Sentenza breve 22 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 22/01/2021, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/01/2021
N. 00089/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01361/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2020, proposto da
UE MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n.
88;
contro
Università degli Studi di Padova, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, comunicato con la nota dell'Università degli Studi di Padova del 22 ottobre 2020, di diniego alla istanza di riattivazione della carriera e di ripresa degli studi per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che il ricorrente, iscrittosi all’Università degli studi di Padova per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nell’anno accademico 2010-2011, ha chiesto la riattivazione e la ripresa degli studi;
- che l’Università ha comunicato al ricorrente che la riattivazione non è possibile perché la dichiarazione di rinuncia agli studi da questi presentata comporta la chiusura della carriera;
- che l’Università ha altresì comunicato che il ricorrente ha comunque la possibilità di procedere ad una nuova iscrizione chiedendo l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi maturati;
- che con il ricorso in epigrafe il diniego è impugnato con tre motivi;
- che l’Università si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso e insistendo comunque per la sua reiezione nel merito perché infondato;
- che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito perché il ricorso è infondato nel merito;
- che con il primo motivo il ricorrente sostiene l’illegittimità del diniego impugnato perché fondato sull’erroneo presupposto che sia maturata la decadenza per inattività prevista dall’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933;
- che il motivo è infondato perché si basa sull’assunto che il ricorrente non abbia a suo tempo presentato la dichiarazione di rinuncia agli studi, circostanza che invece l’Università documenta depositando in giudizio l’atto - ritualmente inoltrato il 13 marzo 2012 (cfr. doc. 2 dell’Amministrazione) – con cui lo stesso ricorrente “ dichiara di voler rinunciare agli studi intrapresi, consapevole di tutte le conseguenze giuridiche e amministrative previste dalle norme vigenti e dall’art. 9 del Regolamento Studenti dell’Università di Padova ”;
- che con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l’Università avrebbe dovuto comunque consentire la ripresa degli studi attraverso un atto di immatricolazione e l’eventuale riconoscimento della carriera pregressa;
- che anche tale motivo è infondato, in quanto l’atto di nuova immatricolazione presuppone l’iniziativa della parte interessata da svolgere con le forme, le modalità e le tempistiche previste dalla normativa dell’Ateneo, e il ricorrente non ha provveduto in tal senso;
- che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei principi che – nell’ordinamento interno e in quello sovranazionale - garantiscono il diritto allo studio;
- che anche tale motivo è infondato perché la mancata riattivazione o la mancata ripresa del corso di studi nel caso di specie non sono imputabili all’Università, ma alla condotta dello stesso ricorrente che nel 2012 ha rinunciato agli studi e attualmente non ha presentato domanda di immatricolazione;
- che pertanto il ricorso deve essere respinto;
- che le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO