Sentenza breve 17 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 17/04/2019, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2019
N. 00893/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2019, proposto da
TE LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maddocco, Annamaria Siracusano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Cannizzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ali', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti e concessione della chiesta misura cautelare
Dell’atto identificato con il numero di prot. 0019929 del 6 dicembre 2018, in pari data comunicato via P.E.C., di diniego della chiesta rettifica del punteggio attribuito nell’ambito del concorso pubblico indetto dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di AN per la copertura di 19 posti di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista
E per la declaratoria di nullità
Della scheda di verifica dei titoli elaborata il 7 agosto 2011, allegata al predetto documento, con la quale è stato assegnato il punteggio di 6,52.
E per la condanna
Dell’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di AN ad inserire nella graduatoria definitiva parziale per la provincia di Messina, approvata con delibera n. 2299 del 29/10/2012, per la copertura di n.19 posti di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista, la dott.ssa LO TE con il punteggio di 7,72, così come riconosciuto nella scheda di verifica del 15/07/2011;
o in via gradata
per la condanna dell’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di AN ad inserire la ricorrente nella graduatoria definitiva parziale per la provincia di Messina, approvata con delibera n. 2299 del 29/10/2012 con il punteggio di 13,14 così come risultante dai calcoli indicati in ricorso, immettendo la ricorrente nel godimento del posto di lavoro nella qualifica di collaboratore professionale sanitario fisioterapista;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito a mezzo posta per la notifica il 5 gennaio 2019 ai sensi della Legge 53/1994 dall’avv. Francesco Maddocco e notificato ai sensi dell’art.41 c.p.a. il 9 gennaio 2019 all’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di AN, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di AN, il 3 febbraio 2019 ai sensi dell’art.45 c.p.a., unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione della causa nel merito ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., CAPPELLO TE domandava l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti e riconoscimento definitivo del punteggio di 7,72 nella scheda di verifica dei titoli, dell’atto di rigetto dell’istanza di rettifica del punteggio di 6,52 assegnatole nell’ambito del concorso pubblico indetto dall’Amministrazione intimata per la copertura di 19 posti di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista, chiedendo, altresì, la declaratoria di nullità della scheda di verifica dei suoi titoli elaborata il 7 agosto 2011.
La ricorrente lamentava l’illegittimità dell’operato dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” perché il punteggio di 7,72 in un primo momento riconosciutole nella scheda di verifica dei titoli era stato successivamente ridotto a 6,52 senza alcun atto ufficiale della procedura concorsuale comunicato al di là della nota prot. 9758 del 30 maggio 2018 con la quale si rendeva noto il minore punteggio assegnatole a giustificazione del mancato inserimento in posizione utile in graduatoria tra i vincitori del concorso.
La ricorrente, quindi, impugnava sia la predetta nota sia la nuova e diversa scheda di valutazione titoli, in seguito conosciuta, in cui le si assegnava il minor punteggio contestato, domandandone, rispettivamente, l’annullamento e la declaratoria di nullità per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere e violazione dell’art.12 D.P.R. 487/1994; 2) eccesso di potere e violazione dell’art.8 D.P.R. 487/1994; 3) eccesso di potere per violazione del bando conseguente all’errata valutazione dei titoli nella parte in cui il punteggio originariamente attribuitole di 7,72 è stato successivamente ridotto a 6,52; 4) eccesso di potere per violazione del bando discendente dall’illegittima valutazione del servizio espletato presso l’AIAS e la TESEOS; 5) violazione di legge, violazione del bando per omessa valutazione del Diploma di terapista della riabilitazione e Attività libero professionale di collaborazione in qualità di fisioterapista.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, poiché qualora la ricorrente avesse inteso contestare il punteggio assegnatole avrebbe dovuto impugnare la graduatoria parziale definitiva a lei nota sin da quando era stata pubblicata nell’albo aziendale la relativa delibera di approvazione n.2299/CS del 29 ottobre 2012 e, comunque, sin dal mese di maggio 2018, allorquando, cioè, ha espressamente chiesto l’assegnazione del punteggio che, secondo proprie valutazioni, le doveva essere riconosciuto. L’Amministrazione, inoltre, eccepiva l’inammissibilità del ricorso anche per omessa impugnazione della graduatoria, in subordine, contestando la fondatezza delle censure di illegittimità dedotte.
All’udienza camerale del 28 febbraio 2019 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art.73 co.3 c.p.a., della rilevata sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato e di un possibile profilo di irricevibilità, ed, ai sensi dell’art.60 c.p.a., dell’intenzione di definire il contenzioso in esame con sentenza cd. “breve” che il Collegio pronunciava all’esito dell’udienza di trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti di legge.
DIRITTO
Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse poiché la ricorrente ha impugnato un provvedimento, ossia la nota identificata con il numero di prot. 0019929 del 6 dicembre 2018 di diniego della chiesta rettifica del punteggio attribuito nell’ambito del concorso pubblico indetto dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di AN per la copertura di 19 posti di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista, meramente confermativo della precedente nota del 30 maggio 2018 prot. n. 9758 in questa sede non impugnata.
L’omessa impugnazione, infatti, del provvedimento confermato, ossia la nota del 30 maggio 2018, implica l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non potendo la ricorrente conseguire alcun risultato utile dall’eventuale annullamento di un provvedimento meramente confermativo di altro precedente non impugnato e, dunque, divenuto definitivo.
Ulteriore causa di inammissibilità per carenza originaria di interesse si rileva, inoltre, dall’omessa impugnazione della graduatoria, ossia dell’atto finale della procedura concorsuale di cui, in ultima analisi, si dovrebbe domandare la modifica quale conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso, onde conseguire il bene della vita anelato, ossia l’assunzione con la qualifica di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista.
Infine, va osservato che, proprio in quanto comunque tendente in ultima analisi a modificare la predetta graduatoria, il ricorso doveva essere notificato, e non lo è stato affatto, ad almeno un controinteressato, ossia ad uno dei candidati collocati in posizione utile che avrebbe patito l’esclusione dal novero dei vincitori del concorso in caso di accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente.
Di conseguenza, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia ed allo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 26.000,01 ad € 52.000,00) vanno liquidate a carico della ricorrente ed in favore dell’Amministrazione resistente nella misura di seguito indicata:
COMPENSI PROFESSIONALI
Fase di studio della controversia (rid.50%) € 977,50
Fase introduttiva del giudizio (rid.50%) € 675,00
Fase di trattazione € -
Fase decisionale € -
Fase cautelare € -
Totale compenso per fasi € 1.652,50
Rimborso forfettario 15,00% € 247,88
C.P.A. 4% € 76,02
base imponibile € 1.976,39
I.V.A. 22% € 434,81
Somma finale € 2.411,20
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione resistente che liquida in complessivi € 2.411,20 a titolo di compensi, ivi incluso rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Antonio Pasquale Francola | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO