Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Verbale udienza ex art 281 sexies cpc
Udienza del 12.VI.2025
Davanti al giudice dr. Massimo Maione Mannamo sono comparsi:
l'avv. MICHELE CATALDO anche in sostituzione avv. VICICONTE
GAETANO per per per CP_1 Parte_1
per Parte_2 Parte_3
nessuno per già contumace;
Controparte_2
l'avv. RICCARDO AMANTINI anche in sostituzione avv. PARIGI ANTONIO per Controparte_3
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il giudice ritenuto di poter decidere la presente causa ai sensi dell'art 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rassegnate con le note conclusive.
Terminata la discussione orale il giudice dr. Massimo Maione Mannamo decide come da sentenza di seguito redatta.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, all'udienza del 12.VI.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc
nel procedimento civile n. 13680/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale - risarcimento danni – danno da perdita del rapporto parentale”
VERTENTE
TRA
e CP_1 Parte_2 Parte_1
r e genitoriale sul figlio minore Persona_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Viciconte e Michele Cataldo
-Attori- E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Riccardo Amantini e Antonio Parigi
-Convenuta-
E Controparte_2
-Convenuto contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.12.2021, gli attori come in epigrafe indicati evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale la e Controparte_3 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento del danno iure proprio da perdita del proprio congiunto coniuge di Persona_3
fratello di padre di e CP_1 Parte_3 Pt_2 [...]
e nonno di deceduto in data 24 Ottobre 2020 Pt_1 Persona_2
a causa delle ferite riportate nel sinistro del precedente 17 Febbraio
2020 allorché era stato investito dalla vettura di proprietà e condotta da ed assicurata nonché, Controparte_2 Controparte_3
quanto agli attori e CP_1 Parte_2 Parte_1
jure hereditario anche dei danni non patrimoniali subiti da Per_3
a titolo di invalidità temporanea assoluta con riferimento al
[...]
lasso di tempo intercorso tra l'investimento del 17 Febbraio 2020 e il decesso del successivo 24 Ottobre 2020.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 17 Febbraio 2020 alle ore 18.05 circa era stato Persona_3
investito sulla strada SS 67, Via Forlivese, in prossimità del passaggio a livello sito in località Dicomano, mentre si accingeva al completamento dell'attraversamento della sede stradale in compagnia di un amico, dalla vettura Seat Ibiza tg. DF 367 LV di proprietà e condotta da ed assicurata la Controparte_4 Controparte_3 quale stava percorrendo la medesima strada con direzione di marcia verso Dicomano.
Sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia
Municipale dell'Unione dei Comuni del Mugello che avevano redatto il verbale di accertamenti e rilievi, elevando al conducente della CP_5
Ibiza investitrice la contravvenzione di cui all'art. 173 CdS commi 1 e
3 per essersi messo alla guida senza fare uso delle lenti correttive nonostante il relativo obbligo, annotato sulla partente di guida con codice “01”, e ai due pedoni, sia a che all'amico che lo Persona_3
accompagnava, quella di cui all'art. 190 commi 2 e 10 per Persona_4
avere attraversato la strada senza l'attenzione necessaria ad evitare di creare pericolo per sé e per gli altri, rimanendo coinvolti in un incidente stradale.
In conseguenza dell'urto aveva riportato gravissime Persona_3
lesioni personali per le quali, nell'immediato, era stato trasportato in ambulanza al Presidio Ospedaliero del Mugello e da qui trasferito nel
Reparto di Neuroanestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Careggi, con diagnosi di coma «con emorragia cerebrale intraparenchimale e subaracnoidea post traumatica con erniazione sub facciale del parenchima cerebrale e shift della linea mediana di circa 8 mm, frattura della base cranica, fratture multiple delle ossa craniche e del massiccio facciale. Frattura scomposta pluriframmentaria a sede diafisaria della tibia, frattura scapolare sinistra».
Ulteriormente trasferito in data 24 Marzo 2024 presso il reparto Gravi
Cerebrolesioni Acquisite della qui era Controparte_6
deceduto, a causa delle lesioni patite, in data 24 Ottobre 2020.
Sostenevano gli attori, anche in ragione di perizia cinematica a firma dell'Ing. che il sinistro si era verificato per fatto e Persona_5
colpa esclusivi di Controparte_2 Aggiungevano di avere invitato le parti convenute alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita della controversia ma che la compagnia, con pec del 29 Aprile 2021, aveva comunicato la propria volontà di non aderire ritenendo che vi fosse alcuna responsabilità del proprio assicurato, anche alla luce dell'avvenuta archiviazione, con decreto del 25 Maggio 2020, da parte del Tribunale di Firenze, del procedimento penale RGNR 2737/2020 aperto, all'indomani dei fatti,
a carico di per il reato di lesioni stradali gravissime Controparte_2
di cui all'art. 590 bis c.p.
Chiedevano pertanto, a titolo di danno non patrimoniale subìto iure proprio € 304.007,70 quanto alla moglie, € 235.360,80 per ciascuno dei due figli non conviventi, € 127.487,10 per il nipote ed € 137.293,80 quanto alla sorella non convivente, oltre, su tutti gli importi, interessi e rivalutazione monetaria, assumendo, quanto a questi ultimi in particolare che, nonostante non fossero conviventi con Per_3
comunque i loro rapporti con il loro congiunto erano
[...]
continui e fondati su un profondo affetto, tanto da meritare un adeguato ristoro per il grave pregiudizio patito in conseguenza della perdita del congiunto. ed i due figli e quali eredi di CP_1 Pt_2 Parte_1
quantificavano, altresì, in € 38.157,00 oltre interessi e Persona_3
rivalutazione monetaria, il risarcimento del danno non patrimoniale patito da quest'ultimo nel periodo intercorso tra l'investimento e l'exitus.
Si costituiva contestando sia l'an che Controparte_3
il quantum delle avversarie pretese, deducendo la responsabilità totale o concorsuale maggioritaria di nella causazione del Persona_3
sinistro, essendosi egli accinto all'attraversamento del tratto di strada ove si era verificato l'investimento totalmente privo di illuminazione pubblica e di marciapiede, in completa oscurità, poiché il sinistro si era verificato oltre le ore 18.00 nei primi giorni del mese di Febbraio, vestito con abiti scuri, senza badare al sopraggiungere della vettura propria assicurata che, difatti, avrebbe ben potuto essere avvistata sin da lontano dai due pedoni, stanti i fari accesi e l'andamento rettilineo della strada, e che, provenendo oltretutto a velocità inferiore rispetto ai limiti ivi previsti, non aveva potuto fare nulla per evitare l'impatto nonostante il conducente avesse tentato una manovra istintiva di emergenza, sterzando bruscamente a sinistra.
Ribadiva, a tal riguardo, come la stessa procura della Repubblica, nel procedere all'archiviazione del procedimento a carico del proprio assicurato, aveva giudicato «gravemente imprudente» la condotta dei due pedoni nel caso di specie.
In ordine alla quantificazione del risarcimento richiesto da parte attrice, la compagnia eccepiva in ogni caso che gli importi indicati in atto di citazione erano stati calcolati sulla base delle tabelle del
Tribunale di Roma, invece che di quelle del Tribunale di Milano contrariamente all'indirizzo dettato in materia dalla Corte di
Cassazione, contestando, altresì, come le circostanze allegate al fine di dare dimostrazione dell'esistenza di un rapporto affettivo particolarmente intenso tra e gli attori erano, in verità, Persona_3
tutt'altro che peculiari, di guisa che il risarcimento del danno, in subordine, andava comunque riconosciuto loro solo in misura corrispondente ai minimi tabellari.
Non si costituiva del quale, pertanto, veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia. La causa veniva decisa, ex art. 281-sexies cpc, all'udienza del 12.6.2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
In punto di an debeatur, infatti, all'esito dell'esame della documentazione in atti - segnatamente del verbale di accertamenti e rilievi a seguito di incidente stradale redatto dagli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Mugello allegato alla prodotta dalla convenuta sub doc. 1 allegato alla propria CP_3
comparsa di costituzione e risposta- è emerso come il 17 Febbraio
2020, alle ore 18.05 circa, alla guida della vettura Controparte_2
Seat Ibiza tg. DF 367 LV, assicurata con Controparte_3
percorreva la SS 67 Via Forlivese, con direzione di marcia da Rufina verso Dicomano, tratto stradale pressoché rettilineo, lievemente in salita nella sua direzione di percorrenza, a doppio senso di marcia, carreggiata larga 5,90 mt, con linea di mezzeria continua e linee continue di margine, limite di velocità di 50 Km/h, munito di segnaletica verticale di avviso per la presenza di passaggio a livello e di cartellonistica ad indicare la presenza di un attraversamento pedonale tra la pista ciclabile e pedonale contigua alla sede stradale ed il marciapiede sull'altro lato della carreggiata, ma privo di strisce orizzontali di attraversamento pedonale, totalmente sprovvisto di qualunque tipo di illuminazione pubblica, quando, giunto all'altezza del Km 17+685 (interno all'abitato), in prossimità appunto del passaggio a livello sito in località San Detole (in quel momento aperto), si avvedeva della presenza di due pedoni che, vestiti in abiti scuri, marciando in fila indiana a pochi passi di distanza l'uno dall'altro, stavano completando l'attraversamento della carreggiata, provenendo dallo stradello di raccordo della SS67 e la vicina pista ciclabile verso il marciapiede posto sull'altro lato della strada (ovvero dal lato della carreggiata dallo stesso percorsa), aveva provato a sterzare ma aveva comunque colpito sia il quale Persona_3
dall'urto era stato verosimilmente dapprima caricato sul cofano della macchina e poi scaraventato più avanti di mt 11,20 sulla sede stradale, sia che era invece caduto a terra nel punto di urto. Persona_4
È emerso che il convenuto chiamava immediatamente i CP_2
soccorsi e, con l'aiuto di un automobilista sopraggiunto, seguendo le istruzioni telefoniche del personale del 118, posizionavano su Per_3
di un fianco, allontanandolo, così anche dalla sede ferroviaria ove era in arrivo un treno. È emerso, altresì, che prima dell'arrivo dell'autorità, lo stesso aveva dovuto rimuovere la vettura dai binari.
Alle ore 18.30 circa intervenivano sul posto gli agenti della Polizia
Municipale dell'Unione dei Comuni del Mugello che effettuavano gli accertamenti del caso e raccoglievano le deposizioni di CP_2
e di
[...] Persona_4
L'evento è da imputarsi alla condotta esclusiva del conducente/investitore.
Sul punto si richiamano le conclusioni della CTU cinematica condotta dall'Ing. in corso di causa, il quale ha formulato due possibili Per_6
scenari del sinistro (quello in cui il Sig. procedesse ad una velocità iniziale prossima a quella presumibilmente avuta al momento dell'urto, pari a circa 50-55 km/h e quella in cui lo stesso avesse frenato all'avvistamento dei due pedoni), concludendo che in entrambi i casi l'investimento non si sarebbe verificato e, quindi, ponendo la condotta tenuta dal conducente della in nesso di causa con il verificarsi CP_5
dell'evento in relazione ad entrambi gli scenari valutati.
Ancorché il CTU precisi, in merito alla condotta del pedone, che «che i pedoni avrebbero potuto avvistare l'autoveicolo Seat prima di iniziare ad attraversare la carreggiataı, nessuna responsabilità si ritiene di dovere ascrivere a nella causazione dell'occorso, posto che, a Persona_3
norma dell'art. 2054 c.c., «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».
Se è vero, infatti, che il pedone si accingeva all'attraversamento al buio in un tratto privo di strisce pedonali, tuttavia, la conformazione dei luoghi suggeriva al pedone di passare dallo stradello di raccordo tra la pista ciclabile a sinistra della strada al marciapiede alla destra della stessa (guardando la SS 67 dal punto di vista dell'automobilista investitore) proprio con le modalità in concreto seguite da Per_3
nel caso di specie;
di contro, era presente sul luogo del sinistro
[...]
un cartello che avvisava l'utente della strada della presenza della pista ciclo/pedonale a lato della carreggiata, invitandolo ad una condotta di maggiore prudenza.
A ciò si aggiunga poi che al convenuto è stata elevata la CP_2
contravvenzione di cui all'art. 173 CdS commi 1 e 3, per essersi messo alla guida senza fare uso delle lenti correttive, nonostante il relativo obbligo annotato sulla partente di guida con codice “01” (ad indicare la necessità emersa in sede di visita oculistica preliminare al rilascio o al rinnovo della patente di guida stessa), contravvenzione che non è emerso essere stata impugnata e si ritiene doversi porre in relazione causale diretta con il verificarsi dell'evento, alla luce delle stesse dichiarazioni del (che alla Polizia Municipale riferiva CP_2 sostanzialmente di non avere avvistato i pedoni fino all'ultimo) oltre che delle conclusioni del CTU in ordine al fatto che l'investimento sarebbe stato evitabile da parte del conducente se solo avesse correttamente posto in essere un'adeguata frenata di emergenza.
Se, secondo l'insegnamento della giurisprudenza del massimo consesso di legittimità, «la responsabilità del conducente coinvolto in un investimento, pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa, non solo quando
l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quado risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro» (Cass. n. 9278/2017), ebbene deve essere ritenuto come il convenuto e la sua compagnia assicurativa Controparte_2 CP_3
non abbiano provato che il abbia fatto tutto il possibile per CP_2
evitare l'investimento di investimento che poteva, Persona_3
viceversa, essere evitato se solo il conducente avesse visto prima i due pedoni e frenato nel momento in cui li avvistava.
Non scalfisce il giudizio in ordine alla responsabilità esclusiva del l'archiviazione del procedimento aperto a carico dello stesso CP_2
per il reato di cui all'art. 590 bis cp tenuto conto 1) dell'assoluta autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, 2) e che su tale ordinanza di archiviazione non si forma il giudicato.
Tanto precisato in punto di accertamento del sinistro, ed operato il giudizio di responsabilità nei termini appena esposti, occorre procedersi alla liquidazione del danno.
E' incontestato che il decesso di è avvenuto in data 24 Persona_3
Ottobre 2020 e sia da porsi in collegamento causale con le lesioni dallo stesso riportate nel sinistro stradale per cui è causa. Si procederà, quindi, alla quantificazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n.
9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n. 23469/2018; Cass.
901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Quanto, invece, all'onere probatorio che deve assolvere il congiunto superstite va evidenziato che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art.
2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta e dovrà procedersi certamente al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in capo a (moglie), CP_1
e (figli) e a (sorella). Pt_2 Parte_1 Parte_3
Riflessioni in parte diverse vanno svolte per il diritto del nipote/attore per la perdita del nonno in quanto in siffatta ipotesi non opera la presunzione suddetta, essendo invece necessario che la parte che agisca iure proprio per la perdita del rapporto col proprio congiunto dimostri in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Ebbene, le prove espletate all'udienza dell'8 Maggio 2025 hanno confermato il rapporto di affetto e la relativa frequentazione che sussisteva tra nonno e nipote, in special modo che il nonno era solito accompagnare il nipote a scuola, al campo di calcio e ad accudirlo in assenza dei genitori. Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del
2024, ove il 'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911, ed € 1.698 con riferimento ai nipoti ed ai fratelli.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2)
l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i distinti rapporti tra vittima primaria e congiunti attori, mettendo in rilievo, tuttavia, che per tutti gli aventi diritto al risarcimento, pur essendo emerso il legame affettivo parentale perduto, non è stata provata- ad eccezione della moglie- una intensità o qualità della relazione affettiva particolarmente intensa- in termini di assiduità giornaliera nei rapporti (si rammenta che il de cuius non conviveva con nessuna delle parti attrici, esclusa la propria moglie
, di condivisione costante delle festività, di periodi di CP_1
vacanza in comune, di attività sportiva od hobbystica- né è stato dimostrato che a seguito del decesso del congiunto la vita delle vittime secondarie abbia subìto un particolare stravolgimento, così che, in termini di punti, si procederà alla loro attribuzione secondo una percentuale media- ad eccezione della moglie- tenuto conto della forbice tabellare che va da 0 a 30.
Risarcimento dovuto a quale coniuge di CP_1 Per_3
in termini di punti:
[...] - Età della vittima primaria, 66 anni: 16 punti.
-Età della vittima secondaria, 63 anni: 16 punti.
-Convivenza: 16 punti
-Sopravvivenza di altro congiunto: 2 congiunti e, così, 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione massima.
Totale punti: 90, pari ad € 351.990.
Risarcimento dovuto ad quale figlio, in termini di Parte_2
punti.
-Età della vittima primaria, 66 anni: 16 punti.
-Età della vittima secondaria, 31 anni: 22 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non erano conviventi né abitavano nel medesimo stabile.
-Sopravvivenza di altro congiunto: 2 congiunti e, così, 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 65, pari ad € 254.215.
253.798,30
Risarcimento dovuto a quale figlia, in termini di punti. Parte_1
-Età della vittima primaria, 66 anni: 16 punti.
-Età della vittima secondaria, 38 anni: 22 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non erano conviventi né abitavano nel medesimo stabile.
-Sopravvivenza di altro congiunto: due congiunti e, così, 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 65, pari ad € 254.215. 253.798,30
Risarcimento dovuto a quale sorella, in termini di Parte_3
punti.
-Età della vittima primaria, 66 anni: 8 punti.
-Età della vittima secondaria, 76 anni: 10 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non erano conviventi né abitavano nel medesimo stabile.
-Sopravvivenza di altro congiunto: nessuno e, così, 16 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 49, pari ad € 83.202.
Risarcimento dovuto a quale nipote, in termini di Persona_2
punti.
-Età della vittima primaria, 66 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 7 anni: 10 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non erano conviventi né abitavano nel medesimo stabile.
-Sopravvivenza di altro congiunto: due congiunti (i genitori) e, così, 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 57, pari ad € 96.786.
Va riconosciuto, altresì, a e CP_1 Parte_2 [...]
jure hereditario, il risarcimento del danno patito dal de cuius a Pt_1
titolo di invalidità permanente tra il 17 Febbraio 2020 ed il 24
Ottobre 2020. A tal riguardo, si evidenzia che è pacifico in giurisprudenza che il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità. Tale ultimo elemento, infatti, costituisce il presupposto del diverso danno morale terminale, che però non è stato domandato nel caso di specie. rimaneva ferito in data 17 Febbraio 2020 e decedeva Persona_3
per le ferite riportate il 24 Ottobre 2020, senza più riprendere conoscenza.
Spetta, pertanto, ai tre attori sopra menzionati il risarcimento del danno da questi patito, corrispondente a 250 gg. al 100% per € 28.750 somma da ripartirsi tra gli stessi nella misura di 1/3 ciascuno, quota loro spettante per successione legittima come risulta dalla dichiarazione di successione in atti (doc. 4, allegato all'atto di citazione).
Conclusivamente, agli attori spetteranno tali importi:
€ 361.573,30; Parte_4
€ 253.798,30; Parte_2
€ 253.798,30; Parte_1
€ 83.202; Parte_3
€ 96.786. Persona_2
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010;
Cass. civ. sentenza n. 16237/2005). Da tali importi vanno detratti gli acconti ricevuti dagli attori in corso di causa, che, espressi anch'essi in moneta attuale, in quanto corrisposti dalla compagnia in data 23 Aprile 2024, corrispondono ad
€ 126.250 quanto a € 88.125 quanto ai due figli CP_1
e € 25.000 quanto a ed € Pt_2 Parte_1 Parte_3
5.000 quanto al nipote Persona_2
In forza degli importi ricevuti, il credito risarcitorio viene così determinato:
€ 235.323,30; Parte_4
€ 165.673,30; Parte_2
€ 165.673,30; Parte_1
€ 58.202; Parte_3
€ 91.786. Persona_2
Alle parti attrici spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Ricordando che il decesso di risale al 24 Ottobre 2020 Persona_3
e la presente sentenza è del Giugno 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 24 Dicembre 2022.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004;
Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 24 Dicembre 2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Tanto comporta l'accoglimento della domanda nella misura sopra indicata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, condanna e la Controparte_2
in solido tra loro al pagamento dei Controparte_3
seguenti importi:
€ 235.323,30 a Controparte_1
€ 165.673,30 ad Parte_2
€ 165.673,30 ad Parte_1
€ 58.202 ad Parte_3
ed € 91.784 a;
Persona_2 condanna le parti convenute in solido tra loro alla corresponsione, sugli importi come sopra determinarti, degli interessi compensativi a decorrere dal 24.12.2022 e sino alla data della presente decisione oltre, sull'importo come sopra determinato, interessi legali dalla data delle presente decisione e sino al dì dell'avvenuto; condanna e la Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro alla rifusione, in favore degli attori, delle spese
[...]
processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.686 per esborsi, € 29.193 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese della espletata CTU e condanna gli stessi, in solido tra loro, al pagamento di quanto sostenuto dagli attori per il compenso del proprio CTP.
Firenze, 12.VI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-