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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 776/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di AR d'IS del Persona_1
14.3.2018 rep. n. 33646, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f. ) C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 16.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.3.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti – quantificati, a mezzo di CTP, in €
67.400,16 – e di quelli morali e biologici per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro. Specificava, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune
Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni al fondo agricolo sito in Nocera Inferiore (Sa) alla località “Cicalesi – San
Mauro”, riportato in catasto al foglio 7, part. 1803, 1974, 1975, 1976, 1977, 211, 2112, 2114 (di sua proprietà) e al foglio 7, part. 151, 1970, 2111, 2113 (di proprietà di e da egli Parte_2
condotto in locazione), della totale estensione di mq. 10.527. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del suo fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni e ai mezzi tecnici e che, pertanto, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015 il
Sindaco di Nocera Inferiore aveva stabilito il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati. A sostegno della pretesa, depositava, poi, consulenza tecnica di parte a firma del geom. , richiamata in ricorso, nonché visure Persona_2
catastali delle unità immobiliari in oggetto.
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_2
e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti,
[...]
nonché la genericità della domanda;
deduceva, infine, la necessità di verificare che il ricorrente avesse rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, la quale non solo non è stata contestata dall'Ente, ma risulta, altresì, sia dai documenti in atti (cfr. atto donazione Notar rep. 98189, atto di compravendita Notar rep. 99663, contratto di affitto di fondo Per_3 Per_3
rustico, nonché visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali hanno dichiarato tutti che il Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
ricorrente coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dal ricorrente si erano allagati a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione
3 degli stessi e la notevole estensione dei fondi non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3
pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipolle, melenzane e finocchi) e danni al terreno
(determinati dai costi per la ripulitura della superficie, per il ripristino dei mezzi tecnici e per il ripristino dei luoghi alla coltivabilità), nonché danni all'impianto irriguo a goccia, quantificandoli in complessivi € 67.400,16.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: ad esempio, il teste si è limitato a riferire che “tutte le colture andarono distrutte”, aggiungendo “i terreni Tes_1 erano coltivati a cipollotti, finocchi e se non ricordo male, anche melanzane”; anche il teste ha genericamente riferito “i terreni di mio cognato erano coltivati a cipollotti, finocchi e Tes_2 melanzane e a seguito dell'invasione dell'acqua portata dall'indicato fiume, le stesse cominciarono, dopo qualche giorno, a marcire, per cui l'intera coltivazione andò distrutta”.
Una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi neppure dalla testimonianza del consulente di parte, geom. , il quale ha genericamente confermato la relazione Persona_2 da lui redatta, precisando di aver effettuato “un primo sopralluogo nell'immediatezza dell'evento e poi sopralluoghi successivi per verificare i danni sia al terreno che alle colture, il tutto ho riportato nella mia consulenza allegata agli atti”. Inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo.
La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella stessa perizia dei danni effettivamente riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei
4 prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia e del loro stato di usura.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni non può, infine, ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
5 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi di mercato riscontrati in zona” (cfr. pag. 7), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto, da cui differiscono le spese per “raccolta e trasporto al mercato”, le uniche sottratte dallo stesso
CTP dall'importo indicato come dovuto, peraltro con riferimento alla sola coltivazione di cipolle.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (16.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipolle, melenzane e finocchi.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte per le cipolle e i finocchi (ossia al 25% di € 35.408,66 pari ad € 8.852,16), nonché del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la produzione delle melanzane, considerato che, sulla base del ciclo produttivo indicato nella CTP, a fine ottobre, ormai la raccolta delle melanzane era verosimilmente prossima alla fine e che vi è stata incertezza sulla presenza di tale prodotto nelle dichiarazioni del teste (ossia al 20% di € Tes_1
8.400,00 pari ad € 1.680,00). La liquidazione complessiva di € 10.532,16 tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
Non possono, invece, essere riconosciuti al ricorrente i danni ai mezzi tecnici (“ripristino delle
6 scorte aziendali quali concimi…legacci, corde, filo di ferro…forbici e altri arnesi…”) indicati nel computo metrico (all. A della CTP), atteso che, da un lato, i testi non hanno fatto nessun riferimento all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento.
I testi hanno, invece, riferito dell'esistenza di un impianto di irrigazione a goccia andato distrutto a seguito dell'allagamento: tali dichiarazioni, tuttavia, risultano generiche, non specificando lo stato pregresso dell'impianto, né se dopo l'allagamento esso è stato riparato o interamente sostituito;
inoltre, nessuna valutazione di tale danno risulta compiuta nella perizia di parte allegata al ricorso, né si rinvengono agli atti documenti atti a supportare, da un lato, la prova dell'acquisto di detti attrezzi da lavoro prima dell'evento, al fine di poterne evincere l'effettiva presenza sui fondi al momento dell'allagamento e l'entità del danno subito e, dall'altro lato, la prova dell'acquisto in data successiva all'evento al fine di dimostrarne il ripristino e l'effettivo danno subito.
Il riconoscimento di tali voci di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
In ordine, invece, ai danni per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni, il teste si è limitato ad evidenziare che “prima di poter effettuare una nuova Testimone_1
coltivazione fu necessario pulire il terreno nonché tutte le altre operazioni per rendere il suolo di nuovo coltivabile” e il teste (cognato del ricorrente) ha riferito “per effettuare una nuova Tes_2 coltivazione si dovette pulire il fondo da melma e detriti portati dall'acqua e compiere le nuove attività agricole necessarie per riportare il fondo alla coltivabilità per cui una nuova coltivazione è stata impiantata dal gennaio dell'anno successivo”. Nessuno dei testi ha, quindi, specificato quali e che tipo di attività abbia concretamente posto in essere il ricorrente per la pulizia e il ripristino dei fondi. Nessuno dei testi, peraltro, ha riferito di aver visto mezzi meccanici al lavoro sui fondi de quibus per eseguire le suddette operazioni di ripristino.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate come necessarie e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per “il costo di esecuzione”, senza specificare le attività concretamente Controparte_1
compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa la prova dell'allagamento dei fondi e, in ogni caso, la prova dello svolgimento di alcune attività di pulizia, deve presumersi che i lavori di pulizia e ripristino dei fondi siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di
7 smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta dal ricorrente.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato nella consulenza di parte per i soli costi di pulizia, sistemazione delle coltivazioni e rullatura manuale, pari a complessivi € 2.526,48.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo), in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
8 In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
9 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la Regione è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 13.058,64. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1
della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non
10 particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento della stessa, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 13.058,64, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquida in € 181,66 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria
D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 776/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 7.5.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'AURIA (c.f.
), FABIO D'AURIA (c.f. ) e VALERIA D'AURIA C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per notar di AR d'IS del Persona_1
14.3.2018 rep. n. 33646, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f. ) C.F._5 dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa
Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 16.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.3.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali subiti – quantificati, a mezzo di CTP, in €
67.400,16 – e di quelli morali e biologici per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro. Specificava, nelle deduzioni in fatto, che, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune
Nocerino, avvenuta in data 29.10.2015, si era verificata la rottura in più punti dell'argine sinistro, con conseguenti danni al fondo agricolo sito in Nocera Inferiore (Sa) alla località “Cicalesi – San
Mauro”, riportato in catasto al foglio 7, part. 1803, 1974, 1975, 1976, 1977, 211, 2112, 2114 (di sua proprietà) e al foglio 7, part. 151, 1970, 2111, 2113 (di proprietà di e da egli Parte_2
condotto in locazione), della totale estensione di mq. 10.527. Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua melmosa e detriti vari si era riversata all'interno del suo fondo, determinando l'allagamento dello stesso e provocando danni alle coltivazioni, ai terreni e ai mezzi tecnici e che, pertanto, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015 il
Sindaco di Nocera Inferiore aveva stabilito il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati. A sostegno della pretesa, depositava, poi, consulenza tecnica di parte a firma del geom. , richiamata in ricorso, nonché visure Persona_2
catastali delle unità immobiliari in oggetto.
Costituendosi in giudizio tardivamente, la eccepiva, in via preliminare, la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva in favore del Controparte_2
e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti,
[...]
nonché la genericità della domanda;
deduceva, infine, la necessità di verificare che il ricorrente avesse rispettato l'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 7.5.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, la quale non solo non è stata contestata dall'Ente, ma risulta, altresì, sia dai documenti in atti (cfr. atto donazione Notar rep. 98189, atto di compravendita Notar rep. 99663, contratto di affitto di fondo Per_3 Per_3
rustico, nonché visure catastali per tutte le particelle di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali hanno dichiarato tutti che il Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
ricorrente coltivava direttamente gli appezzamenti analiticamente indicati in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l'Alveo Comune Nocerino esondava, provocando l'allagamento degli immobili per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno tutti confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Sul punto va, tuttavia, precisato che, sebbene i testi abbiano riferito inequivocamente che i fondi condotti dal ricorrente si erano allagati a seguito dell'evento esondativo, la generica dichiarazione
3 degli stessi e la notevole estensione dei fondi non consente di ritenere provato con certezza che essi si siano allagati nella loro totalità.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3
pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (cipolle, melenzane e finocchi) e danni al terreno
(determinati dai costi per la ripulitura della superficie, per il ripristino dei mezzi tecnici e per il ripristino dei luoghi alla coltivabilità), nonché danni all'impianto irriguo a goccia, quantificandoli in complessivi € 67.400,16.
Quanto al danno alle colture, osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti e ai danni da esse riportati è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: ad esempio, il teste si è limitato a riferire che “tutte le colture andarono distrutte”, aggiungendo “i terreni Tes_1 erano coltivati a cipollotti, finocchi e se non ricordo male, anche melanzane”; anche il teste ha genericamente riferito “i terreni di mio cognato erano coltivati a cipollotti, finocchi e Tes_2 melanzane e a seguito dell'invasione dell'acqua portata dall'indicato fiume, le stesse cominciarono, dopo qualche giorno, a marcire, per cui l'intera coltivazione andò distrutta”.
Una prova più puntuale dei danni subiti dal ricorrente può ricavarsi neppure dalla testimonianza del consulente di parte, geom. , il quale ha genericamente confermato la relazione Persona_2 da lui redatta, precisando di aver effettuato “un primo sopralluogo nell'immediatezza dell'evento e poi sopralluoghi successivi per verificare i danni sia al terreno che alle colture, il tutto ho riportato nella mia consulenza allegata agli atti”. Inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi riferimento allo stato pregresso del fondo.
La generica dichiarazione resa e la mancata descrizione analitica nella stessa perizia dei danni effettivamente riscontrati, la cui valutazione è basata esclusivamente sui prezziari delle merci e dei
4 prodotti astrattamente considerati in relazione all'estensione dei fondi, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture e degli altri beni presenti su ciascuno di essi, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia, dei beni effettivamente presenti sui fondi, della loro tipologia e del loro stato di usura.
Tali dichiarazioni, così come la perizia redatta, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Giova evidenziare, altresì, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
La prova dell'esatta consistenza dei danni non può, infine, ricavarsi neppure dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente dei fondi agricoli e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
5 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Inoltre, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei “prezzi di mercato riscontrati in zona” (cfr. pag. 7), senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto, da cui differiscono le spese per “raccolta e trasporto al mercato”, le uniche sottratte dallo stesso
CTP dall'importo indicato come dovuto, peraltro con riferimento alla sola coltivazione di cipolle.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a cinque anni, intercorrente tra la data della domanda (16.10.2020) e quella di verificazione dell'evento (29.10.2015).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento dei fondi e che, in base a quanto riferito dai testi, può presumersi che le coltivazioni ivi presenti abbiano comunque riportato dei danni, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti alle colture di cipolle, melenzane e finocchi.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate, è ritenuta congrua nella misura del 25% di quanto richiesto nella consulenza di parte per le cipolle e i finocchi (ossia al 25% di € 35.408,66 pari ad € 8.852,16), nonché del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte per la produzione delle melanzane, considerato che, sulla base del ciclo produttivo indicato nella CTP, a fine ottobre, ormai la raccolta delle melanzane era verosimilmente prossima alla fine e che vi è stata incertezza sulla presenza di tale prodotto nelle dichiarazioni del teste (ossia al 20% di € Tes_1
8.400,00 pari ad € 1.680,00). La liquidazione complessiva di € 10.532,16 tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che il ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
Non possono, invece, essere riconosciuti al ricorrente i danni ai mezzi tecnici (“ripristino delle
6 scorte aziendali quali concimi…legacci, corde, filo di ferro…forbici e altri arnesi…”) indicati nel computo metrico (all. A della CTP), atteso che, da un lato, i testi non hanno fatto nessun riferimento all'esistenza di tali beni e al loro danneggiamento.
I testi hanno, invece, riferito dell'esistenza di un impianto di irrigazione a goccia andato distrutto a seguito dell'allagamento: tali dichiarazioni, tuttavia, risultano generiche, non specificando lo stato pregresso dell'impianto, né se dopo l'allagamento esso è stato riparato o interamente sostituito;
inoltre, nessuna valutazione di tale danno risulta compiuta nella perizia di parte allegata al ricorso, né si rinvengono agli atti documenti atti a supportare, da un lato, la prova dell'acquisto di detti attrezzi da lavoro prima dell'evento, al fine di poterne evincere l'effettiva presenza sui fondi al momento dell'allagamento e l'entità del danno subito e, dall'altro lato, la prova dell'acquisto in data successiva all'evento al fine di dimostrarne il ripristino e l'effettivo danno subito.
Il riconoscimento di tali voci di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatorio.
In ordine, invece, ai danni per la bonifica e per il ripristino della fertilità dei terreni, il teste si è limitato ad evidenziare che “prima di poter effettuare una nuova Testimone_1
coltivazione fu necessario pulire il terreno nonché tutte le altre operazioni per rendere il suolo di nuovo coltivabile” e il teste (cognato del ricorrente) ha riferito “per effettuare una nuova Tes_2 coltivazione si dovette pulire il fondo da melma e detriti portati dall'acqua e compiere le nuove attività agricole necessarie per riportare il fondo alla coltivabilità per cui una nuova coltivazione è stata impiantata dal gennaio dell'anno successivo”. Nessuno dei testi ha, quindi, specificato quali e che tipo di attività abbia concretamente posto in essere il ricorrente per la pulizia e il ripristino dei fondi. Nessuno dei testi, peraltro, ha riferito di aver visto mezzi meccanici al lavoro sui fondi de quibus per eseguire le suddette operazioni di ripristino.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato neppure dalla valutazione del perito, basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate come necessarie e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della per “il costo di esecuzione”, senza specificare le attività concretamente Controparte_1
compiute rispetto a quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa la prova dell'allagamento dei fondi e, in ogni caso, la prova dello svolgimento di alcune attività di pulizia, deve presumersi che i lavori di pulizia e ripristino dei fondi siano stati eseguiti in economia;
né risultano agli atti fatture relative all'esecuzione di opere di pulizia del terreno e di
7 smaltimento a discarica con asportazione di materiali e detriti rimossi ovvero di acquisto di concimi e fertilizzanti, documenti ancor più necessari considerata la notevole estensione dei terreni coltivati e la presumibile attività imprenditoriale svolta dal ricorrente.
Sulla base delle argomentazioni svolte, ritiene, quindi, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base delle anzidette carenze probatorie, del 25% del valore indicato nella consulenza di parte per i soli costi di pulizia, sistemazione delle coltivazioni e rullatura manuale, pari a complessivi € 2.526,48.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo), in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
8 In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non
CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1
hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1
custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1
9 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la Regione è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 13.058,64. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1
della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non
10 particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria D'Auria, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento della stessa, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 13.058,64, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Parte_1 indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquida in € 181,66 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Fabio D'Auria e Valeria
D'Auria per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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