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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Quarta Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 4612/2022
avente per oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
PROMOSSA DA
, SITO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA Controparte_1
(CT), VIA ROMA 269, C.F. , con l'Avv. GARRA ANTONIO P.IVA_1
DOMENICO
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
C.F. , con l'Avv. BIONDO PATRIZIA FALCONE CP_2 P.IVA_2
MARCO
-PARTE OPPOSTA-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di opposizione a precetto ritualmente notificato, il condominio ricorrente conveniva in giudizio la rappresentando che con atto del 25 febbraio CP_2
2022, era stato notificato al condominio esponente il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.5002/2021, emessa dal Tribunale di Catania il 7 dicembre 2021 e pubblicata il 16 dicembre 2021, unitamente all'atto di precetto per l'importo di Euro
18.564,98. Lamentava la ricorrente che la non avesse il diritto a procedere ad CP_2
esecuzione forzata poiché sosteneva, che dovesse restituire al Controparte_1
la somma di €34.650,00, che il condominio aveva versato in esecuzione del
[...]
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 767/2013 del 28 marzo 2013, e poi revocato con la sentenza n.5002/21 che definiva il giudizio di opposizione.
Rappresentava il Condominio che nel procedimento che aveva portato all'emanazione della sentenza n. 5002/2021, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo conseguentemente il condominio provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo. Versava l'importo di €
34.650,00, oltre € 2.450,00 per spese legali alla mediante diversi bonifici. CP_2
Di tale pagamento veniva dato riscontro nella stessa sentenza n. 5002/2021 a pagina
3, dove testualmente era affermato: “nel corso del giudizio veniva concessa la
provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e l'opponente provvedeva al
pagamento di quanto dovuto”.
Proseguiva il asserendo che con la sentenza n. 5002/2021, il Tribunale di CP_1
Catania avesse valutato il quantum dal , determinandolo in €11.725,00 e CP_1
revocando il decreto ingiuntivo, la cui somma doveva ritenersi errata.
A supporto della correttezza del ragionamento seguito indicava la pagina 9 della sentenza n. 5002/21 il cui tenore letterale affermava: “sulla scorta delle risultanze
tecniche e contabili del CTU, tenuto conto che l'ammontare dei lavori eseguiti dalla
è pari ad euro 295.055,30 a fronte di pagamenti ricevuti dal condominio CP_2
prima della concessione della provvisoria esecutività di euro 283.330,00, la società
Pag. 2 di 9 appaltatrice vantava un credito nei confronti della committente per saldo
corrispettivo lavori di euro 11.725,00 oltre IVA……”.
Il condominio, pertanto, chiedeva di opporre in compensazione al credito vantato dalla pari a €18.564,98 il diritto alla restituzione della somma di euro Parte_1
34.650,00.
Sosteneva, infine, che ad esito di tale operazione matematica per il condominio residuava un credito del condominio per una somma pari ad € 16.085,02 e che avanzava tale richiesta alla la quale azionava l'atto di precetto anziché, CP_2
riconoscere come dovuta la somma. Concludeva il che ricorressero gli CP_1
estremi per una condanna per lite temeraria.
Si costituiva la la quale contestava integralmente la ricostruzione CP_2
effettuata dal ricorrente ed affermava che con il decreto ingiuntivo n. CP_1
767/13 il Tribunale di Catania, ingiungeva al condominio il pagamento, in favore della società della complessiva somma di € 34.650,00, oltre interessi CP_2
come da domanda e le spese della procedura monitoria.
Proseguiva in una ricostruzione dettagliata, propria del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in particolare testualmente affermava che aveva chiesto:
“preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo, nel merito,
il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto per euro
34.650,00, oltre interessi di mora e spese di procedura;
in via riconvenzionale
chiedeva la condanna del Condominio al pagamento di ulteriori somme oltre quelle
oggetto del decreto ingiuntivo, ed esattamente: euro 3.362,59, per interessi maturati;
Pag. 3 di 9 euro 26.495,02, per lavorazioni aggiuntive disposte dal D.L. e euro 4.416,01, per
interessi bancari maturati su somme che era stata costretta a richiedere a mutuo. Il
Giudice, in accoglimento della richiesta preliminare della in data 17 CP_2
novembre 2015, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Frattanto nel periodo di tempo compreso tra la data dell'11 dicembre 2015 e quella
del 17 dicembre 2015, l'amministratore del Condominio provvedeva ad effettuare
alla ditta il pagamento della complessiva somma di euro 27.404,22; più CP_2
esattamente, euro 20.433,00 mediante bonifico e euro 6.971,00 mediante tre assegni
bancari a firma di alcuni condomini. Ovviamente dette somme venivano accettate
dalla Ditta in acconto sulla maggiore somma portata dal titolo ingiuntivo, pari ad €
34.650,00 oltre spese ed interessi.
A seguito del provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto, in data 22 dicembre 2015, su richiesta dell'Avv. Falcone
veniva apposta al decreto ingiuntivo la formula esecutiva.
Poiché alla data del 2 marzo 2016 il condominio non aveva ancora saldato la
somma ingiunta, la gli notificava, in data 2 marzo 2016, apposito atto di CP_2
precetto intimando il pagamento dell'importo residuale di euro 10.647,56.
Successivamente, in data 17 marzo 2016, il Condominio pagava alla Ditta, a mezzo
bonifico bancario, l'importo di € 6.500,00, mentre la rimanente somma a saldo
veniva corrisposta nelle date del 10 agosto 2016, del 10 settembre 2016 e del 10
ottobre 2016 con tre assegni di euro 1.333,00 ciascuno .
Dalla suddetta cronologica ricostruzione dei fatti si evince chiaramente che il
ha provveduto ai pagamenti delle somme ingiunte soltanto dopo aver CP_1
Pag. 4 di 9 instaurato il giudizio di opposizione e dopo la concessione della provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo, effettuando il saldo di quanto dovuto dopo la
notifica del relativo atto di precetto.
A seguito dell'esame della documentazione prodotta nonché dalla relazione peritale,
il Tribunale con la sentenza n. 5002/21, partendo dal dato contabile accertato dal
CTU, non contestato, che fissa in euro 295.055,30 l'importo di tutti i lavori eseguiti
dalla tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dal Condominio, sia CP_2
ante causam che nel corso del giudizio di opposizione, ascendenti
complessivamente a euro 283.330,00, ha ritenuto che la società appaltatrice vanti
ancora un credito nei confronti della committente per saldo corrispettivo lavori di
euro 11.725,00 al netto dell'IVA, oltre a euro 3.362,59 per interessi moratori per
tardivi pagamenti, nonché a euro 4.416,01 a titolo di interessi bancari. Il Tribunale,
inoltre, esaminata la domanda riconvenzionale del opponente, ha CP_1
riconosciuto il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno derivante dai vizi
nelle opere”.
Le parti dopo aver chiesto i temini di cui all'art.183, 6 comma c.p.c. non domandavano l'ammissione di alcun mezzo istruttorio, la causa pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnati i termini per le comparse.
Nelle memorie conclusionali parte opposta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e/o irricevibilità, del deposito di memorie di replica da parte del ricorrente asserendo che
“l'ultimo scritto difensivo nei successivi 20 giorni, è ammissibile soltanto nel caso di
regolare deposito della propria comparsa conclusionale”.
Pag. 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del è fondata nei termini di cui si andrà ad esplicitare e CP_1
pertanto, va accolta.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio coinvolge, non tanto questioni di diritto, quanto piuttosto questioni afferenti alla corretta interpretazione della sentenza n.5002/2021, che vuole farsi valere, pertanto, le valutazioni non possono prescindere da quanto in essa già statuito.
Ed è proprio il tenore letterale dell'esito del giudizio di opposizione al D.I. che non consente l'accoglimento della tesi prospettata dalla parte resistente, la quale peraltro,
non risulta aver proposto appello, né ha richiesto una eventuale correzione.
In particolare, dirimente per la soluzione della controversia è proprio il tenore letterale della sentenza n.5002/2021 che in questa sede non lascia spazio ad alcuna valutazione ulteriore. Ed infatti, a pagina 9 afferma testualmente: «sulla scorta delle
risultanze tecniche e contabili del CTU, tenuto conto che l'ammontare dei lavori
eseguiti dalla è pari ad euro 295.055,30 a fronte di pagamenti ricevuti CP_2
dal condominio prima della concessione della provvisoria esecutività di euro
283.330,00, la società appaltatrice vantava un credito nei confronti della
committente per saldo corrispettivo lavori di euro 11.725,00 oltre IVA… oltre ad €
3.362,59 per interessi moratori per tardivi pagamenti nonché € 4.416,01 a titolo di
interessi bancari. Il opponente, dal canto suo, ha diritto al risarcimento CP_1
del danno derivante da vizi nelle opere eseguite stimato in euro 4.278,44».
Pag. 6 di 9 E' di tutta evidenza che nel presente giudizio vada preso quale assunto non contestato l'accertamento cristallizzato nella sentenza passata in giudicato, laddove si fa riferimento a € 283.330, quale importo pagato dal condominio “prima” della concessione della provvisoria esecuzione. Ne consegue che il successivo ammontare
pagato “dopo”, per effetto della provvisoria esecuzione e pari a € 34.650, determini il quantum complessivamente pagato dal condominio alla ditta Ed in Parte_1
particolare sia il frutto della somma algebrica dei due importi ( € 283.330 + € 34.650
- € 371.980). Tale risultato dà luogo ad un esborso di gran lunga superiore a quanto dovuto e accertato in sentenza, ossia € 295.055,30.
L'errore nel quale incorre parte resistente è evincibile nella memoria di costituzione nella quale a pag.4 afferma che: “il Tribunale con la sentenza n. 5002/21, partendo
dal dato contabile accertato dal CTU, non contestato, che fissa in euro 295.055,30
l'importo di tutti i lavori eseguiti dalla tenuto conto di tutti i CP_2
pagamenti effettuati dal , sia ante causam che nel corso del giudizio di CP_1
opposizione, ascendenti complessivamente a euro 283.330,00.
La sostenendo che l'importo dei € 283.330 sia stato pagato CP_2
complessivamente dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto e potuto chiedere la modifica della sentenza, avente un tenore differente da tale assunto, ma ciò allo stato non risulta essere stata richiesta.
Per quanto sinora argomentato ne deriva che l'importo indicato in sentenza come dovuto e quantificato complessivamente €11.725,00 al netto dell'IVA, oltre a euro
3.362,59 per interessi moratori per tardivi pagamenti, nonché a euro 4.416,01 rispetto
Pag. 7 di 9 all'originario credito azionato compensato fino alla concorrenza dell'importo di €
4.278,44, fa sì che la somma eccedente in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza n.5002/2021 e pagata in ragione della provvisoria esecutività data al decreto
ingiuntivo revocato, vada restituita al . CP_1
Riguardo l'eccezione sollevata da parte resistente di inammissibilità/irricevibilità
delle memorie afferenti le comparse conclusionali depositate da parte ricorrente nel secondo termine di cui all'art.190 c.p.c. è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte opposta basa la sua eccezione solo sulla tardività del deposito, ma a tal proposito la prima sezione della Cassazione civile, con ordinanza n.2976 del
07/02/2020 ha ribadito il proprio costante orientamento (cfr. Cass. n. 6439/2009 e
Cass. n.17895/2011) secondo cui è rituale il deposito della sola memoria di replica ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale.
Infine, in considerazione delle argomentazioni illustrate nelle memorie dalla resistente non si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art.96 c.p.c. CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile n.4612/2022 R.G.A.C sulla domanda proposta, da Controparte_1
Pag. 8 di 9 , SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), VIA ROMA 269 contro CP_1 Pt_2
isattesa ogni ulteriore istanza così statuisce: CP_2
ACCOGLIE la domanda avanzata da , SITO Controparte_1
IN SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), VIA ROMA 269 e per l'effetto:
DICHIARA la compensazione delle somme portate nel precetto con il maggior importo pagato di €34.650.
CONDANNA la alla restituzione della somma di € 16.085,02. CP_2
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 2.700,00 oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania,02/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa N. Azzia
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Quarta Civile
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 4612/2022
avente per oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
PROMOSSA DA
, SITO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA Controparte_1
(CT), VIA ROMA 269, C.F. , con l'Avv. GARRA ANTONIO P.IVA_1
DOMENICO
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
C.F. , con l'Avv. BIONDO PATRIZIA FALCONE CP_2 P.IVA_2
MARCO
-PARTE OPPOSTA-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di opposizione a precetto ritualmente notificato, il condominio ricorrente conveniva in giudizio la rappresentando che con atto del 25 febbraio CP_2
2022, era stato notificato al condominio esponente il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.5002/2021, emessa dal Tribunale di Catania il 7 dicembre 2021 e pubblicata il 16 dicembre 2021, unitamente all'atto di precetto per l'importo di Euro
18.564,98. Lamentava la ricorrente che la non avesse il diritto a procedere ad CP_2
esecuzione forzata poiché sosteneva, che dovesse restituire al Controparte_1
la somma di €34.650,00, che il condominio aveva versato in esecuzione del
[...]
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 767/2013 del 28 marzo 2013, e poi revocato con la sentenza n.5002/21 che definiva il giudizio di opposizione.
Rappresentava il Condominio che nel procedimento che aveva portato all'emanazione della sentenza n. 5002/2021, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo conseguentemente il condominio provvedeva al pagamento di quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo. Versava l'importo di €
34.650,00, oltre € 2.450,00 per spese legali alla mediante diversi bonifici. CP_2
Di tale pagamento veniva dato riscontro nella stessa sentenza n. 5002/2021 a pagina
3, dove testualmente era affermato: “nel corso del giudizio veniva concessa la
provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e l'opponente provvedeva al
pagamento di quanto dovuto”.
Proseguiva il asserendo che con la sentenza n. 5002/2021, il Tribunale di CP_1
Catania avesse valutato il quantum dal , determinandolo in €11.725,00 e CP_1
revocando il decreto ingiuntivo, la cui somma doveva ritenersi errata.
A supporto della correttezza del ragionamento seguito indicava la pagina 9 della sentenza n. 5002/21 il cui tenore letterale affermava: “sulla scorta delle risultanze
tecniche e contabili del CTU, tenuto conto che l'ammontare dei lavori eseguiti dalla
è pari ad euro 295.055,30 a fronte di pagamenti ricevuti dal condominio CP_2
prima della concessione della provvisoria esecutività di euro 283.330,00, la società
Pag. 2 di 9 appaltatrice vantava un credito nei confronti della committente per saldo
corrispettivo lavori di euro 11.725,00 oltre IVA……”.
Il condominio, pertanto, chiedeva di opporre in compensazione al credito vantato dalla pari a €18.564,98 il diritto alla restituzione della somma di euro Parte_1
34.650,00.
Sosteneva, infine, che ad esito di tale operazione matematica per il condominio residuava un credito del condominio per una somma pari ad € 16.085,02 e che avanzava tale richiesta alla la quale azionava l'atto di precetto anziché, CP_2
riconoscere come dovuta la somma. Concludeva il che ricorressero gli CP_1
estremi per una condanna per lite temeraria.
Si costituiva la la quale contestava integralmente la ricostruzione CP_2
effettuata dal ricorrente ed affermava che con il decreto ingiuntivo n. CP_1
767/13 il Tribunale di Catania, ingiungeva al condominio il pagamento, in favore della società della complessiva somma di € 34.650,00, oltre interessi CP_2
come da domanda e le spese della procedura monitoria.
Proseguiva in una ricostruzione dettagliata, propria del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in particolare testualmente affermava che aveva chiesto:
“preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo, nel merito,
il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto per euro
34.650,00, oltre interessi di mora e spese di procedura;
in via riconvenzionale
chiedeva la condanna del Condominio al pagamento di ulteriori somme oltre quelle
oggetto del decreto ingiuntivo, ed esattamente: euro 3.362,59, per interessi maturati;
Pag. 3 di 9 euro 26.495,02, per lavorazioni aggiuntive disposte dal D.L. e euro 4.416,01, per
interessi bancari maturati su somme che era stata costretta a richiedere a mutuo. Il
Giudice, in accoglimento della richiesta preliminare della in data 17 CP_2
novembre 2015, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Frattanto nel periodo di tempo compreso tra la data dell'11 dicembre 2015 e quella
del 17 dicembre 2015, l'amministratore del Condominio provvedeva ad effettuare
alla ditta il pagamento della complessiva somma di euro 27.404,22; più CP_2
esattamente, euro 20.433,00 mediante bonifico e euro 6.971,00 mediante tre assegni
bancari a firma di alcuni condomini. Ovviamente dette somme venivano accettate
dalla Ditta in acconto sulla maggiore somma portata dal titolo ingiuntivo, pari ad €
34.650,00 oltre spese ed interessi.
A seguito del provvedimento di concessione della provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto, in data 22 dicembre 2015, su richiesta dell'Avv. Falcone
veniva apposta al decreto ingiuntivo la formula esecutiva.
Poiché alla data del 2 marzo 2016 il condominio non aveva ancora saldato la
somma ingiunta, la gli notificava, in data 2 marzo 2016, apposito atto di CP_2
precetto intimando il pagamento dell'importo residuale di euro 10.647,56.
Successivamente, in data 17 marzo 2016, il Condominio pagava alla Ditta, a mezzo
bonifico bancario, l'importo di € 6.500,00, mentre la rimanente somma a saldo
veniva corrisposta nelle date del 10 agosto 2016, del 10 settembre 2016 e del 10
ottobre 2016 con tre assegni di euro 1.333,00 ciascuno .
Dalla suddetta cronologica ricostruzione dei fatti si evince chiaramente che il
ha provveduto ai pagamenti delle somme ingiunte soltanto dopo aver CP_1
Pag. 4 di 9 instaurato il giudizio di opposizione e dopo la concessione della provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo, effettuando il saldo di quanto dovuto dopo la
notifica del relativo atto di precetto.
A seguito dell'esame della documentazione prodotta nonché dalla relazione peritale,
il Tribunale con la sentenza n. 5002/21, partendo dal dato contabile accertato dal
CTU, non contestato, che fissa in euro 295.055,30 l'importo di tutti i lavori eseguiti
dalla tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dal Condominio, sia CP_2
ante causam che nel corso del giudizio di opposizione, ascendenti
complessivamente a euro 283.330,00, ha ritenuto che la società appaltatrice vanti
ancora un credito nei confronti della committente per saldo corrispettivo lavori di
euro 11.725,00 al netto dell'IVA, oltre a euro 3.362,59 per interessi moratori per
tardivi pagamenti, nonché a euro 4.416,01 a titolo di interessi bancari. Il Tribunale,
inoltre, esaminata la domanda riconvenzionale del opponente, ha CP_1
riconosciuto il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno derivante dai vizi
nelle opere”.
Le parti dopo aver chiesto i temini di cui all'art.183, 6 comma c.p.c. non domandavano l'ammissione di alcun mezzo istruttorio, la causa pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnati i termini per le comparse.
Nelle memorie conclusionali parte opposta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e/o irricevibilità, del deposito di memorie di replica da parte del ricorrente asserendo che
“l'ultimo scritto difensivo nei successivi 20 giorni, è ammissibile soltanto nel caso di
regolare deposito della propria comparsa conclusionale”.
Pag. 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del è fondata nei termini di cui si andrà ad esplicitare e CP_1
pertanto, va accolta.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio coinvolge, non tanto questioni di diritto, quanto piuttosto questioni afferenti alla corretta interpretazione della sentenza n.5002/2021, che vuole farsi valere, pertanto, le valutazioni non possono prescindere da quanto in essa già statuito.
Ed è proprio il tenore letterale dell'esito del giudizio di opposizione al D.I. che non consente l'accoglimento della tesi prospettata dalla parte resistente, la quale peraltro,
non risulta aver proposto appello, né ha richiesto una eventuale correzione.
In particolare, dirimente per la soluzione della controversia è proprio il tenore letterale della sentenza n.5002/2021 che in questa sede non lascia spazio ad alcuna valutazione ulteriore. Ed infatti, a pagina 9 afferma testualmente: «sulla scorta delle
risultanze tecniche e contabili del CTU, tenuto conto che l'ammontare dei lavori
eseguiti dalla è pari ad euro 295.055,30 a fronte di pagamenti ricevuti CP_2
dal condominio prima della concessione della provvisoria esecutività di euro
283.330,00, la società appaltatrice vantava un credito nei confronti della
committente per saldo corrispettivo lavori di euro 11.725,00 oltre IVA… oltre ad €
3.362,59 per interessi moratori per tardivi pagamenti nonché € 4.416,01 a titolo di
interessi bancari. Il opponente, dal canto suo, ha diritto al risarcimento CP_1
del danno derivante da vizi nelle opere eseguite stimato in euro 4.278,44».
Pag. 6 di 9 E' di tutta evidenza che nel presente giudizio vada preso quale assunto non contestato l'accertamento cristallizzato nella sentenza passata in giudicato, laddove si fa riferimento a € 283.330, quale importo pagato dal condominio “prima” della concessione della provvisoria esecuzione. Ne consegue che il successivo ammontare
pagato “dopo”, per effetto della provvisoria esecuzione e pari a € 34.650, determini il quantum complessivamente pagato dal condominio alla ditta Ed in Parte_1
particolare sia il frutto della somma algebrica dei due importi ( € 283.330 + € 34.650
- € 371.980). Tale risultato dà luogo ad un esborso di gran lunga superiore a quanto dovuto e accertato in sentenza, ossia € 295.055,30.
L'errore nel quale incorre parte resistente è evincibile nella memoria di costituzione nella quale a pag.4 afferma che: “il Tribunale con la sentenza n. 5002/21, partendo
dal dato contabile accertato dal CTU, non contestato, che fissa in euro 295.055,30
l'importo di tutti i lavori eseguiti dalla tenuto conto di tutti i CP_2
pagamenti effettuati dal , sia ante causam che nel corso del giudizio di CP_1
opposizione, ascendenti complessivamente a euro 283.330,00.
La sostenendo che l'importo dei € 283.330 sia stato pagato CP_2
complessivamente dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto e potuto chiedere la modifica della sentenza, avente un tenore differente da tale assunto, ma ciò allo stato non risulta essere stata richiesta.
Per quanto sinora argomentato ne deriva che l'importo indicato in sentenza come dovuto e quantificato complessivamente €11.725,00 al netto dell'IVA, oltre a euro
3.362,59 per interessi moratori per tardivi pagamenti, nonché a euro 4.416,01 rispetto
Pag. 7 di 9 all'originario credito azionato compensato fino alla concorrenza dell'importo di €
4.278,44, fa sì che la somma eccedente in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza n.5002/2021 e pagata in ragione della provvisoria esecutività data al decreto
ingiuntivo revocato, vada restituita al . CP_1
Riguardo l'eccezione sollevata da parte resistente di inammissibilità/irricevibilità
delle memorie afferenti le comparse conclusionali depositate da parte ricorrente nel secondo termine di cui all'art.190 c.p.c. è infondata e non può trovare accoglimento.
Parte opposta basa la sua eccezione solo sulla tardività del deposito, ma a tal proposito la prima sezione della Cassazione civile, con ordinanza n.2976 del
07/02/2020 ha ribadito il proprio costante orientamento (cfr. Cass. n. 6439/2009 e
Cass. n.17895/2011) secondo cui è rituale il deposito della sola memoria di replica ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale.
Infine, in considerazione delle argomentazioni illustrate nelle memorie dalla resistente non si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art.96 c.p.c. CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile n.4612/2022 R.G.A.C sulla domanda proposta, da Controparte_1
Pag. 8 di 9 , SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), VIA ROMA 269 contro CP_1 Pt_2
isattesa ogni ulteriore istanza così statuisce: CP_2
ACCOGLIE la domanda avanzata da , SITO Controparte_1
IN SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), VIA ROMA 269 e per l'effetto:
DICHIARA la compensazione delle somme portate nel precetto con il maggior importo pagato di €34.650.
CONDANNA la alla restituzione della somma di € 16.085,02. CP_2
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 2.700,00 oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania,02/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa N. Azzia
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