CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1172/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato - Via Rimini 17 59100 Prato PO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Don Lorenzo Perosi 30 50012 Bagno A Ripoli FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120220001411182 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato la cartella esattoriale per il pagamento dell'imposta di registro 2018 che riportava l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo della maggiore imposta accertata con avviso di rettifica e liquidazione impugnato e parzialmente annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Prato.
La censura riguardava la quantificazione della somma dovuta superiore al terzo di quanto fissato dalla sentenza.
L'Agenzia delle Entrate di Prato contestava la pretesa della contribuente affermando che dopo la sentenza che aveva parzialmente annullato l'avviso di liquidazione affermando di aver emesso una seconda iscrizione a ruolo che limitava il 30% alla luce della riduzione dell'importo dovuto a titolo di imposta e di sanzione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato accoglieva il ricorso affermando che alla luce della sentenza sull'avviso di liquidazione era errato il computo della sanzione da applicare al caso di specie.
L'Agenzia delle Entrate di Prato ha appellato la sentenza limitatamente al capo relativo all'annullamento della sanzione di €. 18.000 capo relativo all'annullamento della sanzione di €. 18.000,00 importo pari al 30 % del terzo (€. 60.000,00) della maggiore imposta accertata nell'originario avviso di rettifica e liquidazione.
In merito osservava come la sentenza che aveva ridotto l'importo dell'imposta dovuta non aveva rideterminato anche la sanzione;
inoltre secondo la sentenza impugnata la sanzione per insufficiente dichiarazione di valore ex art. 71 d.p.r. 131/1986, comminata nell'originario avviso di rettifica e liquidazione, 'assorbirebbe' la diversa sanzione del 30 % ex art. 13 d.lgs. 471/1997.
In realtà le due sanzioni sono autonome e si riferiscono ad un diverso presupposto: l'art. 13 d.lgs. 471/1997 sanziona il mancato pagamento entro il termine di proposizione del ricorso del terzo delle maggiori imposte accertate;
invece l'art. 71 d.p.r. 131/1986 si applica se il valore accertato ridotto di un quarto, supera il valore dichiarato nel rogito notarile dalle parti contrattuali.
L'erroneità della tesi sostenuta nella sentenza emerge dalla constatazione che se le art. 13 citato fosse assorbito dall'art. 71, in tutti i casi in cui non si dovesse applicare tale norma per mancato superamento della soglia ivi indicata non si potrebbe applicare neanche l'art. 13, conclusione evidentemente illogica.
La contribuente appellata non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In caso di dichiarazione del valore di un immobile oggetto di una compravendita inferiore a quello accertato dall'Ufficio si applica la sanzione di cui all'art. 71 d.P.R. 131/1986 quando il valore accertato ridotto di un quarto supera il valore dichiarato.
Nel caso di specie la contribuente aveva dichiarato un valore pari a 2.300.000 di euro. In sede di rettifica l'Agenzia delle Entrate ha accertato un valore di € 4.300.000 che rendeva senz'altro applicabile la sanzione.
A seguito dell'emanazione della sentenza di primo grado relativa all'impugnazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, vi era stata una riduzione del valore dell'immobile nella misura di
€ 3.420.000. Orbene l'Agenzia ha provveduto ad aggiornare il ruolo alla luce di tale pronuncia, ma non ha ridotto la misura della sanzione perché anche il valore accertato dal giudice depurato di un quarto era comunque superiore al valore dichiarato dalla contribuente.
Dal momento che l'Ufficio aveva applicato la sanzione nella misura minima nessuna ulteriore diminuzione era praticabile anche dopo l'abbassamento dell'imponibile.
Venendo alla questione dell'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 471/1997, la lettura del rapporto esistente tra le due sanzioni offerto dall'Agenzia delle Entrate è condivisibile.
L'importo di € 60.000 altro non è che il terzo della sanzione per l'infedele dichiarazione sanzione che non doveva essere ridotta all'esito del giudizio di primo grado sull'atto di imposizione.
L'ulteriore somma del 30% di tale sanzione contenuta nella cartella impugnata è la conseguenza del mancato pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni nei sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
Anche in questo caso la riduzione avvenuta per effetto della sentenza non aveva alcun rilievo: l'omissione del pagamento era ormai irreversibilmente verificata;
solo laddove il gravame sull'atto di liquidazione si concluderà con un annullamento totale può far venire meno la sanzione.
La particolarità della vicenda consente una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, accoglie l'appello.
Spese compensate.
Firenze 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1172/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato - Via Rimini 17 59100 Prato PO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Don Lorenzo Perosi 30 50012 Bagno A Ripoli FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 2 e pubblicata il 13/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120220001411182 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato la cartella esattoriale per il pagamento dell'imposta di registro 2018 che riportava l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo della maggiore imposta accertata con avviso di rettifica e liquidazione impugnato e parzialmente annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Prato.
La censura riguardava la quantificazione della somma dovuta superiore al terzo di quanto fissato dalla sentenza.
L'Agenzia delle Entrate di Prato contestava la pretesa della contribuente affermando che dopo la sentenza che aveva parzialmente annullato l'avviso di liquidazione affermando di aver emesso una seconda iscrizione a ruolo che limitava il 30% alla luce della riduzione dell'importo dovuto a titolo di imposta e di sanzione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato accoglieva il ricorso affermando che alla luce della sentenza sull'avviso di liquidazione era errato il computo della sanzione da applicare al caso di specie.
L'Agenzia delle Entrate di Prato ha appellato la sentenza limitatamente al capo relativo all'annullamento della sanzione di €. 18.000 capo relativo all'annullamento della sanzione di €. 18.000,00 importo pari al 30 % del terzo (€. 60.000,00) della maggiore imposta accertata nell'originario avviso di rettifica e liquidazione.
In merito osservava come la sentenza che aveva ridotto l'importo dell'imposta dovuta non aveva rideterminato anche la sanzione;
inoltre secondo la sentenza impugnata la sanzione per insufficiente dichiarazione di valore ex art. 71 d.p.r. 131/1986, comminata nell'originario avviso di rettifica e liquidazione, 'assorbirebbe' la diversa sanzione del 30 % ex art. 13 d.lgs. 471/1997.
In realtà le due sanzioni sono autonome e si riferiscono ad un diverso presupposto: l'art. 13 d.lgs. 471/1997 sanziona il mancato pagamento entro il termine di proposizione del ricorso del terzo delle maggiori imposte accertate;
invece l'art. 71 d.p.r. 131/1986 si applica se il valore accertato ridotto di un quarto, supera il valore dichiarato nel rogito notarile dalle parti contrattuali.
L'erroneità della tesi sostenuta nella sentenza emerge dalla constatazione che se le art. 13 citato fosse assorbito dall'art. 71, in tutti i casi in cui non si dovesse applicare tale norma per mancato superamento della soglia ivi indicata non si potrebbe applicare neanche l'art. 13, conclusione evidentemente illogica.
La contribuente appellata non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In caso di dichiarazione del valore di un immobile oggetto di una compravendita inferiore a quello accertato dall'Ufficio si applica la sanzione di cui all'art. 71 d.P.R. 131/1986 quando il valore accertato ridotto di un quarto supera il valore dichiarato.
Nel caso di specie la contribuente aveva dichiarato un valore pari a 2.300.000 di euro. In sede di rettifica l'Agenzia delle Entrate ha accertato un valore di € 4.300.000 che rendeva senz'altro applicabile la sanzione.
A seguito dell'emanazione della sentenza di primo grado relativa all'impugnazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro, vi era stata una riduzione del valore dell'immobile nella misura di
€ 3.420.000. Orbene l'Agenzia ha provveduto ad aggiornare il ruolo alla luce di tale pronuncia, ma non ha ridotto la misura della sanzione perché anche il valore accertato dal giudice depurato di un quarto era comunque superiore al valore dichiarato dalla contribuente.
Dal momento che l'Ufficio aveva applicato la sanzione nella misura minima nessuna ulteriore diminuzione era praticabile anche dopo l'abbassamento dell'imponibile.
Venendo alla questione dell'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 471/1997, la lettura del rapporto esistente tra le due sanzioni offerto dall'Agenzia delle Entrate è condivisibile.
L'importo di € 60.000 altro non è che il terzo della sanzione per l'infedele dichiarazione sanzione che non doveva essere ridotta all'esito del giudizio di primo grado sull'atto di imposizione.
L'ulteriore somma del 30% di tale sanzione contenuta nella cartella impugnata è la conseguenza del mancato pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni nei sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
Anche in questo caso la riduzione avvenuta per effetto della sentenza non aveva alcun rilievo: l'omissione del pagamento era ormai irreversibilmente verificata;
solo laddove il gravame sull'atto di liquidazione si concluderà con un annullamento totale può far venire meno la sanzione.
La particolarità della vicenda consente una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, definitivamente decidendo, accoglie l'appello.
Spese compensate.
Firenze 9 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo -