Articolo 17 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 agosto 1991
Art. 17. (Rintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita') 1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, puo' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 18 della legge 20 maggio 1990, n. 300/1970 v. note all'art. 5.
Entrata in vigore il 11 agosto 1991
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