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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5281/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5281/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a SUCCIVO (CE) il 09/12/1960 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CAROTENUTO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRANTE CP_1
MARIALUIGIA ed INGENITO LOREDANA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/04/2022, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare dal 2007 alle dipendenze dell'azienda “FI.PA. SCARL” come operaio edile specializzato;
di aver svolto le medesime mansioni anche alle dipendenze di altre aziende;
che a causa del lavoro prestato è stato esposto a fortissimi rumori che gli hanno provocato un deficit dell'udito (ipoacusia bilaterale neurosensoriale); che le società datrici non hanno fornito alcun tipo di protezione individuale agli operai esposti ad eccezione di semplici tappetti acustici;
di aver già avuto il riconoscimento del danno biologico con una percentuale complessiva del 9%, di cui il 2% riconosciuto a titolo di infortunio e l'8% a titolo di malattia professionale.
1 Tanto premesso, l'istante ha chiesto di accertare e dichiarare di aver riportato, a causa della tecnopatia contratta (ipoacusia da rumore), postumi invalidanti, quantificabili unitamente alle menomazioni già riconosciute, in misura superiori al 9% e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento in suo CP_1 favore del maggiore indennizzo del danno biologico dovuto. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado complessivo delle menomazioni sofferte dal ricorrente.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, CP_1
a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano)
e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità CP_1 delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si
2 è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento CP_1 che la rendita cessa con la morte del In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”.
Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo
Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017).
E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Tanto premesso, il CT nominato, dott. , è stato chiamato a valutare il grado complessivo Per_1 del danno biologico subito dall'istante a seguito della malattia professionale e dell'infortunio già riconosciuti in altre sedi.
Come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni la scrivente integralmente si riporta, il ricorrente è affetto da “un'ipoacusia da esposizione professionale, protusioni discali multiple del rachide lombo-sacrale e pregresso trauma al ginocchio
(da infortunio sul lavoro)”.
Il consulente ha adeguatamente esaminato il quadro morboso del ricorrente, sia sulla base della documentazione in atti che dell'esame obiettivo e, con riguardo al riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata, ritenuta sussistente nel caso di specie, ha evidenziato che: “Il collegamento causale tra ipoacusia ed attività lavorativa è pacifica per gli ulteriori motivi che qui di seguito verranno esposti. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta ininterrottamente da quasi 40 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo e nell'estratto contributivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo
3 a favorire l'insorgenza dell'ipoacusia da rumore;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire la patologia per cui è causa. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa può generare un'ipoacusia da rumore;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta per l'appunto del rumore prodotto dall'utilizzo di flex
e bob-cat. In ultimo va rilevato che: l'esame audiometrico presenta la caratteristica curva a cucchiaio, tipica delle ipoacusie da rumore;
nell'elenco dei fattori di rischio, nella lista I, gruppo 2 agente 1, è indicato che il rumore otolesivo genera come malattia un'ipoacusia percettiva bilaterale”.
In relazione, poi, al grado complessivo delle menomazioni il CT ha rilevato quanto segue: “La percentuale complessiva è dell'11%, maturato nel modo seguente: 9% per il riconoscimento della malattia professionale (a seguito di CT redatta dal dottor ) + 2% già riconosciuto dalla Per_2 sede di Aversa in merito ad altro infortunio;
4% per l'ipoacusia professionale (già riconosciuta CP_1 dallo scrivente a seguito di CT effettuata nel settembre 2023). L'11% sussiste dal mese in cui è stata denunciata l'ipoacusia da rumore, ultima patologia in ordine cronologico, denunciata dal . Pt_1
Trattandosi di patologie croniche a lenta evoluzione non si è verificata un'acuzia successivamente stabilizzata;
l'11% sussiste dalla data di presentazione della domanda senza fluttuazioni intermedie.
Il danno biologico complessivo è dell'11%, esso ingloba (come da richiesta del Giudice) tutte le percentuali precedentemente attribuite al ” ed ha concluso affermando che “Il danno biologico Pt_1 conseguente è quantificabile nella misura dell'11%, a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore ultima patologia professionale, denunciata”
Il CT ha concluso fissando nella misura dell'11% la percentuale complessiva del danno biologico riportato dall'istante a decorrere dalla denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore.
Le conclusioni del consulente possono senz'altro essere condivise ed accolte dalla scrivente, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Dunque, il ricorso va accolto.
4 L' deve essere, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 forma di capitale, commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura dell'11%, a far data dalla denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' , in ragione della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
1) accerta e dichiara il diritto di , affetto da patologia di origine professionale Parte_1
(ipoacusia da rumore), all'indennizzo in capitale per il danno biologico riportato nella misura complessiva dell'11% a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore CP_1 del maggiore indennizzo in capitale del danno biologico commisurato alla percentuale complessiva dell'11% riconosciuta dal CT a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
c) pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le spese CP_1 di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 02/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5281/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a SUCCIVO (CE) il 09/12/1960 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CAROTENUTO DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti FERRANTE CP_1
MARIALUIGIA ed INGENITO LOREDANA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14/04/2022, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare dal 2007 alle dipendenze dell'azienda “FI.PA. SCARL” come operaio edile specializzato;
di aver svolto le medesime mansioni anche alle dipendenze di altre aziende;
che a causa del lavoro prestato è stato esposto a fortissimi rumori che gli hanno provocato un deficit dell'udito (ipoacusia bilaterale neurosensoriale); che le società datrici non hanno fornito alcun tipo di protezione individuale agli operai esposti ad eccezione di semplici tappetti acustici;
di aver già avuto il riconoscimento del danno biologico con una percentuale complessiva del 9%, di cui il 2% riconosciuto a titolo di infortunio e l'8% a titolo di malattia professionale.
1 Tanto premesso, l'istante ha chiesto di accertare e dichiarare di aver riportato, a causa della tecnopatia contratta (ipoacusia da rumore), postumi invalidanti, quantificabili unitamente alle menomazioni già riconosciute, in misura superiori al 9% e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento in suo CP_1 favore del maggiore indennizzo del danno biologico dovuto. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado complessivo delle menomazioni sofferte dal ricorrente.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, CP_1
a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano)
e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità CP_1 delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si
2 è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento CP_1 che la rendita cessa con la morte del In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”.
Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo
Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017).
E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Tanto premesso, il CT nominato, dott. , è stato chiamato a valutare il grado complessivo Per_1 del danno biologico subito dall'istante a seguito della malattia professionale e dell'infortunio già riconosciuti in altre sedi.
Come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni la scrivente integralmente si riporta, il ricorrente è affetto da “un'ipoacusia da esposizione professionale, protusioni discali multiple del rachide lombo-sacrale e pregresso trauma al ginocchio
(da infortunio sul lavoro)”.
Il consulente ha adeguatamente esaminato il quadro morboso del ricorrente, sia sulla base della documentazione in atti che dell'esame obiettivo e, con riguardo al riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata, ritenuta sussistente nel caso di specie, ha evidenziato che: “Il collegamento causale tra ipoacusia ed attività lavorativa è pacifica per gli ulteriori motivi che qui di seguito verranno esposti. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta ininterrottamente da quasi 40 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo e nell'estratto contributivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo
3 a favorire l'insorgenza dell'ipoacusia da rumore;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire la patologia per cui è causa. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa può generare un'ipoacusia da rumore;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta per l'appunto del rumore prodotto dall'utilizzo di flex
e bob-cat. In ultimo va rilevato che: l'esame audiometrico presenta la caratteristica curva a cucchiaio, tipica delle ipoacusie da rumore;
nell'elenco dei fattori di rischio, nella lista I, gruppo 2 agente 1, è indicato che il rumore otolesivo genera come malattia un'ipoacusia percettiva bilaterale”.
In relazione, poi, al grado complessivo delle menomazioni il CT ha rilevato quanto segue: “La percentuale complessiva è dell'11%, maturato nel modo seguente: 9% per il riconoscimento della malattia professionale (a seguito di CT redatta dal dottor ) + 2% già riconosciuto dalla Per_2 sede di Aversa in merito ad altro infortunio;
4% per l'ipoacusia professionale (già riconosciuta CP_1 dallo scrivente a seguito di CT effettuata nel settembre 2023). L'11% sussiste dal mese in cui è stata denunciata l'ipoacusia da rumore, ultima patologia in ordine cronologico, denunciata dal . Pt_1
Trattandosi di patologie croniche a lenta evoluzione non si è verificata un'acuzia successivamente stabilizzata;
l'11% sussiste dalla data di presentazione della domanda senza fluttuazioni intermedie.
Il danno biologico complessivo è dell'11%, esso ingloba (come da richiesta del Giudice) tutte le percentuali precedentemente attribuite al ” ed ha concluso affermando che “Il danno biologico Pt_1 conseguente è quantificabile nella misura dell'11%, a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore ultima patologia professionale, denunciata”
Il CT ha concluso fissando nella misura dell'11% la percentuale complessiva del danno biologico riportato dall'istante a decorrere dalla denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore.
Le conclusioni del consulente possono senz'altro essere condivise ed accolte dalla scrivente, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Dunque, il ricorso va accolto.
4 L' deve essere, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 forma di capitale, commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura dell'11%, a far data dalla denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' , in ragione della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
1) accerta e dichiara il diritto di , affetto da patologia di origine professionale Parte_1
(ipoacusia da rumore), all'indennizzo in capitale per il danno biologico riportato nella misura complessiva dell'11% a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore CP_1 del maggiore indennizzo in capitale del danno biologico commisurato alla percentuale complessiva dell'11% riconosciuta dal CT a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale dell'ipoacusia da rumore;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
c) pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le spese CP_1 di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 02/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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