Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 643/2023 Verbale dell'udienza del 1/04/2025 Per è presente l'avv. Marianna Brandi per delega dell'avv. Sannino. Pt_1
Per il Comune di Sesto Campano è presente l'avv. Carmen Sbaraglia per delega dell'avv. Ricci. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 643 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi TRA
(C.F. ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via V. Veneto n. 36, presso lo studio dall'avv. Antonio Sannino, dal quale è rapp.ta e difesa per procura in atti APPELLANTE E COMUNE DI SESTO CAMPANO (C.F. ), in persona del l.r.p.t., elett.te P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla via Peppino Impastato n. 19, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Ricci, dal quale è rapp.to e difeso per procura in atti APPELLATO NONCHE'
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Controparte_1
Comune di Sesto Campano, innanzi al Giudice di Pace di Napoli (r.g.n. 12652/2020)
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
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di pagamento, chiese dichiararsi l'annullamento della stessa. Pt_3
Si costituì l' eccependo l'l'inammissibilità della domanda stante la regolarità della Pt_1 notifica della cartella di pagamento e la mancata prescrizione della pretesa creditoria. Si costituì, altresì, il Comune di Sesto Campano, eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito giudice, la nullità dell'atto di citazione per genericità, la regolarità della notifica del verbale di accertamento, l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 25165/2022, accolse la domanda, annul- lò la cartella impugnata e condannò l' al pagamento delle spese di lite con attribu- Pt_1 zione, compensandole nei rapporti con il Comune. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, eccependone la erroneità, nella parte in cui il giudice ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha ritenuto ammissibile l'opposizione su estratto di ruolo, non probante la documentazione versata in atti dall' e l'ha condannata alle spese di lite. Pt_1
Si è costituito il Comune di Sesto Campano, il quale ha aderito all'appello e ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
L'appello è inammissibile. Come si evince dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza, ciò che per altro forma censura specifica da parte dell'appellante, il giudice di pace ha qualificato la domanda in modo inequivoco quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Da ciò discende che la parte soccombente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassa- zione e non appello, gravame non ammissibile ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Al riguardo, si richiamano i seguenti principi espressi dal giudice di legittimità:
- la sentenza di primo grado che qualifichi come opposizione agli atti esecutivi quella proposta av- verso l'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, è impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, in mancanza del quale le relative statui- zioni non possono essere rimesse in discussione attraverso l'impugnazione della pronuncia di se- condo grado che le abbia confermate, in considerazione dell'avvenuta formazione del giudicato in- terno (Cass. 29763 del 12/10/2022),
- nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassa- zione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione (Cass. 9868 del 15/04/2021),
- l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudi- ce (Cass. 23390 del 23/10/2020). Ne consegue l'inammissibilità dell'appello. Stante la costituzione del solo ente impositore, che ha assunto una posizione adesiva a quella dell'appellante, le spese di lite vanno compensate. All'inammissibilità dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, c.
1- quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello,
- compensa le spese di lite tra l'appellante ed il Comune,
- ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto. Così deciso in Napoli, 1/04/2025
Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
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