padre possa vedere la minore in Italia, previ accordi con la madre ed alla sua presenza;
4. pone a carico di parte convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro
300,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano
Pagina 6 di 8 sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
5. provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio;
6. spese al definitivo;
7. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bagno a Ripoli di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso
Pagina 7 di 8 contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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