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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione AL e Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249011128961/000 è la tassa automobilistica che costituisceex art. 50, c. 2, Dpr. n. 602/73, atto consequenziale a n. 4 cartelle di pagamento quali atti presupposti:
1. cartella n. 09420160014087933000 notificata il 25.10.2016 – tassa automobilistica anno 2011-2012, euro
502,55;
2. cartella n. 09420180006506371000 notificata il 17.07.2018 – tassa automobilistica anno 2014, euro
391,04;
3. cartella n. 09420190021708521000 notificata il 27.02.2020 – tassa automobilistica anno 2015, euro
154,58;
4. cartella n. 09420210013076362000 notificata il 08.11.2022 – tassa automobilistica anno 2016, euro 399,94;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato,
rilevava l'inidoneità di ogni eventuale riproduzione fotografica volta a fungere da prova di qualunque atto di notifica nonché la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 cc e dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 ove è previsto l'obbligo di produzione anche in originale della matrice e della copia dell'atto notificato in quanto sia il Concessionario che l'Ente impositore devono conservare per cinque anni la copia della cartella e l'originale della relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso del ricevimento ed hanno l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Rappresentava che in tema di notificazione per mezzo di servizio postale, soltanto l'avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l'avvenuta notifica allorquando il contribuente espressamente contesti la conformità del documento prodotto in fotocopia (cfr.: Cass. Civ. sent. n. 8861/16;
CTR Piemonte, sez. 3, sent. n. 97/3/18). Si costituiva l'ente impositore Regione AL che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico gli avvisi di accertamento notificati in data 29.03.2018;
22.11.2019; 04.04.2022.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
le cartelle di pagamento sottese all'avviso d'intimazione opposto sono state ritualmente notificate nei termini e modi di legge e mai opposte (cfr. nr. 3 relate di notifica, relative alle cartelle di pagamento distinte ai nr.
2-3-4 nel fatto del ricorso introduttivo ed estratto di ruolo in copia legale – all. doc. n. 5-6-7-8-).
in data 28.09.2019 e 08.11.2022 ha poi notificato le intimazioni di pagamento che si producono in uno alle relate di notifica (all. doc. n. 9-10).
Aggiungeva che la dedotta documentazione è pienamente valida ed efficace ai fini probatori non essendo sufficiente una contestazione generica e non circo-stanziata utile a dimostrare la non conformità.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente Regione AL e Ader, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Deve solo evidenziarsi che un disconoscimento preventivo (fatto nel ricorso) e generico (senza alcuna specificazione delle ragioni per il quale viene operato – essendo stato effettuato preventivamente non poteva che essere generico) non è in alcun modo rilevante e non deve essere considerato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011128961000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione AL e Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249011128961/000 è la tassa automobilistica che costituisceex art. 50, c. 2, Dpr. n. 602/73, atto consequenziale a n. 4 cartelle di pagamento quali atti presupposti:
1. cartella n. 09420160014087933000 notificata il 25.10.2016 – tassa automobilistica anno 2011-2012, euro
502,55;
2. cartella n. 09420180006506371000 notificata il 17.07.2018 – tassa automobilistica anno 2014, euro
391,04;
3. cartella n. 09420190021708521000 notificata il 27.02.2020 – tassa automobilistica anno 2015, euro
154,58;
4. cartella n. 09420210013076362000 notificata il 08.11.2022 – tassa automobilistica anno 2016, euro 399,94;
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato,
rilevava l'inidoneità di ogni eventuale riproduzione fotografica volta a fungere da prova di qualunque atto di notifica nonché la conformità all'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 cc e dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 ove è previsto l'obbligo di produzione anche in originale della matrice e della copia dell'atto notificato in quanto sia il Concessionario che l'Ente impositore devono conservare per cinque anni la copia della cartella e l'originale della relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso del ricevimento ed hanno l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Rappresentava che in tema di notificazione per mezzo di servizio postale, soltanto l'avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l'avvenuta notifica allorquando il contribuente espressamente contesti la conformità del documento prodotto in fotocopia (cfr.: Cass. Civ. sent. n. 8861/16;
CTR Piemonte, sez. 3, sent. n. 97/3/18). Si costituiva l'ente impositore Regione AL che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico gli avvisi di accertamento notificati in data 29.03.2018;
22.11.2019; 04.04.2022.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
le cartelle di pagamento sottese all'avviso d'intimazione opposto sono state ritualmente notificate nei termini e modi di legge e mai opposte (cfr. nr. 3 relate di notifica, relative alle cartelle di pagamento distinte ai nr.
2-3-4 nel fatto del ricorso introduttivo ed estratto di ruolo in copia legale – all. doc. n. 5-6-7-8-).
in data 28.09.2019 e 08.11.2022 ha poi notificato le intimazioni di pagamento che si producono in uno alle relate di notifica (all. doc. n. 9-10).
Aggiungeva che la dedotta documentazione è pienamente valida ed efficace ai fini probatori non essendo sufficiente una contestazione generica e non circo-stanziata utile a dimostrare la non conformità.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente Regione AL e Ader, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Deve solo evidenziarsi che un disconoscimento preventivo (fatto nel ricorso) e generico (senza alcuna specificazione delle ragioni per il quale viene operato – essendo stato effettuato preventivamente non poteva che essere generico) non è in alcun modo rilevante e non deve essere considerato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti