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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera , all'esito della udienza del
23.04.2025 che si teneva in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e dunque all'esito delle note di trattazione di udienza delle parti con le quali precisavano le conclusioni e discutevano la causa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2333/2023
promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Crisafulli presso il quale ha eletto domicilio in Santa Teresa di
Riva (ME), via Padre Giampietro n.19 nonché in indirizzo telematico, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE
contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., corrente in Rovigo, fraz. Borsea, Viale dell'Artigianato 21;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte opponente: chiede che l'adito Tribunale voglia accogliere le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, cui integralmente ci si riporta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nr. 831/2023, pubblicato in data 07.10.2023 dal Tribunale di Rovigo nel
pagina 1 di 7 procedimento monitorio nr. 1869/2023 R.G. qui opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi, come da apposita notula depositata in atti (16.04.2025).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.11.2023 ha Parte_2
proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 831/2023, reso nel procedimento n. 1869/2023 R.G. del Tribunale di Rovigo e notificato il 09.10.2023 con il quale era stato ingiunto all'odierna attrice di pagare a entro 40 giorni dalla Controparte_1 notifica, la somma di € 12.582,65, oltre spese e interessi come da domanda, a seguito di lav ori effettuati agli automezzi appartenenti a che venivano dettagliatamente descritti e Pt_1
conteggiati nelle fatture di seguito indicate: 3802/2022 del 18/10/2022 di € 126,88, 3803/2022 del 18/10/2022 di € 271,23, 3806/2022 del 18/10/2022 di € 256,20, 118/2022 del 24/10/2022 nota di credito di € 114,41, 230/2022 del 14/02/2023 di € 29,28, 231/2023 del 14/02/2023 di €
58,56, 232/2023 del 14/02/2023 di € 65,88, 233/2023 del 14/02/2023 di € 73,20, 234/2023 del
14/02/2023 di € 36,60, 235/2023 del 14/02/2023 di € 15,25, 236/2023 del 14/02/2023 di €
29,28, 237/2023 del 14/02/2023 di € 87,84, 238/2023 del 14/02/2023 di € 29,28, 239/2023 del
14/02/2023 di € 235,70, 240/2023 del 14/02/2023 di € 102,48, 242/2023 del 14/02/2023 di €
186,50, 241/2023 del 14/02/2023 di € 323,30, 243/2023 del 14/02/2023 di € 116,13, 244/2023 del 14/02/2023 di € 12,20, 245/2023 del 14/02/2023 di € 938,70, 246/2023 del 14/02/2023 di €
219,60, 247/2023 del 14/02/2023 di € 330,62, 248/2023 del 14/02/2023 di € 196,42, 249/2023 del 14/02/2023 di € 59,78, 250/2023 del 14/02/2023 di € 137,86, 251/2023 del 14/02/2023 di €
12,20, 252/2023 del 14/02/2023 di € 54,90, 253/2023 del 14/02/2023 di € 29,28, 255/2023 del
14/02/2023 di € 73,20, 257/2023 del 14/02/2023 di € 29,28, 254/2023 del 14/02/2023 di €
29,28, 256/2023 del 14/02/2023 di € 14,64, 258/2023 del 14/02/2023 di € 21,96, 259/2023 del
14/02/2023 di € 106,14, 260/2023 del 14/02/2023 di € 35,38, 261/2023 del 14/02/2023 di €
102,48, 262/2023 del 14/02/2023 di € 138,19, 263/2023 del 14/02/2023 di € 15,25, 264/2023 del 14/02/2023 di € 130,00, 265/2023 del 14/02/2023 di € 183,00, 363/2023 del 08/03/2023 di
€ 139,08, 364/2023 del 08/03/2023 di € 255,53, 365/2023 del 08/03/2023 di € 297,48, 366/2023 del 08/03/2023 di € 36,60, 367/2023 del 08/03/2023 di € 73,20, 368/2023 del 08/03/2023 di €
14,64, 370/2023 del 08/03/2023 di € 14,64, 371/2023 del 08/03/2023 di € 26,84, 372/2023 del
08/03/2023 di € 109,80, 373/2023 del 08/03/2023 di € 95,16, 374/2023 del 08/03/2023 di €
1.330,84, 375/2023 del 08/03/2023 di € 855,76, 376/2023 del 08/03/2023 di € 247,55, 378/2023
pagina 2 di 7 del 08/03/2023 di € 58,56, 379/2023 del 08/03/2023 di € 1.726,25, 380/2023 del 08/03/2033 di
€ 18,30, 381/2023 del 08/03/2023 di € 63,20, 382/2023 del 08/03/2023 di € 81,74, 383/2023 del
08/03/2023 di € 244,61, 384/2023 del 08/03/2023 di € 102,48, 385/2023 del 08/03/2023 di €
952,26, 386/2023 del 08/03/2023 di € 762,35 e 388/2023 del 08/03/2023 di € 276,24.
La sul punto ha dedotto: Pt_1
- l'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria, dunque l'illegittimità del decreto stesso in quanto sulla scorta della giurisprudenza della cassazione e in assenza di un titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non può rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta, indi per cui il
Tribunale asseritamente competente sarebbe quello di Messina;
- l'improcedibilità della domanda poiché il creditore non ha espletato la procedura di negoziazione assistita (ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 convertito in legge n.
162 del 2014), atteso che la pretesa creditoria di cui al decreto è inferiore ad € 50.000,00 e la domanda è soggetta all'esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità;
- di non essere proprietaria dei mezzi oggetto delle riparazioni effettuate dalla Controparte_1
e dunque di non essere soggetto legittimato passivamente nel presente giudizio,
[...]
dacché i veicoli sono come da certificati di proprietà allegati appartenent i alla società di leasing e utilizzati da . Parte_3
In ragione di quanto esposto parte attrice ha concluso chiedendo in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente la condanna della al Controparte_1
pagamento delle spese processuali.
2. All'esito dell'udienza del 12.06.2024, con ordinanza del 07.10.2024, il giudice, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia di e ha disposto Controparte_1
la conversione del rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281decies e ss. c.p.c.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di consentire all'opponente il perfezionamento della notifica del procedimento di negoziazione assistita e successivamente del verbale del pri mo incontro di negoziazione, con ordinanza del 14.03.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 23.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la pagina 3 di 7 discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a sette giorni prima dell'udienza.
All'esito dell'udienza odierna svolta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
***
3. L'opposizione merita di essere accolta
È necessario preliminarmente osservare, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla che la parte che solleva tale eccezione ha l'onere di contestare Pt_1
l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c. con riguardo a ciascuno dei soggetti convenuti (Cass. civ. 15 ottobre 2020, n. 22259). Orbene l'art. 20 c.p.c. dispone che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Rovigo sotto il profilo del forum destinatae solutionis e del foro generale delle persone giuridiche, nulla ha detto invece sul criterio della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c., ossia il forum contractus (Cass. civ. 15 dicembre 2020, n. 28456).
L'opponente, dunque, non ha operato una rigorosa ricostruzione dei possibili fori alternativi e l'eccezione non può trovare accoglimento.
4. In ordine alla condizione di procedibilità della domanda è suf ficiente rammentare che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, allorquando la pretesa creditoria è inferiore ad € 50.000,00 è onere del creditore, oggi opposto, instaurare la procedura di negoziazione assistita. Orbene nel caso di specie, attesa la contumacia della società creditrice, il giudice con ordinanza del 07.10.2024 ha delegato a parte attrice opponente l'espletamento della procedura di negoziazione assistita. È documentalmente provato che il procuratore costituito di ha notificato alla l'invito a stipulare una Pt_1 Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita (cfr. documenti allegati depositati in data 11.03.2025 da parte attrice) e che la società creditrice aveva trasmesso a mezzo PEC la lettera di adesione alla suddetta procedura, tuttavia nelle more, ha revocato il mandato al proprio Controparte_1
procuratore abbandonando di fatto le trattative sicché non è stato possibile addivenire ad un accordo tra le parti. Dunque, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della domanda.
pagina 4 di 7 5. Venendo alle evidenze istruttorie emerge che la non è la società proprietaria dei Pt_1
mezzi oggetto delle riparazioni effettuate da come risulta dai Controparte_1
documenti allegati dall'opponente (v. doc. 5). I veicoli oggetto di manutenzione risultano di proprietà della società di Leasing intestataria del mezzo ( ) e concessi Controparte_2
in uso a soggetto terzo che è altra e diversa società ( In Parte_3
assenza della fonte legale o negoziale del rapporto, che non è stata prodotta in giudizio dalla società creditrice non emerge alcun collegamento evidente tra la e la Pt_1 Controparte_1
.
[...]
6. Inoltre, la società opposta, non ha fornito prova della fondatezza del credito ingiunto. Non è superfluo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr. Cass. civ., sez. unite, sentenza n. 26128 del
27 dicembre 2010), con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitut ivi del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ. sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969).
Inoltre, giova evidenziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del
24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994). Ne consegue che il Giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza de lle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (Tribunale Milano sez.
VI, 5 giugno 2019, n. 5355; Corte d'Appello di Venezia sez. III, 5 aprile 2022, n.784). In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordi nario di pagina 5 di 7 cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente
è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il rela tivo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presunt iva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa. A ciò si aggiunga che, nel quadro del principio, espresso dall'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove e libero convincimento del Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di tal une di esse debbano prevalere necessariamente su altri elementi probatori, dal momento che la valutazione probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il convincimento circa la verità di un fatto potrà basarsi anche su una presunzione" se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari" (Cass., sez. III, 18.04.07, n. 9245).
7. Attesa la contumacia della società creditrice nel presente giudizio di opposizione la prova piena del credito non è stata fornita né può ritenersi sufficiente la produzione delle fatture allegate in monitorio, poiché come è noto la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell' eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex plurimis Cass. civ. 12 luglio 2023 n. 19944). Non può infine essere considerato il documento prodotto in monitorio, qualificato dalla creditrice come riconoscimento di debito poiché nella corrispondenza del tutto generica non è possibile pagina 6 di 7 rintracciare alcun riferimento alla posizione in oggetto né al numero delle fatture né all'ammontare del credito.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da €
5.201,00 – € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel procedimento n. 2333/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provved e:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 831/2023, reso dal
Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 1869/2023 R.G.;
- condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t. le spese Parte_2
processuali, che liquida in € 146,45 per spese (CU e marca) ed € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (iva e cpa) da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Crisafulli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Rovigo, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera , all'esito della udienza del
23.04.2025 che si teneva in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e dunque all'esito delle note di trattazione di udienza delle parti con le quali precisavano le conclusioni e discutevano la causa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2333/2023
promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Crisafulli presso il quale ha eletto domicilio in Santa Teresa di
Riva (ME), via Padre Giampietro n.19 nonché in indirizzo telematico, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE
contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., corrente in Rovigo, fraz. Borsea, Viale dell'Artigianato 21;
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte opponente: chiede che l'adito Tribunale voglia accogliere le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, cui integralmente ci si riporta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nr. 831/2023, pubblicato in data 07.10.2023 dal Tribunale di Rovigo nel
pagina 1 di 7 procedimento monitorio nr. 1869/2023 R.G. qui opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi, come da apposita notula depositata in atti (16.04.2025).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.11.2023 ha Parte_2
proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 831/2023, reso nel procedimento n. 1869/2023 R.G. del Tribunale di Rovigo e notificato il 09.10.2023 con il quale era stato ingiunto all'odierna attrice di pagare a entro 40 giorni dalla Controparte_1 notifica, la somma di € 12.582,65, oltre spese e interessi come da domanda, a seguito di lav ori effettuati agli automezzi appartenenti a che venivano dettagliatamente descritti e Pt_1
conteggiati nelle fatture di seguito indicate: 3802/2022 del 18/10/2022 di € 126,88, 3803/2022 del 18/10/2022 di € 271,23, 3806/2022 del 18/10/2022 di € 256,20, 118/2022 del 24/10/2022 nota di credito di € 114,41, 230/2022 del 14/02/2023 di € 29,28, 231/2023 del 14/02/2023 di €
58,56, 232/2023 del 14/02/2023 di € 65,88, 233/2023 del 14/02/2023 di € 73,20, 234/2023 del
14/02/2023 di € 36,60, 235/2023 del 14/02/2023 di € 15,25, 236/2023 del 14/02/2023 di €
29,28, 237/2023 del 14/02/2023 di € 87,84, 238/2023 del 14/02/2023 di € 29,28, 239/2023 del
14/02/2023 di € 235,70, 240/2023 del 14/02/2023 di € 102,48, 242/2023 del 14/02/2023 di €
186,50, 241/2023 del 14/02/2023 di € 323,30, 243/2023 del 14/02/2023 di € 116,13, 244/2023 del 14/02/2023 di € 12,20, 245/2023 del 14/02/2023 di € 938,70, 246/2023 del 14/02/2023 di €
219,60, 247/2023 del 14/02/2023 di € 330,62, 248/2023 del 14/02/2023 di € 196,42, 249/2023 del 14/02/2023 di € 59,78, 250/2023 del 14/02/2023 di € 137,86, 251/2023 del 14/02/2023 di €
12,20, 252/2023 del 14/02/2023 di € 54,90, 253/2023 del 14/02/2023 di € 29,28, 255/2023 del
14/02/2023 di € 73,20, 257/2023 del 14/02/2023 di € 29,28, 254/2023 del 14/02/2023 di €
29,28, 256/2023 del 14/02/2023 di € 14,64, 258/2023 del 14/02/2023 di € 21,96, 259/2023 del
14/02/2023 di € 106,14, 260/2023 del 14/02/2023 di € 35,38, 261/2023 del 14/02/2023 di €
102,48, 262/2023 del 14/02/2023 di € 138,19, 263/2023 del 14/02/2023 di € 15,25, 264/2023 del 14/02/2023 di € 130,00, 265/2023 del 14/02/2023 di € 183,00, 363/2023 del 08/03/2023 di
€ 139,08, 364/2023 del 08/03/2023 di € 255,53, 365/2023 del 08/03/2023 di € 297,48, 366/2023 del 08/03/2023 di € 36,60, 367/2023 del 08/03/2023 di € 73,20, 368/2023 del 08/03/2023 di €
14,64, 370/2023 del 08/03/2023 di € 14,64, 371/2023 del 08/03/2023 di € 26,84, 372/2023 del
08/03/2023 di € 109,80, 373/2023 del 08/03/2023 di € 95,16, 374/2023 del 08/03/2023 di €
1.330,84, 375/2023 del 08/03/2023 di € 855,76, 376/2023 del 08/03/2023 di € 247,55, 378/2023
pagina 2 di 7 del 08/03/2023 di € 58,56, 379/2023 del 08/03/2023 di € 1.726,25, 380/2023 del 08/03/2033 di
€ 18,30, 381/2023 del 08/03/2023 di € 63,20, 382/2023 del 08/03/2023 di € 81,74, 383/2023 del
08/03/2023 di € 244,61, 384/2023 del 08/03/2023 di € 102,48, 385/2023 del 08/03/2023 di €
952,26, 386/2023 del 08/03/2023 di € 762,35 e 388/2023 del 08/03/2023 di € 276,24.
La sul punto ha dedotto: Pt_1
- l'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria, dunque l'illegittimità del decreto stesso in quanto sulla scorta della giurisprudenza della cassazione e in assenza di un titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non può rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta, indi per cui il
Tribunale asseritamente competente sarebbe quello di Messina;
- l'improcedibilità della domanda poiché il creditore non ha espletato la procedura di negoziazione assistita (ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 convertito in legge n.
162 del 2014), atteso che la pretesa creditoria di cui al decreto è inferiore ad € 50.000,00 e la domanda è soggetta all'esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità;
- di non essere proprietaria dei mezzi oggetto delle riparazioni effettuate dalla Controparte_1
e dunque di non essere soggetto legittimato passivamente nel presente giudizio,
[...]
dacché i veicoli sono come da certificati di proprietà allegati appartenent i alla società di leasing e utilizzati da . Parte_3
In ragione di quanto esposto parte attrice ha concluso chiedendo in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente la condanna della al Controparte_1
pagamento delle spese processuali.
2. All'esito dell'udienza del 12.06.2024, con ordinanza del 07.10.2024, il giudice, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia di e ha disposto Controparte_1
la conversione del rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281decies e ss. c.p.c.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di consentire all'opponente il perfezionamento della notifica del procedimento di negoziazione assistita e successivamente del verbale del pri mo incontro di negoziazione, con ordinanza del 14.03.2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 23.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e la pagina 3 di 7 discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a sette giorni prima dell'udienza.
All'esito dell'udienza odierna svolta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
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3. L'opposizione merita di essere accolta
È necessario preliminarmente osservare, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla che la parte che solleva tale eccezione ha l'onere di contestare Pt_1
l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c. con riguardo a ciascuno dei soggetti convenuti (Cass. civ. 15 ottobre 2020, n. 22259). Orbene l'art. 20 c.p.c. dispone che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie l'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Rovigo sotto il profilo del forum destinatae solutionis e del foro generale delle persone giuridiche, nulla ha detto invece sul criterio della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c., ossia il forum contractus (Cass. civ. 15 dicembre 2020, n. 28456).
L'opponente, dunque, non ha operato una rigorosa ricostruzione dei possibili fori alternativi e l'eccezione non può trovare accoglimento.
4. In ordine alla condizione di procedibilità della domanda è suf ficiente rammentare che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, allorquando la pretesa creditoria è inferiore ad € 50.000,00 è onere del creditore, oggi opposto, instaurare la procedura di negoziazione assistita. Orbene nel caso di specie, attesa la contumacia della società creditrice, il giudice con ordinanza del 07.10.2024 ha delegato a parte attrice opponente l'espletamento della procedura di negoziazione assistita. È documentalmente provato che il procuratore costituito di ha notificato alla l'invito a stipulare una Pt_1 Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita (cfr. documenti allegati depositati in data 11.03.2025 da parte attrice) e che la società creditrice aveva trasmesso a mezzo PEC la lettera di adesione alla suddetta procedura, tuttavia nelle more, ha revocato il mandato al proprio Controparte_1
procuratore abbandonando di fatto le trattative sicché non è stato possibile addivenire ad un accordo tra le parti. Dunque, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della domanda.
pagina 4 di 7 5. Venendo alle evidenze istruttorie emerge che la non è la società proprietaria dei Pt_1
mezzi oggetto delle riparazioni effettuate da come risulta dai Controparte_1
documenti allegati dall'opponente (v. doc. 5). I veicoli oggetto di manutenzione risultano di proprietà della società di Leasing intestataria del mezzo ( ) e concessi Controparte_2
in uso a soggetto terzo che è altra e diversa società ( In Parte_3
assenza della fonte legale o negoziale del rapporto, che non è stata prodotta in giudizio dalla società creditrice non emerge alcun collegamento evidente tra la e la Pt_1 Controparte_1
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[...]
6. Inoltre, la società opposta, non ha fornito prova della fondatezza del credito ingiunto. Non è superfluo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr. Cass. civ., sez. unite, sentenza n. 26128 del
27 dicembre 2010), con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitut ivi del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970; Cass., civ. sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969).
Inoltre, giova evidenziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del
24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994). Ne consegue che il Giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza de lle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (Tribunale Milano sez.
VI, 5 giugno 2019, n. 5355; Corte d'Appello di Venezia sez. III, 5 aprile 2022, n.784). In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordi nario di pagina 5 di 7 cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente
è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il rela tivo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presunt iva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa. A ciò si aggiunga che, nel quadro del principio, espresso dall'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove e libero convincimento del Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di tal une di esse debbano prevalere necessariamente su altri elementi probatori, dal momento che la valutazione probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il convincimento circa la verità di un fatto potrà basarsi anche su una presunzione" se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari" (Cass., sez. III, 18.04.07, n. 9245).
7. Attesa la contumacia della società creditrice nel presente giudizio di opposizione la prova piena del credito non è stata fornita né può ritenersi sufficiente la produzione delle fatture allegate in monitorio, poiché come è noto la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell' eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex plurimis Cass. civ. 12 luglio 2023 n. 19944). Non può infine essere considerato il documento prodotto in monitorio, qualificato dalla creditrice come riconoscimento di debito poiché nella corrispondenza del tutto generica non è possibile pagina 6 di 7 rintracciare alcun riferimento alla posizione in oggetto né al numero delle fatture né all'ammontare del credito.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da €
5.201,00 – € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel procedimento n. 2333/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provved e:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 831/2023, reso dal
Tribunale di Rovigo nel procedimento n. 1869/2023 R.G.;
- condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t. le spese Parte_2
processuali, che liquida in € 146,45 per spese (CU e marca) ed € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (iva e cpa) da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Crisafulli, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Rovigo, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
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