Articolo 4 della Legge 30 luglio 1984, n. 399
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 novembre 1984
Art. 4. Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Si puo' anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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