Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 590
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la Regione AL e l'Agente per la Riscossione abbiano documentato la regolare notifica degli atti prodromici e degli atti interruttivi della prescrizione, confutando l'assunto del ricorrente.

  • Rigettato
    Inidoneità riproduzione fotografica atti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle resistenti sia valida ed efficace ai fini probatori, non essendo sufficiente una contestazione generica e non circostanziata.

  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione crediti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti dalle resistenti esclude che la stessa si sia maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 590
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 590
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo