Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 05/12/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02686/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato TIna Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Trapani, Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore , Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della giunta del Comune di Trapani -OMISSIS- del 12 settembre 2025, recante Linee guida per l’erogazione dei servizi di supporto specialistico agli alunni con disabilità al fine di uniformare gli interventi sul territorio trapanese e garantire l’appropriatezza delle prestazioni e l’efficacia del coordinamento con gli altri livelli di assistenza in favore degli alunni con disabilità posti al centro dell'azione di programmazione territoriale - presa d’atto della deliberazione dei sindaci del DSS50 e dell’ASP di Trapani e Dipartimento neuropsichiatria infantile , nella parte in cui stabilisce la revisione del numero di ore di assistenza specialistica (ASACOM) riconosciute agli studenti affetti da disabilità grave;
- della comunicazione del 15 ottobre 2025 prot. n-OMISSIS-, nella parte in cui, alla luce della deliberazione della giunta comunale sopra indicata, il Comune di Trapani comunica la riduzione
unilaterale delle ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) in favore della minore -OMISSIS-, in violazione del PEI 2024/2025;
- di qualsiasi comunicazione con cui il Comune di Trapani abbia disposto la riduzione unilaterale delle ore settimanali di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) in favore della minore-OMISSIS-, in contrasto con quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’anno scolastico 2024/2025;
- della deliberazione del Comitato dei Sindaci del DSS50 del 1° settembre 2025, nella parte in cui stabilisce criteri generali di erogazione del servizio ASACOM che si sovrappongono alla competenza esclusiva del GLO conosciuta dai ricorrenti al momento della deliberazione della Giunta municipale oggi impugnata;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti con cui l’Amministrazione ha ridotto le ore di ASACOM alla minore -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa FF SA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati e, segnatamente, la deliberazione del Comitato dei Sindaci del DSS50 del 1° settembre 2025, con cui sono stati stabiliti criteri generali di erogazione del servizio ASACOM e la consequenziale delibera della Giunta municipale del Comune di Trapani, con cui, ritenuto che “negli anni scolastici successivi al 2016-2017 è stato registrato un costante aumento di alunni richiedenti e beneficiari del servizio che ha determinato una rilevante difficoltà di sostenibilità dello stesso, evidenziando la necessità di coniugare efficacia, efficienza e equità attraverso l’adozione di una strategia di “governo dei casi” basata sull’appropriatezza delle prestazioni” , è stata disposta la revisione del numero di ore di assistenza specialistica (ASACOM) riconosciute agli studenti affetti da disabilità grave; in attuazione di tali provvedimenti, con nota del Comune di Trapani prot. n-OMISSIS- del 15 ottobre 2025 (pure impugnata), è stata ridotto da 10 a 6 il numero di ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) in favore della minore -OMISSIS-.
Avverso tali atti i ricorrenti hanno dedotto plurime doglianze, riconducibili, essenzialmente, all’incompetenza della Giunta comunale e del Comitato dei Sindaci, alla violazione del PEI relativo alla minore, alla incomprimibilità dei diritti degli alunni con disabilità per ragioni di spesa pubblica, alla violazione dell’obbligo di accomodamento ragionevole derivante dalla violazione del PEI, alla violazione dei diritti delle persone con disabilità.
Con decreto cautelare ante causam del Presidente di questo Tribunale -OMISSIS- del 21 ottobre 2025, è stata disposta la “sospensione della riduzione da n. 10 ore settimanali a n. 6 ore settimanali della fruizione di un ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE ”.
Con memoria del 27 novembre 2025, il Comune di Trapani, costituitosi in giudizio, ha reso noto che, con delibera di Giunta Municipale n-OMISSIS- dell’11 novembre 2025, è stata disposta la rettifica della precedente deliberazione di Giunta -OMISSIS-/2025, stabilendo che “il punto 4 del deliberato è sostituito dal seguente: “Formulare apposito indirizzo nei confronti del IV settore –Ufficio Pubblica Istruzione di Trapani di provvedere all’erogazione delle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione risultanti dai PEI definitivi comunicati ufficialmente dagli Istituti scolastici previa verifica, sotto il profilo formale, della sussistenza di tutti gli elementi di regolarità di tali piani, impegnandosi, l’Amministrazione comunale, a fornire, per gli anni a venire, la necessaria provvista finanziaria sia a carico del bilancio comunale che avvalendosi dei trasferimenti nazionali, regionali ( anche mediante i fondi assegnati al Distretto socio sanitario D50)” .
Successivamente, è stato deliberato il PEI definitivo, assegnando alla minore un numero di ore di ASACOM (10) corrispondente a quello stabilito con il PEI precedente.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Alla luce delle circostanze rappresentate dal Comune di Trapani, risultanti dai documenti agli atti del presente giudizio, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, con la menzionata delibera n-OMISSIS-/2025, il Comune di Trapani - considerato che “di norma, entro la fine del mese di ottobre 2025, laddove ricorrono le condizioni, i PEI (piani educativi individualizzati) degli alunni sono revisionabili (art. 7, comma 2 lettera g) d.lgs n. 66/17)” e che “la Regione Sicilia con proprio D.R.S.-OMISSIS-del 31/10/2025, notificato con nota prot. -OMISSIS- del 4 Novembre 2025 ha stanziato nuove risorse finanziarie, a favore dei Comuni del Distretto socio sanitario D50 per l’importo complessivo di € 312.393,21 di cui € 151.885,58 spettanti al Comune di Trapani, relativi all’anno scolastico 2025/2026 per garantire i servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi Alta Intensità di cura e Servizi ASACOM” – ha attribuito ai criteri stabiliti con la precedente delibera efficacia di mero atto di indirizzo ed ha sostituito il punto n. 4 della precedente delibera (che onerava il IV Settore - Ufficio di Pubblica Istruzione di Trapani dell’applicazione delle linee guida approvate con il medesimo atto) con una previsione dal contenuto opposto: “Formulare apposito indirizzo nei confronti del IV settore –Ufficio Pubblica Istruzione di Trapani di provvedere all’erogazione delle ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione risultanti dai PEI definitivi comunicati ufficialmente dagli Istituti scolastici previa verifica, sotto il profilo formale, della sussistenza di tutti gli elementi di regolarità di tali piani, impegnandosi, l’Amministrazione comunale, a fornire, per gli anni a venire, la necessaria provvista finanziaria sia a carico del bilancio comunale che avvalendosi dei trasferimenti nazionali, regionali (anche mediante i fondi assegnati al Distretto socio sanitario D50)” .
Per effetto di tale previsione, con il PEI definitivo, relativo all’anno in corso, alla minore -OMISSIS- sono state assegnate n. 10 ore di ASACOM, corrispondenti a quelle previste alla fine dell’anno scolastico 2024/2025, per il successivo anno.
In conclusione, deve ritenersi che sia venuto meno l’interesse di parte ricorrente alla coltivazione del presente giudizio.
Le spese di lite, stante la natura della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
FF SA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF SA US | BE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.