Art. 318-quinquies. ((Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).)) (( 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo. ))
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo. ))