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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12090 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 3992/22025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Paolo Borroni, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 degli Anemoni, n. 14
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Gianluca Caporaso, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29 E
contumace Controparte_3
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 3.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 4.2.2025) Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 09720249131186317000 notificato il 20.01.2025 per i motivi sopra esposti in epigrafe;
NEL MERITO : accertare e dichiarare illegittima, illecita, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento con riguardo agli avvisi di addebito in quanto nulla è dovuto e , comunque per i motivi esposti in epigrafe ivi compresa l'eccezione di prescrizione degli anni sopra indicati;
C) accertare e dichiarare non dovute le somme richieste e pertanto dichiarare illegittima, illecita, nulla e/o annullabile l'avviso di addebito notificato per i motivi di cui in premessa;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
“• In via preliminare disporre l'estromissione della hiamato nel presente giudizio ma CP_3 non legittimato passivo;
• Dichiarare l'inammissibilità della richiesta sospensiva in quanto non ne ricorrono i presupposti
• Nel merito accertare l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti e la incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione degli AVA indicati in narrativa con rigetto dell'opposizione” L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni:
”a) in via preliminare, dichiarare la domanda tardiva, infondata e, in ogni caso inammissibile, con ogni conseguenza di legge;
b) in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in ordine alle eccezioni sollevate relative al merito della pretesa Controparte_4 creditoria;
c) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, condannando lo stesso a tenere indenne e manlevare l da qualsivoglia pregiudizio.”. Controparte_5 Respinta con decreto l'istanza di sospensione, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori0, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque opposizione all'intimazione di pagamento indicata Parte_1 nelle conclusioni sopra riportate nella parte riguardante gli avvisi di addebito n. 9720220032307637000 e n. 39720230017362621000 per crediti rispettivamente CP_2 pari ad € 11.803,50 per il periodo dicembre 2017 - dicembre 2021 e ad € 14.484,31 per il periodo dicembre 2017 - dicembre 2022.
3. La ricorrente eccepisce la prescrizione in relazione alla mancata notifica degli avvisi di addebito stessi, l'infondatezza delle pretese contributive, nonché la nullità dell'atto di intimazione per vizi propri, in relazione alla mancata notifica degli avvisi di addebito ed a difetti di motivazione.
4. La domanda in esame è stata correttamente proposta sia nei confronti dell' , CP_2 quale titolare dei crediti azionati, sia nei confronti dell' Controparte_1
, che ha notificato l'atto di intimazione impugnato (v. Cass., sez. 3, ord. n.
[...] 11661 del 30.4.2024; Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024). La non è legittimata passivamente (trattandosi di crediti successivi al Controparte_3 31.12.2005, ex D. L. n. 138/2002 e comunque non risultando la relativa cessione), sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
5. La Suprema Corte ha precisato:
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” (Cass., sez. L, sent. n. 8198 del 22.3.2023). Nello specifico l ha depositato attestazioni dell'agente postale (immuni da CP_2 contestazioni) dalle quali risulta la consegna degli avvisi di addebito in oggetto, il primo (n. 9720220032307637000) in data 1.2.2024 ed il secondo (n. 39720230017362621000) in data 10.1.2024. Pertanto, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, le questioni di merito (come la prescrizione antecedente agli AVA e l'infondatezza dei relativi crediti contributivi), sono state tardivamente proposte, oltre il termine perentorio (quaranta giorni dalla notifica) previsto dall'art. 24, co. 5, d. l.vo n. 46/1999. Quanto al resto: l'atto di intimazione risulta immune da vizi propri, considerato che indica l'Ente titolare ( ) dei crediti azionati, le somme richieste e per ciascuna somma CP_2 specifica i titoli (contributi omessi e sanzioni accessorie), i periodi di riferimento e richiama altresì gli avvisi di addebito riguardanti i crediti stessi (regolarmente notificati, come si è detto) nei quali sono puntualmente riportati tutti i dati inerenti ai crediti azionati. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere respinto 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo); vanno dichiarate non ripetibili nei confronti della rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_3 nel resto respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' e dell' Parte_1 CP_2 [...]
, liquidate in € 3.290,00,00, oltre “spese forfettarie” pari al 15 Controparte_1
% e, quanto all' , oltre iva e cpa come per legge. CP_6
Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 3992/22025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Paolo Borroni, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 degli Anemoni, n. 14
E
, in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Gianluca Caporaso, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29 E
contumace Controparte_3
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 3.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data 4.2.2025) Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 09720249131186317000 notificato il 20.01.2025 per i motivi sopra esposti in epigrafe;
NEL MERITO : accertare e dichiarare illegittima, illecita, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento con riguardo agli avvisi di addebito in quanto nulla è dovuto e , comunque per i motivi esposti in epigrafe ivi compresa l'eccezione di prescrizione degli anni sopra indicati;
C) accertare e dichiarare non dovute le somme richieste e pertanto dichiarare illegittima, illecita, nulla e/o annullabile l'avviso di addebito notificato per i motivi di cui in premessa;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_2
“• In via preliminare disporre l'estromissione della hiamato nel presente giudizio ma CP_3 non legittimato passivo;
• Dichiarare l'inammissibilità della richiesta sospensiva in quanto non ne ricorrono i presupposti
• Nel merito accertare l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti e la incontestabilità del credito per mancata tempestiva opposizione degli AVA indicati in narrativa con rigetto dell'opposizione” L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni:
”a) in via preliminare, dichiarare la domanda tardiva, infondata e, in ogni caso inammissibile, con ogni conseguenza di legge;
b) in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in ordine alle eccezioni sollevate relative al merito della pretesa Controparte_4 creditoria;
c) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, condannando lo stesso a tenere indenne e manlevare l da qualsivoglia pregiudizio.”. Controparte_5 Respinta con decreto l'istanza di sospensione, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori0, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque opposizione all'intimazione di pagamento indicata Parte_1 nelle conclusioni sopra riportate nella parte riguardante gli avvisi di addebito n. 9720220032307637000 e n. 39720230017362621000 per crediti rispettivamente CP_2 pari ad € 11.803,50 per il periodo dicembre 2017 - dicembre 2021 e ad € 14.484,31 per il periodo dicembre 2017 - dicembre 2022.
3. La ricorrente eccepisce la prescrizione in relazione alla mancata notifica degli avvisi di addebito stessi, l'infondatezza delle pretese contributive, nonché la nullità dell'atto di intimazione per vizi propri, in relazione alla mancata notifica degli avvisi di addebito ed a difetti di motivazione.
4. La domanda in esame è stata correttamente proposta sia nei confronti dell' , CP_2 quale titolare dei crediti azionati, sia nei confronti dell' Controparte_1
, che ha notificato l'atto di intimazione impugnato (v. Cass., sez. 3, ord. n.
[...] 11661 del 30.4.2024; Cass., sez. 5, ord. n. 30792 del 2.12.2024). La non è legittimata passivamente (trattandosi di crediti successivi al Controparte_3 31.12.2005, ex D. L. n. 138/2002 e comunque non risultando la relativa cessione), sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
5. La Suprema Corte ha precisato:
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” (Cass., sez. L, sent. n. 8198 del 22.3.2023). Nello specifico l ha depositato attestazioni dell'agente postale (immuni da CP_2 contestazioni) dalle quali risulta la consegna degli avvisi di addebito in oggetto, il primo (n. 9720220032307637000) in data 1.2.2024 ed il secondo (n. 39720230017362621000) in data 10.1.2024. Pertanto, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, le questioni di merito (come la prescrizione antecedente agli AVA e l'infondatezza dei relativi crediti contributivi), sono state tardivamente proposte, oltre il termine perentorio (quaranta giorni dalla notifica) previsto dall'art. 24, co. 5, d. l.vo n. 46/1999. Quanto al resto: l'atto di intimazione risulta immune da vizi propri, considerato che indica l'Ente titolare ( ) dei crediti azionati, le somme richieste e per ciascuna somma CP_2 specifica i titoli (contributi omessi e sanzioni accessorie), i periodi di riferimento e richiama altresì gli avvisi di addebito riguardanti i crediti stessi (regolarmente notificati, come si è detto) nei quali sono puntualmente riportati tutti i dati inerenti ai crediti azionati. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere respinto 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo); vanno dichiarate non ripetibili nei confronti della rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_3 nel resto respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' e dell' Parte_1 CP_2 [...]
, liquidate in € 3.290,00,00, oltre “spese forfettarie” pari al 15 Controparte_1
% e, quanto all' , oltre iva e cpa come per legge. CP_6
Roma, 25 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia