Articolo 18 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412
Articolo 17Articolo 19
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31 dicembre 1991
Art. 18. (Attivita' della Cassa depositi e prestiti) 1. Le disposizioni dell' articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 202 , sono prorogate per il 1992.
2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991