Versione
20 gennaio 1974
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21 dicembre 1980
21 dicembre 1980
Art. 1. (( E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi ))
La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2094 del codice civile , ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente.
Non e' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 dicembre 1980, n. 858 ,ha disposto (con l'art. 1)che ai sensi del presente articolo "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
La L. 858/1980 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della legge 877/1973
La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2094 del codice civile , ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente.
Non e' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 dicembre 1980, n. 858 ,ha disposto (con l'art. 1)che ai sensi del presente articolo "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
La L. 858/1980 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della legge 877/1973
Commentari • 9
- 1. Lavoro a domicilioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021 · 6.7566485
[…] Le attrezzature di proprietà del lavoratore possono essere anche costose, purché non si sconfini nell'appalto e ciò accade quando il valore dei beni strumentali è di gran lunga superiore al compenso pattuito (Cass. n. 9516/1998). L'art. 1 della Legge n. 877/1973, inizialmente, […] Inail n. 37/1974 e n. 43/1975 Il primo comma dell'art. 9 della Legge n. 877/1973 stabilisce che ai lavoratori a domicilio si applicano in materia di assicurazioni sociali, le norme vigenti per i lavoratori subordinati e quindi, […] essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, […]
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Giurisprudenza • 110
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14722Provvedimento: […] Con l'unico mezzo di annullamento, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 877 del 1973, nonché vizio di motivazione. […] e Cass. 16 giugno 2000 n. 8221) che per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di 5 questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n.858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, […]Leggi di più...
- art. 1 legge n. 877 del 1973·
- giurisprudenza di legittimità·
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