Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Serena Sommariva Presidente rel. dr. Laura Bertoli Consigliere dr. Francesca Beoni Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24/2025 di R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Patrizio Bernardo Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Delfino e Associati in Milano, via Michele Barozzi, 2,
-appellante- contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Ernesto Maria Cirilli e Luca Silvestri e C.F._4
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Luigi Calamatta, 16,
-appellati-
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in riforma dell'impugnata Sentenza, ed in accoglimento delle domande formulate nella Memoria ex art. 416 c.p.c. depositata da nell'ambito del giudizio sub R.G. 7827/2023 Parte_1
pagina 1 di 17
- respingere le domande formulate dai Lavoratori nei confronti di in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. in subordine:
- nella denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità del licenziamento condannare la Società nella misura minima prevista per legge e, in ogni caso, dedotto quanto percepito dai Lavoratori, a titolo di aliunde perceptum, dalla data di licenziamento a quella di definizione del giudizio e posta a compensazione la maggior somma percepita a titolo di preavviso pagato. in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese di lite del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria:
Si ripropongono, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le istanze istruttorie contenute nella
Memoria difensiva del primo grado di giudizio di (pagg. 25 e ss., Memoria Parte_1
difensiva 1^ grado Ceva, All. C) ed eventualmente presenti nei Verbali di udienza (All. B), che devono intendersi qui integralmente ritrascritte.”;
Per gli appellati:
“1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'annullamento, l'annullabilità,
l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con conseguente applicazione Parte_1 del comma quattro dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e, per l'effetto, ordinare la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannare la società resistente al versamento, in favore degli appellanti, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura massima di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
3) Condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari.
pagina 2 di 17 In via subordinata e istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze in fatto come capitolate nella premessa in fatto del presente atto, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, ai capitoli dal n.1 sino al n.37, preceduti dalla locuzione “Vero è che”.
Si indicano come testimoni i Sigg.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_9
e
[...] Testimone_10 Tes_11 Testimone_12
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria diretta e indiretta sui medesimi capi nonché su quelli eventualmente articolati da controparte.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 2513 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da e ha così statuito: “Annulla il licenziamento CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
intimato ai sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 in data 31.1.2023 per l'effetto ordina la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro in
[...]
precedenza occupato e condanna la società resistente al versamento, in favore dei ricorrenti, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura massima di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 9.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
I ricorrenti hanno esposto nel ricorso in primo grado:
- di essere tutti dipendenti di alcuni a seguito della cessione del ramo Parte_1
d'azienda della funzione logistica del 1.03.2003 da Telecom Italia s.p.a. alla Controparte_5
ora altri provenendo da altre società; Parte_1
- di aver svolto presso la ora attività di logistica Controparte_5 Parte_1
operativa quale gestione conti deposito, gestione materiali in entrata e fatturazione, controllo e rispetto dei livelli di servizio;
- di esser stati licenziati in data 31.1.2023, a seguito di procedura di licenziamento collettivo instaurata con comunicazione del 21.10.2022 relativa all'unità di ME, via Ardeatina KM 22.400.
pagina 3 di 17 Ciò premesso, i ricorrenti hanno lamentato:
- la mancanza di comunicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5 della l.n. 223/91 per infondatezza del criterio di delimitazione degli esuberi e per omessa indicazione e comunque infondatezza dei motivi per cui si ritiene di non poter adottare misure alternative idonee ad evitare a dichiarazione di mobilità;
- l'infondatezza o quanto meno la non verificabilità delle ragioni che hanno determinato l'eccedenza;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede.
La costituitasi nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza delle Parte_1
domande avversarie, concludendo per il loro rigetto.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, ha premesso che la società convenuta, la quale occupa 730 dipendenti di cui 34 (2 operai e 32 impiegati) all'interno del suddetto stabilimento di ME, nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo aveva dichiarato che i motivi tecnici, organizzativi e produttivi determinanti il licenziamento collettivo potevano essere individuati nella cessazione del contratto di appalto in essere tra e Telecom Italia S.p.A. presso l'unità produttiva Pt_1
di ME, dove aveva svolto, per conto della committente, un complesso di attività aventi ad Pt_1
oggetto il deposito e la movimentazione di merci. Non essendo prevedibili nuove commesse da attivare presso il deposito, la società avrebbe disposto la cessazione di ogni attività e la chiusura del sito di
ME dal 31.12.2022, con conseguente ricorso al licenziamento collettivo di tutti i lavoratori in forza sulla commessa presso il sito di ME.
Nella comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. n. 223/91 datata 7.02.2023 la società aveva ribadito i suddetti concetti dichiarando: “I licenziamenti di cui alla presente comunicazione sono, pertanto, stati effettuati unicamente nei confronti dei soli dipendenti addetti al deposito. La limitazione degli intimati licenziamenti al solo Deposito, per le ragioni anzidette e a fronte dell'autonomia, produttiva, tecnica e contabile del medesimo, è oggettivamente e direttamente correlata e funzionale alla annunciata riduzione del personale che, appunto, prevede la dismissione unicamente, allo stato, di questa specifica unità produttiva in stretta e necessaria correlazione con la cessazione del contratto di appalto in essere tra e Telecom Italia S.p.A. le cui attività di logistica integrata e correlati servizi di Pt_1 assistenza tecnica si svolgevano – e si sono sempre svolte - presso il Deposito”.
pagina 4 di 17 Quanto ai criteri di scelta adottati, la comunicazione specifica: “Stante quindi la necessità di procedere con il licenziamento dei soli dipendenti ancora aventi la propria sede di lavoro presso il Deposito, e non residuando dunque alcuna posizione lavorativa all'interno dell'unità produttiva autonoma del
Deposito, l'individuazione dei lavoratori da licenziare è avvenuta, ai sensi dell'art. 5, co. 1, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative indicate, unicamente nell'ambito dei lavoratori ancora addetti al Deposito (non essendo, dunque, stato oggettivamente possibile applicare i criteri in concorso di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, co. 1 e 2, criteri, questi, che, sulla base del principio di razionalità, trovano applicazione solo nei casi in cui rimanga in servizio parte del personale in organico nell'ambito dell'unità produttiva autonoma individuata)”.
Ciò premesso, la gravata sentenza ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4, comma 9, della l. n. 223/91.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento collettivo afferente ad un'unica unità produttiva, il primo giudice ha rilevato come, nel caso di specie, la comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo non aveva fornito alcuna spiegazione della pretesa limitazione dei licenziamenti ai dipendenti impiegati nel Deposito. Nell'ottica della gravata sentenza
“analoghe considerazioni valgono per la comunicazione ai sensi dell art. 4, comma 9, della l. n.
223/91, che si limita a richiamare la correlazione con la cessazione del contratto di appalto con
Telecom Italia s.p.a. e la conseguente dismissione dell'unità produttiva ad esso dedicata.
Nulla tuttavia specifica in ordine alle mansioni svolte dagli addetti ed alla loro fungibilità con gli altri lavoratori assegnati ad altri siti in particolare con riferimento agli addetti dell'unita di Santa
Palomba, via degli Agrostemmi.”
La società convenuta, infatti, non avrebbe dedotto nulla in relazione alle attività svolte nell'unità di
Santa Palomba, nondimeno non avrebbe contestato quanto affermato in ricorso, circa la presenza in tale unità di personale addetto ad altre commesse, oltre alla cessata commessa Telecom. Si sarebbe, infatti, limitata a contestare il numero di addetti indicato in ricorso.
Sul punto il primo giudice ha richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., la sentenza del
Tribunale di Milano n. 4559/2023, che in caso analogo ha affermato: “In ogni caso, era onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti per poter legittimamente circoscrivere la platea entro Pt_1
cui effettuare la scelta degli eccedentari, presupposti tra i quali vi era la necessità che la singola unità produttiva, ramo d'azienda, sede o ufficio, costituisse un'articolazione autonoma e che i lavoratori ivi pagina 5 di 17 addetti fossero provvisti di una specifica professionalità, caratterizzata da infungibilità ed incomparabilità con quella propria dei lavoratori addetti ad altri siti.
Detto onere non è stato assolto dalla società, posto che il licenziamento è stato comminato sulla base dell'appartenenza dei lavoratori ad un determinato deposito e che i lavoratori svolgevano mansioni di impiegato amministrativo di magazzino o di addetto al magazzino. Si tratta con ogni evidenza di mansioni pienamente fungibili rispetto a tutto il personale impiegato dalla sul territorio Pt_1
nazionale, così come nella stessa Regione Lazio (p. 10 memoria), sicché deve ritenersi che la chiusura del deposito di ME (RM) Via Ardeatina km 22.400 sia stata indicata dalla società illegittimamente sia come motivo determinante dell'apertura della procedura sia come criterio di delimitazione della platea degli esuberi tenuto conto che l'attività della è di fatto omogenea sul territorio nazionale. Pt_1
In definitiva, non ha dimostrato la totale infungibilità dei lavoratori occupati presso il deposito Pt_1
di ME (RM) Via Ardeatina km 22.400, anzi in memoria ha fornito elementi in senso contrario, considerato che ha ammesso che alcuni dei lavoratori in esubero sarebbero stati riallocati in corso di procedura su posizioni vacanti in altre sedi (p. 13 memoria) e ciò a riprova della illegittima Pt_1
riduzione della platea.
Sono prive di pregio anche le argomentazioni della società circa l'asserita autonomia funzionale ed operativa del deposito di ME (RM) Via Ardeatina km 22.400 considerato che i lavoratori ivi addetti erano professionalmente fungibili con quelli adibiti ad altri magazzini e che è pacifico che al deposito di ME (RM) Via Ardeatina km 22.400 venisse svolta l'attività propria e tipica dell'azienda resistente, con la sola peculiarità dell'esclusività del cliente.
Inoltre, le motivazioni economiche addotte nelle comunicazioni del 24.10.2022 e del 7.2.2023 riguardano la dedotta impossibilità di ricollocare il personale adibito all'unità di ME e non l'ambito delle posizioni lavorative comparabili con quelle della ricorrente.
Infatti, anche riconoscendo prevalenza al criterio delle esigenze tecniche e produttive, in ogni caso, la convenuta avrebbe dovuto dare conto dei motivi per cui la professionalità della ricorrente non poteva essere utilizzata in azienda e non poteva essere ritenuta fungibile con quella degli altri dipendenti rimasti in azienda.
La società convenuta non ha in alcun modo spiegato i motivi per cui la scelta dei lavoratori da porre in mobilità sia stata limitata ai dipendenti addetti all'unità produttiva soppressa e non sia invece stata estesa ai colleghi con professionalità equivalente addetti alle altre unità. pagina 6 di 17 La posizione della ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere comparata quanto meno con le posizioni presenti nell'unità di Santa Palomba, via degli Agrostemmi e di ciò avrebbe dovuto darsi conto nella comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. n. 223/91”.
Il Tribunale ha quindi affermato l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta di cui alla l. n. 223/91, con conseguente applicazione delle conseguenze risarcitorie di cui all'art. 18, comma 4, St. Lav.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
9/1/2025, articolando due motivi.
Con il primo censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la società, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di cui è causa, avrebbe violato i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1 e le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223/91.
Sostiene di aver fornito, nell'ambito della comunicazione di avvio della procedura, “la più ampia e dettagliata descrizione delle incontrovertibili, oggettive e comprovate (anche in quanto incontestate) motivazioni che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, implicanti la delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare alla sola unità produttiva autonoma di ME (RM) via
Ardeatina, km 22.400 (di seguito, anche, l'“Unità Produttiva Autonoma di ME”).”.
Dette ragioni risiedevano nella decisione, assunta da Telecom Italia S.p.A., di cessare l'appalto in essere tra le parti a dar data dal 31.12.2022 e nella conseguente cessazione di qualsivoglia attività di per detta committente e definitiva chiusura del sito di ME, senza Parte_1
possibilità di porre rimedio all'esubero del personale adibito a tale unità produttiva e di evitare, in tutto o in parte, il licenziamento.
Tali motivazioni sarebbero poi state ribadite nel corso delle numerose riunioni tenutesi sia in fase sindacale, sia nella successiva fase amministrativa, come pure nell'ambito delle comunicazioni di cui all'art. 4, co. 9, l n. 223/1991.
Avendo quindi dichiarato come esubero l'intero personale dello stabilimento di ME non vi era nessuna necessità, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, di spiegare le ulteriori ragioni della limitazione dei licenziamenti ai dipendenti impiegati in tale unità produttiva autonoma. La scelta dei lavoratori da licenziare non sarebbe stata, quindi, frutto di un'ingiustificata o pretestuosa unilaterale determinazione della società, atteso che “la ragione dell'esubero dell'intero personale impiegato pagina 7 di 17 nell'Unità Produttiva Autonoma di ME era incontrovertibilmente dovuta alla cessazione dell'appalto di Telecom Italia.”
L'unità di ME costituiva, infatti, un'unità produttiva autonoma e. pertanto, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Milano nella richiamata sentenza n. 4559/2023, la società non era tenuta a dar conto dei motivi per cui la professionalità dei ricorrenti non poteva essere utilizzata in azienda e non poteva essere ritenuta fungibile con quella degli atri dipendenti adibiti ad altre unità produttive. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, “nel caso in cui il licenziamento coinvolga unità produttive autonome, con il licenziamento di tutti i dipendenti di quella struttura, non ci si potrà dolere della indebita finalizzazione del licenziamento collettivo quale mezzo volto a “colpire” personale specificatamente individuato, venendo così meno per l'imprenditore l'obbligo di adeguarsi ai criteri di scelta nel licenziamento del personale, nel senso di doverli estendere a tutto il personale aziendale
(Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 1987, n. 8836).”
Nel dettaglio, l'unità produttiva di ME gestiva in via autonoma l'intero ciclo produttivo legato alla fornitura delle merci ai clienti e/o fornitori di Telecom Italia. In sostanza la struttura interna della suddetta unità “consentiva dunque alla Società di fornire a Telecom Italia il servizio di deposito e movimentazione merci – ovvero l'attività costituente proprio il core business di – in totale Pt_1 indipendenza rispetto alle altre unità produttive autonome dell'odierna Appellante, essendo dotata di una gestione sia operativa, sia amministrativa che economica a sé stante, caratterizzata da un rapporto diretto tra la detta unità e la clientela. Tale autonomia caratterizzava anche la gestione dei rapporti col personale e la gestione operativa dei contratti relativi ai servizi esternalizzati.” Oltretutto, il sito era riconosciuto ai fini sia come unità produttiva, che come unità operativa autonoma. CP_6
Ciò premesso, l'odierna appellante lamenta il fatto che il primo giudice abbia omesso di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere che il sito di ME fosse una unità produttiva autonoma, senza peraltro esperire alcuna attività istruttoria al riguardo, ancorché avesse articolato Pt_1
numerosissimi capitoli di prova sul punto.
Lamenta quindi il fatto che l'interpretazione giurisprudenziale fatta propria dal giudice di prime cure porterebbe ad “insuperabili aporie applicative”. Utilizzando di fatto un criterio di “fungibilità allargata” finirebbero per essere interessati al licenziamento collettivo lavoratori afferenti ad unità produttive autonome geograficamente collocate in altre province o regioni, che non possono aver ricevuto alcuna tutela procedimentale collettiva o pubblica. La suddetta interpretazione, inoltre, renderebbe pagina 8 di 17 “inapplicabile (o addirittura insensata) anche la disposizione di cui all'art. 17, della L. n. 223/1991, che prevede che “Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali”. Tale norma avrebbe senso solo se la “sostituzione” venisse previamente comunicata alle rappresentanze sindacali dell'unità produttiva attinta dal licenziamento collettivo e, quindi, già coinvolte nella procedura di informazione e consultazione. L'interpretazione fatta propria dal primo giudice renderebbe concretamente impossibile dare applicazione corretta all'ordine giudiziale.
Nel caso di specie, i lavoratori , e a seguito della intervenuta CP_1 CP_3 CP_2 CP_4
reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato (essendo venuta meno l'unità produttiva di ME), erano stati trasferiti, in data 16 ottobre, con effetto dal 6 novembre, rispettivamente presso i siti di di CE D'NA (PC), via Cascina Colombarone, n. 10, San Pietro Mosezzo (NO), Pt_1
via G. Rossini n. 10, Melfi (PZ), Contrada San Nicola 52, Monselice (PD), via Trentino n. 6, e ciò stante la loro non utilizzabilità presso il sito di ME (RM) e tutti questi trasferimenti erano stati impugnati, nel frattempo, dagli odierni appellati, sul presupposto che gli stessi avrebbero dovuto essere unicamente impiegati nella sede della Società sita in ME (RM).
L'odierna appellante ribadisce, quindi, che ove, come nel caso di specie, il licenziamento coinvolga autonome unità produttive, non vi sarebbe ragione di dover estendere il bacino di applicazione dei criteri di scelta a tutto il personale.
Lamenta altresì il fatto che, nella sentenza n 4559/23, richiamata dal primo giudice, sia stato rilevato come la stessa avrebbe “ammesso che alcuni dei lavoratori in esubero sarebbero stati riallocati in corso di procedura su posizioni vacanti in altre sedi (p. 13 memoria) e ciò a riprova della Pt_1 illegittima riduzione della platea”. La società, infatti, avrebbe provato a ricollocare i lavoratori dichiarati in esubero nell'intero territorio nazionale al solo fine di mantenere i livelli occupazionali ed evitare il licenziamento di tali lavoratori. Censura altresì quanto statuito sempre nella citata sentenza
“in relazione al fatto che “la posizione della ricorrente (dei ricorrenti, n.d.r.) pertanto avrebbe dovuto essere comparata quanto meno con le posizioni presenti nell'unità di Santa Palomba, via degli pagina 9 di 17 Agrostemmi, e di ciò avrebbe dovuto darsi conto nella comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. n.
223/91” (cfr. pag. 7, All. A).
Non si comprende il passaggio argomentativo sopra citato, in quanto da un lato, il Giudice di prime cure ritiene sussistente l'obbligo di di comparare tra loro le posizioni fungibili sull'intero Pt_1
territorio nazionale – e cioè, nella specie, con riferimento a tutte le unità produttive autonome della
Società presenti sul territorio italiano – mentre, dall'altro lato, conclude affermando, come, nel caso di specie, sarebbe stato opportuno raffrontare la posizione degli odierni Appellati “quantomeno” con quelle operanti nella vicina sede di Santa Palomba”. Tale “suggerimento” del giudice non troverebbe riscontro nel diritto positivo.
Da ultimo, evidenzia come che la scelta del datore di lavoro di limitare il licenziamento ai dipendenti dell'unità produttiva autonoma in chiusura sarebbe la più coerente e rispettosa delle previsioni contenute nella direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi, abrogativa della 92/56/CEE e della precedente 75/129/CE (a cui la Legge n. 223/1991 ha dato attuazione). Tale direttiva per individuare la platea dei dipendenti coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, prende come riferimento la nozione di “stabilimento”, da intendersi quale “unità alla quale sono addetti i lavoratori colpiti da licenziamento loro mansioni” (punto 32, sentenza CGUE 7 dicembre 1995, causa C-449/93,
c. ) ed all'interno della quale devono essere applicati CP_7 Parte_2
i criteri di scelta, e non quella di “impresa”.
Con il secondo motivo d'appello la Società censura la sentenza impugnata, altresì, in punto di regolamento di spese di lite. Chiede venga disposta la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, alla luce della complessità della vicenda e degli opposti orientamenti della giurisprudenza, anche di legittimità, succedutisi nel tempo sul tema.
Con memoria difensiva depositata in data 7/3/2025 i lavoratori si sono costituiti chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado (senza insistere nell'eccezione d'inammissibilità dell'appello, superata essendo stata la tempestività del deposito del relativo ricorso in data 9.1.2025).
Nel merito, premettono che, diversamente da quanto asserito da controparte, non esisterebbe alcuna unità produttiva autonoma in Via Ardeatina, ove era ubicato un magazzino comunque privo di autonomia funzionale e organizzativa, posto che svolge la medesima attività in tutta Italia e che Pt_1
per essa solo a Milano sono presenti gli uffici amministrativi, commerciali, nonché la direzione del personale. Sotto altro profilo, evidenzia la circostanza, già valorizzata dal primo giudice, circa la pagina 10 di 17 fungibilità dei lavoratori della società. Ciò premesso sostiene che “al di là delle opinioni personali, pertanto, procedere a un licenziamento collettivo del personale fungibile di una sede che è un deposito o magazzino che dir si voglia, ove l'impresa svolge le attività di logistica sue proprie, come nelle restanti sedi nazionali, costituisce un atto illegittimo, perché operato in violazione dei criteri legali di scelta, ovvero senza comparazione con il resto del personale della medesima impresa.”
Nell'ottica degli odierni appellati, la difesa di si baserebbe su un equivoco: la cessazione Pt_1 dell'appalto con Telecom e la conseguente chiusura del cosiddetto “Deposito” sono i motivi del licenziamento collettivo, non della mancata applicazione dei criteri legali di scelta degli esuberi.
Richiamano il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di mansioni fungibili, è illegittima la scelta aziendale di limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ad una singola unità produttiva (Cass. 13953/2015). Nel caso di specie, il venir meno della commessa
Telecom, se certamente può determinare un esubero del personale, non sembrerebbe elemento idoneo, di per sé, a legittimare la limitazione dell'ambito degli esuberi a coloro che a tale commessa erano applicati.
Concludono quindi sostenendo che la società avrebbe dovuto aprire la procedura di licenziamento su tutto il perimetro aziendale (sul punto richiamano la sentenza n. 1468/22 del Tribunale di Milano, confermata da questa Corte con sentenza n. 838/22, relativa ad un licenziamento analogo della stessa
. Pt_1
Da ultimo, quanto alla doglianza relativa alla liquidazione delle spese, ad avviso degli odierni appellati, non si rinvengono i presupposti neanche minimi per la richiesta compensazione.
All'udienza del 18.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte si è già pronunciata, con la recente sentenza n. 1052/2024 (Pres. Sommariva, est. Dossi), sulle questioni dibattute nell'odierno appello, respingendo le censure mosse dalla Parte_1
tanto in ordine all'accertata illegittimità della determinazione aziendale di circoscrivere la platea
[...]
dei lavoratori da licenziare ex art. 5, comma 1, l. 223/1991 e, quindi, la procedura di licenziamento collettivo qui controversa al solo personale addetto alla sede di ME, via Ardeatina Km 22.400, dismessa per via della cessazione dell'appalto appalto di servizi Telecom, quanto in ordine alle pagina 11 di 17 statuizioni assunte dal primo giudice sulle spese processuali, regolate, anche in quel caso, in applicazione del principio di soccombenza.
Considerata la piena sovrapponibilità delle fattispecie processuali, aventi tutte per oggetto l'impugnazione, sulla base del medesimo ordine di ragioni, di comunicazioni di recesso conseguenti alla procedura di licenziamento collettivo che ha colpito i lavoratori impiegati nella commessa Telecom di ME, via Ardeatina km 22.400, a seguito del venir meno della stessa e del conseguente esubero di personale, il Collegio -non ravvisando ragioni per discostarsi dall'orientamento già espresso nel citato precedente (e nel pregresso arresto della sezione di cui alla sentenza n. 838/22, Pres. Mantovani, est. Bertoli, pronunciatasi su altra procedura di licenziamento collettivo effettuata dall'appellante in Contr conseguenza della cessazione dell'appalto presso la sede di Fiumicino), in senso conforme ai principi fatti propri, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità- ne richiama di seguito integralmente le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto valide anche per i recessi comunicati agli odierni appellati:
“L'appello dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In ordine al primo motivo di gravame, è pacifico e documentalmente provato che, in vista della cessazione del contratto di appalto con Telecom Italia s.p.a. prevista per il 31 dicembre 2022,
[...]
ha deciso la chiusura del sito di ME, via Ardeatina km 22.400 ove la società Parte_1
svolgeva, per conto della committente, “un complesso di attività aventi ad oggetto il deposito e la movimentazione di merci” (cfr. comunicazione di avvio della procedura allegata sub doc. 13 fascicolo appellata di primo grado) ed ha individuato quali esuberi, poi licenziati all'esito della procedura, tutti i lavoratori (in numero di 34) addetti all'appalto e in forze presso il sito anzidetto.
E' parimenti pacifico ed incontestato in causa che le mansioni svolte da addetta alla Controparte_9 commessa Telecom come impiegata dell'area operativa Customer Service, erano pienamente fungibili con quelle degli impiegati addetti alle altre commesse gestite da atteso che, Parte_1
secondo quanto dedotto dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo e non contestato dalla società, “per ciascuna commessa tutti gli impiegati svolgono le seguenti mansioni: seguono le spedizioni, acquisiscono e pianificano gli ordini, controllano le spedizioni, gestiscono i resi, controllano la fatturazione, gestiscono i reclami, controllano le giacenze”.
La circostanza è stata, altresì, accertata in sentenza con statuizione non impugnata che ha assunto l'incontrovertibilità propria del giudicato (“i lavoratori svolgevano mansioni di impiegato pagina 12 di 17 amministrativo di magazzino o di addetto al magazzino. Si tratta con ogni evidenzia di mansioni pienamente fungibili rispetto a tutto il personale impiegato dalla sul territorio nazionale, così Pt_1
come nella stessa Regione Lazio”).
Ciò posto, il Collegio concorda con il giudice di prime cure nel ritenere illegittimo il licenziamento di per violazione dei criteri di scelta, avendo fatto coincidere Controparte_9 Parte_1
l'ambito di selezione dei lavoratori da licenziare con l'insieme degli addetti alla sede di ME, via
Ardeatina km 22.400, di cui aveva decretato la soppressione in ragione della cessazione della commessa Telecom.
Vanno, infatti, condivisi i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di delimitazione della platea dei lavoratori entro la quale effettuare la scelta dei destinatari di un licenziamento collettivo, a cui il Tribunale si è uniformato.
A tale riguardo la Suprema Corte ha reiteratamente statuito che “la comparazione dei lavoratori – al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità - non deve necessariamente interessare l'intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico - produttive) nell'ambito della singola unità produttiva, purché la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico- produttive ed organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale;
tuttavia, si è esclusa
(da ultimo Cass. n. 20671 del 2023) la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei - per acquisite esperienze e per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi (tra le recenti v. Cass. nn. 21306, 18416 e 2221 del 2020; in precedenza Cass. n. 13783 del 2006; Cass. n.
21015 del 2015); in altri termini, l'individuazione della platea dei lavoratori interessati non può coincidere automaticamente con quelli addetti all'unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell'impresa (cfr. Cass. n. 13953 del 2015; Cass. n.
21015 del 2015; Cass. n. 22672 del 2018; Cass. n. 21886 del 2020); “ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali” (Cass. n. 33889 del 2022)” (cfr., da ultimo, Cass., 3 luglio 2024 n. 18215).
pagina 13 di 17 La pronuncia di legittimità sopra richiamata ha, altresì, ribadito il principio secondo cui “di per sé,
“in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”, non contemplandosi, tra i parametri dell'art. 5, l. n. 223 del 1991, “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (v.
Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. 32387 del 2019; Cass. n. 22040 del 2023)”.
Il Collegio non vede motivo per discostarsi dai principi enunciati dalla Suprema Corte, non ravvisando in tale assetto ricostruttivo le aporie sistematiche ed applicative denunciate in sede di gravame: contrariamente a quanto opinato da parte appellante, infatti, la soluzione esegetica qui accolta salvaguarda, da un lato, la libertà dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico– produttive ed organizzative e, dall'altro, mira a mitigare l'impatto sociale del licenziamento attraverso l'applicazione dei criteri selettivi (tra cui anzianità e carichi di famiglia) all'intera platea dei lavoratori aventi equivalente professionalità, pur se non direttamente interessati dal processo riorganizzativo.
Se, dunque, la regola generale è che l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale nella sua interezza, al fine di restringere il campo in cui è delimitata la platea dei licenziandi il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, legge 23 luglio 1991 n. 223 le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti di una determinata unità produttiva o settore aziendale ed anche le ragioni per le quali gli addetti alla unità o settore soppresso o ridimensionato non possano essere utilizzati e comparati con dipendenti del restante complesso aziendale, perché, ad esempio, non svolgano mansioni fungibili con quelle di coloro che lavorano nel resto dell'azienda.
pagina 14 di 17 Nel caso di specie, come esattamente rilevato dal giudice di prime cure, la comunicazione di avvio della procedura non contiene tali specificazioni ed è, per altro verso, pacifica l'equivalenza professionale tra i lavoratori addetti alla sede di ME ed i lavoratori del restante complesso aziendale.
Tale vizio della procedura si traduce nella violazione dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223 e a ciò consegue, a mente dell'art. 5, comma 3, della stessa legge, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 (cfr. Cass., 3 agosto
2018 n. 20502: “qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell'esigenza aziendale collegata all'appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l'art. 5 comma 1 della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 1 comma 46 della legge n. 92/2012, prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato della legge n. 300/1970, norma che riguarda tutte le modalità di applicazione dei suddetti criteri e, quindi, non solo l'errata valutazione o applicazione dei punteggi assegnati ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti”; in termini v. anche Cass., 26 settembre 2016 n. 18847).
Alla luce delle considerazioni che precedono risultano irrilevanti le argomentazioni di parte appellante in ordine alla natura di unità produttiva autonoma della sede di ME, via Ardeatina km 22.400 (natura che peraltro, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, il giudice di prime cure non ha negato), essendo tale aspetto ininfluente al fine di delimitare il perimetro dei lavoratori da comparare.
Da tutto ciò discende l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
Va respinto anche il secondo motivo, inerente al regolamento delle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità in tema di delimitazione della platea entro cui deve essere effettuata la scelta dei lavoratori da licenziare, precedentemente esaminata e nel cui solco si colloca la pronuncia di primo grado, è consolidata da oltre un decennio.
Non sussiste, dunque, un'ipotesi di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ex art. 92, comma 2, c.p.c., né sono ravvisabili “gravi ed eccezionali ragioni” equiparabili alle ipotesi tipizzate nominativamente da detta norma (come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale), idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali. pagina 15 di 17 Risulta, pertanto, del tutto corretto il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza, disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 91 c.p.c..”.
Non essendo controversa la fungibilità delle mansioni d'impiegato amministrativo di magazzino e di magazziniere svolte dagli appellati nel corso del loro pluriennale rapporto lavorativo con l'appellante, trattandosi di attività strettamente funzionali all'erogazione dei servizi di logistica offerti da
[...]
sul territorio nazionale, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, Parte_1
dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, anche l'odierno appello dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, mentre è irrilevante la successiva evoluzione della vicenda, esulando la stessa dal perimetro della presente decisione.
Per completezza va aggiunto solo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il rilievo del primo giudice, secondo cui la platea dei lavoratori da comparare ex art. 5, comma 1, l. 223/1991, avrebbe dovuto essere estesa “quantomeno” al personale adibito alla sede di Santa Palomba, via degli
Agrostemmi, in quanto situata in prossimità della sede dismessa, non si pone affatto in contraddizione con l'indicazione circa l'estensione della comparazione a livello nazionale, né risulta priva di riscontri normativi;
tale considerazione, infatti, non fa altro che mettere in luce la gravità della violazione posta in essere dall'appellante, la quale, nel procedere al licenziamento collettivo per cui è causa, non ha esteso le proprie valutazioni comparative neppure alla realtà aziendale più vicina a quella interessata dalla chiusura (come avrebbe imposto l'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede).
Anche le spese processuali del presente grado si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro rifusione in favore degli appellati. La liquidazione segue nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell'assenza dell'attività istruttoria, con applicazione, a partire dall'importo di € 3.500,00, di successivi aumenti ex art. 4, comma 2, del DM cit. per ciascuna parte ulteriore rispetto alla prima (1+3), sino ad arrivare all'importo di complessivi €
6.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA e
IVA, con distrazione in favore degli avv.ti Ernesto Maria Cirilli e Luca Silvestri ex art. 93 c.p.c..
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2513/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in €
6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Ernesto Maria Cirilli e Luca Silvestri ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 18/3/2025
Il Presidente e Relatore
Serena Sommariva
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